TRIB
Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/05/2024, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 565/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 565/2023 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Palazzolo, elettivamente domiciliato in Firenze, via R. Lambruschini n. 38, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Ciabò, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in Certaldo (FI), via Trieste n. 41 presso lo studio del difensore;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/05/2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.: In conformità a quanto deciso con ordinanza presidenziale del 15 settembre 2023 le parti concludono affinché il Tribunale voglia: 1) Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Fiesole in data 12 luglio 2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n.71, p2, A, anno 2008 tra pagina 1 di 7 ed 2) Confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori Parte_1 Parte_2
e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale è Per_1 Per_2
assegnata la casa adibita a residenza familiare ubicata in Prato - via Buozzi n. 16, nello stato di fatto e diritto in cui si trova eccezion fatta per gli arredi/beni mobili così come indicato al punto
6); 3) Il padre terrà con sé le bambine a finesettimana alternati dal venerdì, in cui andrà a prenderle a scuola fino alla domenica, riportandole a casa in serata, oltre ad un giorno infrasettimanale, che si indica nella giornata di mercoledì in cui andrà a prendere le bambine all'uscita dalla scuola, ivi riportandole la mattina successiva ed eventualmente una ulteriore giornata, da concordare con preavviso di almeno 5 giorni con la madre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
le vacanze estive saranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno e di norma le figlie saranno affidate ai genitori per quattro settimane anche non consecutive ciascuno;
le vacanze invernali (dal 24 dicembre al 7 gennaio) saranno concordate entro il 15 novembre di ogni anno assicurando l'alternanza tra i genitori per periodi uguali, concordando fin da ora che le bambine staranno con la madre il 24 e il 25 dicembre e con il padre il 26 e il 27 successivi. I genitori avranno cura di trascorrere entrambi insieme alle figlie i compleanni di queste. I genitori si obbligano vicendevolmente a comunicare gli indirizzi ed i recapiti delle località di vacanza ove si recheranno con le bambine. Entrambi i genitori si obbligano a consultarsi preventivamente in occasione di viaggi all'estero che intenderanno effettuare con le minori per i quali sarà necessario il consenso preventivo dell'altro genitore;
4) Il Signor si obbliga a Pt_1
corrispondere alla Signora a titolo di mantenimento per le figlie minori e Pt_2 Per_1 Per_2
mediante bonifico sul conto corrente a lei intestato, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 650,00 per ciascuna figlia e così per euro 1.300,00 complessive, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di maggio 2025; le spese straordinarie saranno suddivise secondo il protocollo del Tribunale di Prato tra i genitori per il
60% a carico del signor e per il 40% a carico della signora ad eccezione delle Pt_1 Pt_2
spese per la mensa scolastica, che sarà sostenuta integralmente dal signor 5) Il signor Pt_1
si obbliga a proseguire gli incontri con il suo psicologo di fiducia, quanto meno sino al Pt_1
maggio 2026 nonché a far visionare alla sig.ra sino alla data suindicata, gli esiti degli Pt_2
esami ematici e/o urinari cui si sottoporrà periodicamente presso il SERD di competenza o presso centri diagnostici privati;
6) La signora si obbliga a consegnare al entro il Pt_2 Pt_1
15 luglio 2024 gli arredi di cui all'elenco allegato. Quando per qualsiasi motivo verrà meno l'assegnazione della casa già destinata a casa familiare (a titolo esemplificativo, ma non pagina 2 di 7 esaustivo: ove le figlie siano divenute economicamente autosufficienti e/o ove la sig.ra Pt_2
decidesse di reperire un'altra soluzione abitativa, etc.), saranno eseguiti i lavori di ripristino delle due unità immobiliari di proprietà dei coniugi, come previsti in sede di separazione, ma con spese da suddividersi al 50% ciascuno. 7) Le spese del presente giudizio, saranno interamente compensate tra le parti, rinunciando i rispettivi procuratori alla solidarietà professionale. Si allega elenco arredi di cui al punto 6.
