Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 19/02/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 3/2026/C
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione giurisdizionale per la regione Basilicata
in composizione monocratica
Il Giudice
RO OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9051/C del registro di Segreteria, proposto da XXX, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Salvia presso il cui studio in Potenza, al Viale G. Marconi n. 219, è elettivamente domiciliato;
contro il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile, e l’INPS;
avverso il mancato riconoscimento della pensione di inabilità di privilegio.
Visti tutti gli atti e i documenti di causa;
uditi, nella pubblica udienza del 19 febbraio 2026 con l’assistenza del segretario dott. Alfonso Ingenito, l’avv. Antonio Salvia, per il ricorrente, e l’avv. Vito Dinoia per l’INPS; nessuno è presente per il Ministero dell’Interno;
premesso in
FATTO
Con atto di ricorso depositato presso la Segreteria di questa Sezione in data 16/01/2024 il sig. XXX, come sopra rappresentato e difeso, adiva questa Corte dei conti chiedendo che fosse dichiarata la dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui è affetto, ascrivibili alla 6^ Ctg della Tabella A, e quindi il suo diritto alla pensione privilegiata dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell’INPS al pagamento dei relativi ratei dalla data di cessazione dell’attività lavorativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Evidenziando che il ricorrente è affetto da infermità già riconosciuta dipendente da infortunio per causa di servizio, ed ascritta alla Tabella “B”, si riteneva, alla luce degli eventi fisiopatologici descritti nell’atto introduttivo, che vi fosse stato «un chiaro peggioramento anatomo-funzionale a carico del ginocchio sinistro, e quindi un peggioramento strumentale non presente all'epoca della visita della Commissione Medico Ospedaliera Militare di Bari del 26.09.2017…» e che, quindi, vi fossero «…gli elementi clinici e strumentale per consentire un'attribuzione di aggravamento della patologia di cui al punto "1" del giudizio diagnostico della precitata Commissione Medica»; non si condivideva, inoltre, l'iter logico-deduttivo seguito dai summenzionati sanitari, che aveva portato gli stessi «… ad escludere qualsiasi ruolo concausale della patologia degenerativa disco-artrosica della colonna lombare nel determinismo del grave quadro algico-disfunzionale presente a carico della colonna lombare e dei secondari postumi neurologici a carico degli arti inferiori».
Nel ricorso si rappresentava, in definitiva, quanto segue:
«…il XXX è affetto al ginocchio sinistro dalle seguenti infermità:
1) Esiti dolorosi di meniscectomia mediale, già riconosciuta dipendente dall'infortunio per causa di servizio ed ascritti alla Tabella "B";
2) Gonartosi deformante e condropatia secondarie con apprezzabile deficit funzionale.
Sussiste nesso di concausa efficiente e determinante nonché nesso di interdipendenza causale tra l'infermità sub1) e l'infermità sub2) sorte successivamente sullo stesso organo anatomo-funzionale. Esse costituiscono un unico complesso morboso da valutare nell'insieme, e rappresentano un'evoluzione peggiorativa della minorazione in precedenza accertata e riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Detti esiti anatomo- disfunzionali sono produttivi di un grado invalidante del 21-25% e pertanto non rientranti nella tabella B.
Nel complesso le infermità a carico del ginocchio sinistro giustificano la ascrivibilità dei summenzionati esiti all'VIIIa categoria di Tabella A.
Inoltre il XXX è affetto da:
3) Spondilodiscartrosi lombare con ernie discali multiple con marcato impegno funzionale e radicolopatia cronica lombosciatica secondaria.
Tale patologia degenerativa discale può riconoscersi da fatti di servizio, in quanto dall'esame della documentazione sanitaria e degli atti allegati, è dato ravvisare nel caso di specie il nesso di causalità utile fra l'infermità della colonna lombare denunciata e riscontrata dalla Commissione Medica con l'attività di servizio prestata e che, comunque gli elementi e le circostanze di fatto evidenziati si prospettano in rapporto di valida efficienza etiopatogenetica con l'insorgenza e l'evoluzione della predetta affezione.
Nel complesso le infermità a carico della colonna lombare, comprensivi del danno neuropatico, giustificano la ascrivibilità dei summenzionati esiti» alla «VIIa categoria di Tabella A.
Il riferimento tabellare analogico per la patologia sub3), anch'essa più volte documentata in ambiente specialistico è la voce 15» della «VIIa categoria di Tabella A.
Nel complesso le summenzionate documentate patologie a carico dell'arto inferiore sinistro e della colonna lombare giustificano la ascrivibilità dei summenzionati esiti alla VIa categoria di Tabella A, in applicazione della Tabella F1 prevista per il cumulo delle due precitate infermità …»
Dagli atti risulta che il sig. XXX, ex dipendente del Ministero dell’Interno con la qualifica di “Capo squadra esperto” del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, cessato dal servizio per sopraggiunti limiti di età a decorrere dal 1/10/2021, e da tale data titolare di pensione n. 50574144, in data 25/02/2022 presentava all’INPS domanda di pensione privilegiata – gestione pubblica.
L’odierno ricorrente, non avendo ricevuto comunicazioni in ordine allo stato della pratica, intimava il Ministero dell’Interno e l’INPS, con diffida a mezzo pec del 4/05/2023, «ciascuno per quanto di competenza, a provvedere al completamento del procedimento amministrativo teso alla definizione della domanda…».
