CASS
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AN RI - Presidente - Sent. n. sez. 1646/2025 AP BO UP - 04/12/2025 PP IO R.G.N. 30391/2025 SA EC LA NE - Relatore - ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: 1.SI ST LD, nato a [...] il giorno 26/09/1988 rappresentato ed assistito dall’avv. Aldo Di Ianni - di fiducia 2.Di NO IM, nato a [...] il giorno 25/09/1961 rappresentato ed assistito dall’avv. Fiorenzo Pavone - di fiducia avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di Appello di L’Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. Fiorenzo Pavone nell’interesse di Di NO;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udita la Sostituta Procuratrice generale, Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo nei confronti di SI ST LD l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva reiterata, con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e il rigetto del ricorso nel resto, e nei confronti di Di NO IM che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 183 Anno 2026 Presidente: RI AN Relatore: NE LA Data Udienza: 04/12/2025 2 udito il difensore della parte civile Tim s.p.a., avv. Antonio Ielo, in sostituzione dell’avv. Luigi Santangelo, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte ed alla nota spese già depositate;
udito l’avv. Aldo Di Ianni, quale difensore di SI ST LD e quale sostituto processuale dell’avv. Fiorenzo Pavone, difensore di Di NO IM, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata al fine della rideterminazione della pena. 1. Con sentenza del 15 giugno 2023, il Tribunale di Pescara condannava ST LD SI e IM Di NO per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio quali truffa, sostituzione di persona, ricettazione, mentre per i reati fine dichiarava non doversi procedere in quanto estinti per prescrizione. Con sentenza del 21 marzo 2025, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale nei confronti di IM Di NO e, in parziale riforma della medesima, rideterminava la pena applicata a ST LD SI in quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 4.800,00 di multa, modificando altresì la durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici ed eliminando la pena accessoria dell’interdizione legale durante la pena. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo: Per Di NO: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99, quarto comma, cod. pen., 106 cod. pen. e 47, dodicesimo comma, legge 25 luglio 1975 n. 354. Si deduce l’erronea applicazione della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. e l’omessa applicazione della causa estintiva del reato e degli effetti penali in seguito all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. Si deduce che, in appello, in relazione alla doglianza relativa all'erronea applicazione dell'istituto della recidiva, la difesa aveva evidenziato che la pena relativa a due reati considerati rilevanti ai fini della recidiva era stata espiata con la misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 47, legge n. 354 del 1975, mentre il terzo reato era una contravvenzione, inidonea ad assumere rilevanza ai fini della recidiva. Riportandosi al certificato del casellario penale dell'imputato nonché al provvedimento del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte 3 di appello de L’Aquila di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione datato 13 dicembre 2012, si evinceva agevolmente che uno dei delitti rilevanti ai fini della recidiva, quello annotato al n. 5 del casellario giudiziale, era incluso nel cumulo delle pene espiate con la misura alternativa di cui all’art. 47, legge n. 354 del 1975 e doveva pertanto beneficiare dell’efficacia estintiva degli effetti penali. Conseguentemente, l'imputato avrebbe dovuto godere di un aumento di pena per la sola recidiva pluriaggravata meno severo. Inoltre, la corretta qualificazione della recidiva, sotto il profilo formale, influiva sulla durata massima della prescrizione e in applicazione dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Per SI: 2.2. Con il primo motivo si deduce un vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99, primo e quarto comma, cod. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata, in mancanza dei presupposti applicativi della stessa. Si deduce che il Tribunale e la Corte d'appello non avrebbero correttamente esaminato il casellario giudiziale del SI, dalla lettura del quale si evince che i suoi tre precedenti penali non avrebbero permesso la dichiarazione di recidiva reiterata stante la mancanza dei presupposti sostanziali di detta recidiva nelle precedenti condanne. Si deduce, in particolare, che il SI veniva condannato per furto commesso in data 18.10.2006 e giudicato con sentenza del 15/02/2010, divenuta irrevocabile in data 22.06.2010. Dopo la commissione del primo reato, il SI veniva condannato con due sentenze: - la prima emessa il 26.01.2010 e divenuta irrevocabile il 28.04.2010 per fatti commessi il 26.02.2007, aprile 2007 e il 6.05.2007; - la seconda sentenza emessa in data 10.02.2010 e divenuta irrevocabile in data 14.07.2011 per detenzione di sostanza stupefacente ex art.73 comma 5 d.P.R. 309/1990, commesso il 27.04.2007. In queste condanne non vi era stata l'applicazione della recidiva semplice, in quanto tutti e tre i reati erano stati commessi prima che si celebrasse il primo procedimento penale relativo agli stessi;
