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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 494/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2831/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160000729419000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030202490004237987000, notificatogli in data 30.9.2024 e relativa alla cartella recante il n. 0302016000072944190000 per il mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno 2011.
Il ricorrente ha eccepito:
1) la mancata notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Con comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risulta ritualmente costituita in giudizio Agenzia delle Entrate che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10.2.2026, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata in data 25.3.2016 a mezzo del servizio postale e con consegna a mani di familiare convivente.
Con memoria in atti, il ricorrente ha ulteriormente dedotto che: “ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 890/82, così come modificata a decorrere dal 01/03/2008, in caso di notifica della cartella esattoriale a familiare convivente, questa si perfeziona soltanto mediante ulteriore invio di raccomandata al diretto destinatario (C.
A.N.). In mancanza di prova di tale ulteriore invio, la notifica deve intendersi come giuridicamente inesistente
(Cass. Civ. n. 87/20; Cass. Civ. n. 18055/18; Cass. Civ. n. 19730/16; C.T.P. Campobasso n. 68/01/2016; C.
T.P. Bari n. 557/04/15).
La deduzione non può essere accolta.
Sul punto vanno richiamati i principi di diritto costantemente affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, circa la notifica diretta da parte dell'Ufficio finanziario dell'avviso di accertamento, secondo cui: “si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c.” (da ultimo, cfr. Cassazione, ordinanze nn. 9832, 8924, 8130, 5303, tutte del 2023).
Nello specifico, in caso di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica, o annotazione specifica, sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico.
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (“CAN”) al destinatario.
Vengono, quindi, confermati i principi consolidati e ribadita la regola della piena validità della notifica postale diretta dell'atto “impo/esattivo” (cfr. anche Corte di Cassazione, ord. 23435/2022.).
La regolarità della notifica della cartella consente di ritenere non maturato il termine di prescrizione triennale previsto per i crediti tributari inerenti la tassa automobilistica.
Dimostrata, pertanto, la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato la mancata impugnazione della stessa al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica delle cartelle.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata la prescrizione decennale, anche in virtù di altro avviso di intimazione regolarmente notificato in data 11.8.2023 ed anch'esso non impugnato.
Il ricorso va, quindi, respinto, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente costituito che liquida in
€ 400,00, oltre Iva ed accessori come per legge.
Catanzaro 10.2.2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2831/2024 depositato il 18/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via A. Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via A. Lombardi Metroquadro 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160000729419000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 212/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030202490004237987000, notificatogli in data 30.9.2024 e relativa alla cartella recante il n. 0302016000072944190000 per il mancato pagamento dell'IRPEF per l'anno 2011.
Il ricorrente ha eccepito:
1) la mancata notifica dell'atto prodromico;
2) l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Con comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, risulta ritualmente costituita in giudizio Agenzia delle Entrate che, contestando quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 10.2.2026, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Alla stregua della documentazione prodotta dalle parti resistenti costituite si desume per tabulas che la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata in data 25.3.2016 a mezzo del servizio postale e con consegna a mani di familiare convivente.
Con memoria in atti, il ricorrente ha ulteriormente dedotto che: “ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 890/82, così come modificata a decorrere dal 01/03/2008, in caso di notifica della cartella esattoriale a familiare convivente, questa si perfeziona soltanto mediante ulteriore invio di raccomandata al diretto destinatario (C.
A.N.). In mancanza di prova di tale ulteriore invio, la notifica deve intendersi come giuridicamente inesistente
(Cass. Civ. n. 87/20; Cass. Civ. n. 18055/18; Cass. Civ. n. 19730/16; C.T.P. Campobasso n. 68/01/2016; C.
T.P. Bari n. 557/04/15).
La deduzione non può essere accolta.
Sul punto vanno richiamati i principi di diritto costantemente affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, circa la notifica diretta da parte dell'Ufficio finanziario dell'avviso di accertamento, secondo cui: “si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c.” (da ultimo, cfr. Cassazione, ordinanze nn. 9832, 8924, 8130, 5303, tutte del 2023).
Nello specifico, in caso di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica, o annotazione specifica, sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico.
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (“CAN”) al destinatario.
Vengono, quindi, confermati i principi consolidati e ribadita la regola della piena validità della notifica postale diretta dell'atto “impo/esattivo” (cfr. anche Corte di Cassazione, ord. 23435/2022.).
La regolarità della notifica della cartella consente di ritenere non maturato il termine di prescrizione triennale previsto per i crediti tributari inerenti la tassa automobilistica.
Dimostrata, pertanto, la notifica della cartella sottesa all'atto impugnato la mancata impugnazione della stessa al fine di contestare il credito erariale, quest'ultimo si è consolidato, potendo essere impugnata in tal caso l'intimazione di pagamento relativa alla cartella di pagamento esclusivamente per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato per ragioni intervenute medio tempore, dopo la notifica delle cartelle.
Alla stregua delle superiori considerazioni, non può dirsi maturata la prescrizione decennale, anche in virtù di altro avviso di intimazione regolarmente notificato in data 11.8.2023 ed anch'esso non impugnato.
Il ricorso va, quindi, respinto, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente costituito che liquida in
€ 400,00, oltre Iva ed accessori come per legge.
Catanzaro 10.2.2026