Versione
1 febbraio 1994
1 febbraio 1994
Art. 2. 1. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi, la valutazione dei titoli viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove avra' luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , e successive modificazioni.
3. Ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 151 .
4. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in atto per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
Note all' art. 2:
- Il D.P.R. n. 686/1957 reca: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato don decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ".
- Il testo del comma 1 dell'art. 2, della legge n. 151/1992 (Validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure) e' il seguente:
"Art. 2 (Norme organizzative). - 1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 , puo' essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessita', il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure auttuative saranno oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.
(Omissis)".
2. Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del numero di domanda di partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, puo' disporre, con propria ordinanza, lo svolgimento della prova scritta in ambito regionale o interregionale. In tal caso, il sovrintendente scolastico della sede ove avra' luogo la prova scritta cura l'organizzazione delle operazioni relative allo svolgimento di tale prova, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 , e successive modificazioni.
3. Ai concorsi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 151 .
4. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche alle procedure concorsuali in atto per le quali non si sia provveduto alla valutazione dei titoli.
Note all' art. 2:
- Il D.P.R. n. 686/1957 reca: "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato don decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ".
- Il testo del comma 1 dell'art. 2, della legge n. 151/1992 (Validita' delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure) e' il seguente:
"Art. 2 (Norme organizzative). - 1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 , puo' essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessita', il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame. Le procedure auttuative saranno oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, emanata sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.
(Omissis)".
Giurisprudenza • 2
- 1. CGCE, n. C-12/95, Ordinanza della Corte, Transacciones Marítimas SA (TRAMASA) e altri contro Commissione delle Comunità europee, 07/03/1995Provvedimento: Avis juridique important | 61995O0012 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 7 MARZO 1995. - TRANSACCIONES MARITIMAS SA (TRAMASA), MAKUSPESCA SA E RECURSOS MARINOS SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RICORSO CONTRO UN'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO - ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO EMESSA IN SEDE DI PROCEDIMENTO SOMMARIO. - CAUSA C-12/95 P raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-00467 Parti Motivazione della sentenza Decisione relativa alle spese Dispositivo Parole chiave ++++ Procedimento sommario ° Ricorso contro un' ordinanza del Tribunale di primo grado ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' …Leggi di più...
- art. 185 Trattato CE·
- sospensione esecuzione·
- art. 107 regolamento di procedura Tribunale·
- principio di proporzionalità·
- principio effettiva tutela giurisdizionale·
- revoca aiuti comunitari·
- interesse comunitario·
- cauzione bancaria·
- procedimento sommario·
- aiuto finanziario comunitario