Articolo 30 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 29Articolo 31
Versione
27 aprile 1991
Art. 30. Pensionati di altra cassa o ente di previdenza 1. La riliquidazione della pensione prevista dall'articolo 29 non puo' essere richiesta da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra cassa o ente di previdenza relativo a libere professioni.
Entrata in vigore il 27 aprile 1991