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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/09/2025, n. 3263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3263 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 15 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12084/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] l'[...], C. F. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura
[...] rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Katia Gazia
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il 23.12.2024 ha impugnato l'avviso di addebito 593 2024
00063771 22 000, notificata il 15.11.2024, con il quale, l' ha chiesto il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 31.684,46 per pretesi contributi dovuti all' – Gestione Commercianti, CP_1 per il periodo 01/2017 – 12/2021. Ha eccepito l'insussistenza dei presupposti legittimati la pretesa contributiva, non avendo egli svolto nei periodi in oggetto alcuna attività di natura attinente all'oggetto della ditta individuale, del tutto abbandonata dal secondo semestre 2018 e formalmente cessata a far data dal 31.12.2021. Ha, altresì, eccepito l'intervenuta prescrizione (quinquennale) in relazione ai crediti afferenti a periodi antecedenti il 15.11.2019. Infine, ha contestato gli importi richiesti, oltre che a titolo di contributi IVS, anche per somme aggiuntive e compensi di riscossione, in quanto errati. In particolare, ha poi, contestato la riconducibilità astratta della fattispecie all'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 116, comma 8, lettera b), Ha concluso chiedendo: l'accertamento e la dichiarazione dell'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dell' indicate nell'avviso di CP_1 addebito opposto antecedenti il 15.11.2019, con conseguente revoca e/o annullamento dello stesso;
in via principale, l'accertamento e la dichiarazione che l'opponente non è tenuto al pagamento delle somme per contributi e sanzioni pretese dall'Istituto con l'avviso di addebito opposto per gli anni
2017- 2021, con conseguente revoca e/o annullamento dello stesso;
- per l'effetto, disporsi la cancellazione d'ufficio dell'opponente dalla Gestione Commercianti dalla data di iscrizione CP_1
d'ufficio al 2021, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
L' sebbene regolarmente citato non ha curato di costituirsi e ne è stata dichiarata Controparte_2 la contumacia.
Con ordinanza del 01.07.2025 la causa è stata delegata, al sottoscritto giudicante, per la decisione.
Con provvedimento del 25.07.2025, è stata disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente, unica parte costituita, ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 15.11.2024 e la data di deposito del ricorso 23.12.2024, il termine di 40 giorni risulta rispettato.
3. Nel merito il ricorso è fondato. Parte ricorrente ha eccepito, l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti, per insussistenza dei presupposti legittimanti detta iscrizione. Va rilevato che l' non ha fornito alcuna prova della sussistenza e persistenza dei requisiti richiesti per CP_1
l'iscrizione della parte ricorrente nella gestione commercianti
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975
n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che qualora i soggetti “di cui ai precedenti commi” esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all' decidere sulla iscrizione CP_1 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Va inoltre evidenziato che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, convertito nella L 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha costantemente escluso i prospettati dubbi di incostituzionalità: Cfr.: C. Cost. 15/2012; 32/2013), ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 della L 662/1996 (che prevede il principio del c.d. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già quando, all'interno della stessa tipologia di attività d'impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di s.r.l. (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo della doppia iscrizione e contribuzione (contra, prima dell'intervento del legislatore, Cass. SS.UU. 3240/2010).
Ciò posto nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di imprenditore ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per l'impresa individuale, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Parte ricorrente ha dedotto e documentato di non aver svolto nei periodi oggetto di contestazione attività commerciale in modo abituale e prevalente con conseguente obbligo della iscrizione alla gestione commercianti. La stessa ha, infatti prodotto dichiarazione dei redditi relativa agli anni di imposta 2017- 2018, 2019, 2020 e 2021 dalle quali risultano redditi da lavoro autonomo irrisori per gli anni 2017 e 2018 e nessun reddito per gli anni successivi. Ha, altresì prodotto, dichiarazione di cessazione attività e visura Camerale aggiornata dalla quale risulta la cessazione dell'attività in data in data 31.12.2021
A fronte di quanto dedotto e documentato da parte ricorrente nulla ha prodotto l' rimasto CP_1 contumace nel presente giudizio
Si ritiene che, nella fattispecie, difettino i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti. E', infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverlo nella gestione commercianti, né può ritenersi sufficiente a tal fine la sola titolarità della ditta individuale.
