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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 153/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. CAVALLI LETIZIA, CARAVA' SILVIA e GI GIORGIA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Borgo del Parmigianino n.16, Parma;
RICORRENTE contro
); CP_1 P.IVA_1
); Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTE CONTUMACI nonché nei confronti di
); Controparte_3 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
nel merito, in via principale,
- accertare, per le ragioni sopraesposte, l'omesso versamento al piano pensionistico
– polizza n. 25762436 - delle quote di TFR maturate dal ricorrente Controparte_4 nell'arco del rapporto lavorativo, sin dall'originaria assunzione, da parte delle Società datrici di lavoro (P. IVA: con sede legale in Roma, CP_1 P.IVA_1
00142, via Mosca n. 10, e (P. IVA: Controparte_5
) con sede legale in Roma, 00185, Piazza dell'Indipendenza n. 23 B/C, in P.IVA_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
contestualmente,
- condannare, per l'effetto, P. IVA: ) con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma, 00142, via Mosca n. 10, e P. Controparte_5
IVA: ) con sede legale in Roma, 00185, Piazza dell'Indipendenza n. 23 P.IVA_2
B/C, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento nell'immediato nei confronti di Controparte_3
(P. IVA: ) con sede legale in Milano, 20145, Piazza Tre Torri n. 1, in P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma capitale di complessivi €
6.835,43 al lordo fiscale e previdenziale, a titolo di quote di TFR arretrate, vincolate al piano pensionistico, o somma superiore o inferiore ritenuta di giustizia, oltre alle
Pag. 2 di 6 ulteriori quote nelle more maturate e maturande, ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- Voglia inoltre concedere l'esecuzione provvisoria dell'emananda sentenza di condanna, tenuto conto delle condotte tenute dalle Società datrici di lavoro, unitamente al carattere alimentare delle somme azionate che costituiscono strumento essenziale diretto a soddisfare i bisogni costituzionalmente garantiti di cui all'art. 36 Cost.;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre a c.p.a.,
i.v.a. e spese generali come per legge e distrazione a favore dei procuratori in delega delle competenze e spese anticipate».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare la precedente datrice di lavoro CP_1
e l'attuale datrice in solido tra loro, Parte_2 all'immediato versamento di € 6.835,43 in favore di Controparte_3
a titolo di contributi previdenziali trattenuti in corso di rapporto di lavoro.
2. Il ricorrente ha documentato di aver destinato sin dall'originaria assunzione il proprio TFR al Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo istituito presso (doc. 4 ricorrente). Controparte_3
3. e non si sono costituite in giudizio CP_1 Controparte_5 nonostante la regolare notifica e ne è quindi stata dichiarata la contumacia.
4. È stata disposta la chiamata in giudizio di la quale non si è Controparte_3
costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
5. È stato disposto l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute, i quali non si sono presentati a rendere l'interrogatorio nonostante regolare notifica.
6. A seguito di discussione la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
Pag. 3 di 6 7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
8. L'art. 8 co. 1 d.lgs. 252/2005 prevede che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile, tra l'altro, mediante il “conferimento” del TFR di futura maturazione, che il datore di lavoro è quindi obbligato a versare al Fondo qualora il lavoratore manifesti la propria volontà in tal senso.
9. La posizione del lavoratore si configura come diritto soggettivo a ottenere il versamento del TFR da parte del datore di lavoro al Fondo, stante il suo interesse alla costituzione della sua posizione previdenziale e al conseguimento della corresponsione di una pensione, una volta maturati i requisiti, quanto più consistente possibile;
ciò fonda perciò la sua legittimazione attiva a ottenere giudizialmente la condanna del datore di lavoro al versamento al fondo qualora questi non vi provveda spontaneamente (v. in questo senso Cass. 27 gennaio
2022, n. 2406, in motivazione).