Riscontrando tale diffida, il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 18105 del 18/05/2023, inoltrata al difensore di parte ricorrente e per conoscenza all’INPS, rappresentava che il medesimo Ministero, in relazione al procedimento de quo, aveva «…trasmesso la documentazione alla sede Inps competente con pec prot. n. 28558 del 21/09/2022» e che «…la suddetta nota di trasmissione è stata inviata all’interessato per conoscenza con posta ordinaria».
Con pec del 6/06/2023, l’INPS comunicava al ricorrente che in pari data era stata «…inviata al dipartimento di Medicina Legale di Bari Palese, la richiesta di visita medica a favore del Sig. XXX».
Successivamente, rilevato che, nonostante il lungo tempo trascorso, non era stato sottoposto a visita medica da parte della competente Commissione Medica, l’odierno ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, esponendo di essere affetto dalle infermità indicate, allegando altresì consulenza medico-legale di parte, chiedeva che, previa CTU, gli venisse riconosciuto il trattamento pensionistico di privilegio, come sopra specificato.
L’INPS, con memoria di costituzione e difesa depositata il 23/05/2024, chiedeva che la domanda introduttiva del giudizio fosse dichiarata inammissibile o rigettata, con vittoria di spese, esponendo che, successivamente alla «trasmissione della documentazione amministrativa e sanitaria… necessaria per l'eventuale concessione del beneficio, l’INPS ha regolarmente attivato l’iter istruttorio con la richiesta di visita medica in favore del ricorrente…» e che non risultavano «… pervenute ulteriori comunicazioni da parte del Ministero competente»; l’Istituto resistente, pertanto, riteneva «…di avere correttamente operato nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia…».
Dalla documentazione depositata dall’Ente previdenziale si evince che lo stesso, con nota prot. n. 152959/23 del 7/06/2023, richiedeva alla competente Commissione medica ospedaliera di «Individuare la categoria tabellare di ascrivibilità secondo quanto stabilito dall’art.6 del DPR n.461/2001» e di «verificare la sussistenza o meno di miglioramento dell’infermità» del sig. XXX.
Con decreto reso all’esito della camera di consiglio del 10/6/2024 si fissava, ai sensi dell'art. 155, comma 8, del c.g.c., una nuova udienza con termine perentorio per la rinnovazione delle notificazioni del ricorso introduttivo e del predetto provvedimento all’Amministrazione dell’Interno (chiamata in giudizio) presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato di Potenza; tale adempimento veniva regolarmente espletato il 13/6/2024.
Con ordinanza n. 11/2024/C dell’11/11/2024 questo Giudice riteneva necessario che, a cura del C.M.L. operante presso l’Azienda Ospedaliera S. Carlo di Potenza, venisse formata Relazione di perizia medico legale finalizzata, previa visita diretta del ricorrente, ad accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie da cui è affetto, formulando, in tal caso, motivata valutazione in ordine alle categorie di privilegio pensionistico alle quali le diagnosticate e riscontrate infermità siano ascrivibili, altresì specificando se le stesse giustifichino la concessione in favore del ricorrente del richiesto trattamento pensionistico privilegiato, e fornendo ogni altro elemento utile per la decisione della controversia.
In data 20/03/2025 perveniva la bozza di parere del CML che riteneva che la patologia ivi indicata al punto 1) giustificasse la concessione del trattamento pensionistico privilegiato a decorrere dalla data dell’aggravamento, confermando l’ascrivibilità alla Tabella B della patologia ivi indicata al punto 2).
Il suddetto giudizio medico-legale, tenuto conto delle osservazioni fatte pervenire in data 23/04/2025 dall’Avv. Salvia, veniva confermato dal CML incaricato, con parere definitivo depositato in data 12/05/2025.
Con nota del 3/2/2026 il legale di parte ricorrente chiedeva, da ultimo, la cessazione della materia del contendere, essendo stato riconosciuto al proprio assistito il diritto alla pensione privilegiata.
In sede di odierna udienza dibattimentale, il difensore di parte ricorrente, nel riportarsi a tale ultima nota del 3/2/2026, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere. L’avv. Dinoia aderiva a tale richiesta chiedendo la compensazione delle spese di giudizio. In ordine a queste ultime, l’avv. Salvia, nel richiamare il principio di soccombenza virtuale, si rimetteva alla valutazione del Giudice.
Considerato in
DIRITTO
Dichiarata, preliminarmente, la contumacia della Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso Pubblico e della Difesa Civile, stante la sua mancata costituzione a seguito della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, si prende atto di quanto dichiarato con riferimento all’intervenuto riconoscimento del beneficio richiesto da parte del ricorrente.
Risulta, pertanto, acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti in ordine alla spettanza del vantato diritto, e, conseguentemente, sussistono i presupposti per la declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto della complessiva evoluzione della vicenda contenziosa, del comportamento processuale delle parti, nonché della decisione assunta, che non comporta alcuna delibazione nel merito della vicenda dedotta in giudizio, si ritiene che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all’udienza del 19 febbraio 2026.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.
Il Giudice f.to digitalmente
RO OT
In esecuzione del Provvedimento del Giudice, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.
Depositata in Segreteria il 19 febbraio 2026 Il Segretario di udienza f.to digitalmente dott. Alfonso INGENITO