Si osserva che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n.
12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente CP_1 convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. Incombe sull'Ente impositore dimostrare la piena responsabilità dell'impresa e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza da parte del ricorrente. Tale prova non è stata fornita.
Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, si ritiene che nella specie non sussistono i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e conseguentemente è illegittima l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, per i periodi oggetto di contestazione 2017-2021.
3. le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12084/2024 R.G. promossa da contro , così statuisce: Parte_1 CP_1 in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti, per mancanza dei presupposti, ed illegittima la pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito n. 593 2024 00063771 22 000, che per l'affetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 3.290,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Catania, 15 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 15 settembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.12084/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] l'[...], C. F. Parte_1 C.F._1
, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura
[...] rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Katia Gazia
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – , con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il 23.12.2024 ha impugnato l'avviso di addebito 593 2024
00063771 22 000, notificata il 15.11.2024, con il quale, l' ha chiesto il pagamento della CP_1 complessiva somma di € 31.684,46 per pretesi contributi dovuti all' – Gestione Commercianti, CP_1 per il periodo 01/2017 – 12/2021. Ha eccepito l'insussistenza dei presupposti legittimati la pretesa contributiva, non avendo egli svolto nei periodi in oggetto alcuna attività di natura attinente all'oggetto della ditta individuale, del tutto abbandonata dal secondo semestre 2018 e formalmente cessata a far data dal 31.12.2021. Ha, altresì, eccepito l'intervenuta prescrizione (quinquennale) in relazione ai crediti afferenti a periodi antecedenti il 15.11.2019. Infine, ha contestato gli importi richiesti, oltre che a titolo di contributi IVS, anche per somme aggiuntive e compensi di riscossione, in quanto errati. In particolare, ha poi, contestato la riconducibilità astratta della fattispecie all'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 116, comma 8, lettera b), Ha concluso chiedendo: l'accertamento e la dichiarazione dell'avvenuta prescrizione delle pretese creditorie dell' indicate nell'avviso di CP_1 addebito opposto antecedenti il 15.11.2019, con conseguente revoca e/o annullamento dello stesso;
in via principale, l'accertamento e la dichiarazione che l'opponente non è tenuto al pagamento delle somme per contributi e sanzioni pretese dall'Istituto con l'avviso di addebito opposto per gli anni
2017- 2021, con conseguente revoca e/o annullamento dello stesso;
- per l'effetto, disporsi la cancellazione d'ufficio dell'opponente dalla Gestione Commercianti dalla data di iscrizione CP_1
d'ufficio al 2021, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.
L' sebbene regolarmente citato non ha curato di costituirsi e ne è stata dichiarata Controparte_2 la contumacia.
Con ordinanza del 01.07.2025 la causa è stata delegata, al sottoscritto giudicante, per la decisione.
Con provvedimento del 25.07.2025, è stata disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte ricorrente, unica parte costituita, ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
_______________
2. Preliminarmente si dà atto della tempestività dell'opposizione avverso il merito della pretesa contributiva in quanto proposta nel rispetto del termine di quaranta giorni di cui all'articolo 24 del d. lgs. 46/99, decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica dell'avviso di addebito, 15.11.2024 e la data di deposito del ricorso 23.12.2024, il termine di 40 giorni risulta rispettato.