Pubblico Ministero: «Visto» del giorno 11/05/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/02/2023, ha chiesto che sia dichiarato lo Parte_1
scioglimento (recte: la cessazione degli effetti civili) del matrimonio celebrato a Fiesole il
12/07/2008 con dalla quale si è separato con accordo concluso a seguito di Parte_2
negoziazione assistita autorizzato in data 31/03/2021 ai sensi del decreto-legge n. 132/2024, conv., con mod.ni dalla legge n. 162/2014.
Sulle questioni accessorie, ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso delle figlie Per_1
nata il [...], e nata il [...], ad [...] i genitori, con collocazione presso Per_2
la madre, disciplinando la frequentazione del padre come meglio specificato al punto 2) delle conclusioni;
che sia posto a suo carico un contributo per il mantenimento della prole di € 650,00 mensili per ciascuna figlia;
che le spese straordinarie siano a carico del padre per il 60% e della madre per il 40%; che «Al fine di mantenere rapporti il più possibile costanti delle minori con entrambi i genitori e per rendere più agevoli e meno traumatici i trasferimenti delle bambine dalla casa paterna alla scuola e ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse, tenuto conto degli accordi già presi dai genitori, saranno definitivamente resi autonomi e rimessi in pristino come da planimetrie allegate i due appartamenti adiacenti, posti in via Bruno Buozzi n.16 in
Prato, di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi, attualmente collegati mediante i lavori meglio descritti nell'accordo di separazione che saranno effettuati a cura e spese dell'Arch.
e, in subordine, che l'assegno di mantenimento sia ridotto a € 350,00 per ciascuna figlia. Pt_1
Al riguardo il ricorrente ha allegato che la possibilità di utilizzare l'appartamento sito in Prato, di sua proprietà, avendo egli la sede principale di lavoro e la residenza a Borgo San Lorenzo, è fondamentale per la frequentazione delle figlie minori nell'interesse primario delle stesse, in conformità di quanto pattuito dai coniugi in sede di separazione, e ha affermato di essere disposto a sostenere le spese per la divisione dell'immobile in due distinte unità.
pagina 3 di 7 Il sig. ha altresì richiamato il procedimento iscritto al n. 1163/2021 v.g. del Tribunale di Pt_1
Prato, nel quale le parti hanno raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni della separazione in punto di affidamento delle figlie minori.
Si è costituita in giudizio aderendo alle domande del ricorrente, ad esclusione di Parte_2 quelle relative all'utilizzo della casa familiare, di cui ha chiesto l'assegnazione.
Ha allegato la convenuta: che nel periodo successivo alla separazione il sig. nel giorno Pt_1
del mercoledì, teneva le figlie con sé presso la casa coniugale, assegnata alla moglie, dormendo lì, così da poter accompagnare le bambine a scuola il mattino successivo;
di avere così rinvenuto tracce di polvere bianca nella stanza che il marito utilizzava come studio e di avere visto lo stesso aspirare tale sostanza da un piattino in diverse occasioni;
di avere quindi promosso un procedimento ai sensi dell'art. 710 c.p.c., nel corso del quale è stata disposta una c.t.u.; che durante la consulenza, accertate le problematiche di dipendenza del sig. è stato raggiunto Pt_1
un accordo tra le parti che prevedeva un monitoraggio e alcune accortezze di frequentazione, in vista della graduale ripresa di liberi incontri padre/figlie in condizioni di sicurezza per queste ultime;
che concluso tale procedimento non è però cessata la condotta del marito, incompatibile con la condivisione degli spazi tra i coniugi;
che infatti il sig. possessore delle chiavi Pt_1 dell'abitazione coniugale, ha preso l'abitudine, nonostante le reiterate proteste della moglie, di fare ingresso nell'immobile quando era presente la sig.ra violando la riservatezza e la Pt_2 privacy della stessa;
che sebbene quest'ultima avesse inizialmente creduto che la divisione della casa familiare in due appartamenti fosse la migliore soluzione nell'interesse delle figlie, i fatti successivi hanno smentito questa ipotesi e inoltre, dividendo l'immobile, le bambine dovrebbero dormire nella stessa stanza e godrebbero di spazi ridotti;
che peraltro il sig. dispone di un Pt_1
immobile sito in Borgo San Lorenzo, dotato di spazi adeguati per le figlie, che dista soli trenta minuti da Prato.
