Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00584/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EP LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Di Ciommo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lavello, via Miglioli 9, rappresentato e difeso dall'avvocato Flavio Iacovone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
nei confronti
Venezia S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani e Francesco Ferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’avviso di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 reso dalla Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambienta, del Territori e dell’Energia – Ufficio Energia prot. U.0191935 del 10.09.2024 e notificato a mezzo raccomandata in data 7.11.2024 da Venezia S.r.l. (doc. 1);
- ove lesivi di tutti i pareri, assensi, autorizzazioni, nulla osta comunque espressi sulle opere da realizzarsi e che provengono dai vari organi regionali, statali e locali intervenuti nel procedimento de quo, ancorché ad oggi non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente, e limitatamente alle ragioni e alle doglianze infra articolate;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
- della Determinazione Dirigenziale n. 23BE.2025/D.00046 del 20.01.2025 – ma conosciuta solo a seguito di comunicazione trasmessa da Venezia S.r.l. in data 7.06.2025 – con la quale la Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia: a) ha preso atto della conclusione con esito positivo del procedimento unico; b) ha autorizzato la realizzazione del progetto per la costruzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico proposto dalla società Venezia S.r.l., con sede legale in Andria (BT) alla Via Vincenzo Gioberti n. 11; c) ha apposto il vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle catastali interessate dal predetto progetto; d) ha dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera ed e) ha rilasciato il titolo autorizzativo abilitativo con alcune prescrizioni (doc. 1 motivi aggiunti);
- della Determinazione Dirigenziale n. 23BD.2025/D.00102 del 28.01.2025 – ma conosciuta solo a seguito di comunicazione trasmessa da Venezia S.r.l. in data 7.06.2025 – con la quale la Regione Basilicata – Direzione Generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia, ai sensi dell’art. 27bis D.Lgs. 152/2006, dell’art. 14 quater l. 241/1990, delle linee guida regionali approvate con DGR 46/2019 e della DGR 641/2024, ha concluso positivamente la Conferenza di Servizi per il procedimento PAUR per il “Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 20MW denominato “VENEZIA” da realizzarsi in agro del Comune di Melfi (PZ) in Loc. “Mass. Impiso” (doc. 2 motivi aggiunti);
- della Delibera di Giunta Regionale n. 202500058 del 04.02.2025 – ma conosciuta solo a seguito di comunicazione trasmessa da Venezia S.r.l. in data 7.06.2025 – con la quale la Giunta Regionale ha rilasciato in favore della società Venezia S.r.l. il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) per il “Progetto di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 20MW denominato “VENEZIA” da realizzarsi in agro del Comune di Melfi (PZ) in Loc. “Mass. Impiso” (doc. 3 motivi aggiunti);
- per quanto occorrer possa, della comunicazione trasmessa a mezzo a/r dalla Venezia S.r.l. e ricevuta dal ricorrente in data 07.06.2025 (doc. 4 motivi aggiunti);
- ove lesivi di tutti i pareri, assensi, autorizzazioni, nulla osta comunque espressi sulle opere da realizzarsi e che provengono dai vari organi regionali, statali e locali intervenuti nel procedimento de quo, ancorché ad oggi non conosciuti;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive del ricorrente, e limitatamente alle ragioni e alle doglianze infra articolate.
Nonché per la condanna dell’Amministrazione nonché della società controinteressata, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. EP LA per il comportamento colpevole ed illegittimo dalle medesime tenute nel procedimento de quo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Venezia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. PA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 18/12/2024, il deducente – titolare dell’omonima azienda agricola sita in Melfi, in Contrada Catapaniello – ha impugnato l’avviso (pubblicato a cura della società odierna controinteressata sull’Albo Pretorio del Comune di Melfi in data 8/10/2024) di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per il rilascio dell’autorizzazione unica, di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, in ordine alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile denominato “Venezia”.
E’ stata, altresì, introdotta domanda per il risarcimento dei danni connessi all’esecuzione di tale progetto.
