Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00156/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 156 del 2024, proposto da
Soc. Tuttomeeting s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luigino Biagini e Marco Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Emilia Romagna, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Ricci e Claudia Menini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soc. Anthea di GI OB & C. s.a.s., Soc. Hotel Columbia di OR AR e OR TO & C. s.n.c., non costituite in giudizio;
LM s.n.c. di AG AR & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriele De Bellis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Next Design Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato AR Pio Contessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 26180 del 12 dicembre 2023, trasmessa via pec in data 18 dicembre 2023, recante all’oggetto “Azione 1.3.4 del Programma regionale FESR 2021/2027. Bando per il sostegno degli investimenti delle imprese del turismo approvato con D.G.R. n. 656/2023. Esclusione della domanda di contributo presentata dall’impresa Tuttomeeting s.r.l.”;
- in parte qua, della determinazione dirigenziale n. 27268 del 29 dicembre 2023 di “concessione dei contributi e impegni di spesa relativi alle domande ammissibili e finanziabili e approvazione elenco domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse”;
- in parte qua, della determinazione dirigenziale n. 2577 del 9 febbraio 2024 di “ulteriore concessione di contributi, impegni di spesa e accertamento entrate a valere sui fondi del PR FERS E FSC”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle società LM s.n.c. di AG AR & C. e Next Design Group s.r.l. e della Regione Emilia Romagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RA BE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente, già gestrice di due alberghi in Riccione, ha partecipato al bando pubblicato dalla Regione Emilia Romagna per ottenere un contributo economico in relazione al completamento del recupero a fini alberghieri di una struttura esistente per la realizzazione di un relais di lusso: ciò in qualità di futuro gestore di tale immobile, dichiarando di attuare sia un progetto di “innovazione di prodotto/servizio/attività”, sia un progetto di “innovazione di processo (organizzativo interno, organizzativo di filiere, di Servizio alla clientela)”.
In data 26 luglio 2023, ancora pendenti i termini per la presentazione della domanda, la ricorrente ha trasmesso al SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio la SCIA per l’avvio dell’attività del “Relais Monastero Sant’Alberico” ovvero la struttura per la cui ristrutturazione è stato chiesto il contributo. Documento che è stato esibito anche alla Regione in esito alla richiesta di documentazione di cui al preavviso di rigetto.
Ciononostante, la domanda è stata esclusa in quanto, al momento della sua presentazione, nell’immobile non era svolta alcuna attività alberghiera e, dunque, “il suddetto immobile non si qualificava pertanto – come rilevabile dalla visura camerale aggiornata – quale unità locale dell’impresa proponente”, precisando che, durante la ristrutturazione, la richiesta avrebbe dovuto pervenire dalla proprietà, la quale avrebbe dovuto dimostrare la destinazione ad uso alberghiero al momento della presentazione della rendicontazione.
Sono state, quindi, impugnate sia la determina di esclusione, che le successive determinazioni dirigenziali di approvazione degli elenchi dei soggetti beneficiari (al fine di evitare possibili decadenze), deducendo i seguenti vizi di legittimità:
1. violazione degli artt. 2, 3 comma 1 e 5 del bando approvato con D.G.R. N. 656 del 27 aprile 2023 e del principio del favor partecipationis . Il bando non sarebbe stato chiaro nell’imporre alla società richiedente di essere già gestrice della stessa struttura oggetto di intervento. Secondo parte ricorrente l’esclusione sarebbe illegittima perché non avrebbe ammesso alla richiesta del contributo la società ancorché già gestrice di due strutture diverse da quella oggetto di ristrutturazione;
2. violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa, atteso che la Regione non avrebbe considerato che, alla data del 26 luglio 2023, quando era ancora possibile presentare la domanda, la ricorrente ha assunto il ruolo di gestore non proprietario, in quanto tale legittimato a richiedere il contributo.
Si sono costituite in giudizio sia la Regione, che le controinteressate Next Design Group s.r.l. e LM s.n.c. (penultima ammessa al beneficio).
Quest’ultima società, in vista della pubblica udienza, ha depositato una memoria nella quale dà conto dell’avvenuta rendicontazione dell’intervento ammesso a contributo ed eccepisce di non essere tecnicamente controinteressata, in quanto la sua posizione non sarebbe incisa dall’eventuale accoglimento del ricorso, che potrebbe, semmai, produrre effetti negativi nei confronti dell’ultima società finanziata. Conseguentemente ha chiesto l’estromissione dal giudizio con conseguente refusione delle spese del giudizio.
In subordine, la stessa società LM ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che avrebbe dovuto essere rispettata la tempistica per l’impugnazione degli atti relativi ad interventi previsti dal PNRR.
La Regione ha, invece, eccepito l’infondatezza di quanto dedotto, atteso il chiaro dato letterale del bando, in la cui ratio “è quella di concedere il finanziamento per la ristrutturazione di un immobile con destinazione d’uso ricettiva, di cui il soggetto richiedente ha la gestione al momento della presentazione della domanda di contributo.” (così la memoria della Regione a pag. 8) La domanda è stata dichiarata inammissibile in quanto al momento della sua presentazione la ricorrente incontestatamente non gestiva la struttura oggetto di ristrutturazione.
In vista della pubblica udienza, la società LM ha insistito con una memoria di replica. Parimenti anche la Regione e la soc. Tuttomeeting hanno reciprocamente replicato.
Nel corso dell’udienza pubblica, la Regione ha altresì rappresentato l’intervenuto esaurimento del plafond di spesa preventivato per il finanziamento degli investimenti in questione.
Tutto ciò premesso, il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che si espliciteranno dopo aver disposto l’estromissione della LM s.n.c., in quanto soggetto che comunque non sarebbe inciso dall’accoglimento del ricorso, in quanto penultima classificata tra gli ammessi a contributo. Proprio perché non incisa, peraltro, non avrebbe avuto alcuna ragione di costituirsi in giudizio, con la conseguenza che non può essere disposta, nei suoi confronti, la refusione delle spese sostenute a tal fine.
Passando all’esame del merito della controversia, appare infondata la prima censura, atteso che il bando era inequivocabile nel prevedere che, laddove la struttura ricettiva fosse chiusa per ristrutturazione e, dunque, non ci fosse già un soggetto gestore, la domanda avrebbe dovuto essere formulata dal proprietario. Né può essere rilevante, al fine della legittimazione a presentare la domanda, il fatto che la società ricorrente fosse già gestore di altre strutture, dovendo sussistere il collegamento diretto tra il gestore e la struttura stessa per la cui ristrutturazione è chiesto il contributo.
Cionondimeno, nel caso di specie la Regione avrebbe dovuto attribuire il giusto rilievo al fatto che la società che ha presentato la domanda è divenuta gestore della struttura ristrutturata, in data 26 luglio 2023, prima della scadenza dei termini per la partecipazione alla procedura (fissata dal bando al 5 settembre 2023) e quindi, avrebbe dovuto ammettere l’integrazione della domanda conseguente alla tempestiva comunicazione dell’intervenuto avvio della gestione prima della scadenza del termine di presentazione delle domande.
L’interpretazione fatta propria dalla Regione appare eccessivamente formalistica, in specie in quanto non si giustifica per la necessità di tutelare interessi in conflitto.
Come già affermato da questo Tribunale nella sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 1.06.2022, n. 460, dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi, «l’interpretazione della lex specialis di tali procedure deve privilegiare l’interesse pubblico al corretto impiego delle risorse e al soddisfacimento dei valori sottesi all’emanazione del bando”: con la conseguenza che “non sono consentite interpretazioni formalistiche delle regole del bando relative a tali procedure che siano disallineate rispetto ai superiori interessi pubblici coinvolti».
Dunque, considerata la ratio che la Regione stessa ha dichiarato (ovvero il perseguimento dell’obiettivo di favorire la diversificazione e la destagionalizzazione dell’offerta turistica e dei relativi servizi, la competitività e la sostenibilità delle imprese turistiche dell’Emilia Romagna che svolgono attività ricettive nonché l’attrattività dei territori e delle città ove quelle attività sono localizzate”) e appresa l’acquisizione del requisito successivamente all’inoltro della domanda, la Regione avrebbe dovuto prendere in considerazione l’ipotesi della “regolarizzazione”, dal momento che, poiché il possesso di tutti i requisiti richiesti è stato ottenuto prima della scadenza dei termini del bando, nessun terzo avrebbe potuto invocare la lesione della “ par condicio ”.
Invero, la mancata lesività nei confronti dei terzi può, però, essere garantita solo considerando la domanda come presentata in data 26 luglio 2023. L’art. 6 del bando, infatti, prevede che la procedura sia di tipo “valutativo a sportello ai sensi dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 123/1998 e sarà effettuata, pertanto, secondo l’ordine cronologico di presentazione degli stessi”.
Ne consegue che, avendo acquisito il requisito qualificante solo in data 26 luglio 2023, la domanda della ricorrente dovrà essere ammessa, ma la Regione dovrà accertare la sua finanziabilità considerandola come presentata in tale data. Dunque, qualora completata l’istruttoria sull’ammissibilità della domanda e sul progetto, risulti accertato che se la domanda fosse stata presentata il 26 luglio 2023 avrebbe potuto essere ammessa al contributo, la Regione dovrà provvedere a riconoscere il beneficio in parola, senza pregiudizio per le imprese che già hanno goduto di esso e, dunque, reperendo le risorse aggiuntive eventualmente necessarie oltre allo stanziamento di bilancio e a quanto già erogato.
Attesa la particolarità della questione dedotta, le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione intenderà adottare in conformità a quanto in motivazione precisato.
Dispone la compensazione delle spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO IE, Presidente
RA BE, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA BE | LO IE |
IL SEGRETARIO