Rigetto
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 07/04/2026, n. 2739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2739 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02739/2026REG.PROV.COLL.
N. 04521/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4521 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudia Zhara Buda e Massimo Zhara Buda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 31 marzo 2026 il Cons. MA MA;
Nessuno è comparso per le parti costituite.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Gli appellanti indicati in epigrafe hanno impugnato la sentenza n. -OMISSIS-/2024, con cui il T.A.R. per le Marche (Sezione Prima) ha respinto il ricorso proposto:
i) per l’annullamento della nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Risorse Umane n. 333-A/U.C./Abbenante+altri/Misc/PP/ 4038 del 13.11.2020, con la quale era stata fornita risposta implicitamente negativa alla formale diffida al computo ai fini dell'anzianità di servizio e pensionistici del corso quadriennale per LI aspirante vice commissario di cui all'art. 6, lett. a), del D.P.R. n. 341 del 1982, presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia;
ii) per l’accertamento del diritto al computo, ai fini dell’anzianità di servizio e ai fini della maturazione dei diritti pensionistici e previdenziali, del preesistente corso quadriennale per allievi vice commissari presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia di cui al D.P.R. 24 aprile 1982 n. 341.
2. Gli appellanti hanno esposto di essere appartenenti ai ruoli direttivi o dirigenti della Polizia di Stato e di aver avuto accesso al ruolo iniziale dei Commissari di Polizia a seguito della frequenza al corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario di cui all’art. 6, lett. a) del previgente D.P.R. n. 341 del 1982. Hanno, inoltre, evidenziato di aver impugnato la nota con cui l’Amministrazione aveva escluso di dover computare ai fini pensionistici tale corso quadriennale.
3. Il T.A.R. ha respinto il ricorso richiamando, a sostegno della decisione, le sentenze del T.A.R. Napoli, n. 4938/2024, del T.A.R. Veneto, n. 2013/2024 e del T.A.R. Lecce, n. 442/2024, oltre alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 2424/2012 e che hanno fatto riferimento all’interpretazione operata dalla Prima Sezione di questo Consiglio (parere n. 1324, reso nell’Adunanza del 31 gennaio 2007), secondo la quale:
i) all’allievo aspirante vice commissario non può riconoscersi lo status di dipendente pubblico in quanto la frequenza al corso è finalizzata alla formazione di un futuro commissario e lo status di dipendente pubblico si perfeziona solo dopo il completamento del corso quadriennale e all’esito favorevole dell'esame finale;
ii) durante lo svolgimento di questo percorso formativo, e la frequentazione del corso, alla condizione dell’allievo non può essere riconosciuta una qualificazione che la renda qualificabile come corrispondente allo status del dipendente statale;
iii) la sua attività, del resto, non realizza una prestazione (imposta o meno) di energie fisiche e lavorative al servizio della Patria, ma è piuttosto finalizzata all’acquisizione volontaria di elementi conoscitivi e formativi utili allo svolgimento di una successiva, ma solo ipotetica perché sottoposta al completamento del quadriennio e all’alea del concorso, propria attività lavorativa;
iv) difetta, quindi, l’elemento essenziale della prestazione lavorativa e il trattamento economico non fa da corrispettivo ad una siffatta prestazione, sicché difetta il sinallagma tra le due prestazioni, che è la caratteristica prima di ogni rapporto di lavoro e dunque anche del rapporto di servizio;
v) la qualificazione dell’attività resa dagli allievi aspiranti vice commissari in termini di volontarietà e di estraneità a qualsivoglia rapporto di servizio, attesa la funzione squisitamente formativa, impedisce di attribuire alla stessa natura lavorativa e conseguentemente preclude il riconoscimento del diritto azionato dai ricorrenti al computo del corso quadriennale, ai fini di anzianità di servizio e previdenziali, posto che il ridetto riconoscimento postula un’attività lavorativa propriamente intesa che, nel caso di specie, difetta.
Secondo il T.A.R. manifestamente infondata si appalesa, infine, la questione di legittimità costituzionale della normativa di riferimento, per come prospettata dalla difesa di parte ricorrente, in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. dal momento che i casi dalla stessa invocati, in cui l’ordinamento prevede il riconoscimento del periodo di formazione del personale civile o militare ai fini dell’anzianità di servizio e previdenziali, differiscono da quello in esame in ragione del previo superamento di un pubblico concorso cui consegue ab initio l’instaurazione di un rapporto di servizio.
