Articolo 58 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 57Articolo 59
Versione
14 maggio 1978
Art. 58.

Ai sensi dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 651 , la somma da assegnare al fondo speciale per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province che non sono in pareggio economico sara' stabilita, per l'anno finanziario 1978, al momento in cui i relativi disavanzi saranno noti e sara' iscritta mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978