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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/11/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 30/10/2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.3787/2024, promosso da rappr.to e difeso dall'Avv. Parte_1
RT IL e dall'Avv. Giovanna Liburdi, ed elettivamente dom.to presso i procuratori, per delega nell'atto introduttivo
Ricorrente contro
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentato difeso dall'Avv. Maria A. Tuminelli, CP_1 come da procura in atti, ed elett.te domiciliato presso la sede di Frosinone dell'ente, in Piazza
Gramsci n.4
Resistente
e
, in persona del Dott , in qualità di Controparte_2 CP_3
Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Lazio, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, Persona_1 rappresentata e difesa, come da procura alle liti su foglio a parte congiunto al presente atto, dall'Avv.
NA US OR, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Piazza G.
Bovio n.22
Resistente
Oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.11.2024, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 di Frosinone e l innanzi all'intestato Tribunale Controparte_2 chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'infondatezza e l'erroneità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.04776202300001731000 del 01.09.2023, fasc.
n.2023/37353, per l'importo di €.95.329,05, emessa da Controparte_4
, avente ad oggetto due avvisi di pagamento per I.V.S. coltivatori diretti per
[...] gli anni dal 2012 al 2021, già oggetto di intervenute decisioni, ovvero l'avviso n.347 2021
0000235374000, notificato il 6.11.2021, per €.78.785,27 e l'avviso n.347 2022 0002241026000, notificato il 13.12.2022, per €.16.543,78. Per l'effetto, l'attore ha chiesto di dichiarare nulla e/o annullare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta e tutti gli atti ad essa connessi e conseguenti.
Notificato il ricorso in opposizione ed il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 420 c.p.c., si è costituito in giudizio l' instando per la dichiarazione di cessazione della materia del CP_1 contendere e chiedendo di essere tenuto indenne dalla condanna alle spese di lite, avendo operato lo sgravio degli AVA di competenza n.347 2021 0000235374000 e n.347 2022 0002241026000 CP_1 il 19.8.2024 ed avendo operato la relativa comunicazione in tempo reale all'agente della riscossione.
Si è costituita anche l' , chiedendo di Controparte_2 dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell circa le doglianze relative agli avvisi di CP_2 addebito ed i giudizi collegati che vedevano come parte il solo ente creditore In subordine, CP_1
l' ha chiesto di dichiarare la cessata materia del contendere, giacché la comunicazione era CP_2 stata annullata in seguito alle sentenze emesse. In caso di condanna, l' ha chiesto di CP_2 condannare il solo ente creditore, unica parte dei giudizi, che aveva l'onere di trasmettere lo sgravio all' CP_5
Il Giudice, all'esito dell'udienza di discussione del 30.10.2025., svolta mediante il deposito di note telematiche, ha deciso la causa come da separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che in corso di causa, come è pacifico tra le parti, l ha riconosciuto di non CP_1 aver nulla a pretendere da parte ricorrente, procedendo al relativo sgravio integrale degli avvisi di addebito n.347 2021 0000235374000 e n.347 2022 0002241026000, richiamati nell'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (si veda la nota acquisita agli atti), va CP_1
2 dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto concordemente dalle parti.
E difatti, stante la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto che possa giustificare la indispensabilità di una pronuncia giudiziale sul merito, alla quale, pertanto, le parti stesse non hanno più alcun interesse processualmente rilevante (ex art.100 c.p.c.).
Quanto alle spese di lite, esse possono compensarsi nei limiti di 1/2 tra parte ricorrente e l' alla luce del comportamento dell' che ha riconosciuto la fondatezza delle pretese CP_1 CP_6 attoree, nelle more del giudizio;
il residuo va peraltro posto a carico dell'Ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale e viene liquidato come precisato in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore da €.52.000 fino a
€.260.000, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale. Vanno invece interamente compensate le spese di lite tra l'attore e l'altra convenuta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa - nei limiti di 1/2 - le spese di lite tra parte ricorrente e l' ponendo il CP_1 residuo, liquidato in €.2.100,50, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, a carico dell' con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'attore; CP_1
3) compensa interamente le spese di lite tra l'attore e l'altra convenuta..
Frosinone, 17/11/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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