Articolo 196 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 154Articolo 171 bis
Versione
18 dicembre 1942
Art. 196.

E' considerato come luogo di prima pubblicazione, il luogo dove sono esercitati per la prima volta i diritti di utilizzazione previsti negli articoli 12 e seguenti di questa legge.

Nei riguardi delle opere dell'arte figurativa, del cinema, del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci, della fotografia e di ogni altra opera identificata dalla sua forma materiale, si considera come equivalente al luogo della prima pubblicazione il luogo della fabbricazione.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942