Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 31 e 9 degli accordi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 31 e 9 degli accordi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.