Sulla scorta di queste considerazioni, la convenuta ha rilevato come l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, quale genitore collocatario delle figlie, sia la più confacente all'interesse delle minori.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, in via temporanea e urgente ha nella sostanza confermato le condizioni della separazione in punto di affidamento, collocazione prevalente e mantenimento delle figlie, disponendo l'assegnazione della casa coniugale ad Parte_2
Dinanzi al giudice istruttore, depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni in conformità di esso.
pagina 4 di 7 ***
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data dell'accordo di separazione concluso a seguito di negoziazione assistita
(firmato il 23/03/2021 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale in data 31/03/2021), senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Esercizio della responsabilità genitoriale
L'accordo delle parti sull'affidamento, sulla collocazione prevalente e sulla frequentazione delle figlie, che rispecchia l'accordo di separazione, come modificato all'esito del procedimento n.
1163/2021 v.g., può essere recepito dal Tribunale, non ravvisandosi il rischio di pregiudizi per le figlie e apparendo anzi confacente al loro superiore interesse.
La condizione di cui al punto 5) delle conclusioni, della quale il Tribunale si limita a prendere atto, costituisce senz'altro una garanzia a tutela delle figlie, sebbene questo Tribunale, nel suddetto procedimento per la modifica delle condizioni della separazione, all'esito di una c.t.u. volta alla valutazione della capacità genitoriale delle parti, avesse già ritenuto che «il padre ha dimostrato sin dall'inizio del presente giudizio profonda consapevolezza degli sbagli commessi e maturità nell'affrontare tale problematica, dimostrando di aver posto in essere comportamenti volti a tutelare primariamente il benessere delle figlie», disponendo incontri liberi tra il sig.
Con e le minori (pur invitando lo stesso a proseguire il percorso al D e a seguire un Pt_1
percorso psicologico).
Assegnazione della casa coniugale
L'assegnazione della casa familiare alla sig.ra è conforme al disposto di cui all'art. 337- Pt_2
sexies c.c..
Mantenimento delle figlie
Considerate le condizioni economiche dei genitori così come emerse dai documenti prodotti, tenuto conto dell'età delle figlie e considerato il tempo trascorso da queste ultime con ciascun genitore, l'assegno perequativo individuato dalle parti a carico del ricorrente appare adeguato e pagina 5 di 7 coerente con i parametri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c.; lo stesso dicasi per la ripartizione delle spese straordinarie.
Pattuizioni ulteriori
Oltre che del patto di cui al punto 5) delle conclusioni, il Tribunale di limita a prendere atto della previsione di cui al punto 6).
Spese di lite
Considerato che il giudizio è stato definito con la composizione bonaria della controversia, come richiesto dalle parti, le spese processuali sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_2
a Fiesole (FI) il 12/07/2008 con atto trascritto nei registri degli atti Parte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 71, parte II, serie A, anno 2008;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Fiesole di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della cancelleria al suo passaggio in giudicato;
3) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre;
4) assegna a la casa coniugale ubicata in Prato, via Buozzi n. 16; Parte_2
5) dispone che terrà con sé le bambine a finesettimana alternati dal venerdì, Parte_1
in cui andrà a prenderle a scuola fino alla domenica, riportandole a casa in serata, oltre ad un giorno infrasettimanale, che si indica nella giornata di mercoledì in cui andrà a prendere le bambine all'uscita dalla scuola, ivi riportandole la mattina successiva ed eventualmente una ulteriore giornata, da concordare con preavviso di almeno 5 giorni con la madre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
le vacanze estive saranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno e di norma le figlie saranno affidate ai genitori per quattro settimane anche non consecutive ciascuno;
