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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 796/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 796/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito
T R A
(C.F. ), nato il [...] in [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla Via Frontera Tommaso, n. 36 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Milite
Ignoto n.37, presso lo studio dell'Avvocato Ramona Gualtieri che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.07.2022, , premettendo di essere residente in Italia Parte_1
dal mese di gennaio 2009, deduceva di essere in possesso dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, di aver presentato la relativa domanda in data 26.04.2019 e che l' , con atto del CP_1
27.03.2021, revocava il conseguente beneficio per mancanza del requisito di residenza di cui all' art.2 co.1, a) 2 della l. 26/2019 chiedendogli, con avviso di addebito del 21.02.2022, la restituzione dell'importo ricevuto a titolo di sussidio da maggio 2019 a giugno 2020.
1 Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiarare la sussistenza del requisito della residenza decennale e, per l'effetto, condannare l' alla modifica del provvedimento di revoca del reddito di CP_1 cittadinanza nonché all'annullamento del provvedimento di indebito, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 31.01.2023, si costituiva l' eccependo, in via CP_1
preliminare, la mancata prova da parte del ricorrente della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del Reddito di cittadinanza e, in particolare, il requisito della residente decennale, nonché l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. A seguito dell'udienza del 04.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare utile una ricostruzione del quadro normativo di riferimento: con il decreto-legge n. 4/2019 veniva istituito il
“Reddito di cittadinanza” che, quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, era “riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Nel caso di specie, risulta essere controversa proprio la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito della residenza decennale in Italia che, essendo la domanda amministrativa risalente al
26.04.2019, doveva, sussistere almeno dal mese di aprile 2009.
Ciò posto, se in base alle dichiarazioni rilasciate dai testimoni e Tes_1 Testimone_2
all'udienza del 04.06.2024 risulta che l'odierno ricorrente risiedesse in Italia già a partire dal 2009
(circostanza non provata documentalmente se non dall'asseverazione giurata del certificato di nascita del 11.11.2009 allegata al ricorso), da quanto affermato e prodotto dall' appare pacifico che CP_1
2 l'odierno ricorrente risultasse iscritto all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (si veda screenshot allegato alla costituzione dell' ) a partire dal 26.04.2010. CP_1
Una tale circostanza è dirimente ai fini della risoluzione della controversa: infatti, dopo l'apertura della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia dovuta proprio dall'esistenza del termine decennale (procedura conclusasi solo in seguito all'abrogazione del Rdc), sul punto, a ridefinire uno degli aspetti più controversi del Reddito di
Cittadinanza (Rdc), è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la recentissima sentenza n. 31 del
20 marzo 2025, ha stabilito che il requisito di residenza decennale per accedere alla misura deve essere ridotto a cinque anni.
In particolare, ribadendo la natura del Reddito di cittadinanza quale misura introdotta per favorire l'inclusione lavorativa e sociale che si distingue nettamente dalle prestazioni meramente assistenziali, finalizzate a garantire un sostegno economico continuativo a chi si trova in condizioni di disagio sociale, la Corte ha sottolineato che “a differenza di altre misure […] correlate allo stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024) il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta”.
Proprio in quest'ottica, la Corte ha ritenuto che il termine del pregresso periodo decennale previsto dal decreto-legge n. 4/2019 (art. 2, comma 1, lettera a), numero 2 sopra riportato) rappresenti una barriera temporale sproporzionata rispetto alla finalità del sussidio e “artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti […],
a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi” tanto da porsi in contrasto con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.
Alla luce di queste considerazioni e della disciplina prevista per l'assegno di inclusione (misura che ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza), dove il termine di residenza pregresso è stato ridotto a cinque anni (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero 2) del decreto- legge n. 48/2023 il richiedente, infatti, deve essere “al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo”), la Corte
Costituzionale ha ritenuto, nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento operato dal legislatore, che il termine di cinque anni, in quanto “grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento” possa ricomporre la ragionevole correlazione col requisito del radicamento territoriale.
3 Ha concluso, perciò, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero 2) del decreto-legge n. 4/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni» anziché prevedere «per almeno cinque anni».
5. Per quanto appena riportato, il ricorso proposto dal signor è fondato e merita Parte_1
accoglimento.
Ed infatti, essendo pacifica l'iscrizione del ricorrente all'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente a partire, quantomeno, dal 26.04.2010, risulta altrettanto incontestato che lo stesso, al momento della presentazione la domanda amministrativa avvenuta il 26.04.2019, risiedesse in Italia da oltre 5 anni soddisfacendo, pertanto, i requisiti previsti ai fini del riconoscimento del Reddito di cittadinanza.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce del sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, si ritiene che le stesse vadano compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso e condanna l' alla modifica del provvedimento di revoca del reddito di CP_1 cittadinanza nonché all'annullamento del provvedimento di indebito
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 07.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 4 marzo 2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 796/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito
T R A
(C.F. ), nato il [...] in [...], residente in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla Via Frontera Tommaso, n. 36 ed ivi elettivamente domiciliato alla Via Milite
Ignoto n.37, presso lo studio dell'Avvocato Ramona Gualtieri che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
Teresa Pugliano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale sito in Lamezia Terme CP_1
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.07.2022, , premettendo di essere residente in Italia Parte_1
dal mese di gennaio 2009, deduceva di essere in possesso dei requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza, di aver presentato la relativa domanda in data 26.04.2019 e che l' , con atto del CP_1
27.03.2021, revocava il conseguente beneficio per mancanza del requisito di residenza di cui all' art.2 co.1, a) 2 della l. 26/2019 chiedendogli, con avviso di addebito del 21.02.2022, la restituzione dell'importo ricevuto a titolo di sussidio da maggio 2019 a giugno 2020.