1.1. Con il gravame è essenzialmente contestata l’eccessiva vicinanza del progettato impianto rispetto ai terreni aziendali del deducente (parzialmente interessati dalla procedura espropriativa), con il conseguente rischio del prodursi di sfavorevoli interferenze elettromagnetiche con le strutture aziendali e le attività che ivi si svolgono (largamente imputabili all’ampliamento della sottostazione elettrica già presente in Contrada Catapaniello), nonché la mancata considerazione delle osservazioni preliminari presentate dal deducente al fine di sollecitare modifiche progettuali in grado di contemperare la sua attività produttiva con detto impianto.
2. Si è costituita in giudizio, per resistere all’accoglimento del gravame, la società controinteressata, la quale ne ha eccepito in limine l’inammissibilità, in ragione della natura endoprocedimentale dell’atto impugnato e della carenza di un concreto ed attuale interesse a proporre l’impugnazione de qua .
3. Con successivo atto di motivi aggiunti, depositato in data 18/8/2025, il deducente ha esteso l’impugnazione ai seguenti sopravvenuti provvedimenti regionali (che assume di aver conosciuto solo in data 7/6/2025, dalla lettura della nota con cui la società controinteressata gli ha comunicato l’intervenuta apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del progetto):
- determinazione dirigenziale n. 23BE.2025/D.00046 del 20/1/2025, recante l’autorizzazione unica del progetto per cui è causa ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità del progetto;
- delibera di Giunta regionale n. 202500058 del 4/2/2025, recante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale del medesimo progetto ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 (adottato previo Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale di cui alla D.G.R. n. 237 del 20/3/2024).
4. All’udienza pubblica del 3/12/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, va disattesa l’istanza di rinvio formulata dal ricorrente (motivata in ragione della necessità di assicurare la trattazione congiunta con i connessi giudizi R.G. nn. 550/2024, 10/2025, 198/2025, 231/2025 e 412/2025, nei quali sono gravati analoghi avvisi di avvio di procedure espropriative funzionali alla realizzazione di impianti da energia rinnovabile nelle medesime aree), considerato che:
- l’art. 73, co. 1- bis , cod. proc. amm. stabilisce che “ Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali ”, previsione rispondente alla necessità di assicurare la realizzazione del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (complemento del più generale principio del giusto processo sancito dall’art. 111 Cost.), vieppiù in quei procedimenti giurisdizionali, quale quello in esame, da trattarsi e definirsi con rito abbreviato, ai sensi dell’art. 119, co. 2, lett. f), cod. proc. amm.;
- in specie, l’istanza di rinvio non è fondata su alcuna specifica esigenza difensiva, in quanto il thema decidendum risulta già compiutamente definito sulla base del ricorso e dei motivi aggiunti e la pur ravvisabile connessione con i richiamati giudizi non è correlata a profili di stretta pregiudizialità (di carattere procedimentale o provvedimentale), tali da esigere o anche solo consigliare una trattazione congiunta;
- d’altra parte il richiesto differimento, si appalesa di durata indefinita se si considera che, per dichiarazione dello stesso ricorrente, in taluni dei richiamati giudizi non è possibile pronosticare la tempistica di proposizione dei prospettati motivi aggiunti avverso i (peraltro solo eventuali) provvedimenti conclusivi dei singoli procedimenti autorizzatori, poiché, allo stato, ancora in itinere ;
- in tale quadro, inoltre, la dilatazione dei tempi processuali, oltreché non sorretta da valide ragioni, come innanzi esposto, arrecherebbe un ingiustificato vulnus agli interessi della società Venezia S.r.l., che ha presentato motivata opposizione all’istanza di rinvio del ricorrente, in quanto la pendenza del giudizio integra, indubbiamente, un elemento di incertezza che osta alla concretizzazione del progetto imprenditoriale in esame, già definitivamente autorizzato dalla Regione Basilicata, con conseguente rischio di perdita del relativo finanziamento; vieppiù se si considera che trattasi di iniziativa funzionale alla realizzazione dell’obiettivo, nazionale e euro-unitario, di massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. art. 3 del Regolamento UE 2022/2577; art. 16-septies della Direttiva UE 2023/2413; art. 3 del D.lgs. 190/2024).
6. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, come eccepito dalla società controinteressata.
Deve, infatti, ritenersi che l’atto impugnato – l’avviso di avvio del procedimento volto all’apposizione di un vincolo preordinato all’esproprio ex art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 – ha evidente natura endoprocedimentale (siccome meramente funzionale alla partecipazione degli interessati al procedimento espropriativo in itinere ) e, come tale, è sprovvisto di qualsivoglia portata immediatamente lesiva.
7. L’atto di motivi aggiunti è infondato (il che consente di prescindere dall’esame dell’eccezione di irricevibilità per tardività sollevata sul punto dalla società controinteressata).
Ed invero, con riferimento alla censura deducente la mancata considerazione delle osservazioni presentate dal ricorrente (in merito al rispetto delle distanze utili a scongiurare il fenomeno delle correnti disperse), è sufficiente rilevare che – a tacer d’altro in punto di effettiva prova dell’invio di dette osservazioni - l'Amministrazione, per costante e condivisibile giurisprudenza, non è tenuta a motivare specificatamente ciascun apporto inoltrato dagli interessati in ordine alle caratteristiche di un'opera pubblica e che, comunque, la mancata confutazione analitica dei singoli apporti non assume alcun rilievo invalidante (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato, sez. IV, 2/7/2018, n. 4004; T.A.R. Campania, sez. V, 17/7/2020, n. 3184; T.A.R. Marche, sez. I, 3/2/2022, n. 84).
In relazione, invece, alle censure ipotizzanti le negative interferenze elettromagnetiche derivanti dalla contiguità dell’opera con l’azienda del ricorrente, è sufficiente rilevare che le stesse sono affidate a considerazioni essenzialmente generiche ed ipotetiche, oltreché impingenti nel merito della discrezionalità amministrativa (di cui si chiede un sindacato giurisdizionale sostitutivo), se si considera che del profilo in rilievo (quello della valutazione delle interferenze delle opere di rete, anche con riferimento ai “ campi elettrici e magnetici ”) si è largamente occupata la Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla D.G.R. n. 237 del 20/3/2024 (determinazione pure richiamata nel P.A.U.R.), rispetto alla quale il ricorrente non ha formulato qualsivoglia tipo di contestazione.
Egualmente non persuasive sono le ulteriori censure ipotizzanti l’omessa indicazione della superficie oggetto di esproprio e della relativa indennità, nonché della fascia di rispetto elettromagnetica, se si considera che risultano acquisiti nel procedimento espropriativo (e, come tali, nella disponibilità del ricorrente) sia il piano particellare di esproprio (nel quale è puntualmente indicato il calcolo dell’indennità nonché la superficie dei terreni interessata dall’esproprio), sia la Relazione tecnica specialistica sull’impatto elettromagnetico (nella quale è stata verificata l’osservanza delle fasce di rispetto elettromagnetiche).
Infine, deve escludersi che possano spiegare qualche rilevanza nel presente giudizio le risultanze di un precedente contenzioso avviato dal ricorrente, R.G. n. 296/2013, avverso la realizzazione della stazione elettrica TE (di cui è oggi previsto un mero ampliamento funzionale ad ospitare alcune infrastrutture per l’allaccio alla rete nazionale di nuove connessioni), in quanto, a tacer d’altro, va evidenziato che proprio nella fase cautelare quel giudizio (conclusosi con una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse) è stata rilevata la conformità del progetto (avente portata certamente più significativa rispetto all’ampliamento di cui oggi si fa questione) ai “ valori di campo elettrico e magnetico previsti dalla legge ”.
8. Gli esiti della fase impugnatoria conducono al rigetto della conseguenziale domanda risarcitoria introdotta nel gravame.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile il ricorso e respinge l’atto di motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società controinteressata, da quantificarsi nella somma di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE SA, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
PA NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NO | TE SA |
IL SEGRETARIO