Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 232.
(Minori o infermi di mente in stato di liberta' vigilata)
La persona di eta' minore o in stato d'infermita' psichica non puo' essere posta in liberta' vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.
Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, e' ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.
Se, durante la liberta' vigilata, il minore non da' prova di ravvedimento o la persona in stato d'infermita' psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla liberta' vigilata e' sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.
(Minori o infermi di mente in stato di liberta' vigilata)
La persona di eta' minore o in stato d'infermita' psichica non puo' essere posta in liberta' vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.
Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, e' ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.
Se, durante la liberta' vigilata, il minore non da' prova di ravvedimento o la persona in stato d'infermita' psichica si rivela di nuovo pericolosa, alla liberta' vigilata e' sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.
Commentari • 23
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 31481 del 19https://www.laleggepertutti.it/ · 42.40602
[…] La Corte ha rilevato che le norme degli artt. 231 e 232 cod. pen. hanno autonomi campi operativi: l'art. 231 cod. pen. attiene alla trasgressione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata da parte del soggetto che vi è sottoposto, perché dichiarato pericoloso per ragioni diverse dalla infermità psichica; l'art. 232, comma terzo, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 62
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/04/2011, n. 34091Provvedimento: […] Quanto alle possibili "mutazioni" della libertà vigilata in altra misura, rileva la Corte che devono essere prese in considerazione le disposizioni speciali di cui agli artt. 231 e 232 cod. pen., per coglierne la reale portata e la sfera di rispettiva operatività. […] La norma di cui all'art. 232 cod. pen. detta, invece, alcune regole per il caso in cui la libertà vigilata abbia come destinatari soggetti di età minore ovvero infermi psichici, ritenuti pericolosi per tale loro condizione.Leggi di più...
- sostituzione con la misura del ricovero in casa di cura e custodia·
- sopravvenuta infermità di mente·
- libertà vigilata a seguito di dichiarazione di abitualità·
- legittimità·
- esclusione·
- misure di sicurezza