le vacanze invernali (dal 24 dicembre al 7 gennaio) saranno concordate entro il 15 novembre di ogni anno assicurando l'alternanza tra i genitori per periodi uguali, concordando fin da ora che le bambine staranno con la madre il 24 e il 25 dicembre e con il padre il 26 e il 27 successivi. I genitori avranno cura di trascorrere entrambi insieme alle figlie i compleanni di queste. I genitori si comunicheranno vicendevolmente gli indirizzi e i recapiti delle località di vacanza ove si recheranno con pagina 6 di 7 le bambine e si consulteranno preventivamente in occasione di viaggi all'estero che intenderanno effettuare con le figlie, per i quali sarà necessario il consenso preventivo dell'altro genitore;
6) dispone che corrisponda a a titolo di mantenimento delle Parte_1 Parte_2
figlie e mediante bonifico sul conto corrente a lei intestato, entro il giorno Per_1 Per_2
5 di ogni mese, l'importo di € 650,00 per ciascuna figlia e così per € 1.300,00 in totale, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di maggio 2025;
7) dispone che le spese straordinarie per le figlie, regolate secondo il protocollo del
Tribunale di Prato, siano a carico di per il 60% e di per il Parte_1 Parte_2
40%, ad eccezione delle spese per la mensa scolastica, che sarà sostenuta integralmente dal sig. Pt_1
8) prende atto che si obbliga a proseguire gli incontri con il suo psicologo Parte_1
di fiducia, quanto meno sino al maggio 2026 nonché a far visionare alla sig.ra Pt_2
sino alla data suindicata, gli esiti degli esami ematici e/o urinari cui si sottoporrà periodicamente presso il SERD di competenza o presso centri diagnostici privati;
9) prende atto che si obbliga a consegnare a entro il Parte_2 Parte_1
15/07/2024, gli arredi di cui all'elenco allegato alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/05/2024;
10) prende atto che quando per qualsiasi motivo verrà meno l'assegnazione della casa familiare (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: ove le figlie siano divenute economicamente autosufficienti e/o ove la sig.ra decidesse di reperire un'altra Pt_2
soluzione abitativa, etc.), saranno eseguiti i lavori di ripristino delle due unità immobiliari di proprietà dei coniugi, come previsti in sede di separazione, ma con spese da suddividersi al 50% ciascuno;
11) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/05/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 565/2023 tra le parti:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Palazzolo, elettivamente domiciliato in Firenze, via R. Lambruschini n. 38, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Ciabò, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata in Certaldo (FI), via Trieste n. 41 presso lo studio del difensore;
CONVENUTA con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Precisate congiuntamente dalle parti con note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/05/2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.: In conformità a quanto deciso con ordinanza presidenziale del 15 settembre 2023 le parti concludono affinché il Tribunale voglia: 1) Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio celebrato nel Comune di Fiesole in data 12 luglio 2008 con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n.71, p2, A, anno 2008 tra pagina 1 di 7 ed 2) Confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori Parte_1 Parte_2
e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale è Per_1 Per_2
assegnata la casa adibita a residenza familiare ubicata in Prato - via Buozzi n. 16, nello stato di fatto e diritto in cui si trova eccezion fatta per gli arredi/beni mobili così come indicato al punto
6); 3) Il padre terrà con sé le bambine a finesettimana alternati dal venerdì, in cui andrà a prenderle a scuola fino alla domenica, riportandole a casa in serata, oltre ad un giorno infrasettimanale, che si indica nella giornata di mercoledì in cui andrà a prendere le bambine all'uscita dalla scuola, ivi riportandole la mattina successiva ed eventualmente una ulteriore giornata, da concordare con preavviso di almeno 5 giorni con la madre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
le vacanze estive saranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno e di norma le figlie saranno affidate ai genitori per quattro settimane anche non consecutive ciascuno;
le vacanze invernali (dal 24 dicembre al 7 gennaio) saranno concordate entro il 15 novembre di ogni anno assicurando l'alternanza tra i genitori per periodi uguali, concordando fin da ora che le bambine staranno con la madre il 24 e il 25 dicembre e con il padre il 26 e il 27 successivi. I genitori avranno cura di trascorrere entrambi insieme alle figlie i compleanni di queste. I genitori si obbligano vicendevolmente a comunicare gli indirizzi ed i recapiti delle località di vacanza ove si recheranno con le bambine. Entrambi i genitori si obbligano a consultarsi preventivamente in occasione di viaggi all'estero che intenderanno effettuare con le minori per i quali sarà necessario il consenso preventivo dell'altro genitore;
