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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/12/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02.12.2025 ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3672 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, rapp.ta e difesa, dall' avv. to Guglielmo Cuomo, come in atti Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di CP_1
Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001478693, notificata il 30.05.24, con la quale le è stato chiesto il versamento dell'importo complessivo di euro 575,00, oltre spese di notifica per euro 9,05, per presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983, convertito in L.638/83 e ss.mm.ii., in quanto avrebbe omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o le trattenute operate nei confronti dei lavoratori pensionati relative l'annualità 2017. Ha eccepito, in particolare: la carenza di legittimazione passiva, l'omessa notifica dell'atto di accertamento, la decadenza del diritto (violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981), la prescrizione del credito, l'assenza di motivazione. Tanto premesso, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per le ragioni di fatto e diritto esposte nell'atto introduttivo e non dovuto l'importo sanzionatorio richiesto dall' ; con vittoria di spese. CP_1
L' si è costituito, resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto, CP_1 rilevando, tra l'altro, di aver provveduto a rideterminare la sanzione, in ragione della novella legislativa (d.l.n. 48/2023). Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa
***** Avuto riguardo al principio della ragione più liquida, l'opposizione risulta fondata dovendosi ritenere allo stato degli atti che la sanzione amministrativa si sia estinta, ai sensi dell'art 14 della legge 689/1981 (disposizione applicabile per espressa lettera dell'art. 6 del D.Lgs. 8/2016) - nella formulazione applicabile ratione temporis – secondo cui : “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Infatti, in ordine alla violazione in esame, il termine di decadenza dei novanta giorni prevista dalla norma è decorso considerando che l'omissione contestata è riferita all'anno 2016, come si evince dalla documentazione allegata in atti (e non 2017) , l'accertamento è stato notificato in data 22.11.2018 e l'ordinanza ingiunzione in data 30.05.24. Pertanto, l' risulta incorso nell'eccepita decadenza, con riferimento alla data CP_1 dell'accertamento stesso, così come indicata dallo stesso Istituto nella ordinanza ingiunzione. Ed infatti l' avrebbe dovuto allegare e quindi provare che, nel caso di specie, CP_1 particolari esigenze abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo- riferito a violazioni per l'annualità 2016 essendosi resi necessari, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione. Invero, l'an della pretesa sanzionatoria trova fondamento nel mancato versamento delle quote ex art. 2 co. 1 bis d.l. 463/83, illegittimamente trattenute dal datore di lavoro;
il saldo del DM10 va versato entro il 16 del mese successivo al periodo al quale si riferisce il DM10 stesso. A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata ( cfr. Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011; 9311/2007). Nel caso di specie non si dispone di alcun elemento fattuale da valutare in tale senso. Si richiamano a riguardo le recenti sentenze della Corte di legittimità (Cass. n. 7641/25 e n. 8784/2025) che tra l'altro affermano:
"il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l deve notificare al CP_1 responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 812016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria”. CP_1
La Corte di legittimità, ha poi evidenziato come trattasi “...di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art.24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. (Corte cost. n. 151 del 2021).” Le considerazioni svolte assorbono ogni altra questione anche in merito alla ritualità della notifica dell'atto di accertamento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara l'estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria riportata nella Ordinanza Ingiunzione opposta;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 complessivi € 341,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione Si comunichi. Torre Annunziata, 02.12.25 Il giudice del lavoro Dott.ssa Rosa Molè
Il giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Molè all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 02.12.2025 ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3672 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
, rapp.ta e difesa, dall' avv. to Guglielmo Cuomo, come in atti Parte_1
ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Agostino Di CP_1
Feo, giusta procura generale alle liti, come in atti resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.06.2024 la ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001478693, notificata il 30.05.24, con la quale le è stato chiesto il versamento dell'importo complessivo di euro 575,00, oltre spese di notifica per euro 9,05, per presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del D.L. 463/1983, convertito in L.638/83 e ss.mm.ii., in quanto avrebbe omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti o le trattenute operate nei confronti dei lavoratori pensionati relative l'annualità 2017. Ha eccepito, in particolare: la carenza di legittimazione passiva, l'omessa notifica dell'atto di accertamento, la decadenza del diritto (violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981), la prescrizione del credito, l'assenza di motivazione. Tanto premesso, ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione per le ragioni di fatto e diritto esposte nell'atto introduttivo e non dovuto l'importo sanzionatorio richiesto dall' ; con vittoria di spese. CP_1
L' si è costituito, resistendo all'avverso ricorso e chiedendone il rigetto, CP_1 rilevando, tra l'altro, di aver provveduto a rideterminare la sanzione, in ragione della novella legislativa (d.l.n. 48/2023). Sulla base della documentazione in atti, la causa è stata decisa
***** Avuto riguardo al principio della ragione più liquida, l'opposizione risulta fondata dovendosi ritenere allo stato degli atti che la sanzione amministrativa si sia estinta, ai sensi dell'art 14 della legge 689/1981 (disposizione applicabile per espressa lettera dell'art. 6 del D.Lgs. 8/2016) - nella formulazione applicabile ratione temporis – secondo cui : “Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Infatti, in ordine alla violazione in esame, il termine di decadenza dei novanta giorni prevista dalla norma è decorso considerando che l'omissione contestata è riferita all'anno 2016, come si evince dalla documentazione allegata in atti (e non 2017) , l'accertamento è stato notificato in data 22.11.2018 e l'ordinanza ingiunzione in data 30.05.24. Pertanto, l' risulta incorso nell'eccepita decadenza, con riferimento alla data CP_1 dell'accertamento stesso, così come indicata dallo stesso Istituto nella ordinanza ingiunzione. Ed infatti l' avrebbe dovuto allegare e quindi provare che, nel caso di specie, CP_1 particolari esigenze abbiano ritardato la conclusione del procedimento accertativo- riferito a violazioni per l'annualità 2016 essendosi resi necessari, ad esempio, degli accertamenti integrativi in relazione alla complessità dell'attività di indagine, nonché per la valutazione di ulteriori dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione. Invero, l'an della pretesa sanzionatoria trova fondamento nel mancato versamento delle quote ex art. 2 co. 1 bis d.l. 463/83, illegittimamente trattenute dal datore di lavoro;
il saldo del DM10 va versato entro il 16 del mese successivo al periodo al quale si riferisce il DM10 stesso. A tale riguardo giova ricordare il consolidato insegnamento della Suprema Corte secondo cui occorre individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, e che tale individuazione è compito del giudice del merito non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivata ( cfr. Cass. 17673/2022; 27405/2019; 25836/2011; 9311/2007). Nel caso di specie non si dispone di alcun elemento fattuale da valutare in tale senso. Si richiamano a riguardo le recenti sentenze della Corte di legittimità (Cass. n. 7641/25 e n. 8784/2025) che tra l'altro affermano:
"il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l deve notificare al CP_1 responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 812016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell alcuna attività istruttoria”. CP_1
La Corte di legittimità, ha poi evidenziato come trattasi “...di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art.24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost. (Corte cost. n. 151 del 2021).” Le considerazioni svolte assorbono ogni altra questione anche in merito alla ritualità della notifica dell'atto di accertamento. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da CP_1 dispositivo, tenuto conto della limitata attività difensiva.
P.Q.M.
a) accoglie l'opposizione e dichiara l'estinzione della sanzione amministrativa pecuniaria riportata nella Ordinanza Ingiunzione opposta;
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 complessivi € 341,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione Si comunichi. Torre Annunziata, 02.12.25 Il giudice del lavoro Dott.ssa Rosa Molè