TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/12/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. DR GH
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1135/2025 R.G.
promossa da cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
GI e dall'Avv. Lorenzo Bernardi Antolini
ATTORE
contro cod. fisc. / p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
e cod. fisc. / p. iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTE CONTUMACI
conclusioni delle parti
per parte attrice Parte_1
In via principale
Accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1
Accertata e dichiarata la cessione occulta dell'azienda/ramo d'azienda avvenuta tra la
e la Controparte_1 Controparte_2
Pag. 1 a 5 Dichiarare tenute e condannare in via solidale tra loro la e Controparte_1 la a risarcire il danno patito dal sig. e quantificato in Controparte_2 Parte_1
Euro 12.838, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, per le ragioni meglio espresse in narrativa
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della condanna in via solidale delle due convenute
Accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1
Dichiarare tenuta e condannare la a risarcire il danno Controparte_1 patito dal sig. e quantificato in Euro 12.838, oltre ad interessi dal dì del dovuto Parte_1 al saldo e rivalutazione monetaria, per le ragioni meglio espresse in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, comprensivi di
IVA e CPA e successive occorrende.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando quanto segue: Parte_1
a) nel settembre 2024 HI aveva incaricato di eseguire lavori Controparte_1 di ristrutturazione in due appartamenti siti in Verzuolo (CN), corso Re ER n. 94 (doc. 1
– accettazione preventivi) e i lavori iniziavano in data 19.9.2024;
b) in data 24.9.2024 corrispondeva il primo acconto di € 10.560,00 (doc. 2 – bonifici); Parte_1
c) in data 24.9.2024 veniva convocato dai Carabinieri di Verzulo a causa Parte_1 dell'apparente presenza di lavoratori non in regola nel cantiere ove operava
[...]
e in data 6.11.2024 CC veniva nuovamente convocato dai Carabinieri per CP_1 la consegna del verbale di contestazione di gravi irregolarità nel cantiere (irregolarità nel dell'impianto elettrico, in particolare mancanza del quadro di cantiere: cfr. doc. 3), con conseguente ordine di sospensione dei lavori e divieto di accesso al cantiere. In data
14.11.2024 riceveva la notifica di contestazioni di ulteriori irregolarità relative al Parte_1 cantiere affidato a (doc. 4); Controparte_1
d) si impegnava a riprendere i lavori e a concludersi entro il termine pattuito, ossia CP_1
31.12.2024 (doc. 5), e in data 22.11.2024 corrispondeva un secondo acconto Parte_1 dall'importo di € 10.560,00 (doc. 6 – bonifico);
e) i lavori non venivano terminati, nemmeno a fronte di sollecito del 8.12.2024 (doc. 7), e in data 17.1.2025 dichiarava di recedere dal contratto per grave inadempimento e Parte_1 inibiva dall'accedere ulteriormente al cantiere (doc. 11); CP_1
f) in data 9.12.2024 riceveva la notifica del verbale di accertamento per non aver Parte_1 designato, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori con
Pag. 2 a 5 conseguente comminazione di sanzione amministrativa di € 2.278,14 (doc. 8). Parte_1 provvedeva al pagamento della sanzione in data 17.12.2024 (doc. 9);
g) in data 14.1.2025 costituiva la società la quale Parte_2 Controparte_2 indicava i beni che affermava essere di sua proprietà ancora presenti nel cantiere di corso Re
ER (doc. 14);
h) in data 30.1.2025 richiedeva il risarcimento del danno patito dalla condotta Parte_1 inadempiente di danno quantificato in € 51.831,00 (doc. 12). Controparte_1
L'attore esponeva inoltre che si era verificata una cessione occulta di azienda da
[...]
a e che conseguentemente dovesse CP_1 Controparte_2 Controparte_2 rispondere in solido dei debiti di (art. 2560 c.c.). Secondo la tesi Controparte_1 dell'attore, la cessione occulta di azienda era desumibile dalle seguenti circostanze: (i) l'amministratore unico di entrambe le società è la medesima persona fisica ( Parte_2 cfr. docc. 10 e 15); (ii) entrambe le società hanno la medesima sede (via J.F. Kennedy n. 232 –
Leinì); (iii) entrambe le società hanno identico oggetto sociale;
(iv) era stata Controparte_2
a richiedere la restituzione dei beni di ancora presenti nel
[...] Controparte_1 cantiere (doc. 14).
L'attore chiedeva, quindi, la condanna in solido delle convenute al pagamento dell'importo di € 12.838,00 corrispondente all'importo del secondo acconto (€ 10.560,00) – a cui tuttavia non aveva fatto seguito la ripresa dei lavori – e delle sanzioni pagate (€ 2.278,00).
2. A seguito della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 14.7.2025, – Controparte_3 quale legale rappresentante di e di – Controparte_1 Controparte_2 riconosceva in data 4.8.2025 di essere debitore dell'attore per l'importo di € 12.838,00 (cfr. produzione effettuata in data 13.9.2025).
3. All'udienza del 16.9.2025, considerato che non erano stati rispettatati i termini a comparire, veniva assegnato a parte attrice termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo e provvedere alla notifica del verbale d'udienza alle convenute.
All'udienza del 3.12.2025 compariva solo parte attrice che precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa;
il giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
*
4. Deve essere dichiarata la contumacia delle convenute e Controparte_1 [...]
non comparse all'udienza del 3.12.2025 nonostante la regolarità della Controparte_2 notificazione del ricorso introduttivo e del verbale dell'udienza del 16.9.2025 perfezionatasi a mezzo pec in data 24.9.2025.
5. Il documento, datato 4.8.2025, prodotto dall'attore in data 13.9.2025 è produzione ammissibile in quanto trattasi di documento formatosi successivamente al deposito del ricorso introduttivo
(avvenuta in data 28.4.2025). Tale documento, recante la sottoscrizione di Parte_2
Pag. 3 a 5 (legale rappresentante di entrambe le convenute, cfr. docc. 10 e 15), può essere posto a fondamento della decisione in quanto, sebbene non indicato nel ricorso, dell'avvenuta produzione
è stato dato atto nel verbale dell'udienza del 16.9.2025 e tale verbale è stato notificato a entrambe le convenute (cfr. Corte cost. 317/1989).
5.1. Ciò posto, la domanda di parte attrice è meritevole di integrale accoglimento. Il documento del 4.8.2025 e prodotto in data 13.9.2025, infatti, costituisce riconoscimento della sussistenza del debito (e, dunque, del credito dell'attore) da parte di entrambe le società convenute in quanto sottoscritto da espressamente nella qualità di legale rappresentante di entrambe Parte_2 le convenute. Per la parte di interesse, il documento in esame ha il seguente tenore letterale: “Il sottoscritto sig. … quale legale rappresentante di Parte_2 Parte_3
… e di …, vista la notifica del ricorso promosso dal sig. ,
[...] Controparte_2 Parte_1 inviatami tramite pec in data 14/07/2025 Riconosce Il debito di Euro 12.838 di cui al ricorso notificatomi in data 14/07/2025 …”.
L'art. 1988 c.c. dispone: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Ebbene, non costituendosi in giudizio le convenute non hanno assolto l'onere probatorio sulle stesse gravante, ossia non hanno provato l'insussistenza del rapporto fondamentale sottostante il riconoscimento di debito né hanno provato l'avvenuta estinzione del debito.
Alla luce delle allegazioni di parte attrice (sintentizzate al par. 1) e delle altre produzioni effettuate (meglio indicate al par. 1) non vi sono elementi per ritenere che il rapporto fondamentale non sia mai sorto, o sia invalido, o si sia estinto.
La domanda è quindi meritevole di integrale accoglimento conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui «La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della
"causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento» (Cass. I, 13 ottobre 2016, n. 20689, Rv. 642050
- 03).
Gli interessi possono essere riconosciuti, al tasso legale (come da domanda), dal 30.1.2025 (data della messa in mora, cfr. doc. 12) al saldo.
La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta in assenza di allegazione e prova del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c.
Pag. 4 a 5 In conclusione, le convenute devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 12.838,00 oltre interessi legali dal 30.1.2025 al saldo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste, in solido, a carico delle convenute.
Le spese si liquidano avuto riguardo al valore del decisum (cfr. art. 5, comma 1, terzo periodo,
d.m. 55/2014) – € 12.838,00 (tabella 2, scaglione € 5.200-26.000) – applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi (stante la natura documentale della controversia e l'assenza di difese delle convenute) per le restanti fasi, in complessivi € 3.387,00, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 237,00) e anticipazioni forfettarie (€
27,00), spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
[...]
2) condanna, in solido tra loro, e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di dell'importo di € 12.838,00 oltre
[...] Parte_1 interessi legali dal 30.1.2025 al saldo;
3) condanna, in solido tra loro, e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di delle spese di lite del presente giudizio,
[...] Parte_1 liquidate in € 3.387,00, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 237,00) e anticipazioni forfettarie (€ 27,00), spese successive occorrende.
Ivrea, 03/12/2025
Il Giudice
DR GH
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione Civile
nella persona del Giudice Unico, dott. DR GH
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1135/2025 R.G.
promossa da cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
GI e dall'Avv. Lorenzo Bernardi Antolini
ATTORE
contro cod. fisc. / p. iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
e cod. fisc. / p. iva , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore
CONVENUTE CONTUMACI
conclusioni delle parti
per parte attrice Parte_1
In via principale
Accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1
Accertata e dichiarata la cessione occulta dell'azienda/ramo d'azienda avvenuta tra la
e la Controparte_1 Controparte_2
Pag. 1 a 5 Dichiarare tenute e condannare in via solidale tra loro la e Controparte_1 la a risarcire il danno patito dal sig. e quantificato in Controparte_2 Parte_1
Euro 12.838, oltre ad interessi dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, per le ragioni meglio espresse in narrativa
In via subordinata
Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della condanna in via solidale delle due convenute
Accertata e dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto sottoscritto tra il sig. e la Parte_1 Controparte_1
Dichiarare tenuta e condannare la a risarcire il danno Controparte_1 patito dal sig. e quantificato in Euro 12.838, oltre ad interessi dal dì del dovuto Parte_1 al saldo e rivalutazione monetaria, per le ragioni meglio espresse in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, comprensivi di
IVA e CPA e successive occorrende.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando quanto segue: Parte_1
a) nel settembre 2024 HI aveva incaricato di eseguire lavori Controparte_1 di ristrutturazione in due appartamenti siti in Verzuolo (CN), corso Re ER n. 94 (doc. 1
– accettazione preventivi) e i lavori iniziavano in data 19.9.2024;
b) in data 24.9.2024 corrispondeva il primo acconto di € 10.560,00 (doc. 2 – bonifici); Parte_1
c) in data 24.9.2024 veniva convocato dai Carabinieri di Verzulo a causa Parte_1 dell'apparente presenza di lavoratori non in regola nel cantiere ove operava
[...]
e in data 6.11.2024 CC veniva nuovamente convocato dai Carabinieri per CP_1 la consegna del verbale di contestazione di gravi irregolarità nel cantiere (irregolarità nel dell'impianto elettrico, in particolare mancanza del quadro di cantiere: cfr. doc. 3), con conseguente ordine di sospensione dei lavori e divieto di accesso al cantiere. In data
14.11.2024 riceveva la notifica di contestazioni di ulteriori irregolarità relative al Parte_1 cantiere affidato a (doc. 4); Controparte_1
d) si impegnava a riprendere i lavori e a concludersi entro il termine pattuito, ossia CP_1
31.12.2024 (doc. 5), e in data 22.11.2024 corrispondeva un secondo acconto Parte_1 dall'importo di € 10.560,00 (doc. 6 – bonifico);
e) i lavori non venivano terminati, nemmeno a fronte di sollecito del 8.12.2024 (doc. 7), e in data 17.1.2025 dichiarava di recedere dal contratto per grave inadempimento e Parte_1 inibiva dall'accedere ulteriormente al cantiere (doc. 11); CP_1
f) in data 9.12.2024 riceveva la notifica del verbale di accertamento per non aver Parte_1 designato, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori con
Pag. 2 a 5 conseguente comminazione di sanzione amministrativa di € 2.278,14 (doc. 8). Parte_1 provvedeva al pagamento della sanzione in data 17.12.2024 (doc. 9);
g) in data 14.1.2025 costituiva la società la quale Parte_2 Controparte_2 indicava i beni che affermava essere di sua proprietà ancora presenti nel cantiere di corso Re
ER (doc. 14);
h) in data 30.1.2025 richiedeva il risarcimento del danno patito dalla condotta Parte_1 inadempiente di danno quantificato in € 51.831,00 (doc. 12). Controparte_1
L'attore esponeva inoltre che si era verificata una cessione occulta di azienda da
[...]
a e che conseguentemente dovesse CP_1 Controparte_2 Controparte_2 rispondere in solido dei debiti di (art. 2560 c.c.). Secondo la tesi Controparte_1 dell'attore, la cessione occulta di azienda era desumibile dalle seguenti circostanze: (i) l'amministratore unico di entrambe le società è la medesima persona fisica ( Parte_2 cfr. docc. 10 e 15); (ii) entrambe le società hanno la medesima sede (via J.F. Kennedy n. 232 –
Leinì); (iii) entrambe le società hanno identico oggetto sociale;
(iv) era stata Controparte_2
a richiedere la restituzione dei beni di ancora presenti nel
[...] Controparte_1 cantiere (doc. 14).
L'attore chiedeva, quindi, la condanna in solido delle convenute al pagamento dell'importo di € 12.838,00 corrispondente all'importo del secondo acconto (€ 10.560,00) – a cui tuttavia non aveva fatto seguito la ripresa dei lavori – e delle sanzioni pagate (€ 2.278,00).