4) Il Signor si obbliga a Pt_1
corrispondere alla Signora a titolo di mantenimento per le figlie minori e Pt_2 Per_1 Per_2
mediante bonifico sul conto corrente a lei intestato, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 650,00 per ciascuna figlia e così per euro 1.300,00 complessive, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di maggio 2025; le spese straordinarie saranno suddivise secondo il protocollo del Tribunale di Prato tra i genitori per il
60% a carico del signor e per il 40% a carico della signora ad eccezione delle Pt_1 Pt_2
spese per la mensa scolastica, che sarà sostenuta integralmente dal signor 5) Il signor Pt_1
si obbliga a proseguire gli incontri con il suo psicologo di fiducia, quanto meno sino al Pt_1
maggio 2026 nonché a far visionare alla sig.ra sino alla data suindicata, gli esiti degli Pt_2
esami ematici e/o urinari cui si sottoporrà periodicamente presso il SERD di competenza o presso centri diagnostici privati;
6) La signora si obbliga a consegnare al entro il Pt_2 Pt_1
15 luglio 2024 gli arredi di cui all'elenco allegato. Quando per qualsiasi motivo verrà meno l'assegnazione della casa già destinata a casa familiare (a titolo esemplificativo, ma non pagina 2 di 7 esaustivo: ove le figlie siano divenute economicamente autosufficienti e/o ove la sig.ra Pt_2
decidesse di reperire un'altra soluzione abitativa, etc.), saranno eseguiti i lavori di ripristino delle due unità immobiliari di proprietà dei coniugi, come previsti in sede di separazione, ma con spese da suddividersi al 50% ciascuno. 7) Le spese del presente giudizio, saranno interamente compensate tra le parti, rinunciando i rispettivi procuratori alla solidarietà professionale. Si allega elenco arredi di cui al punto 6.
Pubblico Ministero: «Visto» del giorno 11/05/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/02/2023, ha chiesto che sia dichiarato lo Parte_1
scioglimento (recte: la cessazione degli effetti civili) del matrimonio celebrato a Fiesole il
12/07/2008 con dalla quale si è separato con accordo concluso a seguito di Parte_2
negoziazione assistita autorizzato in data 31/03/2021 ai sensi del decreto-legge n. 132/2024, conv., con mod.ni dalla legge n. 162/2014.
Sulle questioni accessorie, ha chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso delle figlie Per_1
nata il [...], e nata il [...], ad [...] i genitori, con collocazione presso Per_2
la madre, disciplinando la frequentazione del padre come meglio specificato al punto 2) delle conclusioni;
che sia posto a suo carico un contributo per il mantenimento della prole di € 650,00 mensili per ciascuna figlia;
che le spese straordinarie siano a carico del padre per il 60% e della madre per il 40%; che «Al fine di mantenere rapporti il più possibile costanti delle minori con entrambi i genitori e per rendere più agevoli e meno traumatici i trasferimenti delle bambine dalla casa paterna alla scuola e ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse, tenuto conto degli accordi già presi dai genitori, saranno definitivamente resi autonomi e rimessi in pristino come da planimetrie allegate i due appartamenti adiacenti, posti in via Bruno Buozzi n.16 in
Prato, di proprietà esclusiva di ciascuno dei coniugi, attualmente collegati mediante i lavori meglio descritti nell'accordo di separazione che saranno effettuati a cura e spese dell'Arch.
e, in subordine, che l'assegno di mantenimento sia ridotto a € 350,00 per ciascuna figlia. Pt_1
Al riguardo il ricorrente ha allegato che la possibilità di utilizzare l'appartamento sito in Prato, di sua proprietà, avendo egli la sede principale di lavoro e la residenza a Borgo San Lorenzo, è fondamentale per la frequentazione delle figlie minori nell'interesse primario delle stesse, in conformità di quanto pattuito dai coniugi in sede di separazione, e ha affermato di essere disposto a sostenere le spese per la divisione dell'immobile in due distinte unità.
pagina 3 di 7 Il sig. ha altresì richiamato il procedimento iscritto al n. 1163/2021 v.g. del Tribunale di Pt_1
Prato, nel quale le parti hanno raggiunto un accordo per la modifica delle condizioni della separazione in punto di affidamento delle figlie minori.
