TRIB
Sentenza 13 giugno 2024
Sentenza 13 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/06/2024, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2024 |
Testo completo
n. 485/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 485/2021 R.G. promossa da:
P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Luigi Ragno;
-parte appellante-
nei confronti di:
già P.IVA ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Francesco Origlio;
-parte appellata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
pag. 1/5 Con atto di citazione notificato in data 24.03.2021 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 18/2021 emessa in data 05.02.2021 dal Giudice di Pace di
Naso, R.G. 390/2020, con cui è stata condannata a corrispondere a Controparte_1
la somma di 500,00 euro, oltre spese di lite.
Con comparsa del 08.09.2021 si è costituita , eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 339 CPC, e contestando nel merito l'atto di gravame, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, non avendo le parti formulato richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 24.10.2023 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da . CP_1
Ai sensi degli artt. 113 e 339 CPC le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, ossia nelle cause aventi valore inferiore a 1.100 euro, possono essere appellate esclusivamente per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Nel caso di specie parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 CPC (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e incompetenza territoriale del giudice di primo grado.
In detti casi la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'unico strumento impugnatorio ordinario ammissibile è l'appello.
In particolare, secondo la Suprema Corte: “riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione” (v.
pag. 2/5 Cassazione civile sez. VI, 16/11/2021, n. 34524; in senso conforme: Cassazione civile sez. VI, 17/11/2017, n. 27356; e Cassazione civile sez. I, 20/01/2015, n. 880).
Di conseguenza va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, rientrando i motivi di gravame tra quelli previsti dall'art. 339, 3° comma, CPC.
Per quanto concerne l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da Pt_1
si rileva quanto appresso.
In primo grado parte convenuta ha eccepito l'incompetenza del giudice adito (Giudice di Pace di Naso), rientrando la controversia, secondo nella competenza del Pt_1
Giudice di Pace di Milano (quale sede della società convenuta) o, in alternativa, del
Giudice di Pace di Roma (quale luogo ove è sorta l'obbligazione).
Il G.d.P. ha rigettato la superiore eccezione, ritenendo che, avendo il giudizio ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, è competente, in virtù del combinato disposto di cui agli art. 1182 CC e 20 CPC, il Giudice del luogo ove la prestazione deve essere eseguita, e quindi il G.d.P. di Naso, rientrando la sede della società creditrice all'interno del circondario di detto Ufficio.
Orbene, ritiene questo Giudice che la superiore decisione sia errata in quanto, essendo il credito azionato stato oggetto di cessione (da a ), ed Controparte_3 CP_1
essendo il termine di pagamento scaduto prima della notifica della cessione, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 CPC occorre far riferimento non al domicilio del cessionario, bensì a quello del cedente.
Ciò in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio” (v.
Cassazione civile sez. II - 24/04/2023, n. 10862).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, si evince che il termine per il pagamento del credito azionato è scaduto in data 28.11.2017, come espressamente pag. 3/5 indicato in fattura;
mentre la cessione, secondo la tesi di parte attrice, che tuttavia non ha fornito la relativa ricevuta di consegna, sarebbe stata notificata in data 30.11.2017.
Ne consegue che la cessione non incide sulla determinazione della competenza per territorio, rimanendo la stessa ancorata al domicilio del creditore al momento della scadenza dell'obbligazione, siccome antecedente rispetto alla notifica della cessione.
L'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di prime cure va pertanto accolta.
Quanto alle conseguenze, si rileva che “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (v. Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n. 13439).
In virtù di detto orientamento, che questo giudice condivide, va pertanto dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimesse le parti dinnanzi al Giudice di Pace di
Milano, quale Giudice competente ai sensi dell'art. 19 CPC (non potendosi applicare il foro alternativo previsto dall'art. 20 CPC, e quindi il Giudice di Pace di Roma, in assenza di una specifica domanda di parte attrice, la quale si è limitata a contestare l'eccezione di incompetenza formulata dalla società convenuta).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, come pag. 4/5 modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore, con una decurtazione del 50% per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, in accoglimento del proposto gravame:
I. DICHIARA NULLA LA SENTENZA N. 18/2021, R.G. 390/2020, EMESSA IN
DATA 05.02.2021 DAL GIUDICE DI PACE DI NASO PER DIFETTO DI
COMPETENZA;
2. DICHIARA, IN RELAZIONE ALLA DOMANDA ATTOREA, LA
COMPENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO;
3. CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE Controparte_1
IN FAVORE DI CHE SI LIQUIDANO IN 173,00 EURO PER Parte_1
COMPENSI DEL PRIMO GRADO, 331,00 EURO PER COMPENSI DEL GRADO DI
APPELLO, E 64,50 EURO PER SPESE (C.U. APPELLO), OLTRE RIMBORSO
SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE;
4. ASSEGNA ALLE PARTI IL TERMINE DI TRE MESI PER RIASSUMERE LA
CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MILANO.
Così deciso il 11 Giugno 2024.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
pag. 5/5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott. Giuseppe Aruta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 485/2021 R.G. promossa da:
P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Luigi Ragno;
-parte appellante-
nei confronti di:
già P.IVA ), Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Francesco Origlio;
-parte appellata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
pag. 1/5 Con atto di citazione notificato in data 24.03.2021 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 18/2021 emessa in data 05.02.2021 dal Giudice di Pace di
Naso, R.G. 390/2020, con cui è stata condannata a corrispondere a Controparte_1
la somma di 500,00 euro, oltre spese di lite.