2. A seguito della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 14.7.2025, – Controparte_3 quale legale rappresentante di e di – Controparte_1 Controparte_2 riconosceva in data 4.8.2025 di essere debitore dell'attore per l'importo di € 12.838,00 (cfr. produzione effettuata in data 13.9.2025).
3. All'udienza del 16.9.2025, considerato che non erano stati rispettatati i termini a comparire, veniva assegnato a parte attrice termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo e provvedere alla notifica del verbale d'udienza alle convenute.
All'udienza del 3.12.2025 compariva solo parte attrice che precisava le conclusioni e discuteva oralmente la causa;
il giudice riservava il deposito della sentenza nel termine di cui all'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
*
4. Deve essere dichiarata la contumacia delle convenute e Controparte_1 [...]
non comparse all'udienza del 3.12.2025 nonostante la regolarità della Controparte_2 notificazione del ricorso introduttivo e del verbale dell'udienza del 16.9.2025 perfezionatasi a mezzo pec in data 24.9.2025.
5. Il documento, datato 4.8.2025, prodotto dall'attore in data 13.9.2025 è produzione ammissibile in quanto trattasi di documento formatosi successivamente al deposito del ricorso introduttivo
(avvenuta in data 28.4.2025). Tale documento, recante la sottoscrizione di Parte_2
Pag. 3 a 5 (legale rappresentante di entrambe le convenute, cfr. docc. 10 e 15), può essere posto a fondamento della decisione in quanto, sebbene non indicato nel ricorso, dell'avvenuta produzione
è stato dato atto nel verbale dell'udienza del 16.9.2025 e tale verbale è stato notificato a entrambe le convenute (cfr. Corte cost. 317/1989).
5.1. Ciò posto, la domanda di parte attrice è meritevole di integrale accoglimento. Il documento del 4.8.2025 e prodotto in data 13.9.2025, infatti, costituisce riconoscimento della sussistenza del debito (e, dunque, del credito dell'attore) da parte di entrambe le società convenute in quanto sottoscritto da espressamente nella qualità di legale rappresentante di entrambe Parte_2 le convenute. Per la parte di interesse, il documento in esame ha il seguente tenore letterale: “Il sottoscritto sig. … quale legale rappresentante di Parte_2 Parte_3
… e di …, vista la notifica del ricorso promosso dal sig. ,
[...] Controparte_2 Parte_1 inviatami tramite pec in data 14/07/2025 Riconosce Il debito di Euro 12.838 di cui al ricorso notificatomi in data 14/07/2025 …”.
L'art. 1988 c.c. dispone: “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Ebbene, non costituendosi in giudizio le convenute non hanno assolto l'onere probatorio sulle stesse gravante, ossia non hanno provato l'insussistenza del rapporto fondamentale sottostante il riconoscimento di debito né hanno provato l'avvenuta estinzione del debito.
Alla luce delle allegazioni di parte attrice (sintentizzate al par. 1) e delle altre produzioni effettuate (meglio indicate al par. 1) non vi sono elementi per ritenere che il rapporto fondamentale non sia mai sorto, o sia invalido, o si sia estinto.
La domanda è quindi meritevole di integrale accoglimento conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui «La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della
"causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento» (Cass. I, 13 ottobre 2016, n. 20689, Rv. 642050
- 03).
Gli interessi possono essere riconosciuti, al tasso legale (come da domanda), dal 30.1.2025 (data della messa in mora, cfr. doc. 12) al saldo.
La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta in assenza di allegazione e prova del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c.
Pag. 4 a 5 In conclusione, le convenute devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di € 12.838,00 oltre interessi legali dal 30.1.2025 al saldo.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste, in solido, a carico delle convenute.
Le spese si liquidano avuto riguardo al valore del decisum (cfr. art. 5, comma 1, terzo periodo,
d.m. 55/2014) – € 12.838,00 (tabella 2, scaglione € 5.200-26.000) – applicando i valori medi per le fasi di studio e introduttiva e i valori minimi (stante la natura documentale della controversia e l'assenza di difese delle convenute) per le restanti fasi, in complessivi € 3.387,00, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 237,00) e anticipazioni forfettarie (€
27,00), spese successive occorrende.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) dichiara la contumacia di e Controparte_1 Controparte_2
[...]
2) condanna, in solido tra loro, e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di dell'importo di € 12.838,00 oltre
[...] Parte_1 interessi legali dal 30.1.2025 al saldo;
3) condanna, in solido tra loro, e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento in favore di delle spese di lite del presente giudizio,
[...] Parte_1 liquidate in € 3.387,00, oltre rimborso forfettario 15%, c.p.a. e iva di legge, contributo unificato (€ 237,00) e anticipazioni forfettarie (€ 27,00), spese successive occorrende.
Ivrea, 03/12/2025
Il Giudice
DR GH
Pag. 5 a 5