Art. 30. Pensionati di altra cassa o ente di previdenza 1. La riliquidazione della pensione prevista dall'articolo 29 non puo' essere richiesta da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra cassa o ente di previdenza relativo a libere professioni.
Articolo 30 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 29Articolo 31
Articolo 30 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
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27 aprile 1991
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