Con comparsa del 08.09.2021 si è costituita , eccependo l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 339 CPC, e contestando nel merito l'atto di gravame, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
A seguito dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, non avendo le parti formulato richieste istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 24.10.2023 introitata per la decisione con i termini ex art. 190 CPC.
*****
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da . CP_1
Ai sensi degli artt. 113 e 339 CPC le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, ossia nelle cause aventi valore inferiore a 1.100 euro, possono essere appellate esclusivamente per violazione di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Nel caso di specie parte appellante ha eccepito la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 CPC (corrispondenza tra chiesto e pronunciato) e incompetenza territoriale del giudice di primo grado.
In detti casi la Giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'unico strumento impugnatorio ordinario ammissibile è l'appello.
In particolare, secondo la Suprema Corte: “riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione” (v.
pag. 2/5 Cassazione civile sez. VI, 16/11/2021, n. 34524; in senso conforme: Cassazione civile sez. VI, 17/11/2017, n. 27356; e Cassazione civile sez. I, 20/01/2015, n. 880).
Di conseguenza va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, rientrando i motivi di gravame tra quelli previsti dall'art. 339, 3° comma, CPC.
Per quanto concerne l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da Pt_1
si rileva quanto appresso.
In primo grado parte convenuta ha eccepito l'incompetenza del giudice adito (Giudice di Pace di Naso), rientrando la controversia, secondo nella competenza del Pt_1
Giudice di Pace di Milano (quale sede della società convenuta) o, in alternativa, del
Giudice di Pace di Roma (quale luogo ove è sorta l'obbligazione).
Il G.d.P. ha rigettato la superiore eccezione, ritenendo che, avendo il giudizio ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, è competente, in virtù del combinato disposto di cui agli art. 1182 CC e 20 CPC, il Giudice del luogo ove la prestazione deve essere eseguita, e quindi il G.d.P. di Naso, rientrando la sede della società creditrice all'interno del circondario di detto Ufficio.
Orbene, ritiene questo Giudice che la superiore decisione sia errata in quanto, essendo il credito azionato stato oggetto di cessione (da a ), ed Controparte_3 CP_1
essendo il termine di pagamento scaduto prima della notifica della cessione, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 CPC occorre far riferimento non al domicilio del cessionario, bensì a quello del cedente.
Ciò in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: “nel caso in cui il credito sia stato oggetto di cessione opponibile al debitore, ai fini dell'individuazione del foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., il luogo del domicilio del creditore cessionario rileva solo qualora la cessione sia stata conclusa e notificata al debitore prima della scadenza dell'obbligazione, dovendosi altrimenti avere riguardo al luogo in cui il creditore cedente, al tempo della scadenza, aveva il domicilio” (v.
Cassazione civile sez. II - 24/04/2023, n. 10862).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, si evince che il termine per il pagamento del credito azionato è scaduto in data 28.11.2017, come espressamente pag. 3/5 indicato in fattura;
mentre la cessione, secondo la tesi di parte attrice, che tuttavia non ha fornito la relativa ricevuta di consegna, sarebbe stata notificata in data 30.11.2017.
Ne consegue che la cessione non incide sulla determinazione della competenza per territorio, rimanendo la stessa ancorata al domicilio del creditore al momento della scadenza dell'obbligazione, siccome antecedente rispetto alla notifica della cessione.
L'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice di prime cure va pertanto accolta.
Quanto alle conseguenze, si rileva che “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell'appello, nel ravvisare l'incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell'art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto” (v. Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, n. 13439).
In virtù di detto orientamento, che questo giudice condivide, va pertanto dichiarata la nullità della sentenza impugnata e rimesse le parti dinnanzi al Giudice di Pace di
Milano, quale Giudice competente ai sensi dell'art. 19 CPC (non potendosi applicare il foro alternativo previsto dall'art. 20 CPC, e quindi il Giudice di Pace di Roma, in assenza di una specifica domanda di parte attrice, la quale si è limitata a contestare l'eccezione di incompetenza formulata dalla società convenuta).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, come pag. 4/5 modificato dal DM 147/2022, per scaglione di valore, con una decurtazione del 50% per la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, in accoglimento del proposto gravame:
I. DICHIARA NULLA LA SENTENZA N. 18/2021, R.G. 390/2020, EMESSA IN
DATA 05.02.2021 DAL GIUDICE DI PACE DI NASO PER DIFETTO DI
COMPETENZA;
2. DICHIARA, IN RELAZIONE ALLA DOMANDA ATTOREA, LA
COMPENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO;
3. CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE Controparte_1
IN FAVORE DI CHE SI LIQUIDANO IN 173,00 EURO PER Parte_1
COMPENSI DEL PRIMO GRADO, 331,00 EURO PER COMPENSI DEL GRADO DI
APPELLO, E 64,50 EURO PER SPESE (C.U. APPELLO), OLTRE RIMBORSO
SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE;
4. ASSEGNA ALLE PARTI IL TERMINE DI TRE MESI PER RIASSUMERE LA
CAUSA DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MILANO.
Così deciso il 11 Giugno 2024.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
pag. 5/5