Si è costituita in giudizio aderendo alle domande del ricorrente, ad esclusione di Parte_2 quelle relative all'utilizzo della casa familiare, di cui ha chiesto l'assegnazione.
Ha allegato la convenuta: che nel periodo successivo alla separazione il sig. nel giorno Pt_1
del mercoledì, teneva le figlie con sé presso la casa coniugale, assegnata alla moglie, dormendo lì, così da poter accompagnare le bambine a scuola il mattino successivo;
di avere così rinvenuto tracce di polvere bianca nella stanza che il marito utilizzava come studio e di avere visto lo stesso aspirare tale sostanza da un piattino in diverse occasioni;
di avere quindi promosso un procedimento ai sensi dell'art. 710 c.p.c., nel corso del quale è stata disposta una c.t.u.; che durante la consulenza, accertate le problematiche di dipendenza del sig. è stato raggiunto Pt_1
un accordo tra le parti che prevedeva un monitoraggio e alcune accortezze di frequentazione, in vista della graduale ripresa di liberi incontri padre/figlie in condizioni di sicurezza per queste ultime;
che concluso tale procedimento non è però cessata la condotta del marito, incompatibile con la condivisione degli spazi tra i coniugi;
che infatti il sig. possessore delle chiavi Pt_1 dell'abitazione coniugale, ha preso l'abitudine, nonostante le reiterate proteste della moglie, di fare ingresso nell'immobile quando era presente la sig.ra violando la riservatezza e la Pt_2 privacy della stessa;
che sebbene quest'ultima avesse inizialmente creduto che la divisione della casa familiare in due appartamenti fosse la migliore soluzione nell'interesse delle figlie, i fatti successivi hanno smentito questa ipotesi e inoltre, dividendo l'immobile, le bambine dovrebbero dormire nella stessa stanza e godrebbero di spazi ridotti;
che peraltro il sig. dispone di un Pt_1
immobile sito in Borgo San Lorenzo, dotato di spazi adeguati per le figlie, che dista soli trenta minuti da Prato.
Sulla scorta di queste considerazioni, la convenuta ha rilevato come l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, quale genitore collocatario delle figlie, sia la più confacente all'interesse delle minori.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale, fallito il tentativo di conciliazione, in via temporanea e urgente ha nella sostanza confermato le condizioni della separazione in punto di affidamento, collocazione prevalente e mantenimento delle figlie, disponendo l'assegnazione della casa coniugale ad Parte_2
Dinanzi al giudice istruttore, depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., le parti hanno raggiunto un accordo e hanno precisato le conclusioni in conformità di esso.
pagina 4 di 7 ***
Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data dell'accordo di separazione concluso a seguito di negoziazione assistita
(firmato il 23/03/2021 e autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale in data 31/03/2021), senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
Esercizio della responsabilità genitoriale
L'accordo delle parti sull'affidamento, sulla collocazione prevalente e sulla frequentazione delle figlie, che rispecchia l'accordo di separazione, come modificato all'esito del procedimento n.
1163/2021 v.g., può essere recepito dal Tribunale, non ravvisandosi il rischio di pregiudizi per le figlie e apparendo anzi confacente al loro superiore interesse.
La condizione di cui al punto 5) delle conclusioni, della quale il Tribunale si limita a prendere atto, costituisce senz'altro una garanzia a tutela delle figlie, sebbene questo Tribunale, nel suddetto procedimento per la modifica delle condizioni della separazione, all'esito di una c.t.u. volta alla valutazione della capacità genitoriale delle parti, avesse già ritenuto che «il padre ha dimostrato sin dall'inizio del presente giudizio profonda consapevolezza degli sbagli commessi e maturità nell'affrontare tale problematica, dimostrando di aver posto in essere comportamenti volti a tutelare primariamente il benessere delle figlie», disponendo incontri liberi tra il sig.
Con e le minori (pur invitando lo stesso a proseguire il percorso al D e a seguire un Pt_1
percorso psicologico).
Assegnazione della casa coniugale
L'assegnazione della casa familiare alla sig.ra è conforme al disposto di cui all'art. 337- Pt_2
sexies c.c..