4. Gli appellanti hanno articolato quattro motivi di ricorso, di seguito esaminati.
5. Si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo di respingere il ricorso in appello.
6. All’udienza del 31.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Operata questa premessa gli appellanti hanno dedotto, con il primo motivo, l’erroneità e/o illegittimità della sentenza, nonché l’omessa pronuncia sul motivo con cui era stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 55 e 59 della L. n. 121/1981, nonché degli articoli 8, 9, 11, 17, 18, 20 e 21 del D.P.R. 24.4.1982 n. 341.
7.1. In particolare gli appellanti hanno dedotto l’omessa valutazione del fatto che:
i) il Ministero aveva sempre applicato le ritenute assistenziali e previdenziali sul trattamento economico corrisposto durante il corso;
ii) il periodo di frequenza del corso era stato computato a tutti gli effetti come servizio nell’amministrazione per gli allievi aspiranti provenienti da altri ruoli della Polizia di Stato;
iii) l’accesso al corso era avvenuto tramite concorso pubblico;
iv) gli allievi erano stati nominati in prova;
v) l’art. 11 del D.P.R. n. 341/1982 aveva previsto che ai partecipanti al corso fossero estese le disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato (ai quali pacificamente il periodo di frequenza del corso di istruzione era computato come servizio reso, ai fini dell’anzianità di servizio e ai fini pensionistici);
vi) gli allievi erano stato sottoposti a specifici doveri, la cui violazione poteva essere sanzionata disciplinarmente;
vi) ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 341/1982 era stata prevista l’ammissione al trattamento pensionistico di privilegio di cui alla L. 25 maggio 1981, n. 280, e alla L. 3 giugno 1981, n. 308, in caso di perdita dell’idoneità psico-fisica, infermità o lesioni;
vii) l’art. 21 del D.P.R. n. 341/1982 aveva previsto l’assunzione da parte degli allievi di un obbligo di “permanere” in servizio per cinque anni dal conseguimento del diploma con conseguenze pregiudizievoli, in caso contrario, sia per altre assunzioni nella pubblica amministrazione, sia per l’iscrizione negli albi professionali;
viii) il “trattamento economico” previsto era stato determinato in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui dava accesso il corso.
7.2. Il motivo può essere esaminato congiuntamente al secondo, con il quale gli appellanti hanno dedotto l’omesso esame della censura con cui era stato dedotto che i periodi di frequenza dei corsi di formazione sarebbero sempre stati valutati nel computo dell’anzianità di servizio e ai fini pensionistici, per tutte le Forze di Polizia ad ordinamento civile, compresa la Polizia di Stato e per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento militare (allievi nelle accademie militari dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per i quali si veda l’art. 32 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), con evidente disparità di trattamento. Gli appellanti hanno, inoltre, evidenziato come le riforme più recenti si fossero fondate sul principio di equi-ordinazione dei diversi ordinamenti militari e civili e dovesse essere, quindi, privilegiata un’interpretazione sistematica che allineasse le disposizioni applicate al personale omologo dei vari ordinamenti, evitando disomogeneità ed ingiusti trattamenti differenziati.
8. I motivi sono infondati per le ragioni di seguito esposte e alla luce delle condivisibili argomentazioni esposte nelle sentenze n. 7021 e 7474 del 2025 della Sezione, rese in controversie omologhe.
8.1. Prendendo l’abbrivo dal quadro normativo di riferimento si osserva come l’assunzione nei ruoli dei Commissari della Polizia di Stato avvenisse, secondo la formulazione originaria dell’art. 55 della L. n. 121/1981, mediante:
i) la frequenza con esito positivo dell’Istituto Superiore di Polizia;
ii) il concorso pubblico riservato ai laureati.
8.1.1. L’Istituto Superiore di Polizia era stato istituito con la previsione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 341/1982 e aveva la funzione di organizzare i corsi per nomina a Vice Commissario in prova. L’ammissione al corso in questione era riservata a coloro che avessero superato un apposito concorso per esami, i cui requisiti di accesso, comprensivi del possesso del diploma di scuola superiore, erano stati fissati dal successivo art. 9 del medesimo D.P.R.; inoltre, alla selezione potevano partecipare anche gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espletavano funzioni di Polizia.
