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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
RGL n. 6647/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 28/11/2025 nella causa n. 6647/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. MARIA LUISA Parte_1 C.F._1
TURLIONE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Assegno - pensione
1. la ricorrente , riconosciuta invalida civile all'80% dal Parte_1
01/02/2024, agisce nei confronti dell' per ottenere l'accertamento CP_1 della sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 1 comma 8 D.Lgs.
503/1992, che ha escluso l'applicazione dell'elevazione dei limiti di età per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui al primo comma della medesima disposizione agli invalidi in misura non inferiore all'80%, e l'accertamento della sussistenza di ogni altro requisito per l'accesso alla pensione, con condanna dell' alla relativa liquidazione CP_1 con la decorrenza di legge;
2. afferma la ricorrente che la propria domanda amministrativa, presentata il 03/02/2025, è stata respinta dall' per non essere stata CP_2
1 RGL n. 6647/2025
riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80%, ed è stato altresì respinto il ricorso amministrativo;
3. l' si è costituito affermando l'insussistenza del diritto, in quanto CP_1
l'invalidità rilevante ai fini della L. 503/1992 deve essere valutata secondo i criteri della L. 222/1984, trattandosi di prestazione previdenziale e non assistenziale, con irrilevanza dell'avvenuto riconoscimento dell'invalidità civile;
4. la sentenza n. 9081/2013 della Corte di Cassazione ha riformato una sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva condiviso l'assunto dell' in merito alla necessaria valutazione dell'invalidità rilevante ai CP_1 sensi del D.Lgs. 503/1992 secondo i parametri della L. 222/1984: la Corte di Cassazione ha ritenuto di non volersi discostare dal principio, già affermato nella sentenza n. 13495/2003, secondo cui la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi ad una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art. 1 L. 222/1984, che accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
5. afferma ancora la sentenza in esame che il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”
(capacità di lavoro specifica), rilevante a mente dell'art. 1 L. 222/1984 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%;
6. a tali condivisibili osservazioni deve aggiungersi la considerazione della non incompatibilità, all'interno del sistema previdenziale, di una norma che attribuisca conseguenze in merito al raggiungimento dell'età pensionabile
2 RGL n. 6647/2025
ad una situazione di invalidità civile, normalmente rilevante ai fini delle prestazioni assistenziali;
7. la considerazione che la ricorrente sia stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80%, con verbale della
Commissione medica per l'accertamento della invalidità civile del
23/02/2024 con decorrenza 01/02/2024, rende non necessario disporre nuovo accertamento dell'invalidità civile;
8. deve pertanto essere accertata in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per l'accesso alla pensione di vecchiaia ex art. 1 comma
8 D.Lgs. 503/1992, con decorrenza dal 01/02/2024; non vi sono contrasti in merito alla sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs 503/1992, avendo la ricorrente raggiunto il requisito anagrafico (55 anni e 12 mesi) il 19/10/2017, disponendo di accredito contributivo di almeno vent'anni con anzianità contributiva superiore a venti anni, ed essendo attualmente la ricorrente inoccupata, avendo cessato l'attività lavorativa al 01/01/2020;
9. pur se nelle conclusioni è chiesta la liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza di legge, all'odierna udienza la ricorrente ha specificato la domanda chiedendo che venga indicata come decorrenza del diritto effettivo alla prestazione la data del 01/03/2025; l' conferma CP_1 tale decorrenza ove si consideri perfezionato il requisito sanitario;
10. si ritiene corretta l'indicazione fornita dalla ricorrente posto che il differimento di dodici mesi ex art. 12 DL 78/2010 decorre dalla data di maturazione dei requisiti previsti per il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia, ed il requisito maturato per ultimo è quello sanitario: non si dubita infatti della applicabilità alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992 del regime delle c.d. finestre, né della facoltà di continuare a lavorare nel periodo in attesa della maturazione del diritto a pensione (Cass. civ. 07/11/2024 n. 28646);
3 RGL n. 6647/2025
11. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice antistataria;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta che la ricorrente possiede il requisito sanitario previsto dall'art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992 per l'inapplicabilità dell'elevazione dei limiti di età, e tutti gli altri requisiti di legge per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992;
- condanna l' a liquidare alla ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata CP_1 con decorrenza 01/03/2025;
- condanna parte convenuta alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 3.727,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed
IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Luisa Turlione.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 28/11/2025 nella causa n. 6647/2025 RGL, promossa da:
, c.f. , assistito dall'avv. MARIA LUISA Parte_1 C.F._1
TURLIONE
PARTE RICORRENTE
contro
:
, c.f. assistito dall'avv. SILVIA ZECCHINI CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Assegno - pensione
1. la ricorrente , riconosciuta invalida civile all'80% dal Parte_1
01/02/2024, agisce nei confronti dell' per ottenere l'accertamento CP_1 della sussistenza del requisito sanitario previsto dall'art. 1 comma 8 D.Lgs.
