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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1857 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RUGGERI LUCIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
04/06/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SAPONARA (ME) il 28/06/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, il 03/02/2023, la figlia;
Persona_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi esprimono la comune e irrevocabile volontà di separarsi consensualmente e, pertanto, chiedono autorizzarsi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto. I ricorrenti ammettono e dichiarano, altresì, che i coniugi hanno entrambi contribuito alla economia familiare ed in particolare partecipando entrambi alle spese domestiche (pagando quote condominiali, utenze domestiche e quant'altro) con i redditi da lavoro;
2) La casa familiare, sita in Saponara, via Assisi n.1, concessa in comodato d'uso gratuito dalla nonna paterna della signora rimarrà Pt_1
assegnata a quest'ultima con tutto l'arredamento esistente, ad eccezione degli effetti personali che verranno prelevati dal sig. , entro una settimana dal decreto di omologa del CP_1
presente accordo. 3) il sig. ha già fissato la sua residenza presso il Comune di Reggio CP_1
Calabria ove svolge la sua attività lavorativa (doc. 4); 4) L'On. Tribunale adito vorrà disporre che la figlia , con domicilio prevalente presso la madre, venga affidata in modo Persona_1
condiviso alla responsabilità di entrambi i genitori con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dello stessa, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.; entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, pertanto le decisioni per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente, con eccezione di quanto qui di seguito concordemente stabilito;
5) Durante la settimana starà Persona_1
con il padre tutte le volte che lo stesso riuscirà a raggiungerla presso il Comune di residenza della stessa, dando preavviso di un giorno (anche tramite messaggio o telefonata) alla signora e rispettando comunque le esigenze della minore delle quali si renderà collaborativo. Pt_1
La regolamentazione del diritto di visita, considerata l'età della minore e l'allattamento al seno di cui la bambina usufruisce e la diversa residenza dei genitori, non prevede, per il momento il pernotto con il padre che invece sarà previsto al compimento del terzo anno di vita della stessa e compatibilmente con lo svezzamento dal seno materno. In ogni caso, fintanto che la bambina non avrà compiuto 3 anni, con la collaborazione della madre che accompagnerà la figlia a Reggio Calabria, il padre potrà tenere con sé dalle ore 15:30 Per_1
del sabato pomeriggio alle ore 20.30 della domenica sera, a fine settimana alterni. Al compimento dei 3 anni, nei fine settimana in cui starà con il papà sarà lo stesso Persona_1
a farsi carico di prendere e riaccompagnare per portarla a Reggio Calabria dal Persona_1
venerdì pomeriggio alla domenica sera. Durante le feste natalizie e previa congrua programmazione, fermo restando le limitazioni del diritto di visita, odierne e sopra specificate relative all'età della bambina, il padre terrà con sé ad anni alterni la vigilia di Persona_1
Natale e il Natale alternati con la vigilia di Capodanno ed il Capodanno. Così la vigilia della
AN alternato con il 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni trascorrerà con Per_1
il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. In queste superiori occasioni, quando andrà a Reggio Calabria, il sig. Persona_1 CP_1
prenderà la bambina un giorno prima delle festività e la riaccompagnerà dalla madre la mattina seguente al giorno di festa. Nel periodo delle vacanze estive ed in base alle ferie rispettivamente loro concesse, la minore, dal compimento dei 3 anni, trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà con il papà così come il compleanno dello stesso;
il giorno della festa della mamma con la mamma così come il giorno del compleanno di quest'ultima; Parimenti, il compleanno di , verrà festeggiato a Persona_1
pranzo o a cena ad anni alterni, col padre e con la madre, salvo che i genitori optino per riunirsi per tale occasione, nel massimo spirito di condivisione ed al precipuo fine di rendere questa ricorrenza di particolare apprezzamento da parte della minore. Durante il periodo in cui la minore starà col padre o con la madre, ciascuno potrà chiedere all'altro notizie del figlio non più di 2 volte al giorno, preferibilmente tramite una telefonata o videochiamata e un messaggio, salvo che particolari urgenze e/o sopravvenienze non impongano diversamente.
