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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/10/2025, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 4132/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa IA EC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 4132/2024, promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GE RO LL ES (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del difensore in CA (Sa) al Viale degli Ulivi n.6 appellante contro (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._3
SE SC (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del difensore in Capaccio-Paestum (Sa) alla via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 17 appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 262/2024, resa dal Giudice di Pace di CA, pubblicata il 18 aprile 2024 , mai notificata.
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di precetto notificato in data 04.06.2020, intimava Parte_1 all'odierna appellante il pagamento della somma di € 1.716,23, in forza della sentenza nr. 281/2016 resa dal Tribunale di Salerno. Avverso tale atto, interponeva CP_1 opposizione, convenendo l'opposta dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di CA per l'udienza del 15.09.2020 ma, poi, effettuava il pagamento dell'importo precettato e non coltivava l'opposizione a precetto iscrivendo a ruolo il giudizio. Detta iscrizione veniva, infatti, compiuta dalla opposta al fine di sentir dichiarare l'incompetenza per materia dell'Ufficio innanzi al quale era stata convenuta ed ottenere il rigetto della domanda avversaria. Costituitasi in quel giudizio deduceva di aver già pagato CP_1 la somma indicata in precetto, deducendo che alcuna pretesa potesse essere avanzata da che aveva iscritto a ruolo il giudizio di opposizione dopo essere stata Parte_1 soddisfatta nella propria pretesa creditorea. Posta la causa in decisione, il Giudice adito, con la sentenza in questa sede gravata, disponeva quanto segue: “1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa fra le parti le spese di lite;
3) Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge”. 1.2 Ha elevato l'odierno gravame con atto notificato alla controparte Parte_1 il 20.05.2024 a mezzo pec presso il procuratore costituito in primo grado, dolendosi della mancata valutazione da parte del giudice di prime cure della eccezione di incompetenza per materia, ripetutamente sollevata da costei nei propri scritti difensivi, atteso che, avendo lamentato con l'opposizione di aver ricevuto l'atto di precetto in assenza di CP_1 notifica del titolo esecutivo (sentenza nr. 281/2016 del Tribunale di Salerno), la doglianza rientrava nel perimetro dell'art. 617 cpc ed attribuiva la competenza (per materia) al Tribunale di Salerno. Ha proseguito evidenziando come il giudice di prime cure non avesse considerato in modo adeguato la documentazione prodotta dalle parti, la successione nel tempo dei fatti che emergevano dagli atti di causa ed il comportamento processuale delle parti costituite, avendo questi dato rilievo solo all'avvenuto pagamento, al cospetto del quale avevano in quella sede perso, quindi, di rilevanza le eccezioni di rito sollevate dalla opposta – odierna appellante. Su tali basi, ha così concluso: “dichiarare ·in via preliminare: che il Giudice di Parte_1
Pace di CA ha omesso, preventivamente, la trattazione della richiesta di incompetenza per materia e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente Tribunale di Salerno;
·la revoca del provvedimento di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e della compensazione tra le parti del procedimento iscritto al Ruolo Generale Civile n. 749/2020 emesso dal Giudice di Pace di CA, con sentenza n. 262 del 2024; ·nel merito: rigettare la domanda di opposizione a precetto di perché infondata in fatto e diritto come in premessa meglio esposto”. CP_1
1.3 Il contraddittorio si è formalizzato in questo grado di giudizio con la costituzione dell'appellata che, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 163 comma 7 c.p.c. Ha rappresentato la infondatezza sia dell'eccezione di incompetenza del Giudice di Pace, che di quella inerente alla omessa motivazione su punti decisivi della controversia. Ha soggiunto come la decisione gravata non fosse andata oltre i limiti della domanda, censurando la condotta della opposta - appellante che ha iscritto a ruolo il giudizio di opposizione “esclusivamente per locupletare in pregiudizio della Signora condotta di cui ha CP_1 auspicato la stigmatizzazione “anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, e l'appello va rigettato”. Ha rilevato, inoltre, la inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle doglianze sollevate solo in secondo grado dall'appellante, avendo costei dedotto solo in appello “
1. di non aver
“mai dichiarato di aver accetto la somma perché indicata nell'atto di precetto”, 2. che “il versamento effettuato da è avvenuto a seguito del pignoramento della propria autovettura”, 3. che la CP_1
Signora “ha iscritto la causa a ruolo perché, evidentemente, la somma è stata versata Parte_1 per il pignoramento della sua auto e che, in ogni caso, non poteva essere comprensiva della somma chiesta con l'atto di precetto”.
