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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6676 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BE
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IA ON DA NO Presidente relatore dr.ssa Liboria IA Stancampiano Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione consensuale e Scioglimento congiunto di matrimonio iscritta al n. 6676 /2024 RG promossa ai sensi degli artt. 473bis 49 e
473bis-51 cpc con ricorso depositato il 31/10/2024 da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 24/10/1981 , con il proc. dom. avv. FERRARO SUANNA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
CO (BG) il 21/10/1984 , con il proc. dom. avv. FERRARO SUANNA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BE OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concordi come da nota depositata per l'udienza cartolare del 6.11.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473bis-51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di scioglimento congiunto di matrimonio .
Assumevano di aver contratto matrimonio civile in data 21/10/2016 a SO (BG) , dalla cui unione era nata la figlia (24.12.2018), ancora minore. Per_1
Con sentenza n. 183/25 del 19.12.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Il comune legale per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 183/25 pubblicata il 5.2.2025 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore dei ricorrenti) e la data di comparizione virtuale del procedimento di separazione è del 18.12.2024: pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi della minore, era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel dicembre 2024.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in SORISOLE (BG) il 21/10/2016 (iscritto nei
[...] Controparte_1
registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2016, atto n. 7 , parte I);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SO (BG)per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 6/11/2025.
Il Presidente est.
IA ON DA NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BE
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IA ON DA NO Presidente relatore dr.ssa Liboria IA Stancampiano Giudice dr.ssa Paola Gargantini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa per Separazione consensuale e Scioglimento congiunto di matrimonio iscritta al n. 6676 /2024 RG promossa ai sensi degli artt. 473bis 49 e
473bis-51 cpc con ricorso depositato il 31/10/2024 da
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 24/10/1981 , con il proc. dom. avv. FERRARO SUANNA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti,
e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
CO (BG) il 21/10/1984 , con il proc. dom. avv. FERRARO SUANNA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BE OGGETTO: scioglimento di matrimonio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: sulle conclusioni concordi come da nota depositata per l'udienza cartolare del 6.11.25.
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473bis-51 c.p.c. regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i ricorrenti adivano questo Tribunale svolgendo cumulativamente domanda di separazione consensuale e di scioglimento congiunto di matrimonio .
Assumevano di aver contratto matrimonio civile in data 21/10/2016 a SO (BG) , dalla cui unione era nata la figlia (24.12.2018), ancora minore. Per_1
Con sentenza n. 183/25 del 19.12.2024 veniva quindi pronunciata la separazione consensuale delle parti e la causa rimessa in istruttoria per la causa di scioglimento.
Il comune legale per l'udienza prefissata depositava, come richiesto, la sentenza di separazione con l'attestazione del passaggio in giudicato e così la causa si portava all'attenzione del Collegio senza la pronuncia di alcun provvedimento provvisorio.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
Risulta dai documenti prodotti che, come detto sopra, che la sentenza n. 183/25 pubblicata il 5.2.2025 è passata in giudicato (vedi attestazione della Cancelleria allegata dal procuratore dei ricorrenti) e la data di comparizione virtuale del procedimento di separazione è del 18.12.2024: pertanto appaiono decorsi i termini di legge per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Vengono così confermate le condizioni che sono state enucleate nel ricorso cumulativo cui le parti si ricollegano in seno alle note la cui conformità alle norme di legge e, soprattutto, agli interessi della minore, era già stata avallata da questo Tribunale con la decisione sulla separazione pronunciata nel dicembre 2024.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in SORISOLE (BG) il 21/10/2016 (iscritto nei
[...] Controparte_1
registri dello stato civile del medesimo Comune, anno 2016, atto n. 7 , parte I);
B. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge;
C. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SO (BG)per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso in Bergamo, nella Camera di Consiglio del 6/11/2025.
Il Presidente est.
IA ON DA NO