Art. 17.
Gli enti di sviluppo, di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901 , nonche' i Consorzi di bonifica nei territori di loro competenza laddove gli enti di sviluppo non siano ancora operanti, possono, a richiesta degli interessati, sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura di affrancazione.
Gli enti di sviluppo, di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 901 , nonche' i Consorzi di bonifica nei territori di loro competenza laddove gli enti di sviluppo non siano ancora operanti, possono, a richiesta degli interessati, sostituirsi agli affrancanti nello svolgimento ed espletamento di tutta la procedura di affrancazione.