4. che il giudice doveva in ogni caso condannare la Signora al pagamento CP_1 delle spese processuali in quanto –a parere di controparte- la Signora è stata costretta Parte_1
a difendersi”. Ha, quindi, concluso la convenuta affinché: “il Tribunale di Salerno in funzione del Giudice d'Appello ogni diversa istanza e pretesa disattesa, Voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la Sentenza nr. 262/2024 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di CA in quanto spiegato in violazione dell'art. 342 C.P.C.; gradatamente, rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto in ogni caso, affermare la responsabilità dell'appellante e condannare la Signora
[...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. Parte_1
2. Tanto premesso in fatto, mette conto vagliare, in apertura, le eccezioni opposte al gravame dalla parte convenuta, che si stima essere prive di pregio. 2.1 In particolare, deve essere, innanzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità del presente gravame sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Ed infatti, dall'esame dell'atto di appello, si evince l'osservanza delle prescrizioni “filtro” in tema di forma-contenuto richieste dalla norma citata. Tanto si desume dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute. Posta, dunque, la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto contenuta nell'atto di appello, non si ritiene violato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., dal momento che le argomentazioni svolte consentono di far percepire al Giudice del gravame il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudicante (cfr., infatti, in proposito, Cass. civ. sez. I del 2537 del 9.2.2016, secondo cui l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al Giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice). 2.2 Ancora, secondo la tesi dell'appellata l'atto introduttivo mancherebbe di tutti gli avvisi previsti dal comma 7 dell'art. 163 c.p.c. (a mente del quale la citazione deve riportare
“l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione;
l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”), ciò determinando l'inammissibilità della impugnazione proposta. A ben vedere, la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 163, comma 7, c.p.c. non è una fattispecie tipica: l'articolo 163 c.p.c. si riferisce all'atto di citazione non all'appello, e la mancanza dell'avvertimento può portare alla nullità della citazione, non all'inammissibilità dell'appello. La Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con sentenza del 4 dicembre 2012 – 18 aprile 2013, n. 9407, ha per vero stabilito che «L'art. 342 c.p.c. - che, nel testo (applicabile ratione temporis) quale sostituito dall'art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che l'appello si propone con citazione che deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, nonché “le indicazioni prescritte nell'art. 163”
- non richiede altresì che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto d'appello debba contenere anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata». Difatti, nel secondo grado di giudizio il riferimento rispettivamente all'art. 38 e all'art. 167 c.p.c., contenuto nel n. 7 del terzo comma dell'art. 16 3 c.p.c., è certo privo di significato, perché tali disposizioni si riferiscono esclusivamente al giudizio di primo grado che prevede un termine per proporre l'eccezione di incompetenza (art. 38) o eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (art. 167). Peraltro, in primo grado il destinatario dell'avvertimento è il convenuto in giudizio che, al momento della notifica dell'atto di citazione, non ha ancora un difensore costituito: si giustifica, quindi la particolare garanzia approntata dal legislatore della l. n. 353/1990 in favore del convenuto che normalmente non ha cognizioni delle regole del processo e che quindi si è ritenuto debba essere avvertito di possibili conseguenze processuali per lui sfavorevoli, qual è il regime delle decadenze. Diversa è invece la posizione dell'appellato innanzitutto allorché (come si è verificato nel caso di specie) si sia costituito nel giudizio di primo grado a mezzo di un difensore che ha le necessarie conoscenze tecniche per l'esercizio della professione legale e che quindi non ha bisogno di alcun avvertimento in ordine al regime dell'appello incidentale, alle domande ed eccezioni nuove, nonché alla decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte. 2.3 Parimenti infondata risulta, infine, la dedotta censura di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo l'appellante asseritamente sollevato alcune doglianze solo in questo grado. Si rileva come l'articolo invocato a tal proposito dall'appellata ponga, per vero, il divieto di proposizione di nuove domande in appello, le quali devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Orbene, per la giurisprudenza maggioritaria si ha una domanda nuova “quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023). Ciò posto, non può considerarsi che la pretesa dell'appellante sia diversa in questo grado di giudizio, laddove resta finalizzata al rigetto della domanda svolta in primo grado, attraverso la riforma della sentenza gravata. 