8.1.2. L’art. 11 del D.P.R. n. 341/1982 aveva previsto che i vincitori del concorso fossero nominati allievi aspiranti commissari in prova ed ammessi a frequentare il corso quadriennale presso l’Istituto superiore di polizia; i vincitori provenienti dai ruoli della Polizia di Stato erano posti in aspettativa per la durata del corso mantenendo, se più favorevole, il trattamento economico già in godimento. Inoltre, si era previsto che, per quanto non diversamente disposto, agli allievi aspiranti commissari in prova fossero estese, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato. In ultimo, era previsto che il servizio prestato per due anni come allievo aspirante commissario in prova fosse valido agli effetti dell’adempimento degli obblighi di leva; gli allievi durante il primo biennio di frequenza del corso avevano diritto al rinvio della chiamata di leva.
8.1.3. L’art. 13 del D.P.R. n. 341/1982 aveva stabilito che, al termine del primo biennio, gli allievi aspiranti Commissari in prova - che avessero superato gli esami previsti e ottenuto il giudizio di idoneità da parte del direttore dell’istituto – fossero nominati aspiranti Commissari in prova. Al termine dei quattro anni, gli aspiranti Commissari in prova – che avessero superato gli esami previsti – erano ammessi a sostenere l’esame finale per il conseguimento del diploma (art. 14). Ai sensi dell’art. 15 gli aspiranti che avessero superato l’esame finale erano nominati in prova nel ruolo dei Commissari, secondo l’ordine di graduatoria e ammessi a frequentare il corso di formazione previsto dall’art. 56, comma 1, della L. n. 121/1981, presso la seconda sezione dell’Istituto superiore di polizia.
8.1.4. L’art. 17 del D.P.R. n. 341/1982 aveva individuato le ipotesi di dimissioni dal corso, contemplando la rinuncia dell’allievo, l’inidoneità, il mancato superamento degli esami, nonché i motivi di carattere disciplinare. Qualora la dimissione fosse avvenuta per la perdita dell’idoneità fisica, psichica, per infermità o lesioni, riportate durante il corso e per causa di esso, era prevista l’applicazione del trattamento pensionistico privilegiato di cui alle leggi n. 280/1981 e n. 308/1981.
8.1.5. L’art. 18 del D.P.R. n. 341/1982 aveva demandato all’approvazione di un apposito regolamento l’individuazione delle sanzioni disciplinari e l’introduzione delle norme volte a regolare il relativo procedimento. In caso di applicazione di una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, ai sensi dell’art. 19, era prevista l’espulsione dal corso.
8.1.6. Il “trattamento economico” degli allievi del corso era previsto dall’art. 59 della L. n. 121/1981, a mente del quale tale trattamento doveva essere determinato in misura proporzionale alla retribuzione della qualifica iniziale cui il corso dava accesso, con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Tesoro, mantenendo, comunque, il trattamento più favorevole eventualmente in essere agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato.
9. Terminata la ricostruzione del quadro normativo di riferimento si osserva come la Sezione abbia, in modo condivisibile ritenuto che da tale quadro emerge che gli aspiranti commissari venivano immessi nel ruolo dei commissari di Polizia e quindi “in servizio” soltanto dopo aver frequentato e concluso, con esito positivo, il corso di formazione quadriennale e una volta che avevano superato l’esame finale previsto dall’art. 14 cui conseguiva la nomina in prova “nel ruolo di commissario”. L’ammissione al corso, in seguito al concorso, non dava, quindi, luogo ad un rapporto di servizio ma ad un rapporto di formazione “in prova” dedicato all’istruzione, alla preparazione professionale degli aspiranti allievi e al completamento della selezione, finalizzata alla instaurazione di un futuro rapporto di servizio.