6) Il sig. corrisponderà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, un CP_1 Pt_1
assegno mensile di euro 300 a titolo di concorso al mantenimento della figlia. Detta somma è così quantificata tenuto conto del tempo che la minore trascorrerà con i genitori. Tempo durante il quale entrambi si faranno carico delle spese per la gestione della figlia anche alimentari, intrattenimento (quali ad es. cinema, circo, spettacoli vari ecc..), per l'accompagnamento per l'esercizio di attività sportive e presso i nonni, per eventuali regalini per festicciole di amici e/o compagni di scuola del minore;
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Le spese straordinarie sostenute per
[...]
verranno ripartite al 50% per ciascun genitore e verranno previamente concordate e Per_1 debitamente documentate dalla madre e dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, gite scolastiche;
apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. L'assegno familiare sarà ricevuto dalla signora in considerazione del domicilio prevalente della minore presso la madre. Pt_1
7) Entrambi i genitori, intendono prestarsi sin da ora il reciproco consenso per la richiesta dei documenti validi per l'espatrio del figlio . 8) Nell'ottica della realizzazione di Persona_1
un progetto educativo e formativo che sia volto ad assicurare un sano sviluppo della personalità di ed in conformità all'art. 317 bis c.c., entrambi i genitori si Persona_1
impegnano ad assicurare anche la partecipazione attiva dei nonni – paterni e materni – al fine del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote, fermo restando il rispetto delle prevalenti decisioni assunte dal padre e dalla madre in relazione alla loro responsabilità come prevista ex lege nonché delle esigenze tutte e della volontà del minore.
Al di là della normale frequentazione, qualora ve ne sia necessità ed in considerazione degli impegni e dei turni lavorativi dei genitori, viene stabilito che i nonni potranno inoltre supportarli provvedendo ad accompagnare e/o prendere da scuola e da e/o verso Persona_1
altri posti, anche servendosi dei propri veicoli. Per le stesse finalità di crescita ed educative, entrambi i genitori si impegnano a tenere l'uno nei confronti dell'altro, atteggiamenti consoni al loro ruolo e ad evitare nel confronto col figlio, espressioni che in qualche modo possano costituire spunto per intaccare le rispettive figure genitoriali. Si impegnano altresì a favorire la frequentazione del minore con amichetti e/o compagni di scuola, compatibilmente con i bisogni e la volontà dello stesso. Le autovetture intestate a ciascuno dei coniugi rimarranno assegnate agli stessi. 9) I ricorrenti non hanno conti correnti bancari o postali cointestati. 10)
I coniugi, godendo entrambi di redditi propri, sono concordi nello stabilire l'assenza di alcun mantenimento”.
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 24/01/1989, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SAPONARA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 28/06/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5 parte II serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1857 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. RUGGERI LUCIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
04/06/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], premesso: CP_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SAPONARA (ME) il 28/06/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5, parte II, serie A;
- che dall'unione era nata, il 03/02/2023, la figlia;
Persona_1
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi esprimono la comune e irrevocabile volontà di separarsi consensualmente e, pertanto, chiedono autorizzarsi a vivere separati, libero ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga e nel reciproco rispetto. I ricorrenti ammettono e dichiarano, altresì, che i coniugi hanno entrambi contribuito alla economia familiare ed in particolare partecipando entrambi alle spese domestiche (pagando quote condominiali, utenze domestiche e quant'altro) con i redditi da lavoro;
2) La casa familiare, sita in Saponara, via Assisi n.1, concessa in comodato d'uso gratuito dalla nonna paterna della signora rimarrà Pt_1
assegnata a quest'ultima con tutto l'arredamento esistente, ad eccezione degli effetti personali che verranno prelevati dal sig. , entro una settimana dal decreto di omologa del CP_1
presente accordo. 3) il sig. ha già fissato la sua residenza presso il Comune di Reggio CP_1
Calabria ove svolge la sua attività lavorativa (doc. 4); 4) L'On. Tribunale adito vorrà disporre che la figlia , con domicilio prevalente presso la madre, venga affidata in modo Persona_1
condiviso alla responsabilità di entrambi i genitori con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale dello stessa, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.; entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale, pertanto le decisioni per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, verranno assunte di comune accordo tra i genitori, mentre le questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente, con eccezione di quanto qui di seguito concordemente stabilito;
5) Durante la settimana starà Persona_1
con il padre tutte le volte che lo stesso riuscirà a raggiungerla presso il Comune di residenza della stessa, dando preavviso di un giorno (anche tramite messaggio o telefonata) alla signora e rispettando comunque le esigenze della minore delle quali si renderà collaborativo. Pt_1
