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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NT ER, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 681/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Angelo A Cupolo - Sede 82010 Sant'Angelo A Cupolo BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 925/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210002358887000 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5220/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: AD si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento; non costituito il
Comune.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento n. 925/2024 depositata il 26.7.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n.017 2021 00023588 87 per euro 343,22 relativa alla
TARI dovuta al comune di Sant'Angelo a Cupolo per l'anno di imposta 2020, emessa dall'Agenzia delle
Entrate RI e notificata al contribuente il 24/6/2022.
Con l'0riginario ricorso il contribuente eccepiva l'illegittimità della pretesa impositiva perché non proprietario di alcun immobile nel comune di Sant'Angelo a Cupolo lamentando, inoltre, che la notifica della cartella stessa è stata effettuata con PEC non istituzionale e proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate RI controdeducendo, non si costituiva il Comune di Sant'Angelo in Cupolo.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante ribadisce: 1) di non essere proprietario di alcun immobile nel Comune di Sant'Angelo a Cupolo, 2) l'inesistenza della notifica perché pervenuta da un indirizzo PEC dell'Agenzie delle Entrate RI non inserito nei pubblici registri, lamentando altresì l'attribuzione delle spese in favore dell'ADER costituitasi eccependo il difetto di legittimazione passiva e pertanto non meritevole di liquidazione delle spese. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 10.9.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Relativamente alla prima eccezione la circostanza, peraltro non debitamente provata, di non essere proprietario di alcun immobile nel Comune di Sant'Angelo in Cupo è ininfluente rispetto all'obbligo di pagamento della TARI. Invero giova ricordare che ope legis è obbligato a pagare la TARI chiunque occupi l'immobile a qualsiasi titolo, a prescindere se sia inquilino o proprietario, di guisa che è obbligato al pagamento il proprietario dell'immobile che occupa l'immobile, l'affittuario che possiede un contratto di locazione superiore a 6 mesi. Tanto considerato la mera assunta circostanza di non essere proprietario dell'immobile, non produce alcun effetto sulla debenza.
L'eccezione di cui al punto due riferita alla notifica pervenuta da un indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri, parimenti non merita accoglimento. Invero, come stabilito dalla Corte di Cassazione, il principio generale dettato dall'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53/1994, che richiede che le notifiche vengano eseguite da indirizzi PEC contenuti nei pubblici registri, si riferisce alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e non si applica alle notifiche eseguite dagli enti pubblici se il destinatario è in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come nel caso in questione ( ex multis ,Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 14/10/2024, n. 26682).
Ugualmente va rigettata la doglianza riferita alla liquidazione delle spese in favore della costituita
Agenzia delle Entrate RI. Infatti la circostanza che la convenuta abbia dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, per poi peraltro spiegare difese di merito, è ininfluente rispetto alla liquidazione delle spese che, secondo regola, seguono la soccombenza indipendentemente dal merito e dai contenuti delle prospettazioni articolate dalle parti.
L'appello va dunque rigettato con aggravio di spese a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 340,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NT ER, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 681/2025 depositato il 25/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Benevento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Angelo A Cupolo - Sede 82010 Sant'Angelo A Cupolo BN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 925/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 26/07/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720210002358887000 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5220/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: AD si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento; non costituito il
Comune.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento n. 925/2024 depositata il 26.7.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n.017 2021 00023588 87 per euro 343,22 relativa alla
TARI dovuta al comune di Sant'Angelo a Cupolo per l'anno di imposta 2020, emessa dall'Agenzia delle
Entrate RI e notificata al contribuente il 24/6/2022.
Con l'0riginario ricorso il contribuente eccepiva l'illegittimità della pretesa impositiva perché non proprietario di alcun immobile nel comune di Sant'Angelo a Cupolo lamentando, inoltre, che la notifica della cartella stessa è stata effettuata con PEC non istituzionale e proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate RI controdeducendo, non si costituiva il Comune di Sant'Angelo in Cupolo.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante ribadisce: 1) di non essere proprietario di alcun immobile nel Comune di Sant'Angelo a Cupolo, 2) l'inesistenza della notifica perché pervenuta da un indirizzo PEC dell'Agenzie delle Entrate RI non inserito nei pubblici registri, lamentando altresì l'attribuzione delle spese in favore dell'ADER costituitasi eccependo il difetto di legittimazione passiva e pertanto non meritevole di liquidazione delle spese. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate riscossione controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 10.9.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Relativamente alla prima eccezione la circostanza, peraltro non debitamente provata, di non essere proprietario di alcun immobile nel Comune di Sant'Angelo in Cupo è ininfluente rispetto all'obbligo di pagamento della TARI. Invero giova ricordare che ope legis è obbligato a pagare la TARI chiunque occupi l'immobile a qualsiasi titolo, a prescindere se sia inquilino o proprietario, di guisa che è obbligato al pagamento il proprietario dell'immobile che occupa l'immobile, l'affittuario che possiede un contratto di locazione superiore a 6 mesi. Tanto considerato la mera assunta circostanza di non essere proprietario dell'immobile, non produce alcun effetto sulla debenza.
L'eccezione di cui al punto due riferita alla notifica pervenuta da un indirizzo PEC non inserito nei pubblici registri, parimenti non merita accoglimento. Invero, come stabilito dalla Corte di Cassazione, il principio generale dettato dall'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53/1994, che richiede che le notifiche vengano eseguite da indirizzi PEC contenuti nei pubblici registri, si riferisce alle sole notifiche eseguite dagli avvocati e non si applica alle notifiche eseguite dagli enti pubblici se il destinatario è in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, come nel caso in questione ( ex multis ,Cass. civ., Sez. V,
Ordinanza, 14/10/2024, n. 26682).
Ugualmente va rigettata la doglianza riferita alla liquidazione delle spese in favore della costituita
Agenzia delle Entrate RI. Infatti la circostanza che la convenuta abbia dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, per poi peraltro spiegare difese di merito, è ininfluente rispetto alla liquidazione delle spese che, secondo regola, seguono la soccombenza indipendentemente dal merito e dai contenuti delle prospettazioni articolate dalle parti.
L'appello va dunque rigettato con aggravio di spese a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 340,00 oltre accessori se dovuti