Articolo 17 della Legge 22 luglio 1966, n. 607
Articolo 16Articolo 18
Versione
7 agosto 1966
Art. 17.
Gli enti di sviluppo, di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901 , nonche' i Consorzi di bonifica nei territori di loro competenza laddove gli enti di sviluppo non siano ancora operanti, possono, a richiesta degli interessati, sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura di affrancazione.
Entrata in vigore il 7 agosto 1966