Versione
27 aprile 1991
27 aprile 1991
Art. 30. Pensionati di altra cassa o ente di previdenza 1. La riliquidazione della pensione prevista dall'articolo 29 non puo' essere richiesta da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra cassa o ente di previdenza relativo a libere professioni.