9.1. La sussistenza di un rapporto di servizio nel periodo di formazione non può, neppure, desumersi dagli indici esposti dagli appellanti. Osserva, infatti, il Collegio che:
i) non rileva, in primo luogo, la previsione del concorso per esami (art. 8 del d.p.r. n. 341/1982) quale modalità di accesso alla frequenza del corso, al quale erano ammessi a partecipare solo candidati con requisiti tipici del pubblico impiego;
ii) il concorso era, infatti, esclusivamente finalizzato alla selezione di corsisti da formare per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato e non all’immediata instaurazione di un rapporto di servizio;
iii) la terminologia usata dall’art. 11 non può considerarsi dirimente per sostenere la costituzione del rapporto di servizio, trattandosi di termine (“nomina”) riferito ai vincitori del concorso finalizzato alla frequenza del corso, presupposto per l’accesso al ruolo dei Commissari;
iv) l’art. 11, comma 4, del D.P.R. n. 341/1982 era disposizione finalizzata ad escludere che gli aspiranti commissari dovessero anche assolvere agli obblighi di leva, senza per questo equiparare il periodo del corso a quello di leva sotto altri profili, compreso quello previdenziale;
v) dalle pronunce rese da questo Consiglio emerge come, durante la frequenza del corso le trattenute applicate sul trattamento economico fossero solo quelle di carattere assistenziale e non anche quelle a carattere previdenziale e contributivo.
9.2. Si osserva, inoltre, come le ipotesi di dimissione dal corso contemplate dalla normativa sopra illustrata fossero coerenti con lo scopo consistente nel futuro inserimento degli allievi nei ruoli della Polizia di Stato. La disciplina non risulta, infatti, indicativa dell’avvenuta instaurazione del rapporto di servizio, ma della funzionalizzazione del percorso formativo seguito dagli aspiranti, considerata la tipologia delle ipotesi contemplate (mancato raggiungimento degli obiettivi accademici, inidoneità del soggetto all’impiego in Polizia, perdita dell’idoneità fisica inizialmente accertata, numero e della gravità delle sanzioni disciplinari irrogate durante il corso). Omologhe considerazioni valgono per il potere sanzionatorio, che è, comunque, un aspetto non esclusivo del rapporto di servizio ma presente anche in rapporti finalizzati alla formazione.
9.3. La previsione del possibile riconoscimento della pensione privilegiata non è, altresì, indice rivelatore di un rapporto di servizio. Trattasi, infatti, di istituto che ha natura assicurativa per la corresponsione di un indennizzo/risarcimento in seguito ad un infortunio subito dall’allievo, nel corso delle attività ricomprese nel corso.
9.4. L’obbligo quinquennale di permanenza in servizio deriva, poi, dal positivo superamento dell’esame finale di cui all’art. 14, dopo la maturazione di tutti i requisiti per essere immesso in ruolo tra i Commissari di Polizia, e, come tale, non è indicativo di un anticipato rapporto di servizio.
9.5. In relazione al trattamento economico deve ribadirsi quanto esposto dal Giudice di primo grado che ha escluso che tale emolumento fosse il corrispettivo di una contro-prestazione lavorativa stante la mancanza di un rapporto sinallagmatico e l’assenza di una prestazione di lavoro propriamente intesa. Né rileva il trattamento fiscale, trattandosi, al contrario, di redditi “assimilati” ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986, che include “ le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante ”. Inoltre, il (diverso e) più favorevole trattamento economico assicurato agli aspiranti e allievi che erano già immessi nei ruoli della Polizia (art. 11, comma 2 , d.p.r. n. 341/1982) era del tutto ragionevole, in quanto destinato a soggetti che già prestavano servizio presso la stessa amministrazione e che, temporaneamente, fruivano dell’aspettativa per la partecipazione al corso, trattandosi di una condizione diversa rispetto a coloro che, per l’appunto, non erano già immessi nei ruoli della Polizia di Stato.
9.6. Anche l’estensione nei confronti degli allievi aspiranti delle disposizioni concernenti gli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato non è argomento sufficiente per equiparare la posizione degli allievi aspiranti agli allievi, cioè a coloro che erano nei ruoli della Polizia di Stato, dal momento che è del tutto logico che si applicassero, in un Istituto di Polizia, le stesse disposizioni nei confronti di tutti gli allievi, ad eccezione degli aspetti relativi all’anzianità di servizio e a quelli pensionistici per gli allievi già in servizio.