3. Nel merito il ricorso è fondato. Parte ricorrente ha eccepito, l'illegittimità dell'iscrizione alla gestione commercianti, per insussistenza dei presupposti legittimanti detta iscrizione. Va rilevato che l' non ha fornito alcuna prova della sussistenza e persistenza dei requisiti richiesti per CP_1
l'iscrizione della parte ricorrente nella gestione commercianti
Al riguardo la normativa che regola l'assicurazione previdenziale presso la gestione commercianti dettata dall'art. 1 della legge 27.11.1960 n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della Legge 03.06.1975
n. 160, nel testo a sua volta sostituito dall'art. 1, comma 203, della Legge 23.12.1996 n. 662, prevede che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'art. 1, comma 208, della citata legge ha previsto che qualora i soggetti “di cui ai precedenti commi” esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta in tal caso all' decidere sulla iscrizione CP_1 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
L'iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Va inoltre evidenziato che l'intervento di interpretazione autentica contenuto nell'art. 12, comma 11, del D.L. 78/2010, convertito nella L 122/2010 (rispetto al quale la Corte Costituzionale ha costantemente escluso i prospettati dubbi di incostituzionalità: Cfr.: C. Cost. 15/2012; 32/2013), ha definito la questione del ruolo del comma 208 dell'art. 1 della L 662/1996 (che prevede il principio del c.d. assorbimento finalizzato all'iscrizione in una sola gestione previdenziale), chiarendo che tale assorbimento opera unicamente quando viene esercitata attività d'impresa in forma mista da parte di commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non già quando, all'interno della stessa tipologia di attività d'impresa (quale quella commerciale), il medesimo soggetto operi sia come amministratore di s.r.l. (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata) sia come commerciante (con il susseguente sorgere dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti). In tale ipotesi si verificano i presupposti dell'obbligo della doppia iscrizione e contribuzione (contra, prima dell'intervento del legislatore, Cass. SS.UU. 3240/2010).
Ciò posto nella fattispecie, difettano i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, non essendo sufficiente che un soggetto rivesta, come nel caso di specie, la qualifica di imprenditore ove non si dimostri altresì lo svolgimento da parte dello stesso di attività lavorativa per l'impresa individuale, con assunzione di oneri e rischi relativi alla gestione, nonché l'abitualità e la prevalenza della partecipazione al lavoro aziendale.
Parte ricorrente ha dedotto e documentato di non aver svolto nei periodi oggetto di contestazione attività commerciale in modo abituale e prevalente con conseguente obbligo della iscrizione alla gestione commercianti. La stessa ha, infatti prodotto dichiarazione dei redditi relativa agli anni di imposta 2017- 2018, 2019, 2020 e 2021 dalle quali risultano redditi da lavoro autonomo irrisori per gli anni 2017 e 2018 e nessun reddito per gli anni successivi. Ha, altresì prodotto, dichiarazione di cessazione attività e visura Camerale aggiornata dalla quale risulta la cessazione dell'attività in data in data 31.12.2021
A fronte di quanto dedotto e documentato da parte ricorrente nulla ha prodotto l' rimasto CP_1 contumace nel presente giudizio
Si ritiene che, nella fattispecie, difettino i requisiti per l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti. E', infatti rimasto del tutto sfornito di prova che il ricorrente abbia svolto l'attività nel periodo in parola e che (ove esistente) tale attività abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire di iscriverlo nella gestione commercianti, né può ritenersi sufficiente a tal fine la sola titolarità della ditta individuale.
Si osserva che “in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo [..]” (cfr. Cass. n.
12108/2010). Ed infatti nei giudizi di opposizione contro il ruolo l' , ancorchè formalmente CP_1 convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva, deve ritenersi attore in senso sostanziale in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione;
ne consegue che l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore. Incombe sull'Ente impositore dimostrare la piena responsabilità dell'impresa e la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza da parte del ricorrente. Tale prova non è stata fornita.
Pertanto, restando assorbita ogni altra questione, si ritiene che nella specie non sussistono i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti e conseguentemente è illegittima l'iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti, per i periodi oggetto di contestazione 2017-2021.
3. le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12084/2024 R.G. promossa da contro , così statuisce: Parte_1 CP_1 in accoglimento dell'opposizione, dichiara illegittima l'iscrizione alla gestione commercianti, per mancanza dei presupposti, ed illegittima la pretesa contributiva fatta valere con l'avviso di addebito n. 593 2024 00063771 22 000, che per l'affetto annulla;
condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 3.290,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Catania, 15 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi