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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1733/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1733/2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. NIEDDU ARRICA FABIO, per delega in atti
ATTRICE
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PAOLINI MASSIMO, per delega in atti
CONVENUTA
Oggetto: risoluzione contratto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 30.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“A. in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
con riferimento al contratto sottoscritto da in data 28.12.2021 e, per
[...] Parte_1
Cont l'effetto, condannare a corrispondere a ai sensi dell'art. 1385, comma Parte_1
secondo, c.c. l'importo di € 17.533,86 – pari al doppio di quanto versato in data 29.12.2021 a titolo di
caparra – oltre interessi moratori o, in subordine, interessi legali, maturati e maturandi ai sensi
pagina 1 di 5 dell'art. 1284 c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale e fino al saldo.
Cont B. in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di e conseguentemente
quantificare il relativo risarcimento del danno spettante a per un ammontare non Parte_1
inferiore ad € 17.533,86 o nella diversa somma, inferiore o superiore, che sarà accertata ad esito del
giudizio, occorrendo in via equitativa;
C. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'indebito pagamento dell'importo di €
8.766,93 da parte di in favore della società convenuta e conseguentemente Parte_1
condannare la medesima a corrispondere a l'importo di €8.766,93 a titolo di indebito Parte_1
oltre interessi dalla diffida e costituzione in mora fino al saldo effettivo;
D. in via di estremo subordine,
Cont accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. l'ingiustificato arricchimento di a
danno della società attrice e conseguentemente condannare la società convenuta a corrispondere a un indennizzo in ogni caso non inferiore ad € 8.766,93 o alla diversa somma, Parte_1
inferiore o superiore, che sarà accertata ad esito del giudizio, occorrendo in via equitativa;
E. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
A sostegno della domanda la società attrice allegava che:
- in data 28 dicembre 2021 stipulava con la un contratto Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto l'acquisto, il trasporto, il montaggio e il settaggio di attrezzature da palestra, versando il giorno successivo, a mezzo bonifico bancario, una caparra di €8.766,93, pari al 20% dell'importo totale pattuito;
Cont
- con mail del 15.03.2021 la le comunicava l'arrivo della merce presso il proprio magazzino e contestualmente richiedeva il pagamento del saldo a seguito del quale avrebbe proceduto alle operazioni di spedizione e consegna delle attrezzature;
- poiché la pretesa di pagamento violava gli accordi contrattuali, domandava la consegna delle
Cont attrezzature prima di saldare il prezzo residuo, ma la con comunicazione del 17.03.2021
dichiarava che avrebbe considerato il contratto come risolto per inadempimento a partire dal
31.03.2021, trattenendo la caparra;
- ha anche avanzato una ragionevole proposta di risoluzione bonaria della controversia, che prevedeva l'emissione di un assegno circolare per l'importo complessivo pattuito, da depositare nello studio del pagina 2 di 5 Cont proprio legale e da consegnare a al momento della consegna della merce, che era stata, però,
disattesa.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società convenuta chiedendo: “…dato atto dell'inadempimento perpetrato dalla attrice, con riguardo al contratto di Parte_2
vendita datato 28 dicembre 2021 e ritenuti, quindi, legittimi il diritto di recedere da detto contratto
nonché il diritto di ritenere la caparra di Euro 8.766,93 ricevuta al momento della conclusione del
contratto stesso, come esercitati dalla convenuta, ai sensi e Controparte_3
per gli effetti dell'art. 1385 comma II° Codice Civile, respingere integralmente le domande giudiziali,
nessuna esclusa, proposte dalla attrice, nei confronti della convenuta, Parte_2
per essere le stesse infondate, sia in fatto che in diritto, oltre Controparte_3
che con riguardo ad ogni altro loro ipotetico profilo;
con vittoria di spese e del compenso ex Decreto
Ministero della Giustizia n. 147/2022 del presente grado di giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma cpc, la causa, istruita solo documentalmente, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.09.2024, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda principale di parte attrice va accolta in quanto fondata.
Va premesso che il diritto di recesso previsto dall'art. 1385 c.c. è uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (inadempimento della controparte), quanto le conseguenze (caducazione ex tunc degli effetti del contratto).
Infatti “Nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti
il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di
controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione
comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire
quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al
mantenimento del negozio" (così Cass. S.U. n. 553/2009); ovvero "si sia resa responsabile delle
trasgressioni che, per numero o per gravità ovvero per entrambe le cause, si rivelino idonee a turbare il sinallagma contrattuale” (cfr. Cass. n. 28391 del 2020).
Nel caso che ci occupa parte convenuta ha esercitato stragiudizialmente il diritto di recesso ritenendo la pagina 3 di 5 caparra, imputando a parte attrice il grave inadempimento di non aver saldato il prezzo di compravendita nei termini contrattualmente convenuti.
Il punto controverso è proprio quello di accertare quali siano detti termini in presenza, nel contratto stipulato fra le parti, di due previsioni difformi e discordati. In particolare, nella pagina n. 4 dell'ordine datato 28.12.2021 la tabella riepilogativa dei prezzi sulla destra reca la dicitura “saldo alla consegna
€35.067,73”, mentre nel box “pagamento” sulla parte sinistra del medesimo documento vi è scritto
“saldo da versarsi a mezzo bonifico ad avviso merce pronta”.
A fronte di detta oggettiva difficoltà di interpretazione del tempo convenuto per eseguire il pagamento,
ingenerato in realtà da previsioni contrattuali discordanti evidentemente redatte dallo stesso venditore,
questi ha preteso di applicare la clausola che prevedeva condizioni a sé più favorevoli, ossia il pagamento del saldo prima della spedizione della merce, in violazione dei principi generali di buona fede e correttezza e del disposto dell'art. 1375 c.c. che prescrive che il contratto debba essere eseguito secondo buona fede.
Va peraltro disatteso l'assunto di parte opposta secondo il quale vi sarebbe la conferma dell'interpretazione del contratto nel senso da questa prospettato, anche nelle condizioni generali, in particolare nell'art. 8 che prevede: “(Caparra e modalità di pagamento) - Alla firma dell'ordine dovrà
essere versata una caparra pari al 20% dell'importo complessivo;
il residuo sarà pagato alla consegna
tramite A/C o contante se non diversamente stabilito. Se la caparra non viene corrisposta, CP_4
potrà ritenere l'ordine inefficace. In ogni caso si riserva il diritto di sospendere o
[...] CP_4
annullare l'esecuzione dell'ordine anche se già confermato oppure di subordinare la consegna degli
attrezzi all'integrale pagamento del prezzo oppure alla prestazione di idonee garanzie, qualora risulti
concordato un pagamento differito, quando vengano riscontrate inadempienze dal Cliente relative anche ad ordini precedenti e/o a quello in corso di evasione …”.
Il diritto, quindi, di parte opposta di subordinare la consegna degli attrezzi all'integrale pagamento del
Cont prezzo è disciplinato dalla stessa società : esso può essere esercitato nel caso di pagamento differito o di pregresse inadempienze del cliente, fattispecie non presenti nell'accordo contrattuale che ci occupa.
A fronte di quanto sopra, risulta del tutto irragionevole e contrario al dovere di comportarsi buona fede,
pagina 4 di 5 ossia di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra nei limiti del proprio sacrificio, il
Cont comportamento di che dopo aver ingenerato nella cliente/controparte l'idea di dover corrispondere il residuo dovuto alla consegna del materiale mediante la predisposizione di clausole ambigue, non abbia riconosciuto il suo errore e si sia ostinato nella sua determinazione di risolvere il contratto, non consegnando alcunché, trattenendo però la caparra di importo non irrisorio.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il recesso operato stragiudizialmente dalla società convenuta è illegittimo, in quanto l'inadempimento è a lei imputabile;
il contratto va quindi dichiarato risolto per il suo inadempimento che si reputa grave, avendo reciso definitivamente il sinallagma contrattuale, con conseguente diritto della parte attrice di conseguire il doppio della caparra, per quanto previsto dall'art. 1385 comma 2 c.c., il cui importo è pari ad €17.533,86, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda giudiziale fino al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147/2022 per le quattro fasi processuali ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitatezza della fase istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
- accertata la risoluzione del contratto di vendita stipulato fra le parti in data 28.12.2021 per grave inadempimento di parte convenuta, la condanna alla restituzione alla società attrice del doppio della caparra versata in data 29.12.2021, per un ammontare di € 17.533,86, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese vive documentate (c.u., marche e notifiche), spese gen. 15%, cap e iva come per legge.
Ascoli Piceno, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisella Lorenzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1733/2022 promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. NIEDDU ARRICA FABIO, per delega in atti
ATTRICE
contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. PAOLINI MASSIMO, per delega in atti
CONVENUTA
Oggetto: risoluzione contratto
Conclusioni: come da verbale di udienza del 30.09.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
[...]
“A. in via principale, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Controparte_1
con riferimento al contratto sottoscritto da in data 28.12.2021 e, per
[...] Parte_1
Cont l'effetto, condannare a corrispondere a ai sensi dell'art. 1385, comma Parte_1
secondo, c.c. l'importo di € 17.533,86 – pari al doppio di quanto versato in data 29.12.2021 a titolo di
caparra – oltre interessi moratori o, in subordine, interessi legali, maturati e maturandi ai sensi
pagina 1 di 5 dell'art. 1284 c.c. a decorrere dalla domanda giudiziale e fino al saldo.
Cont B. in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale di e conseguentemente
quantificare il relativo risarcimento del danno spettante a per un ammontare non Parte_1
inferiore ad € 17.533,86 o nella diversa somma, inferiore o superiore, che sarà accertata ad esito del
giudizio, occorrendo in via equitativa;
C. in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'indebito pagamento dell'importo di €
8.766,93 da parte di in favore della società convenuta e conseguentemente Parte_1
condannare la medesima a corrispondere a l'importo di €8.766,93 a titolo di indebito Parte_1
oltre interessi dalla diffida e costituzione in mora fino al saldo effettivo;
D. in via di estremo subordine,
Cont accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. l'ingiustificato arricchimento di a
danno della società attrice e conseguentemente condannare la società convenuta a corrispondere a un indennizzo in ogni caso non inferiore ad € 8.766,93 o alla diversa somma, Parte_1
inferiore o superiore, che sarà accertata ad esito del giudizio, occorrendo in via equitativa;
E. in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
A sostegno della domanda la società attrice allegava che:
- in data 28 dicembre 2021 stipulava con la un contratto Parte_1 Controparte_1
avente ad oggetto l'acquisto, il trasporto, il montaggio e il settaggio di attrezzature da palestra, versando il giorno successivo, a mezzo bonifico bancario, una caparra di €8.766,93, pari al 20% dell'importo totale pattuito;
Cont
- con mail del 15.03.2021 la le comunicava l'arrivo della merce presso il proprio magazzino e contestualmente richiedeva il pagamento del saldo a seguito del quale avrebbe proceduto alle operazioni di spedizione e consegna delle attrezzature;
- poiché la pretesa di pagamento violava gli accordi contrattuali, domandava la consegna delle
Cont attrezzature prima di saldare il prezzo residuo, ma la con comunicazione del 17.03.2021
dichiarava che avrebbe considerato il contratto come risolto per inadempimento a partire dal
31.03.2021, trattenendo la caparra;
- ha anche avanzato una ragionevole proposta di risoluzione bonaria della controversia, che prevedeva l'emissione di un assegno circolare per l'importo complessivo pattuito, da depositare nello studio del pagina 2 di 5 Cont proprio legale e da consegnare a al momento della consegna della merce, che era stata, però,
disattesa.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la società convenuta chiedendo: “…dato atto dell'inadempimento perpetrato dalla attrice, con riguardo al contratto di Parte_2
vendita datato 28 dicembre 2021 e ritenuti, quindi, legittimi il diritto di recedere da detto contratto
nonché il diritto di ritenere la caparra di Euro 8.766,93 ricevuta al momento della conclusione del
contratto stesso, come esercitati dalla convenuta, ai sensi e Controparte_3
per gli effetti dell'art. 1385 comma II° Codice Civile, respingere integralmente le domande giudiziali,
nessuna esclusa, proposte dalla attrice, nei confronti della convenuta, Parte_2
per essere le stesse infondate, sia in fatto che in diritto, oltre Controparte_3
che con riguardo ad ogni altro loro ipotetico profilo;
con vittoria di spese e del compenso ex Decreto
Ministero della Giustizia n. 147/2022 del presente grado di giudizio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma cpc, la causa, istruita solo documentalmente, previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 30.09.2024, è stata assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda principale di parte attrice va accolta in quanto fondata.
Va premesso che il diritto di recesso previsto dall'art. 1385 c.c. è uno speciale strumento di risoluzione negoziale per giusta causa, alla quale lo accomunano tanto i presupposti (inadempimento della controparte), quanto le conseguenze (caducazione ex tunc degli effetti del contratto).
Infatti “Nell'indagine sull'inadempienza contrattuale da compiersi al fine di stabilire se ed a chi spetti
il diritto di recesso, i criteri da adottarsi sono quegli stessi che si debbono seguire nel caso di
controversia su reciproche istanze di risoluzione, nel senso che occorre in ogni caso una valutazione
comparativa del comportamento di entrambi i contraenti in relazione al contratto, in modo da stabilire
quale di essi abbia fatto venir meno, con il proprio comportamento, l'interesse dell'altro al
mantenimento del negozio" (così Cass. S.U. n. 553/2009); ovvero "si sia resa responsabile delle
trasgressioni che, per numero o per gravità ovvero per entrambe le cause, si rivelino idonee a turbare il sinallagma contrattuale” (cfr. Cass. n. 28391 del 2020).
