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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1177/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 314/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7215/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300025348000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300025348000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Agenzia delle entrate - Riscossione - Appellante
Chiede accoglimento dell'appello; la riforma parziale della sentenza impugnata con vittoria di spese per entrambi i gradi del guidizio.
Appellato non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso presso la CGY di I GRado di Roma avverso preavviso di fermo ammnistrativo n. 09780202300025348000 notificato il 20/11/2023 che segue n. 12 cartelle di pagamento per omesso pagamento di tassa auto per un importo totale di € 15.798,87.
Ritiene l'atto impugnato inefficace per decorrenza della decadenza e prescrizione della pretesa creditoria.
L'ADER non si costituisce.
La CGT di I Grado di Roma in composizione monocratica con sentenza n. 7215/2024 ritiene il ricorso parzialmente fondato.
L'ADER non costituendosi non ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici. Accoglie il ricorso per n. 8 cartelle;
le respinge per le restanti 4 per le quali non risulta maturata la prescrizione triennale a decorrere dal 2018 in ragione della sospensione dall'8/3/2020 al 31/8/2021 per la normativa Covid-19.
Avverso tale sentenza l'ADER propone appello.
Precisa che tutte le cartelle di pagamento, quali atti prodromici all'atto impugnato, sono state regolarmente notificate.
A tal riguardo deposita ,in fase di gravame, la documentazione relativa alle notificazioni eseguite.
Dalla data di notifica decorre il termine prescrizionale che nel caso di specie non è decorso. Ricorda altresì che sono stati notificati n. 4 avvisi di intimazione oltre al preavviso di fermo che hanno interrotto i termini prescrizionali.
Rimarca che la mancata costituizione in primo grado dell'ADER non pregiudica la possibilità di depositare in II Grado nuove prove come la notifica degli atti prodromici.
Contesta ancora la compensazione delle spese di lite.
Chiede l'accoglimento dell'appello; la riforma parziale della sentenza impugnata con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
L'appellato non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso verso preavviso di fermo amministrativo notificato in data
20.11.2023 che segue n. 12 cartelle di pagamento per omesso pagamento tasse auto per un importo totale di € 15.798,87.
Ritiene l'atto illegittimo per omessa notifica degli atti presupposti.
L'ADER in primo grado non si è costituita per cui non risulta provata la regolare notifica degli atti prodromici all'atto impugnato
La CGT di I Grado accoglie parzialmente il ricorso con sentenza n. 7215/2024.
Appella l'ADER; in tale fase deposita la documentazione comprovante la regolare notifica delle cartelle di pagamento che hanno preceduto la notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Relativamente al deposito della documentazione attestante la regolare notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo amministrativo in fase di appello l'ADER precisa che tale adempimento non ha violato la disposizione dell'art. 58 del Dlgs 546/92. Tale precisazione è infondata.
L'impedimento alla produzione di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado non può ledere il diritto di difesa.
Nel processo tributario infatti il deposito di nuovi documenti in fase di appello è impedito solo se i giudizi di primo grado sono stati incardinati dopo l'entrata in vigore dell'ultima riforma processuale, vale a dire dal 4 gennaio 2024. E' quanto afferma la Corte Costituzionale con sentenza n. 36 del 27 marzo 2025.
Con la sentenza numero 36/2025,, la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia.
Pertanto, l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma
1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
la facoltà di depositare nuove prove in appello, non è esercitabile, in quanto il decreto legislativo 220/2023 sul processo tributario è entrato in vigore il 4 gennaio 2024; caso di specie il giudizio di I grado è stato instaurato con ricorso notificato in data 18.01.2024 quindi in data successiva alla entrata in vigore della nuova normativa.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
spese a carico ADER che si liquidano in
€ 2.540,00.
Cosi deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29/01/2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRAIOLI FERNANDA, Presidente
BUCCARO ALFREDO, Relatore
CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 314/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7215/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34
e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300025348000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202300025348000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Agenzia delle entrate - Riscossione - Appellante
Chiede accoglimento dell'appello; la riforma parziale della sentenza impugnata con vittoria di spese per entrambi i gradi del guidizio.