2.4 Venendo ora al merito del gravame, si osserva, innanzitutto, come l'appellante abbia censurato in maniera contraddittoria la sentenza che ci occupa, atteso che se inizialmente l'ha impugnata perché resa da un giudice incompetente per materia - che, per tale ragione, non poteva dunque dichiarare la (incontestata) cessazione della materia del contendere -, ha di poi lamentato che lo stesso non fosse entrato nella valutazione del merito della domanda (“Il Giudice di Pace non ha considerato in modo adeguato la documentazione prodotta dalle parti (nei rispettivi fascicoli di parte); la successione nel tempo dei fatti che emergono dagli atti di causa e il comportamento processuale delle parti costituite” – cfr. pag. 6 atto di appello), rigettando la opposizione e condannando parte attrice alle spese di causa, anche in via temeraria (“Le spese del giudizio dovevano essere poste a carico di ..il Giudice di Pace di CA Parte_2 poteva (d'ufficio) condannare al risarcimento danni”- cfr pag. 7 e 8 atto di appello). CP_1
Ad ogni modo, ripercorrendo la vicenda fattuale, si rileva che pur avendo CP_1 notificato a atto di opposizione al precetto da quest'ultima notificatole, Parte_1 non abbia poi provveduto a formalizzare l'opposizione iscrivendo a ruolo la causa, ma piuttosto abbia (incontestatamente) estinto l'obbligo per cui vi era stata intimazione. Si rileva, altresì, che il giudizio oppositivo veniva, invece, incardinato in prime cure dalla opposta tanto sia al fine di far rilevare la incompetenza del giudice Parte_1
“indicato” nell'atto di opposizione ai fini della citazione, che per ottenere il rigetto della opposizione come proposta. Ciò posto, l'odierna cognizione si attesta nello stabilire se il giudice di pace, incompetente per materia a decidere della opposizione svolta ai sensi dell'art. 617 cpc (atteso che le opposizioni riguardanti la notificazione del titolo esecutivo rientrano nel perimetro di tale articolo e sono di competenza del Tribunale ordinario o del Tribunale sezione lavoro se la materia è quella di lavoro), possa chiudere il giudizio in parola con una pronuncia di cessata materia del contendere, laddove le parti abbiano dato contezza dell'avvenuto adempimento dell'obbligo portato dal titolo per cui vi è stato precetto. La risposta è senz'altro affermativa. Costituisce orientamento giurisprudenziale la circostanza che la cessata materia sia pronunzia che integri una particolare forma di estinzione del processo di cognizione, giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Essa incide sul diritto sostanziale, eliminando la contestazione (così come precisata in sede pregiudiziale) e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice;
impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa (per cui non costituisce né una ipotesi di ultra petita laddove non richiesta dalla parte, né è richiesta formale rinuncia agli atti come dedotto dall'appellante). Conseguentemente, l'accertamento della precede l'esame di ogni questione preliminare, anche se attinente all'esistenza di tipici requisiti extraformali relativi al giudizio, quali la giurisdizione e la competenza (cfr., sul punto specifico, Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2003 n. 18956, che afferma che la cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione, pertanto la questione di cessazione della materia del contendere assume rilievo pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione;
nel medesimo solco Cass. Civ. Sez. Un., 14 febbraio 2023, n. 4591, secondo cui “La cessazione della materia del contendere ha valore pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione” e parimenti rispetto alla competenza). Insomma, la soluzione di questioni di giurisdizione/competenza, “mirando all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere sulla domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo avere valenza astratta e teorica, resta inconferente a fronte dell'esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito. Ciò spiega, tra l'altro, le ragioni del condivisibile orientamento - ribadito da questa Corte nel suo massimo consesso - secondo il quale, intervenuta la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, è inammissibile l'impugnazione di tale pronuncia per difetto di giurisdizione, ove la parte non contesti l'esistenza dell'intervenuta soddisfazione della pretesa” (Cass., Sez., Un., 06/07/2004, n. 12365; Cass. 23/03/2007, n. 7104) È evidente, dunque, che, nel caso di specie, la incontestata soddisfazione della pretesa precettata (peraltro neanche sopravvenuta in corso di causa, bensì antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado) non poteva condurre il giudice adito a conclusione di segno differente, con esclusione di qualsiasi altra statuizione come