Articolo 6 della Legge 2 aprile 1958, n. 332
Articolo 5Articolo 7
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1 maggio 1958
Art. 6.

L'anno finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
La vigilanza sull'andamento della gestione dell'Ente ed il riscontro di essa sono affidati ad un Collegio di revisori, composto da tre membri designati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero del tesoro e dalla Giunta municipale del comune di Milano.
I revisori vengono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro.
Oltre al revisore effettivo sara' nominato anche un supplente che, in mancanza o impedimento del primo, ne assumera' le funzioni.
I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei revisori esamina i bilanci e i conti, li vidima e ne riferisce al Consiglio di amministrazione.
Entrata in vigore il 1 maggio 1958