Articolo 11 della Legge 28 luglio 1971, n. 585
Articolo 10Articolo 12
Versione
27 agosto 1971
Art. 11. (Indennita' speciale annua dovuta alle vedove ed agli orfani di
invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra)

All' articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'indennita' speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito, spetta anche alle vedove ed agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dal presente articolo".
Entrata in vigore il 27 agosto 1971