9.7. In sostanza, come affermato dalla Sezione, gli istituti indicati erano stati previsti dal legislatore solo perché ritenuti, evidentemente, compatibili con lo status di allievi aspiranti commissari in formazione, senza, per questo, determinare le conseguenze giuridiche pretese dagli appellanti.
9.8. In relazione alla disposizione di cui all’art. 1811 del d.lgs. n. 66/2010 la Sezione ha evidenziato che da tale regola non è dato ricavare la decorrenza del termine dell’anzianità di servizio dalla qualifica di aspirante, ma solo il riconoscimento delle nuove posizioni stipendiali per ciascun grado. Né la diversa interpretazione dei ricorrenti, in assenza di una previsione espressa, può essere sostenuta sulla base del principio di equi-ordinazione del personale delle forze di Polizia ricavato dall’art. 8 della legge 124 del 2015. Da tali norme si ricava un principio di equi-ordinazione, principalmente sotto il profilo economico e tendenzialmente rivolto al futuro. Secondo questo Consiglio, del resto, “anche in presenza di un quadro ordinamentale ispirato a una tendenziale omogeneizzazione della disciplina giuridica delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, non esiste un principio generale immanente che vincoli all’adozione di una disciplina perfettamente speculare nei vari corpi interessati” (v. Cons. Stato, parere 19 ottobre 2023, n. 1410). Sotto il profilo esegetico non si ritiene corretto impiegare un criterio interpretativo ricavabile dal riordino operato nel 2015 riferito ad un corso di formazione disciplinato dal un D.P.R. del 1982, trattandosi di elementi di comparazione distonici che, inevitabilmente, conducono a conseguenze contrastanti con quanto previsto dalla legislazione dell’epoca. Il principio invocato va quindi correttamente inteso come avente natura tendenziale e programmatica, non impedendo, tuttavia, che in presenza di titoli durante la frequenza del corso le trattenute applicate ai ricorrenti sul loro trattamento economico fossero solo quelle di carattere assistenziale, e non quelle di carattere previdenziale e contributivo, a conferma della natura meramente formativa del corso.
10. Con il terzo motivo è stata risollevata l’eccezione di incostituzionalità degli artt. 55, lettera a), e 59 della L. n. 121/1981, nella formulazione previgente all’entrata in vigore del d.lgs. 334/2000 in relazione agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. Sul punto gli appellanti hanno evidenziato l’illogicità della decisione di primo grado evidenziando come al corso si accedesse con concorso e come, sulla base di una corretta lettura delle regole, si dovesse giungere alla qualifica del rapporto intercorso tra le parti come rapporto di lavoro.
10.1. Sul punto valgono i rilievi espressi dalla Sezione nella sentenza n. 7021/2025, secondo la quale:
i) in ordine alla dedotta violazione del principio di uguaglianza e dell’art. 3 della Costituzione non era ravvisabile nel caso di specie un diverso trattamento di due fattispecie identiche; con riferimento agli aspiranti allievi appartenenti alla Polizia di Stato, non sussiste una identità di situazioni rispetto alla condizione degli allievi esterni, per il fatto che i primi erano già incardinati nei ruoli dell’amministrazione e ammessi a beneficiare, ai sensi dell’art. 11, co. 2, D.P.R. n. 341/1982, di un periodo di aspettativa (computato ai fini dell’anzianità di servizio e retribuito in misura più elevata rispetto agli altri allievi) che seguiva logiche legate al rapporto di lavoro già in essere e che non potrebbero estendersi ad aspiranti per i quali tale rapporto non era ancora sussistente, né negarsi ai lavoratori che già erano dipendenti dell’amministrazione;
ii) per quanto concerne gli aspiranti dirigenti delle altre forze di Polizia ad ordinamento civile, e di quelle ad ordinamento militare, le parti si erano limitate ad accennare alla sussistenza di regimi diversi e più favorevoli, senza individuarne gli estremi normativi e lo specifico tenore;
iii) nell’impossibilità di affrontare in termini maggiormente specifici la questione (che anche in relazione alla sua incompleta formulazione), andava evidenziato come, relativamente all’accesso alle qualifiche da ufficiale nelle forze armate, la modalità ordinaria di reclutamento era quella che prevedeva la previa ammissione alle Accademie militari, che (al pari del corso quadriennale di cui al D.M. 341/1982) non dava luogo all’immissione in ruolo prima dell’avvenuta conclusione con esito positivo del percorso di studio degli allievi (art. 720 d.lgs. n. 66/2010);
