Articolo 2 della Legge 18 marzo 1968, n. 533
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 maggio 1968
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 31 e 9 degli accordi di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo.
Entrata in vigore il 23 maggio 1968