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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3717 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa Nrg 17595/2022 (a cui è stata riunita quella Nrg 108/2023) promossa da:
, e , elettivamente Parte_1 CP_1 Parte_2 Parte_3 domiciliati in Torino, via Torricelli 12, presso lo studio dell'avv. Gianluca Marzulli, che li rappresenta e difende per delega in atti;
attori;
CONTRO
elettivamente domiciliata in Roma, via Andronico 25, presso lo CP_2 studio dell'avv. Andrea Greco, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
e “in via preliminare …; Parte_1 CP_3 in via principale: - dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3824 emesso dal Tribunale di Torino in data 25 maggio 2022
(R.G. 9433/2022), notificato a mezzo del servizio postale al sig. Parte_1
in data 20 luglio 2022 e a mezzo PEC alla in persona del
[...] Controparte_3 legale rappresentante, in data 13 luglio 2022 e, per l'effetto, dichiarare che il sig.
e la nulla devono alla Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
- con vittoria di onorari e spese del giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.”
: “in via preliminare …; Parte_3 in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di fideiussione stipulato in data 13 aprile 2006 tra il sig. e la Parte_3 [...]
a garanzia delle operazioni bancarie tra quest'ultimo e la società Controparte_4
per contrarietà a norme imperative e, per l'effetto, dichiarare CP_1 CP_3 nullo, revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
3824/2022 emesso dal Tribunale di Torino in data 25 maggio 2022; in via di subordine:
- accertare e dichiarare la nullità parziale ex art. 1419, comma primo,
c.c. del contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 13 aprile 2006 tra il sig.
e la in riferimento agli artt. 2, 6 e 8 del Parte_3 Controparte_4 medesimo contratto e, per l'effetto, dichiarare la nullità dell'intero contratto di fideiussione omnibus e conseguentemente dichiarare nullo, revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 3824/2022, emesso dal
Tribunale di Torino in data 25 maggio 2022; in ogni caso:
- dichiarare nullo e/o annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2824 emesso dal Tribunale di Torino in data 25 maggio 2022
(R.G. 9433/2022), notificato a mezzo del servizio postale al sig. in Parte_3 data 16 novembre 2022 e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. Pt_3
nulla deve alla
[...] Controparte_2
- con vittoria di onorari e spese di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.”
2 “… rigettare l'opposizione per le ragioni di cui in premessa, CP_2 confermando il decreto ingiuntivo opposto ...
In via preliminare chiede che vengano respinte le eccezioni pregiudiziali avanzate da controparte circa il presunto difetto di ius postulandi;
nel merito, chiede che venga trasformata l'idoneità probatoria degli estratti conto prodotti ex art. 50 Tub e dei contratti allegati.
Con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. Gli attori, nei procedimenti riuniti Nrg 17595/2022 e 108/2023, hanno chiesto la revoca del decreto n. 3824/2022, con cui il Tribunale ha ingiunto alla
(in relazione al conto n. 1000/00062581 e al conto n. CP_3
1000/00047003) e a e (quali fideiussori per Parte_1 Parte_3 le obbligazioni assunte dalla di pagare alla € CP_3 CP_2
817.061,15 (oltre interessi e spese della procedura), eccependo l'indeterminatezza della procura speciale conferita al difensore della controparte, la carenza della prova del credito azionato e la nullità della fideiussioni per violazione della normativa antitrust.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto delle CP_2 opposizioni e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Va anzitutto rigettata l'eccezione relativa all'indeterminatezza della procura alle liti rilasciata dalla convenuta, atteso che la ha CP_2 depositato la procura rilasciata dal procuratore speciale della Prelios Credit
Servicing Spa - la cui qualità di mandataria della “per la riscossione CP_2 dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento” è incontestata (doc. “Procura Torino” fasc. conv.) - e, rispetto a tale atto, non sono seguite contestazioni specifiche da parte degli attori, né gli stessi hanno richiamato l'eccezione in sede di precisazione delle conclusioni.
3. Nel merito, gli attori hanno lamentato anzitutto l'inidoneità del certificato ex art. 50 Tub ad assolvere l'onere probatorio posto a carico della banca nel giudizio ordinario instaurato con l'opposizione all'ingiunzione.
