TAR Catania, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1038
TAR
Sentenza 2 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Inerzia dell’amministrazione

    Il Tribunale ha accertato l'inerzia dell'amministrazione, ritenendo il silenzio serbato illegittimo e la nota del Ministero del 14 novembre 2025 soprassessoria. Ha ordinato alla Commissione Tecnica di predisporre lo schema di provvedimento di VIA e al Ministero di adottare il provvedimento finale entro termini perentori.

  • Accolto
    Natura soprassessoria della nota ministeriale

    Il Tribunale ha ritenuto la nota del 14 novembre 2025 palesemente soprassessoria, in quanto si limita a riferire la trasmissione degli atti alla commissione senza concludere il procedimento.

  • Accolto
    Obbligo di provvedere

    Il Tribunale ha ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre lo schema di provvedimento di VIA e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di adottare il provvedimento espresso conclusivo del procedimento di VIA, previa acquisizione del concerto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 1038
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1038
    Data del deposito : 2 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo