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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 11406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11406 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S E N T E N Z A
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n 31205/24 all'udienza dell' 11/11/25, mediante lettura , la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli avv.ti Parte_1
EP RO e OR IN, pec e Email_1
giusta procura allegata al ricorso Email_2
RICORRENTE
E
Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTI CONTUMACI
OGGETTO: lavoro subordinato e differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/8/24 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
“In via principale 1.Accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso fra la Sig.ra e il sig. dal 1/12/2011 al 7/08/2023 e tra la sig.ra Parte_1 Controparte_1 [...]
e la quanto meno per il periodo compreso tra il gennaio Parte_1 Controparte_2
2023 e l'interruzione del rapporto lavorativo, periodo in cui la sig.ra è stata Parte_1 retribuita con bonifici dalla predetta società;
2. Accertare e dichiarare la riconducibilità del rapporto subordinato intercorso fra la sig.ra e il sig. al terzo livello super del CCNL di riferimento – Parte_1 Controparte_1
Area Studi professionali.
3. Condannare il sig. e/o in solido con la Controparte_1 Controparte_2 come in intestazione generalizzate, al pagamento in favore della sig.ra Parte_1 dell'importo di euro 108.364,88, di cui euro 94.200,35 a titolo di mancata retribuzione dovuta dal datore di lavoro ed euro 14.164,53 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso. In via subordinata 1. Accertare e dichiarare la riconducibilità del rapporto lavorativo quanto meno al terzo livello del CCNL di riferimento, in quanto “Appartengono al livello terzo i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome e/o che svolgono attività di utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici per le quali occorre essere in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative professionali comunque acquisite”;
2. Condannare il sig. e/o in solido con la l Controparte_1 Controparte_2 pagamento dell'importo che risulterà di giustizia, anche ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. a seguito del conteggio analitico effettuata per il predetto livello lavorativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria e comunque per i motivi di cui al ricorso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari” A sostegno del ricorso deduceva di aver lavorato dall' 1/12/ 2011 al 07/08/2023 per CP_1
medico chirurgo, operante nel settore della chirurgia estetica e amministratore unico
[...] della esercente la propria professione presso lo studio medico sito in Controparte_2
Roma a via Demostene il cui utilizzo era concesso al medesimo in locazione;
che il rapporto non era mai stato regolarizzato dall'inizio sino alla sua cessazione, avvenuta per dimissioni dovute alla mancata regolarizzazione, nonostante le reiterate promesse;
che la ricorrente svolgeva mansioni di segretaria come responsabile tecnico amministrativa;
che il rapporto si era svolto secondo le modalità della subordinazione;
che veniva retribuita in contanti ad eccezione del periodo dal gennaio all'agosto 2023, periodo in cui era stata pagata a mezzo bonifico;
che il conteggio era stato effettuato sulla base della retribuzione percepita dalla ricorrente e sulla base delle tabelle retributive relative al contratto collettivo nazionale Studi professionali, con inquadramento della ricorrente , in relazione alle mansioni svolte, al terzo livello super;
che alla ricorrente spettavano euro 94.200,35 per ordinario ,ferie,festività permessi, 13^,14^, bonus NZ , preavviso ed euro 14164,53 per tfr Ammesse le prove , escussi i testi , la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . La ricorrente assume di aver avuto un rapporto di lavoro di natura subordinata dall'1/12/11 al 7/8/23 con amministratore della società convenuta e di aver svolto mansioni Controparte_1 riconducibili al terzo livello super, o in subordine al terzo, e di essere stata pagata al di sotto dei minimi tariffari del ccnl Studi professionali;
chiede pertanto il pagamento delle somme non percepite . Se queste le pretese ,appare onere di parte ricorrente provare il fondamento dei propri assunti. La teste dichiarava di essere stata una cliente del dott e di Tes_1 Controparte_1 essere andata allo studio in via Eschilo;
lì aveva conosciuto la ricorrente, poi lo studio si era spostato a via Demostene;
non ricordava se era nel 2011 o nel 2012.Quando era arrivata, aveva sostituito la precedente assistente e aveva svolto le mansioni di assistente;