3 Sul punto, è necessario rilevare che gli attori non hanno formulato contestazioni specifiche circa la pretesa creditoria della banca, suffragata, nello specifico, tramite la produzione non solo dei certificati ex art. 50 Tub, ma anche dei contratti di conto corrente e degli analitici estratti conto relativi a tali rapporti (all. 1,
2 e 9 fasc. monitorio;
all. “C-C 47003” e “C-C 62581” fasc. conv.), idonei a provare il credito complessivo di € 817.061,15.
4. Gli attori hanno poi eccepito la nullità totale e parziale delle fideiussioni stipulate dai garanti, “stante la sovrapponibilità degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione … e le clausole oggetto di censura da parte di perché volte CP_5
a porre in essere un'intesa anticoncorrenziale vietata” (cit. Nrg 108/2023 p. 16).
Al riguardo, va rilevato, anzitutto, che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale in materia, hanno affermato che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. Sez. Un. 41994/2021).
Si rende poi necessario rilevare che, secondo il più recente orientamento del Tribunale di Torino, i cui precedenti vengono qui richiamati ai sensi dell'art. 118
c. 1 disp. att. Cpc, “spetta all'attore che invoca la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio”.
In particolare, compete all'attore che deduce l'esistenza di un'intesa restrittiva concernente le condizioni generali di contratto provare l'applicazione uniforme nel sistema bancario delle condizioni che si assume essere oggetto dell'intesa stessa, con la precisazione che:
- per le fideiussioni che si collocano nel periodo esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (di accertamento dell'infrazione anticoncorrenziale rispetto a tre clausole tipizzate nel modello Abi 2002) -ottobre
2002/maggio 2005 -, tale provvedimento (se prodotto in giudizio, trattandosi di atto
4 amministrativo) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale
(avente l'effetto di invertire l'onere della prova in favore del fideiussore);
- per le fideiussioni stipulate in periodo diverso (anteriore o successivo), invece, l'attore non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole della fideiussione a quelle dello schema Abi
2002 (sanzionato dal provvedimento n. 55/2005), ma deve offrire, con altri mezzi, la prova che nel periodo di sottoscrizione della propria garanzia un rilevante numero di istituti di credito sottoponev[a] ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione, con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario e attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento” (Trib. Torino 1261/2025, 740/2025, 5571/2024, 1001/2023 e
7288/2023; nello stesso senso, App. Torino 239/2024).
Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto dell'eccezione in esame, perché gli attori si sono limitati ad allegare la corrispondenza delle clausole contenute nelle fideiussioni del 13/04/2006 a quelle dello schema Abi 2002, ma tale corrispondenza non può ritenersi sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale finalizzata all'applicazione uniforme delle clausole contestate.
Le fideiussioni in esame, infatti, sono state concluse a distanza di un anno dalla statuizione della Banca d'Italia e gli opponenti, relativamente a tale periodo di riferimento, si sono limitati a produrre in giudizio un modello standard di fideiussione del 2006 utilizzato dal Credito Artigiano, che tuttavia è insufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte” (doc. 6 fasc. att.).
Né sono rilevanti, nel caso di specie, gli altri modelli standard di fideiussioni prodotti in giudizio dagli attori, che si riferiscono a un periodo diverso da quello della stipula dei contratti per cui è causa (doc. 7 - 10 fasc. att.).
Per tutti gli esposti motivi, le opposizioni devono essere rigettate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 11.325,00 per compenso (in conformità alla nota spese), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
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PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta le domande e le opposizioni proposte da , Parte_1 dalla e da nei confronti della CP_3 Parte_3 CP_2 disponendo l'esecutorietà del decreto n. 3824/2022; condanna , la e , in Parte_1 CP_3 Parte_3 solido tra loro, a rimborsare alla le spese di lite, liquidate in € CP_2
11.325,00 per compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa.
Torino, 28/07/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
Con Sentenza redatta con l'assistenza della funzionaria dell dr.ssa Ylenia Perdichizzi.
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