Art. 11. (Indennita' speciale annua dovuta alle vedove ed agli orfani di
invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra)
All' articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'indennita' speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito, spetta anche alle vedove ed agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dal presente articolo".
invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra)
All' articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' aggiunto il seguente comma:
"L'indennita' speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito, spetta anche alle vedove ed agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dal presente articolo".