Tes_2 cioè lei prendeva gli appuntamenti con i clienti , prendeva i pagamenti attraverso il pos , a volte entrava ed assisteva il per l'attività estetica per es gli dava la garza o gli portava CP_1 le fiale, la siringa , toglieva il lenzuolino e metteva quello pulito . L'ultima volta che era andata dal era il 2021 ,forse dicembre ,ed era allo studio di via Demostene . Per CP_1 prendere più velocemente gli appuntamenti mandava un messaggio a sul suo Pt_1 cellulare privato Confermava le mansioni indicate al cap 5 ( addetta alla segreteria dello studio per organizzazione degli appuntamenti, rispondere alle telefonate, raccogliere i dati personali dei pazienti, gestire l'archivio dati dei pazienti per le visite fatte, gli interventi effettuati e la gestione delle visite e dei controlli, accoglienza, preparazione ed assistenza ai pazienti durante gli interventi e le medicazioni;
cura e gestione dello studio, organizzazione dei fornitori nonché dei rappresentanti per i diversi prodotti medico/farmaceutici, prodotti per la medicina e chirurgia estetica;
gestione amministrativa dei pagamenti dei pazienti e dei fornitori, nonché le spese generiche per lo studio), l'aveva vista accogliere i rappresentanti e farli accomodare in attesa di parlare, credeva, con il dottore;
pagava a lei e lei le dava la fattura , aveva in mano l'archivio cioè la sua scheda cliente. Era dietro un bancone con a disposizione il pc con il pos e tutto quanto necessario per fare le attività sopra indicate;
il le diceva cosa fare . CP_1
L'altra teste , cliente del prima a via Eschilo e poi a via Demostene, Testimone_3 CP_1 dichiarava che quando era diventata cliente dello studio intorno al 2011/2012 la ricorrente già vi lavorava ed era stata lei a portarla allo studio . La ricorrente aveva lavorato sicuramente fino a dopo il covid, la teste era andata allo studio l'ultima volta nel 2021, ma sapeva che la ricorrente aveva continuato a lavorare Anche tale teste confermava le mansioni come addetta alla segreteria indicate al capitolo 5, aveva visto avere rapporti con i fornitori, l'aveva vista fare il conteggio delle fiale portate e pagare i fornitori in sua presenza;
confermava che era la ricorrente che riceveva i pagamenti dei clienti , era seduta dietro un bancone, indossava un camice, aveva un pc;
era il che le diceva il da farsi. CP_1
NE , l'elemento che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato è l' assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro dal quale è eterodiretto. Si è poi affermato che laddove il potere direttivo sia attenuato, occorre riferirsi ad altri indici della subordinazione quali la continuità della prestazione, il rispetto di un orario di lavoro predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale. Ai fini della qualificazione di un rapporto come subordinato ,la Suprema Corte ha affermato che “è necessario verificare se il lavoratore possa ritenersi assoggettato, anche in forma lieve
o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro” ribadendo il principio per cui sono elementi che caratterizzano la subordinazione “l'inserimento nell'organizzazione aziendale, il vincolo di orario, l'inerenza al ciclo produttivo, l'intensità della prestazione e la retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato” (Cass. 03/11/2020 n. 24391). Tali elementi hanno un carattere sussidiario e una funzione indiziaria, che permettono di qualificare come subordinata un'attività . Nel caso in esame le testi hanno affermato essere il a dire alla ricorrente cosa fare e CP_1 che era la ricorrente a prendere appuntamenti ,a percepire i pagamenti ed a svolgere le attività indicate al capitolo 5 .Pertanto si può ritenere che la stessa fosse quanto meno inserita all'interno dell'organizzazione aziendale e che tra le parti sia esistito un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia non è stato dimostrato il periodo del rapporto come dedotto in ricorso, avendo le testi confermato il rapporto tra il 2011/2012 e il 2021 e non essendovi agli atti i bonifici di pagamento provenienti dal resistente in favore della ricorrente, depositati tardivamente e quindi non acquisiti;
inoltre, anche con riferimento a detto periodo non sono statti allegati e, quindi neanche provati i giorni e gli orari lavorati .I conteggi sono stati effettuati su un part time al 62,5%, ma in assenza di allegazioni e prove sul punto risulta impossibile una quantificazione su un presunto part time al 62,5% non dedotto e non dimostrato .Sulla base di tali considerazioni, essendo priva di utilità una pronuncia dichiarativa dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato con il relativo inquadramento ,senza condanna al pagamento di alcuna differenza retributiva ,il ricorso deve essere respinto Nulla si dispone sulle spese data la contumacia
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: rigetta il ricorso nulla sulle spese
Roma 11/11/25 Il giudice