Art. 70. LICENZE, BREVETTI, ABILITAZIONI
E CERTIFICAZIONI
1.- Le licenze e brevetti costituiscono i titoli che consentono l'esercizio delle attivita' professionali autorizzate, svolte in modo esclusivo o concorrente con altri compiti e/o mansioni affidate nel quadro della organizzazione aziendale per la resa dei servizi di assistenza al volo. Le abilitazioni e certificazioni indicano speciali facolta', limitazioni o condizioni relative all'attivita' autorizzata.
2.- Al personale incaricato di svolgere operazioni relative ai servizi ATS/AIS/MET/TLC sono rilasciati i titoli di cui al precedente punto 1. - sulla base dei requisiti fissati dagli allegati tecnici alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e relativi annessi, modificazioni ed integrazioni, approvata e resa esecutiva con D.L. 6 marzo 1948, n. 616 ratificato con legge 7 aprile 1956, n. 561 .
3.- Al personale CTA e' rilasciata licenza; al personale EAV e MET.PRE.RE e' rilasciato brevetto. Licenza e brevetto fanno fede della conseguita capacita' professionale e del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attivita' professionali relative ai servizi di istituto in connessione rispettivamente con le specifiche abilitazioni e certificazioni trascritte sui relativi documenti personali.
4.- Licenza e brevetto hanno, nell'ambito delle attivita' di resa dei servizi di assistenza al volo, valore di titolo professionale anche in assenza di abilitazioni e certificazioni trascritte o nei casi di loro decadenza o sospensione. Le abilitazioni e certificazioni trascritte autorizzano il titolare a compiere tutte le operazioni relative per la resa dei servizi cui le stesse si riferiscono.
Licenza e brevetto, ai fini dell'esercizio delle attivita' cui si riferiscono, sono considerate valide solo in connessione con una o piu' abilitazioni o certificazioni.
5.- Il rilascio delle licenze e brevetti e' effettuato con provvedimento del Direttore Generale dall'Azienda; le trascrizioni su tali documenti di abilitazioni e certificazioni sono effettuate con provvedimento del Direttore Centrale del Servizio Tecnico-operativo.
Il rilascio di licenze e brevetti e' subordinato a requisiti di:
a) eta', che in nessun caso puo' essere inferiore ai 18 anni;
b) titolo di studio, non inferiore al diploma di scuola media secondaria superiore di 2 grado o equipollente (ad eccezione del personale transitato in AAAVTAG ai sensi dell' art. 36 DPR 145/81 e del personale appartenente agli ex ruoli transitori Commissariali);
c) idoneita' psico-fisica alle funzioni e mansioni;
d) capacita' attitudinale, conoscenza e/o esperienza professionali, valutate sulla base di specifici esami di idoneita' e/o attraverso particolari corsi di formazione tenuti dall'Azienda o da questa riconosciuti. Le abilitazioni e certificazioni sono rilasciate, rinnovate o reintegrate al termine dei prescritti periodi di istruzione, qualificazione ed addestramento sul lavoro (on the job training).
6.- Possono essere riconosciuti licenze e brevetti conseguiti in Italia o all'estero in quanto conformi alla regolamentazione internazionale di cui al precedente punto 2 integralmente o parzialmente; allo scopo puo' essere adottata specifica tabella di equiparazione.
E CERTIFICAZIONI
1.- Le licenze e brevetti costituiscono i titoli che consentono l'esercizio delle attivita' professionali autorizzate, svolte in modo esclusivo o concorrente con altri compiti e/o mansioni affidate nel quadro della organizzazione aziendale per la resa dei servizi di assistenza al volo. Le abilitazioni e certificazioni indicano speciali facolta', limitazioni o condizioni relative all'attivita' autorizzata.
2.- Al personale incaricato di svolgere operazioni relative ai servizi ATS/AIS/MET/TLC sono rilasciati i titoli di cui al precedente punto 1. - sulla base dei requisiti fissati dagli allegati tecnici alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e relativi annessi, modificazioni ed integrazioni, approvata e resa esecutiva con D.L. 6 marzo 1948, n. 616 ratificato con legge 7 aprile 1956, n. 561 .
3.- Al personale CTA e' rilasciata licenza; al personale EAV e MET.PRE.RE e' rilasciato brevetto. Licenza e brevetto fanno fede della conseguita capacita' professionale e del possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle attivita' professionali relative ai servizi di istituto in connessione rispettivamente con le specifiche abilitazioni e certificazioni trascritte sui relativi documenti personali.
4.- Licenza e brevetto hanno, nell'ambito delle attivita' di resa dei servizi di assistenza al volo, valore di titolo professionale anche in assenza di abilitazioni e certificazioni trascritte o nei casi di loro decadenza o sospensione. Le abilitazioni e certificazioni trascritte autorizzano il titolare a compiere tutte le operazioni relative per la resa dei servizi cui le stesse si riferiscono.
Licenza e brevetto, ai fini dell'esercizio delle attivita' cui si riferiscono, sono considerate valide solo in connessione con una o piu' abilitazioni o certificazioni.
5.- Il rilascio delle licenze e brevetti e' effettuato con provvedimento del Direttore Generale dall'Azienda; le trascrizioni su tali documenti di abilitazioni e certificazioni sono effettuate con provvedimento del Direttore Centrale del Servizio Tecnico-operativo.
Il rilascio di licenze e brevetti e' subordinato a requisiti di:
a) eta', che in nessun caso puo' essere inferiore ai 18 anni;
b) titolo di studio, non inferiore al diploma di scuola media secondaria superiore di 2 grado o equipollente (ad eccezione del personale transitato in AAAVTAG ai sensi dell' art. 36 DPR 145/81 e del personale appartenente agli ex ruoli transitori Commissariali);
c) idoneita' psico-fisica alle funzioni e mansioni;
d) capacita' attitudinale, conoscenza e/o esperienza professionali, valutate sulla base di specifici esami di idoneita' e/o attraverso particolari corsi di formazione tenuti dall'Azienda o da questa riconosciuti. Le abilitazioni e certificazioni sono rilasciate, rinnovate o reintegrate al termine dei prescritti periodi di istruzione, qualificazione ed addestramento sul lavoro (on the job training).
6.- Possono essere riconosciuti licenze e brevetti conseguiti in Italia o all'estero in quanto conformi alla regolamentazione internazionale di cui al precedente punto 2 integralmente o parzialmente; allo scopo puo' essere adottata specifica tabella di equiparazione.