iv) nelle forze di Polizia a ordinamento civile sono invece attualmente in vigore modalità di reclutamento del personale dirigente tramite concorso al quale si accede se in possesso di laurea magistrale (ad esempio: in architettura o ingegneria per i vigili del fuoco secondo il d.lgs. 217/2005, in materie giuridiche per i commissari di Polizia, ai sensi dell’attuale d.lgs. 334/2000), e a seguito del cui superamento si è immediatamente immessi in ruolo, senza che ciò possa evidenziare alcuna irragionevole disparità di trattamento con i vincitori del concorso di ammissione al corso quadriennale oggetto di causa; quest’ultimo, infatti, costituisce una modalità di selezione completamente diversa, rivolta a soggetti non laureati, avente un contenuto prettamente formativo, al punto da consentire ex post, con l’esito positivo del percorso e al massimo tre esami aggiuntivi (art. 12, co. 2, D.P.R. 341/1982), il conseguimento della laurea in giurisprudenza, e con il riconoscimento degli esami sostenuti anche per i corsi di laurea in economia o scienze politiche (art. 16, D.P.R. n. 341/1982).
10.2. Per quanto attiene alla questione del computo, nell’anzianità di servizio, degli anni necessari al conseguimento della laurea si osserva come la questione non possa essere sollevata trattandosi di eccezione relativa a norme – che disciplinano ratione temporis il momento di collocazione in quiescenza e il computo della laurea ai fini del raggiungimento dei relativi requisiti (rispettivamente artt. 13 e 32 D.P.R. 1092/1973 art. 2 D. Lgs. 184/1997) - in relazione alle quali non è stata articolata l’eccezione, sollevata invece con riferimento agli artt. 55 e 59 l. 121/1981. Inoltre tali norme, in quanto riguardanti gli anni di laurea, non rilevano ai fini della definizione del presente giudizio, con conseguente non rilevanza della questione.
10.3. La questione è manifestamente infondata anche sotto il profilo della violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione, per le ragioni già esposte rispetto all’insussistenza di una disparità di trattamento rispetto ai colleghi collocati in aspettativa, la cui posizione di lavoratori dipendenti della Polizia attribuisce diritti non estensibili agli aspiranti Commissari, ancora estranei al Corpo e per il fatto che, come esposto sopra, i corsisti non hanno subito trattenute pensionistiche a differenza dei dipendenti in aspettativa.
10.4. Il contrasto con l’art. 97 della Costituzione è, del pari, insussistente, non potendosi ravvisare alcuna irragionevolezza del provvedimento adottato, il quale è stato considerato dal Collegio legittimo alla luce delle considerazioni sopra esposte.
11. Con l’ultimo motivo gli appellanti hanno dedotto la pretesa violazione della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 con richiesta di remissione alla Corte di Giustizia della questione in ordine alla natura lavorativa del corso quadriennale di formazione.
11.1. Il Collegio ritiene che difettino entrambi i requisiti sia quello della rilevanza sia quello della fondatezza. Come sopra evidenziato, il corso sostenuto dagli odierni appellanti non rientra nell’attività formativa imposta in costanza di rapporto di lavoro che, ancora, non è stato costituito con conseguente irrilevanza della direttiva concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro per come interpretata dalla CGUE. Proprio il precedente della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al quale ha fatto riferimento la difesa degli appellanti (sentenza del 28.10.2021, causa C–909/19, che ha stabilito il seguente principio: “ L’art. 2.1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione ”) depone nel senso della riferibilità della nozione di orario di lavoro a contenuto formativo imposto in presenza di rapporto di lavoro già in essere e non a quello da instaurare.
12. In definitiva il ricorso in appello deve essere respinto.
13. Le questioni esaminate esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VI, 2.9.2021, n. 6209; id., 13.9.2022, n. 7949), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
14. Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della controversia, relativa a rapporti di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dagli appellanti e dichiara, altresì, non sussistenti i presupposti per rimettere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale prospettata dagli appellanti. Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
DA OL, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
MA MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA MA | DA OL |
IL SEGRETARIO