auspicato dall'appellante. Nella fattispecie, non era controverso che la pretesa creditoria, di cui al precetto in questione, fosse stata soddisfatta (cfr. all. al fascicolo di costituzione in primo grado “copia del vaglia postale del 09 luglio 2020”), sicché, accertato il pagamento della pretesa posta a fondamento dell'atto impositivo, non era configurabile alcun interesse all'accertamento giudiziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio ed era, pertanto, da ritenere venuta meno la controversia intorno ad esso, con conseguente esclusione di qualsiasi altra statuizione che non fosse stata quella di declaratoria della cessazione della materia del contendere. In più, non avendo la iscritto la causa a ruolo, ha rinunciato nell'evidenza all'azione CP_1 inizialmente “minacciata. A nulla rileva, poi, che il pagamento fosse stato eseguito dall'odierna appellata (a mezzo vaglia del 09.07.2020) dopo aver subito l'esecuzione di pignoramento mobiliare (in data 03.07.2020) sul veicolo di cui l' era CP_1 comproprietaria, il che al più avrebbe giustificato una autonoma azione volta al recupero delle spese sopportate dall'esecutante-appellante. Mette conto evidenziare, a questo punto, che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo esso una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda. Ebbene, si deve rilevare che, nel caso di specie, nessun interesse attuale e concreto possa riconoscersi in capo alla parte appellante, la quale non ha -anche nella presente sede- alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile, avendo già prima di instaurare il giudizio di prime cure, soddisfatto “in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito” (Cass. n. 4034/2007; Cass. 6909/2009; Cass. n. 10553/2009) in rapporto all'originaria domanda. A voler trarre le fila del discorso, la cessata materia veniva, dunque, ad assumere – in prime cure - rilievo pregiudiziale rispetto alla questione di competenza, per cui correttamente il Giudice di Pace CA disponeva in tal senso con la sentenza n. 262/2024 che nella odierna sede trova conferma. Consequenzialmente, il gravame proposto si rivela essere inammissibile, atteso che, al lume della giurisprudenza innanzi richiamata, intervenuta la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, è inammissibile l'impugnazione di tale pronuncia per difetto di competenza, ove la parte non contesti l'esistenza dell'intervenuta soddisfazione della pretesa per cui è causa (id est l'importo precettato). 3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra parte appellante e parte appellata, e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 previsti per i procedimenti svolti innanzi al tribunale, con l'utilizzo dei valori medi ed esclusione della voce per la fase istruttoria (non avendo avuto questa concretamente luogo;
fase di studio: euro 425,00-fase introduttiva: euro 425,00-fase decisionale: euro 850,00). Ai fini della determinazione del valore della presente causa debbono trovare applicazione – in via analogica e per l'identità di ratio – i criteri sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (e, segnatamente, i principi da ultimo affermati da Cass. n. 1360 del 2014), ciò che conduce nel caso di specie a far riferimento al valore del precetto (€ 1.716,23), con applicazione, quindi, dello scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00. Non si ravvisano i presupposti per la applicazione dell'art. 96, co. 3 e (cfr. Cass., Sez. Un., n. 36069 del 2023, che ha chiarito come la nuova disposizione codicistica non preveda la applicazione automatica delle sanzioni ivi contemplate, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto). Il rigetto del gravame determina poi l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa IA Pecoraro, nella causa di appello rubricata al n. R.G. 4132/2024, promossa da contro Parte_1
, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni CP_1 diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- rigetta l'appello;
- pone a carico di le spese di lite, che si liquidano in favore Parte_1 di in complessivi €. 1700,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e CP_1
Cna come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore dell'Avv. SE Scorza che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Salerno, 31.10.25
Il Giudice
IA EC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa IA EC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 4132/2024, promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GE RO LL ES (C.F. ), elettivamente domiciliata C.F._2 presso lo studio del difensore in CA (Sa) al Viale degli Ulivi n.6 appellante contro (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._3
SE SC (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del difensore in Capaccio-Paestum (Sa) alla via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 17 appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 262/2024, resa dal Giudice di Pace di CA, pubblicata il 18 aprile 2024 , mai notificata.