10. Risulta documentato che, nel corso del rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze di a partire da gennaio 2024, siano state praticate mensilmente CP_5 trattenute riportanti la causale «TFR trasferito a » Controparte_4
(doc. 2 ricorrente); ciononostante, non vi è evidenza agli atti che i ratei di TFR trattenuti siano stati effettivamente trasmessi al fondo complementare.
11. L'omesso versamento si configura come inadempimento contrattuale, sicché era onere dei datori provare di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi
(Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533); onere che, rimanendo contumaci, non hanno assolto.
12. Al contrario, sono stati prodotti in giudizio i riscontri della referente del piano pensionistico del ricorrente, dott. , la quale ha dato atto che gli Persona_1 unici versamenti pervenuti siano relativi alle mensilità di maggio, giugno e luglio
2022 (doc. 5 ricorrente) e di febbraio 2023 (documento prodotto in data
29.5.2025 su autorizzazione del giudice).
13. Inoltre, ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c. la mancata comparizione dei l.r. delle società convenute, nel contesto del compendio probatorio di cui si è dato atto,
Pag. 4 di 6 permette di ritenere come ammessi i fatti dedotti in ricorso, anche con riferimento al fatto che siano stati trattenuti e non versati al fondo anche i ratei mensili di TFR maturati nel corso del rapporto di lavoro svoltosi dal 23.11.2021 al gennaio 2024 alle dipendenze di CP_1
14. I datori di lavoro devono quindi essere condannati a versare al Fondo chiamato le contribuzioni di cui è stato omesso il dovuto versamento.
15. L'attuale datrice di lavoro è condannata al versamento dell'intero importo CP_5
maturato a partire dall'assunzione presso la precedente datrice il CP_1 lavoratore è infatti passato alle dipendenze di in ragione del contratto di CP_5 affitto d'azienda intervenuto tra le due convenute (doc. 3 ricorrente), sicché CP_5
è responsabile ai sensi dell'art. 2112 co. 2 c.c. anche per ratei precedenti in quanto crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. La somma totale che deve essere versata da ammonta quindi a € 6.717,08 (dall'importo CP_5 quantificato in ricorso deve essere detratto l'ulteriore versamento di € 118,35 di cui la procuratrice del ricorrente ha dato atto all'udienza del 29.5.2025).
16. La precedente datrice deve invece essere condannata, in solido con , al CP_5
versamento dei ratei maturati fino al passaggio d'azienda del gennaio 2024, per complessivi € 5.721,11 (come si evince dal conteggio di parte depositato sub doc.
5 ricorrente, da cui sono stati ancora una volta detratti gli € 118,35 di cui si è dato conto all'udienza del 29.5.2025).
17. Non è necessario provvedere sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria della sentenza richiesta nelle conclusioni del ricorso, essendo le sentenze che pronunciano condanna a favore dei lavoratori ex lege provvisoriamente esecutive ai sensi degli artt. 282 e 431 co. 1 c.p.c.
18. Le spese di lite sostenute dal ricorrente seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
19. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. è disposta la distrazione a favore delle procuratrici del ricorrente, dichiaratesi antistatarie.
Pag. 5 di 6 20. Nulla per le spese di lite dell'altra parte vittoriosa Controparte_3
essendo la stessa rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna e in solido tra CP_1 Controparte_5
loro, al versamento in favore di di € Controparte_3
5.721,11 a titolo di omessa contribuzione sulla posizione di Pt_1
, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
[...]
2. condanna al versamento in favore di Controparte_5 dell'ulteriore somma di € 995,97 a titolo di Controparte_3 omessa contribuzione sulla posizione di , oltre interessi Parte_1 legali dal dovuto al saldo;
3. condanna e al pagamento CP_1 Controparte_5
in favore di delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta,
e c.p.a. come per legge, e in € 259,00 per esborsi, con distrazione a favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie;
4. nulla per le spese di lite di Controparte_3
Così deciso in Parma, 29/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv. CAVALLI LETIZIA, CARAVA' SILVIA e GI GIORGIA, elettivamente domiciliato presso il relativo studio in Borgo del Parmigianino n.16, Parma;
RICORRENTE contro
); CP_1 P.IVA_1
); Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTE CONTUMACI nonché nei confronti di
); Controparte_3 P.IVA_3
TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettata ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
nel merito, in via principale,
- accertare, per le ragioni sopraesposte, l'omesso versamento al piano pensionistico
– polizza n. 25762436 - delle quote di TFR maturate dal ricorrente Controparte_4 nell'arco del rapporto lavorativo, sin dall'originaria assunzione, da parte delle Società datrici di lavoro (P. IVA: con sede legale in Roma, CP_1 P.IVA_1
00142, via Mosca n. 10, e (P. IVA: Controparte_5
) con sede legale in Roma, 00185, Piazza dell'Indipendenza n. 23 B/C, in P.IVA_2 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;
contestualmente,
- condannare, per l'effetto, P. IVA: ) con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma, 00142, via Mosca n. 10, e P. Controparte_5
IVA: ) con sede legale in Roma, 00185, Piazza dell'Indipendenza n. 23 P.IVA_2
B/C, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro, al pagamento nell'immediato nei confronti di Controparte_3
(P. IVA: ) con sede legale in Milano, 20145, Piazza Tre Torri n. 1, in P.IVA_3 persona del legale rappresentante pro tempore, della somma capitale di complessivi €
6.835,43 al lordo fiscale e previdenziale, a titolo di quote di TFR arretrate, vincolate al piano pensionistico, o somma superiore o inferiore ritenuta di giustizia, oltre alle
Pag. 2 di 6 ulteriori quote nelle more maturate e maturande, ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- Voglia inoltre concedere l'esecuzione provvisoria dell'emananda sentenza di condanna, tenuto conto delle condotte tenute dalle Società datrici di lavoro, unitamente al carattere alimentare delle somme azionate che costituiscono strumento essenziale diretto a soddisfare i bisogni costituzionalmente garantiti di cui all'art. 36 Cost.;
in ogni caso:
- con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura, oltre a c.p.a.,
i.v.a. e spese generali come per legge e distrazione a favore dei procuratori in delega delle competenze e spese anticipate».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 febbraio 2025, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Parma di condannare la precedente datrice di lavoro CP_1
e l'attuale datrice in solido tra loro, Parte_2 all'immediato versamento di € 6.835,43 in favore di Controparte_3
a titolo di contributi previdenziali trattenuti in corso di rapporto di lavoro.
2. Il ricorrente ha documentato di aver destinato sin dall'originaria assunzione il proprio TFR al Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo istituito presso (doc. 4 ricorrente). Controparte_3
3. e non si sono costituite in giudizio CP_1 Controparte_5 nonostante la regolare notifica e ne è quindi stata dichiarata la contumacia.
4. È stata disposta la chiamata in giudizio di la quale non si è Controparte_3
costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
5. È stato disposto l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle società convenute, i quali non si sono presentati a rendere l'interrogatorio nonostante regolare notifica.
6. A seguito di discussione la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
Pag. 3 di 6 7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
8. L'art. 8 co. 1 d.lgs. 252/2005 prevede che il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile, tra l'altro, mediante il “conferimento” del TFR di futura maturazione, che il datore di lavoro è quindi obbligato a versare al Fondo qualora il lavoratore manifesti la propria volontà in tal senso.
9. La posizione del lavoratore si configura come diritto soggettivo a ottenere il versamento del TFR da parte del datore di lavoro al Fondo, stante il suo interesse alla costituzione della sua posizione previdenziale e al conseguimento della corresponsione di una pensione, una volta maturati i requisiti, quanto più consistente possibile;
ciò fonda perciò la sua legittimazione attiva a ottenere giudizialmente la condanna del datore di lavoro al versamento al fondo qualora questi non vi provveda spontaneamente (v. in questo senso Cass. 27 gennaio
2022, n. 2406, in motivazione).