La regolamentazione del diritto di visita, considerata l'età della minore e l'allattamento al seno di cui la bambina usufruisce e la diversa residenza dei genitori, non prevede, per il momento il pernotto con il padre che invece sarà previsto al compimento del terzo anno di vita della stessa e compatibilmente con lo svezzamento dal seno materno. In ogni caso, fintanto che la bambina non avrà compiuto 3 anni, con la collaborazione della madre che accompagnerà la figlia a Reggio Calabria, il padre potrà tenere con sé dalle ore 15:30 Per_1
del sabato pomeriggio alle ore 20.30 della domenica sera, a fine settimana alterni. Al compimento dei 3 anni, nei fine settimana in cui starà con il papà sarà lo stesso Persona_1
a farsi carico di prendere e riaccompagnare per portarla a Reggio Calabria dal Persona_1
venerdì pomeriggio alla domenica sera. Durante le feste natalizie e previa congrua programmazione, fermo restando le limitazioni del diritto di visita, odierne e sopra specificate relative all'età della bambina, il padre terrà con sé ad anni alterni la vigilia di Persona_1
Natale e il Natale alternati con la vigilia di Capodanno ed il Capodanno. Così la vigilia della
AN alternato con il 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni trascorrerà con Per_1
il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa. In queste superiori occasioni, quando andrà a Reggio Calabria, il sig. Persona_1 CP_1
prenderà la bambina un giorno prima delle festività e la riaccompagnerà dalla madre la mattina seguente al giorno di festa. Nel periodo delle vacanze estive ed in base alle ferie rispettivamente loro concesse, la minore, dal compimento dei 3 anni, trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il
30 maggio di ogni anno;
il giorno della festa del papà con il papà così come il compleanno dello stesso;
il giorno della festa della mamma con la mamma così come il giorno del compleanno di quest'ultima; Parimenti, il compleanno di , verrà festeggiato a Persona_1
pranzo o a cena ad anni alterni, col padre e con la madre, salvo che i genitori optino per riunirsi per tale occasione, nel massimo spirito di condivisione ed al precipuo fine di rendere questa ricorrenza di particolare apprezzamento da parte della minore. Durante il periodo in cui la minore starà col padre o con la madre, ciascuno potrà chiedere all'altro notizie del figlio non più di 2 volte al giorno, preferibilmente tramite una telefonata o videochiamata e un messaggio, salvo che particolari urgenze e/o sopravvenienze non impongano diversamente.
6) Il sig. corrisponderà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, un CP_1 Pt_1
assegno mensile di euro 300 a titolo di concorso al mantenimento della figlia. Detta somma è così quantificata tenuto conto del tempo che la minore trascorrerà con i genitori. Tempo durante il quale entrambi si faranno carico delle spese per la gestione della figlia anche alimentari, intrattenimento (quali ad es. cinema, circo, spettacoli vari ecc..), per l'accompagnamento per l'esercizio di attività sportive e presso i nonni, per eventuali regalini per festicciole di amici e/o compagni di scuola del minore;
L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. Le spese straordinarie sostenute per
[...]
verranno ripartite al 50% per ciascun genitore e verranno previamente concordate e Per_1 debitamente documentate dalla madre e dal padre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio, gite scolastiche;
apparecchi per la salute, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN. L'assegno familiare sarà ricevuto dalla signora in considerazione del domicilio prevalente della minore presso la madre. Pt_1
7) Entrambi i genitori, intendono prestarsi sin da ora il reciproco consenso per la richiesta dei documenti validi per l'espatrio del figlio . 8) Nell'ottica della realizzazione di Persona_1
un progetto educativo e formativo che sia volto ad assicurare un sano sviluppo della personalità di ed in conformità all'art. 317 bis c.c., entrambi i genitori si Persona_1
impegnano ad assicurare anche la partecipazione attiva dei nonni – paterni e materni – al fine del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote, fermo restando il rispetto delle prevalenti decisioni assunte dal padre e dalla madre in relazione alla loro responsabilità come prevista ex lege nonché delle esigenze tutte e della volontà del minore.
Al di là della normale frequentazione, qualora ve ne sia necessità ed in considerazione degli impegni e dei turni lavorativi dei genitori, viene stabilito che i nonni potranno inoltre supportarli provvedendo ad accompagnare e/o prendere da scuola e da e/o verso Persona_1
altri posti, anche servendosi dei propri veicoli. Per le stesse finalità di crescita ed educative, entrambi i genitori si impegnano a tenere l'uno nei confronti dell'altro, atteggiamenti consoni al loro ruolo e ad evitare nel confronto col figlio, espressioni che in qualche modo possano costituire spunto per intaccare le rispettive figure genitoriali. Si impegnano altresì a favorire la frequentazione del minore con amichetti e/o compagni di scuola, compatibilmente con i bisogni e la volontà dello stesso. Le autovetture intestate a ciascuno dei coniugi rimarranno assegnate agli stessi. 9) I ricorrenti non hanno conti correnti bancari o postali cointestati. 10)
I coniugi, godendo entrambi di redditi propri, sono concordi nello stabilire l'assenza di alcun mantenimento”.
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c. Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 04/06/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 CP_1
REGGIO DI CALABRIA (RC) il 24/01/1989, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SAPONARA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 28/06/2021, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 5 parte II serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.