TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 596
TAR
Sentenza 30 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione del bando e del principio del favor partecipationis

    Il Tribunale ha ritenuto che l'interpretazione della Regione fosse eccessivamente formalistica. Pur non contestando la necessità che la struttura fosse destinata ad uso alberghiero, ha ritenuto che la Regione avrebbe dovuto considerare l'acquisizione del requisito di gestore da parte della ricorrente in data successiva alla presentazione della domanda ma antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, ammettendo una regolarizzazione.

  • Accolto
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza

    Il Tribunale ha ritenuto che l'interpretazione della Regione fosse eccessivamente formalistica e non giustificata dalla necessità di tutelare interessi in conflitto. Ha richiamato la propria precedente giurisprudenza che privilegia l'interesse pubblico al corretto impiego delle risorse e al soddisfacimento dei valori sottesi all'emanazione del bando, escludendo interpretazioni formalistiche disallineate dai superiori interessi pubblici.

  • Accolto
    Impugnazione in parte qua degli atti successivi

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'annullamento degli atti impugnati in parte qua, in quanto conseguenziali alla determinazione di esclusione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 596
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 596
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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