Appellato non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ha presentato ricorso presso la CGY di I GRado di Roma avverso preavviso di fermo ammnistrativo n. 09780202300025348000 notificato il 20/11/2023 che segue n. 12 cartelle di pagamento per omesso pagamento di tassa auto per un importo totale di € 15.798,87.
Ritiene l'atto impugnato inefficace per decorrenza della decadenza e prescrizione della pretesa creditoria.
L'ADER non si costituisce.
La CGT di I Grado di Roma in composizione monocratica con sentenza n. 7215/2024 ritiene il ricorso parzialmente fondato.
L'ADER non costituendosi non ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici. Accoglie il ricorso per n. 8 cartelle;
le respinge per le restanti 4 per le quali non risulta maturata la prescrizione triennale a decorrere dal 2018 in ragione della sospensione dall'8/3/2020 al 31/8/2021 per la normativa Covid-19.
Avverso tale sentenza l'ADER propone appello.
Precisa che tutte le cartelle di pagamento, quali atti prodromici all'atto impugnato, sono state regolarmente notificate.
A tal riguardo deposita ,in fase di gravame, la documentazione relativa alle notificazioni eseguite.
Dalla data di notifica decorre il termine prescrizionale che nel caso di specie non è decorso. Ricorda altresì che sono stati notificati n. 4 avvisi di intimazione oltre al preavviso di fermo che hanno interrotto i termini prescrizionali.
Rimarca che la mancata costituizione in primo grado dell'ADER non pregiudica la possibilità di depositare in II Grado nuove prove come la notifica degli atti prodromici.
Contesta ancora la compensazione delle spese di lite.
Chiede l'accoglimento dell'appello; la riforma parziale della sentenza impugnata con vittoria di spese per entrambi i gradi del giudizio.
L'appellato non risulta costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente gravame ha per oggetto un ricorso verso preavviso di fermo amministrativo notificato in data
20.11.2023 che segue n. 12 cartelle di pagamento per omesso pagamento tasse auto per un importo totale di € 15.798,87.
Ritiene l'atto illegittimo per omessa notifica degli atti presupposti.
L'ADER in primo grado non si è costituita per cui non risulta provata la regolare notifica degli atti prodromici all'atto impugnato
La CGT di I Grado accoglie parzialmente il ricorso con sentenza n. 7215/2024.
Appella l'ADER; in tale fase deposita la documentazione comprovante la regolare notifica delle cartelle di pagamento che hanno preceduto la notifica del preavviso di fermo amministrativo.
Relativamente al deposito della documentazione attestante la regolare notifica degli atti presupposti al preavviso di fermo amministrativo in fase di appello l'ADER precisa che tale adempimento non ha violato la disposizione dell'art. 58 del Dlgs 546/92. Tale precisazione è infondata.
L'impedimento alla produzione di nuovi documenti nel giudizio di secondo grado non può ledere il diritto di difesa.
Nel processo tributario infatti il deposito di nuovi documenti in fase di appello è impedito solo se i giudizi di primo grado sono stati incardinati dopo l'entrata in vigore dell'ultima riforma processuale, vale a dire dal 4 gennaio 2024. E' quanto afferma la Corte Costituzionale con sentenza n. 36 del 27 marzo 2025.
Con la sentenza numero 36/2025,, la Corte costituzionale ha esaminato alcune questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 30 dicembre 2023, numero 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario) sollevate dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e della Lombardia.
Pertanto, l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo numero 220 del 2023 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prescrive che le modifiche apportate dall'articolo 1, comma
1, lettera bb), dello stesso decreto legislativo numero 220 del 2023 alla disciplina delle prove in appello dettata dall'articolo 58 del decreto legislativo numero 546 del 1992 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
la facoltà di depositare nuove prove in appello, non è esercitabile, in quanto il decreto legislativo 220/2023 sul processo tributario è entrato in vigore il 4 gennaio 2024; caso di specie il giudizio di I grado è stato instaurato con ricorso notificato in data 18.01.2024 quindi in data successiva alla entrata in vigore della nuova normativa.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
spese a carico ADER che si liquidano in
€ 2.540,00.
Cosi deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29/01/2026.
Il Relatore Il Presidente
Dr. Alfredo Buccaro Dr.ssa Fernanda Fraioli