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di precetto notificato in data 04.06.2020, intimava Parte_1 all'odierna appellante il pagamento della somma di € 1.716,23, in forza della sentenza nr. 281/2016 resa dal Tribunale di Salerno. Avverso tale atto, interponeva CP_1 opposizione, convenendo l'opposta dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di CA per l'udienza del 15.09.2020 ma, poi, effettuava il pagamento dell'importo precettato e non coltivava l'opposizione a precetto iscrivendo a ruolo il giudizio. Detta iscrizione veniva, infatti, compiuta dalla opposta al fine di sentir dichiarare l'incompetenza per materia dell'Ufficio innanzi al quale era stata convenuta ed ottenere il rigetto della domanda avversaria. Costituitasi in quel giudizio deduceva di aver già pagato CP_1 la somma indicata in precetto, deducendo che alcuna pretesa potesse essere avanzata da che aveva iscritto a ruolo il giudizio di opposizione dopo essere stata Parte_1 soddisfatta nella propria pretesa creditorea. Posta la causa in decisione, il Giudice adito, con la sentenza in questa sede gravata, disponeva quanto segue: “1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa fra le parti le spese di lite;
3) Dichiara la presente sentenza esecutiva come per legge”. 1.2 Ha elevato l'odierno gravame con atto notificato alla controparte Parte_1 il 20.05.2024 a mezzo pec presso il procuratore costituito in primo grado, dolendosi della mancata valutazione da parte del giudice di prime cure della eccezione di incompetenza per materia, ripetutamente sollevata da costei nei propri scritti difensivi, atteso che, avendo lamentato con l'opposizione di aver ricevuto l'atto di precetto in assenza di CP_1 notifica del titolo esecutivo (sentenza nr. 281/2016 del Tribunale di Salerno), la doglianza rientrava nel perimetro dell'art. 617 cpc ed attribuiva la competenza (per materia) al Tribunale di Salerno. Ha proseguito evidenziando come il giudice di prime cure non avesse considerato in modo adeguato la documentazione prodotta dalle parti, la successione nel tempo dei fatti che emergevano dagli atti di causa ed il comportamento processuale delle parti costituite, avendo questi dato rilievo solo all'avvenuto pagamento, al cospetto del quale avevano in quella sede perso, quindi, di rilevanza le eccezioni di rito sollevate dalla opposta – odierna appellante. Su tali basi, ha così concluso: “dichiarare ·in via preliminare: che il Giudice di Parte_1
Pace di CA ha omesso, preventivamente, la trattazione della richiesta di incompetenza per materia e rimettere le parti dinanzi al Giudice competente Tribunale di Salerno;
·la revoca del provvedimento di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e della compensazione tra le parti del procedimento iscritto al Ruolo Generale Civile n. 749/2020 emesso dal Giudice di Pace di CA, con sentenza n. 262 del 2024; ·nel merito: rigettare la domanda di opposizione a precetto di perché infondata in fatto e diritto come in premessa meglio esposto”. CP_1
1.3 Il contraddittorio si è formalizzato in questo grado di giudizio con la costituzione dell'appellata che, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilità CP_1 dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 163 comma 7 c.p.c. Ha rappresentato la infondatezza sia dell'eccezione di incompetenza del Giudice di Pace, che di quella inerente alla omessa motivazione su punti decisivi della controversia. Ha soggiunto come la decisione gravata non fosse andata oltre i limiti della domanda, censurando la condotta della opposta - appellante che ha iscritto a ruolo il giudizio di opposizione “esclusivamente per locupletare in pregiudizio della Signora condotta di cui ha CP_1 auspicato la stigmatizzazione “anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, e l'appello va rigettato”. Ha rilevato, inoltre, la inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., delle doglianze sollevate solo in secondo grado dall'appellante, avendo costei dedotto solo in appello “
1. di non aver
“mai dichiarato di aver accetto la somma perché indicata nell'atto di precetto”, 2. che “il versamento effettuato da è avvenuto a seguito del pignoramento della propria autovettura”, 3. che la CP_1
Signora “ha iscritto la causa a ruolo perché, evidentemente, la somma è stata versata Parte_1 per il pignoramento della sua auto e che, in ogni caso, non poteva essere comprensiva della somma chiesta con l'atto di precetto”.
4. che il giudice doveva in ogni caso condannare la Signora al pagamento CP_1 delle spese processuali in quanto –a parere di controparte- la Signora è stata costretta Parte_1
a difendersi”. Ha, quindi, concluso la convenuta affinché: “il Tribunale di Salerno in funzione del Giudice d'Appello ogni diversa istanza e pretesa disattesa, Voglia dichiarare inammissibile l'appello proposto avverso la Sentenza nr. 262/2024 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di CA in quanto spiegato in violazione dell'art. 342 C.P.C.; gradatamente, rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto in ogni caso, affermare la responsabilità dell'appellante e condannare la Signora
[...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”. Parte_1
2. Tanto premesso in fatto, mette conto vagliare, in apertura, le eccezioni opposte al gravame dalla parte convenuta, che si stima essere prive di pregio. 2.1 In particolare, deve essere, innanzitutto, rigettata l'eccezione di inammissibilità del presente gravame sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.. Ed infatti, dall'esame dell'atto di appello, si evince l'osservanza delle prescrizioni “filtro” in tema di forma-contenuto richieste dalla norma citata. Tanto si desume dal tenore complessivo dell'atto di appello e delle asserzioni ed argomentazioni ivi contenute. Posta, dunque, la chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto contenuta nell'atto di appello, non si ritiene violato il disposto di cui all'art. 342 c.p.c., dal momento che le argomentazioni svolte consentono di far percepire al Giudice del gravame il contenuto delle censure mosse alle statuizioni adottate dal primo giudicante (cfr., infatti, in proposito, Cass. civ. sez. I del 2537 del 9.2.2016, secondo cui l'indicazione dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al Giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione. In tale prospettiva, pertanto, i motivi in parola ben possono sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice). 2.2 Ancora, secondo la tesi dell'appellata l'atto introduttivo mancherebbe di tutti gli avvisi previsti dal comma 7 dell'art. 163 c.p.c. (a mente del quale la citazione deve riportare
“l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione;
l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”), ciò determinando l'inammissibilità della impugnazione proposta. A ben vedere, la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 163, comma 7, c.p.c. non è una fattispecie tipica: l'articolo 163 c.p.c. si riferisce all'atto di citazione non all'appello, e la mancanza dell'avvertimento può portare alla nullità della citazione, non all'inammissibilità dell'appello. La Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con sentenza del 4 dicembre 2012 – 18 aprile 2013, n. 9407, ha per vero stabilito che «L'art. 342 c.p.c. - che, nel testo (applicabile ratione temporis) quale sostituito dall'art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. a), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, prevede che l'appello si propone con citazione che deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, nonché “le indicazioni prescritte nell'art. 163”
- non richiede altresì che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto d'appello debba contenere anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell'art. 163 c.p.c., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata». Difatti, nel secondo grado di giudizio il riferimento rispettivamente all'art. 38 e all'art. 167 c.p.c., contenuto nel n. 7 del terzo comma dell'art. 16 3 c.p.c., è certo privo di significato, perché tali disposizioni si riferiscono esclusivamente al giudizio di primo grado che prevede un termine per proporre l'eccezione di incompetenza (art. 38) o eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (art. 167). Peraltro, in primo grado il destinatario dell'avvertimento è il convenuto in giudizio che, al momento della notifica dell'atto di citazione, non ha ancora un difensore costituito: si giustifica, quindi la particolare garanzia approntata dal legislatore della l. n. 353/1990 in favore del convenuto che normalmente non ha cognizioni delle regole del processo e che quindi si è ritenuto debba essere avvertito di possibili conseguenze processuali per lui sfavorevoli, qual è il regime delle decadenze. Diversa è invece la posizione dell'appellato innanzitutto allorché (come si è verificato nel caso di specie) si sia costituito nel giudizio di primo grado a mezzo di un difensore che ha le necessarie conoscenze tecniche per l'esercizio della professione legale e che quindi non ha bisogno di alcun avvertimento in ordine al regime dell'appello incidentale, alle domande ed eccezioni nuove, nonché alla decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte. 2.3 Parimenti infondata risulta, infine, la dedotta censura di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., avendo l'appellante asseritamente sollevato alcune doglianze solo in questo grado. Si rileva come l'articolo invocato a tal proposito dall'appellata ponga, per vero, il divieto di proposizione di nuove domande in appello, le quali devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Orbene, per la giurisprudenza maggioritaria si ha una domanda nuova “quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023). Ciò posto, non può considerarsi che la pretesa dell'appellante sia diversa in questo grado di giudizio, laddove resta finalizzata al rigetto della domanda svolta in primo grado, attraverso la riforma della sentenza gravata. 2.4 Venendo ora al merito del gravame, si osserva, innanzitutto, come l'appellante abbia censurato in maniera contraddittoria la sentenza che ci occupa, atteso che se inizialmente l'ha impugnata perché resa da un giudice incompetente per materia - che, per tale ragione, non poteva dunque dichiarare la (incontestata) cessazione della materia del contendere -, ha di poi lamentato che lo stesso non fosse entrato nella valutazione del merito della domanda (“Il Giudice di Pace non ha considerato in modo adeguato la documentazione prodotta dalle parti (nei rispettivi fascicoli di parte); la successione nel tempo dei fatti che emergono dagli atti di causa e il comportamento processuale delle parti costituite” – cfr. pag. 6 atto di appello), rigettando la opposizione e condannando parte attrice alle spese di causa, anche in via temeraria (“Le spese del giudizio dovevano essere poste a carico di ..il Giudice di Pace di CA Parte_2 poteva (d'ufficio) condannare al risarcimento danni”- cfr pag. 7 e 8 atto di appello). CP_1
Ad ogni modo, ripercorrendo la vicenda fattuale, si rileva che pur avendo CP_1 notificato a atto di opposizione al precetto da quest'ultima notificatole, Parte_1 non abbia poi provveduto a formalizzare l'opposizione iscrivendo a ruolo la causa, ma piuttosto abbia (incontestatamente) estinto l'obbligo per cui vi era stata intimazione. Si rileva, altresì, che il giudizio oppositivo veniva, invece, incardinato in prime cure dalla opposta tanto sia al fine di far rilevare la incompetenza del giudice Parte_1
“indicato” nell'atto di opposizione ai fini della citazione, che per ottenere il rigetto della opposizione come proposta. Ciò posto, l'odierna cognizione si attesta nello stabilire se il giudice di pace, incompetente per materia a decidere della opposizione svolta ai sensi dell'art. 617 cpc (atteso che le opposizioni riguardanti la notificazione del titolo esecutivo rientrano nel perimetro di tale articolo e sono di competenza del Tribunale ordinario o del Tribunale sezione lavoro se la materia è quella di lavoro), possa chiudere il giudizio in parola con una pronuncia di cessata materia del contendere, laddove le parti abbiano dato contezza dell'avvenuto adempimento dell'obbligo portato dal titolo per cui vi è stato precetto. La risposta è senz'altro affermativa. Costituisce orientamento giurisprudenziale la circostanza che la cessata materia sia pronunzia che integri una particolare forma di estinzione del processo di cognizione, giustificata dalla sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Essa incide sul diritto sostanziale, eliminando la contestazione (così come precisata in sede pregiudiziale) e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice;
impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa (per cui non costituisce né una ipotesi di ultra petita laddove non richiesta dalla parte, né è richiesta formale rinuncia agli atti come dedotto dall'appellante). Conseguentemente, l'accertamento della precede l'esame di ogni questione preliminare, anche se attinente all'esistenza di tipici requisiti extraformali relativi al giudizio, quali la giurisdizione e la competenza (cfr., sul punto specifico, Cass., Sez. Un., 11 dicembre 2003 n. 18956, che afferma che la cessazione della materia del contendere non solo impedisce la decisione della causa nel merito per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio, ma, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, risulta anche di impedimento alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione, pertanto la questione di cessazione della materia del contendere assume rilievo pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione;
nel medesimo solco Cass. Civ. Sez. Un., 14 febbraio 2023, n. 4591, secondo cui “La cessazione della materia del contendere ha valore pregiudiziale rispetto alla questione di giurisdizione” e parimenti rispetto alla competenza). Insomma, la soluzione di questioni di giurisdizione/competenza, “mirando all'individuazione del giudice munito del potere-dovere di decidere sulla domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo avere valenza astratta e teorica, resta inconferente a fronte dell'esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno della pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito. Ciò spiega, tra l'altro, le ragioni del condivisibile orientamento - ribadito da questa Corte nel suo massimo consesso - secondo il quale, intervenuta la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, è inammissibile l'impugnazione di tale pronuncia per difetto di giurisdizione, ove la parte non contesti l'esistenza dell'intervenuta soddisfazione della pretesa” (Cass., Sez., Un., 06/07/2004, n. 12365; Cass. 23/03/2007, n. 7104) È evidente, dunque, che, nel caso di specie, la incontestata soddisfazione della pretesa precettata (peraltro neanche sopravvenuta in corso di causa, bensì antecedente all'instaurazione del giudizio di primo grado) non poteva condurre il giudice adito a conclusione di segno differente, con esclusione di qualsiasi altra statuizione come auspicato dall'appellante. Nella fattispecie, non era controverso che la pretesa creditoria, di cui al precetto in questione, fosse stata soddisfatta (cfr. all. al fascicolo di costituzione in primo grado “copia del vaglia postale del 09 luglio 2020”), sicché, accertato il pagamento della pretesa posta a fondamento dell'atto impositivo, non era configurabile alcun interesse all'accertamento giudiziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio ed era, pertanto, da ritenere venuta meno la controversia intorno ad esso, con conseguente esclusione di qualsiasi altra statuizione che non fosse stata quella di declaratoria della cessazione della materia del contendere. In più, non avendo la iscritto la causa a ruolo, ha rinunciato nell'evidenza all'azione CP_1 inizialmente “minacciata. A nulla rileva, poi, che il pagamento fosse stato eseguito dall'odierna appellata (a mezzo vaglia del 09.07.2020) dopo aver subito l'esecuzione di pignoramento mobiliare (in data 03.07.2020) sul veicolo di cui l' era CP_1 comproprietaria, il che al più avrebbe giustificato una autonoma azione volta al recupero delle spese sopportate dall'esecutante-appellante. Mette conto evidenziare, a questo punto, che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo esso una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda. Ebbene, si deve rilevare che, nel caso di specie, nessun interesse attuale e concreto possa riconoscersi in capo alla parte appellante, la quale non ha -anche nella presente sede- alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile, avendo già prima di instaurare il giudizio di prime cure, soddisfatto “in modo pieno il diritto esercitato, in modo che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito” (Cass. n. 4034/2007; Cass. 6909/2009; Cass. n. 10553/2009) in rapporto all'originaria domanda. A voler trarre le fila del discorso, la cessata materia veniva, dunque, ad assumere – in prime cure - rilievo pregiudiziale rispetto alla questione di competenza, per cui correttamente il Giudice di Pace CA disponeva in tal senso con la sentenza n. 262/2024 che nella odierna sede trova conferma. Consequenzialmente, il gravame proposto si rivela essere inammissibile, atteso che, al lume della giurisprudenza innanzi richiamata, intervenuta la declaratoria giudiziale di cessazione della materia del contendere, è inammissibile l'impugnazione di tale pronuncia per difetto di competenza, ove la parte non contesti l'esistenza dell'intervenuta soddisfazione della pretesa per cui è causa (id est l'importo precettato). 3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra parte appellante e parte appellata, e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 previsti per i procedimenti svolti innanzi al tribunale, con l'utilizzo dei valori medi ed esclusione della voce per la fase istruttoria (non avendo avuto questa concretamente luogo;
fase di studio: euro 425,00-fase introduttiva: euro 425,00-fase decisionale: euro 850,00). Ai fini della determinazione del valore della presente causa debbono trovare applicazione – in via analogica e per l'identità di ratio – i criteri sviluppati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (e, segnatamente, i principi da ultimo affermati da Cass. n. 1360 del 2014), ciò che conduce nel caso di specie a far riferimento al valore del precetto (€ 1.716,23), con applicazione, quindi, dello scaglione compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00. Non si ravvisano i presupposti per la applicazione dell'art. 96, co. 3 e (cfr. Cass., Sez. Un., n. 36069 del 2023, che ha chiarito come la nuova disposizione codicistica non preveda la applicazione automatica delle sanzioni ivi contemplate, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto). Il rigetto del gravame determina poi l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa IA Pecoraro, nella causa di appello rubricata al n. R.G. 4132/2024, promossa da contro Parte_1
, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni CP_1 diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- rigetta l'appello;
- pone a carico di le spese di lite, che si liquidano in favore Parte_1 di in complessivi €. 1700,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e CP_1
Cna come per legge, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore dell'Avv. SE Scorza che ne ha fatto richiesta;
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Salerno, 31.10.25
Il Giudice
IA EC