Art. 11.
Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dal primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 , e' prorogato al 31 dicembre 1970 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'articolo 26 della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 1 giugno 1971, n. 289 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1971, n. 491 ha disposto (con l'art. 10) che "il termine prorogato al 31 dicembre 1970 dall' art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1972 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 ."
Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dal primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12 , convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182 , e' prorogato al 31 dicembre 1970 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall'articolo 26 della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 1 giugno 1971, n. 289 , convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 1971, n. 491 ha disposto (con l'art. 10) che "il termine prorogato al 31 dicembre 1970 dall' art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1972 a favore dei lavoratori autonomi residenti nei comuni indicati dall' articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 ."