Mantenimento delle figlie
Considerate le condizioni economiche dei genitori così come emerse dai documenti prodotti, tenuto conto dell'età delle figlie e considerato il tempo trascorso da queste ultime con ciascun genitore, l'assegno perequativo individuato dalle parti a carico del ricorrente appare adeguato e pagina 5 di 7 coerente con i parametri di cui all'art. 337-ter, comma 4, c.c.; lo stesso dicasi per la ripartizione delle spese straordinarie.
Pattuizioni ulteriori
Oltre che del patto di cui al punto 5) delle conclusioni, il Tribunale di limita a prendere atto della previsione di cui al punto 6).
Spese di lite
Considerato che il giudizio è stato definito con la composizione bonaria della controversia, come richiesto dalle parti, le spese processuali sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_2
a Fiesole (FI) il 12/07/2008 con atto trascritto nei registri degli atti Parte_1
matrimonio del predetto Comune al n. 71, parte II, serie A, anno 2008;
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Fiesole di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della cancelleria al suo passaggio in giudicato;
3) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre;
4) assegna a la casa coniugale ubicata in Prato, via Buozzi n. 16; Parte_2
5) dispone che terrà con sé le bambine a finesettimana alternati dal venerdì, Parte_1
in cui andrà a prenderle a scuola fino alla domenica, riportandole a casa in serata, oltre ad un giorno infrasettimanale, che si indica nella giornata di mercoledì in cui andrà a prendere le bambine all'uscita dalla scuola, ivi riportandole la mattina successiva ed eventualmente una ulteriore giornata, da concordare con preavviso di almeno 5 giorni con la madre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori;
le vacanze estive saranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno e di norma le figlie saranno affidate ai genitori per quattro settimane anche non consecutive ciascuno;
le vacanze invernali (dal 24 dicembre al 7 gennaio) saranno concordate entro il 15 novembre di ogni anno assicurando l'alternanza tra i genitori per periodi uguali, concordando fin da ora che le bambine staranno con la madre il 24 e il 25 dicembre e con il padre il 26 e il 27 successivi. I genitori avranno cura di trascorrere entrambi insieme alle figlie i compleanni di queste. I genitori si comunicheranno vicendevolmente gli indirizzi e i recapiti delle località di vacanza ove si recheranno con pagina 6 di 7 le bambine e si consulteranno preventivamente in occasione di viaggi all'estero che intenderanno effettuare con le figlie, per i quali sarà necessario il consenso preventivo dell'altro genitore;
6) dispone che corrisponda a a titolo di mantenimento delle Parte_1 Parte_2
figlie e mediante bonifico sul conto corrente a lei intestato, entro il giorno Per_1 Per_2
5 di ogni mese, l'importo di € 650,00 per ciascuna figlia e così per € 1.300,00 in totale, importo da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo dal mese di maggio 2025;
7) dispone che le spese straordinarie per le figlie, regolate secondo il protocollo del
Tribunale di Prato, siano a carico di per il 60% e di per il Parte_1 Parte_2
40%, ad eccezione delle spese per la mensa scolastica, che sarà sostenuta integralmente dal sig. Pt_1
8) prende atto che si obbliga a proseguire gli incontri con il suo psicologo Parte_1
di fiducia, quanto meno sino al maggio 2026 nonché a far visionare alla sig.ra Pt_2
sino alla data suindicata, gli esiti degli esami ematici e/o urinari cui si sottoporrà periodicamente presso il SERD di competenza o presso centri diagnostici privati;
9) prende atto che si obbliga a consegnare a entro il Parte_2 Parte_1
15/07/2024, gli arredi di cui all'elenco allegato alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 6/05/2024;
10) prende atto che quando per qualsiasi motivo verrà meno l'assegnazione della casa familiare (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: ove le figlie siano divenute economicamente autosufficienti e/o ove la sig.ra decidesse di reperire un'altra Pt_2
soluzione abitativa, etc.), saranno eseguiti i lavori di ripristino delle due unità immobiliari di proprietà dei coniugi, come previsti in sede di separazione, ma con spese da suddividersi al 50% ciascuno;
11) dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso nella camera di consiglio del 15/05/2024 su relazione della dott. Giulia Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
pagina 7 di 7