1 Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiarare la sussistenza del requisito della residenza decennale e, per l'effetto, condannare l' alla modifica del provvedimento di revoca del reddito di CP_1 cittadinanza nonché all'annullamento del provvedimento di indebito, con vittoria di spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 31.01.2023, si costituiva l' eccependo, in via CP_1
preliminare, la mancata prova da parte del ricorrente della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del Reddito di cittadinanza e, in particolare, il requisito della residente decennale, nonché l'infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3. A seguito dell'udienza del 04.03.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare utile una ricostruzione del quadro normativo di riferimento: con il decreto-legge n. 4/2019 veniva istituito il
“Reddito di cittadinanza” che, quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, era “riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Nel caso di specie, risulta essere controversa proprio la sussistenza, in capo al ricorrente, del requisito della residenza decennale in Italia che, essendo la domanda amministrativa risalente al
26.04.2019, doveva, sussistere almeno dal mese di aprile 2009.
Ciò posto, se in base alle dichiarazioni rilasciate dai testimoni e Tes_1 Testimone_2
all'udienza del 04.06.2024 risulta che l'odierno ricorrente risiedesse in Italia già a partire dal 2009
(circostanza non provata documentalmente se non dall'asseverazione giurata del certificato di nascita del 11.11.2009 allegata al ricorso), da quanto affermato e prodotto dall' appare pacifico che CP_1
2 l'odierno ricorrente risultasse iscritto all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (si veda screenshot allegato alla costituzione dell' ) a partire dal 26.04.2010. CP_1
Una tale circostanza è dirimente ai fini della risoluzione della controversa: infatti, dopo l'apertura della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia dovuta proprio dall'esistenza del termine decennale (procedura conclusasi solo in seguito all'abrogazione del Rdc), sul punto, a ridefinire uno degli aspetti più controversi del Reddito di
Cittadinanza (Rdc), è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la recentissima sentenza n. 31 del
20 marzo 2025, ha stabilito che il requisito di residenza decennale per accedere alla misura deve essere ridotto a cinque anni.
In particolare, ribadendo la natura del Reddito di cittadinanza quale misura introdotta per favorire l'inclusione lavorativa e sociale che si distingue nettamente dalle prestazioni meramente assistenziali, finalizzate a garantire un sostegno economico continuativo a chi si trova in condizioni di disagio sociale, la Corte ha sottolineato che “a differenza di altre misure […] correlate allo stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024) il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta”.
Proprio in quest'ottica, la Corte ha ritenuto che il termine del pregresso periodo decennale previsto dal decreto-legge n. 4/2019 (art. 2, comma 1, lettera a), numero 2 sopra riportato) rappresenti una barriera temporale sproporzionata rispetto alla finalità del sussidio e “artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti […],
a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di Paesi terzi” tanto da porsi in contrasto con i principi di eguaglianza, di ragionevolezza proporzionalità di cui all'art. 3 Cost.
Alla luce di queste considerazioni e della disciplina prevista per l'assegno di inclusione (misura che ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2024 il Reddito di cittadinanza), dove il termine di residenza pregresso è stato ridotto a cinque anni (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero 2) del decreto- legge n. 48/2023 il richiedente, infatti, deve essere “al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo”), la Corte
Costituzionale ha ritenuto, nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento operato dal legislatore, che il termine di cinque anni, in quanto “grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento” possa ricomporre la ragionevole correlazione col requisito del radicamento territoriale.
3 Ha concluso, perciò, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), numero 2) del decreto-legge n. 4/2019 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni» anziché prevedere «per almeno cinque anni».
5. Per quanto appena riportato, il ricorso proposto dal signor è fondato e merita Parte_1
accoglimento.
Ed infatti, essendo pacifica l'iscrizione del ricorrente all'Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente a partire, quantomeno, dal 26.04.2010, risulta altrettanto incontestato che lo stesso, al momento della presentazione la domanda amministrativa avvenuta il 26.04.2019, risiedesse in Italia da oltre 5 anni soddisfacendo, pertanto, i requisiti previsti ai fini del riconoscimento del Reddito di cittadinanza.
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce del sopravvenuto mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, si ritiene che le stesse vadano compensate ex art. 92, comma 2, c.p.c.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
- accoglie il ricorso e condanna l' alla modifica del provvedimento di revoca del reddito di CP_1 cittadinanza nonché all'annullamento del provvedimento di indebito
- compensa le spese di lite.
Lamezia Terme, 07.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
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