10. Risulta documentato che, nel corso del rapporto di lavoro svoltosi alle dipendenze di a partire da gennaio 2024, siano state praticate mensilmente CP_5 trattenute riportanti la causale «TFR trasferito a » Controparte_4
(doc. 2 ricorrente); ciononostante, non vi è evidenza agli atti che i ratei di TFR trattenuti siano stati effettivamente trasmessi al fondo complementare.
11. L'omesso versamento si configura come inadempimento contrattuale, sicché era onere dei datori provare di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi
(Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533); onere che, rimanendo contumaci, non hanno assolto.
12. Al contrario, sono stati prodotti in giudizio i riscontri della referente del piano pensionistico del ricorrente, dott. , la quale ha dato atto che gli Persona_1 unici versamenti pervenuti siano relativi alle mensilità di maggio, giugno e luglio
2022 (doc. 5 ricorrente) e di febbraio 2023 (documento prodotto in data
29.5.2025 su autorizzazione del giudice).
13. Inoltre, ai sensi dell'art. 232 co. 1 c.p.c. la mancata comparizione dei l.r. delle società convenute, nel contesto del compendio probatorio di cui si è dato atto,
Pag. 4 di 6 permette di ritenere come ammessi i fatti dedotti in ricorso, anche con riferimento al fatto che siano stati trattenuti e non versati al fondo anche i ratei mensili di TFR maturati nel corso del rapporto di lavoro svoltosi dal 23.11.2021 al gennaio 2024 alle dipendenze di CP_1
14. I datori di lavoro devono quindi essere condannati a versare al Fondo chiamato le contribuzioni di cui è stato omesso il dovuto versamento.
15. L'attuale datrice di lavoro è condannata al versamento dell'intero importo CP_5
maturato a partire dall'assunzione presso la precedente datrice il CP_1 lavoratore è infatti passato alle dipendenze di in ragione del contratto di CP_5 affitto d'azienda intervenuto tra le due convenute (doc. 3 ricorrente), sicché CP_5
è responsabile ai sensi dell'art. 2112 co. 2 c.c. anche per ratei precedenti in quanto crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. La somma totale che deve essere versata da ammonta quindi a € 6.717,08 (dall'importo CP_5 quantificato in ricorso deve essere detratto l'ulteriore versamento di € 118,35 di cui la procuratrice del ricorrente ha dato atto all'udienza del 29.5.2025).
16. La precedente datrice deve invece essere condannata, in solido con , al CP_5
versamento dei ratei maturati fino al passaggio d'azienda del gennaio 2024, per complessivi € 5.721,11 (come si evince dal conteggio di parte depositato sub doc.
5 ricorrente, da cui sono stati ancora una volta detratti gli € 118,35 di cui si è dato conto all'udienza del 29.5.2025).
17. Non è necessario provvedere sull'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria della sentenza richiesta nelle conclusioni del ricorso, essendo le sentenze che pronunciano condanna a favore dei lavoratori ex lege provvisoriamente esecutive ai sensi degli artt. 282 e 431 co. 1 c.p.c.
18. Le spese di lite sostenute dal ricorrente seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
19. Ai sensi dell'art. 93 c.p.c. è disposta la distrazione a favore delle procuratrici del ricorrente, dichiaratesi antistatarie.
Pag. 5 di 6 20. Nulla per le spese di lite dell'altra parte vittoriosa Controparte_3
essendo la stessa rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. condanna e in solido tra CP_1 Controparte_5
loro, al versamento in favore di di € Controparte_3
5.721,11 a titolo di omessa contribuzione sulla posizione di Pt_1
, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
[...]
2. condanna al versamento in favore di Controparte_5 dell'ulteriore somma di € 995,97 a titolo di Controparte_3 omessa contribuzione sulla posizione di , oltre interessi Parte_1 legali dal dovuto al saldo;
3. condanna e al pagamento CP_1 Controparte_5
in favore di delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta,
e c.p.a. come per legge, e in € 259,00 per esborsi, con distrazione a favore delle procuratrici dichiaratesi antistatarie;
4. nulla per le spese di lite di Controparte_3
Così deciso in Parma, 29/05/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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