503/1992, che ha escluso l'applicazione dell'elevazione dei limiti di età per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui al primo comma della medesima disposizione agli invalidi in misura non inferiore all'80%, e l'accertamento della sussistenza di ogni altro requisito per l'accesso alla pensione, con condanna dell' alla relativa liquidazione CP_1 con la decorrenza di legge;
2. afferma la ricorrente che la propria domanda amministrativa, presentata il 03/02/2025, è stata respinta dall' per non essere stata CP_2
1 RGL n. 6647/2025
riconosciuta invalida in misura pari o superiore all'80%, ed è stato altresì respinto il ricorso amministrativo;
3. l' si è costituito affermando l'insussistenza del diritto, in quanto CP_1
l'invalidità rilevante ai fini della L. 503/1992 deve essere valutata secondo i criteri della L. 222/1984, trattandosi di prestazione previdenziale e non assistenziale, con irrilevanza dell'avvenuto riconoscimento dell'invalidità civile;
4. la sentenza n. 9081/2013 della Corte di Cassazione ha riformato una sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva condiviso l'assunto dell' in merito alla necessaria valutazione dell'invalidità rilevante ai CP_1 sensi del D.Lgs. 503/1992 secondo i parametri della L. 222/1984: la Corte di Cassazione ha ritenuto di non volersi discostare dal principio, già affermato nella sentenza n. 13495/2003, secondo cui la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi ad una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nell'art. 1 L. 222/1984, che accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
5. afferma ancora la sentenza in esame che il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della “capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini”
(capacità di lavoro specifica), rilevante a mente dell'art. 1 L. 222/1984 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%;
6. a tali condivisibili osservazioni deve aggiungersi la considerazione della non incompatibilità, all'interno del sistema previdenziale, di una norma che attribuisca conseguenze in merito al raggiungimento dell'età pensionabile
2 RGL n. 6647/2025
ad una situazione di invalidità civile, normalmente rilevante ai fini delle prestazioni assistenziali;
7. la considerazione che la ricorrente sia stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa all'80%, con verbale della
Commissione medica per l'accertamento della invalidità civile del
23/02/2024 con decorrenza 01/02/2024, rende non necessario disporre nuovo accertamento dell'invalidità civile;
8. deve pertanto essere accertata in capo alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per l'accesso alla pensione di vecchiaia ex art. 1 comma
8 D.Lgs. 503/1992, con decorrenza dal 01/02/2024; non vi sono contrasti in merito alla sussistenza degli altri requisiti previsti dalla legge per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs 503/1992, avendo la ricorrente raggiunto il requisito anagrafico (55 anni e 12 mesi) il 19/10/2017, disponendo di accredito contributivo di almeno vent'anni con anzianità contributiva superiore a venti anni, ed essendo attualmente la ricorrente inoccupata, avendo cessato l'attività lavorativa al 01/01/2020;
9. pur se nelle conclusioni è chiesta la liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza di legge, all'odierna udienza la ricorrente ha specificato la domanda chiedendo che venga indicata come decorrenza del diritto effettivo alla prestazione la data del 01/03/2025; l' conferma CP_1 tale decorrenza ove si consideri perfezionato il requisito sanitario;
10. si ritiene corretta l'indicazione fornita dalla ricorrente posto che il differimento di dodici mesi ex art. 12 DL 78/2010 decorre dalla data di maturazione dei requisiti previsti per il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia, ed il requisito maturato per ultimo è quello sanitario: non si dubita infatti della applicabilità alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992 del regime delle c.d. finestre, né della facoltà di continuare a lavorare nel periodo in attesa della maturazione del diritto a pensione (Cass. civ. 07/11/2024 n. 28646);
3 RGL n. 6647/2025
11. le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice antistataria;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accerta che la ricorrente possiede il requisito sanitario previsto dall'art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992 per l'inapplicabilità dell'elevazione dei limiti di età, e tutti gli altri requisiti di legge per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992;
- condanna l' a liquidare alla ricorrente la pensione di vecchiaia anticipata CP_1 con decorrenza 01/03/2025;
- condanna parte convenuta alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 3.727,00, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed
IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maria Luisa Turlione.
La Giudice dr.ssa Lucia Mancinelli
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