Nel caso che ci occupa parte convenuta ha esercitato stragiudizialmente il diritto di recesso ritenendo la pagina 3 di 5 caparra, imputando a parte attrice il grave inadempimento di non aver saldato il prezzo di compravendita nei termini contrattualmente convenuti.
Il punto controverso è proprio quello di accertare quali siano detti termini in presenza, nel contratto stipulato fra le parti, di due previsioni difformi e discordati. In particolare, nella pagina n. 4 dell'ordine datato 28.12.2021 la tabella riepilogativa dei prezzi sulla destra reca la dicitura “saldo alla consegna
€35.067,73”, mentre nel box “pagamento” sulla parte sinistra del medesimo documento vi è scritto
“saldo da versarsi a mezzo bonifico ad avviso merce pronta”.
A fronte di detta oggettiva difficoltà di interpretazione del tempo convenuto per eseguire il pagamento,
ingenerato in realtà da previsioni contrattuali discordanti evidentemente redatte dallo stesso venditore,
questi ha preteso di applicare la clausola che prevedeva condizioni a sé più favorevoli, ossia il pagamento del saldo prima della spedizione della merce, in violazione dei principi generali di buona fede e correttezza e del disposto dell'art. 1375 c.c. che prescrive che il contratto debba essere eseguito secondo buona fede.
Va peraltro disatteso l'assunto di parte opposta secondo il quale vi sarebbe la conferma dell'interpretazione del contratto nel senso da questa prospettato, anche nelle condizioni generali, in particolare nell'art. 8 che prevede: “(Caparra e modalità di pagamento) - Alla firma dell'ordine dovrà
essere versata una caparra pari al 20% dell'importo complessivo;
il residuo sarà pagato alla consegna
tramite A/C o contante se non diversamente stabilito. Se la caparra non viene corrisposta, CP_4
potrà ritenere l'ordine inefficace. In ogni caso si riserva il diritto di sospendere o
[...] CP_4
annullare l'esecuzione dell'ordine anche se già confermato oppure di subordinare la consegna degli
attrezzi all'integrale pagamento del prezzo oppure alla prestazione di idonee garanzie, qualora risulti
concordato un pagamento differito, quando vengano riscontrate inadempienze dal Cliente relative anche ad ordini precedenti e/o a quello in corso di evasione …”.
Il diritto, quindi, di parte opposta di subordinare la consegna degli attrezzi all'integrale pagamento del
Cont prezzo è disciplinato dalla stessa società : esso può essere esercitato nel caso di pagamento differito o di pregresse inadempienze del cliente, fattispecie non presenti nell'accordo contrattuale che ci occupa.
A fronte di quanto sopra, risulta del tutto irragionevole e contrario al dovere di comportarsi buona fede,
pagina 4 di 5 ossia di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra nei limiti del proprio sacrificio, il
Cont comportamento di che dopo aver ingenerato nella cliente/controparte l'idea di dover corrispondere il residuo dovuto alla consegna del materiale mediante la predisposizione di clausole ambigue, non abbia riconosciuto il suo errore e si sia ostinato nella sua determinazione di risolvere il contratto, non consegnando alcunché, trattenendo però la caparra di importo non irrisorio.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il recesso operato stragiudizialmente dalla società convenuta è illegittimo, in quanto l'inadempimento è a lei imputabile;
il contratto va quindi dichiarato risolto per il suo inadempimento che si reputa grave, avendo reciso definitivamente il sinallagma contrattuale, con conseguente diritto della parte attrice di conseguire il doppio della caparra, per quanto previsto dall'art. 1385 comma 2 c.c., il cui importo è pari ad €17.533,86, a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda giudiziale fino al saldo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147/2022 per le quattro fasi processuali ma con riduzione ex art. 4 rispetto ai valori medi di scaglione, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate e della limitatezza della fase istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Luisella
Lorenzi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta, così provvede:
- accertata la risoluzione del contratto di vendita stipulato fra le parti in data 28.12.2021 per grave inadempimento di parte convenuta, la condanna alla restituzione alla società attrice del doppio della caparra versata in data 29.12.2021, per un ammontare di € 17.533,86, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al saldo;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore della società attrice delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese vive documentate (c.u., marche e notifiche), spese gen. 15%, cap e iva come per legge.
Ascoli Piceno, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott. Luisella Lorenzi
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