Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1177
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Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inefficacia atto per decorrenza decadenza e prescrizione

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si è costituita in primo grado, non fornendo prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici. Il ricorso è stato accolto per 8 cartelle e respinto per le restanti 4 per le quali non era maturata la prescrizione triennale, considerando la sospensione normativa per Covid-19.

  • Rigettato
    Regolare notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto inammissibile il deposito di nuova documentazione in appello, poiché il giudizio di primo grado è stato instaurato dopo l'entrata in vigore della nuova normativa sul processo tributario (D.Lgs. 220/2023). Pertanto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha potuto provare la notifica degli atti presupposti in fase di appello.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese di lite

    La Corte ha confermato la sentenza impugnata, ponendo le spese a carico dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1177
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1177
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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