invero, si trattava di reati dell'anno 2006 e 2007, che sono stati commessi tutti in sei mesi e prima che passasse in giudicato la prima sentenza di condanna, cioè quella del 26.01.2010, così venendo a mancare il presupposto formale della recidiva semplice. 2.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce un vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99, 4 primo e secondo comma, n. 2, cod. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento della recidiva specifica, in mancanza dei presupposti applicativi della stessa. Si deduce che il SI aveva commesso il 18 ottobre 2006 un reato di furto, tra aprile e maggio 2007 aveva commesso un delitto di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità e il 27 aprile 2007 aveva commesso un delitto di detenzione di sostanze stupefacenti, ovvero tutti delitti che non potrebbero essere considerati della medesima indole di quello per il quale si procede, non avendo i requisiti richiesti dall’art. 101 cod. pen. 2.4. Con il terzo motivo si denuncia un vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 168 cod. pen. poiché la revoca della sospensione condizionale della pena era già stata precedentemente applicata dal Giudice dell'esecuzione. Si deduce che il Tribunale e la Corte d'Appello avrebbero errato nell'applicazione del disposto dell'art. 168 cod. pen. poiché, come si evince dal casellario giudiziale, in data 28 aprile 2022, la Corte di Appello de L'Aquila, con ordinanza, aveva revocato la sospensione condizionale con riferimento alle tre sentenze richiamate dalla sentenza di appello e, inoltre, per i titoli di cui ai n. 1) e 2), sarebbe stata applicata in data 30 giugno 2022 la disciplina del reato continuato in sede esecutiva, con ordinanza della Corte d'appello de L'Aquila in funzione di giudice dell'esecuzione. Si deduce che, peraltro, la Corte d'Appello nella sentenza impugnata, valorizzava tale ultima circostanza nel rideterminare la pena inflitta al SI ex art. 99, ultimo comma, cod. proc. pen. affermando che «i due precedenti richiamati dal giudice di prime cure in materia di sostanze stupefacenti sono stati tra loro riconosciuti avvinti dal vincolo della continuazione con ordinanza della Corte d'Appello de L'Aquila». 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati. 2. Il motivo di ricorso nell’interesse di Di NO è manifestamente infondato. Il certificato del casellario giudiziale presente agli atti ed esaminato dalla Corte di appello (certificato estratto in data 28 ottobre 2022) non riporta alcuna estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento alla condanna menzionata al punto numero 5 (sentenza del 14 giugno 5 2007 della Corte di appello de L'Aquila irrevocabile il 23 settembre 2009), né tale condanna è ricompresa nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila del 13 dicembre 2012. Analogamente, il certificato del casellario giudiziale non riporta alcuna estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento alla condanna annotata al punto numero 6 del certificato (sentenza del 7 marzo 2008 della Corte di appello di Ancona irrevocabile l'11 febbraio 2009). Parimenti esclusa dai provvedimenti di cumulo annotati nel casellario giudiziale è la condanna riportata al punto numero 3 (sentenza della Corte di appello de L'Aquila del 30 marzo 2001, irrevocabile il 19 dicembre 2001), relativamente alla quale risulta essere stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale ma non risulta annotato l'esito positivo di tale affidamento. I giudici di merito hanno, dunque, correttamente ritenuto che sussistevano i presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale in quanto, al momento della consumazione del reato oggetto del giudizio, commesso fino al febbraio 2013, l'imputato risultava gravato da più sentenze per reati precedentemente commessi della stessa indole, delle quali le ultime due irrevocabili nel quinquennio precedente (sentenza della Corte di appello de L'Aquila del 30 marzo 2001, irrevocabile il 19 dicembre 2001; sentenza della Corte di appello de L'Aquila del 14 giugno 2007, irrevocabile il 23 settembre 2009; sentenza della Corte di appello di Ancona del 7 marzo 2008, irrevocabile l'11 febbraio 2009). 3. Il primo motivo di ricorso nei confronti di SI è manifestamente infondato. 3.1. Dal casellario giudiziale risulta che, al momento della consumazione del reato oggetto di giudizio (commesso fino al febbraio 2013), l'imputato risultava già gravato da più condanne definitive, ovvero due condanne per detenzione illecita di stupefacenti (con sentenza del 26 gennaio 2010 del Tribunale di Pescara, irrevocabile il 28 aprile 2010; con sentenza della Corte di appello de L'Aquila del 10 febbraio 2010, irrevocabile il 14 luglio 2011) e una condanna per furto (con sentenza del Tribunale di Pescara del 15 febbraio 2010, irrevocabile il 22 giugno 2010). 3.2. Si deduce che, al momento della commissione del secondo e terzo reato, non era stata pronunciata né era pronunciabile una dichiarazione di recidiva semplice a carico dell'imputato, poiché tutti e tre i reati erano stati commessi prima del primo passaggio in giudicato di una delle condanne riportate (il primo passaggio in giudicato, infatti, è avvenuto il 28 aprile 2010). 6 Si afferma, quindi, che non poteva essere applicata la recidiva reiterata e specifica in quanto, ai fini della recidiva reiterata, non è sufficiente la semplice esistenza di più condanne definitive ma è necessario che il nuovo reato sia stato commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività delle precedenti condanne ma anche di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di quelli perpetrati antecedentemente (si cita Sez. 1, n. 49567 del 02/11/2022, Panico, non massimata). 3.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, concorda con il ricorrente affermando che, per potere applicare la recidiva reiterata, è necessario che all'epoca di commissione del reato oggetto della seconda condanna precedente, al di là del fatto che vi sia stato o meno una dichiarazione di recidiva semplice, è necessario che sia stata realizzata la condizione del passaggio in giudicato della prima condanna (si cita Sez. 5, n. 16011 del 04/04/2025, Raggio, Rv. 287980-01). 3.4. La tesi della difesa non è tuttavia condivisibile in quanto superata dalle argomentazioni delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01). 3.5. Le Sezioni Unite “Sabbatini” danno continuità all’orientamento, pressoché costante e risalente, secondo il quale la configurabilità della recidiva reiterata non presuppone la dichiarazione della recidiva semplice in una delle precedenti sentenze di condanna, essendo sufficiente a tal fine che, al momento della commissione dell'ultimo delitto, il reo risulti gravato da più condanne definitive per reati che, valutati unitamente all'ultimo, manifestino la sua maggiore attitudine criminosa (tra le altre: Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848-01; Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229-01). Nella citata pronuncia a Sezioni Unite si afferma, infatti, che questa linea interpretativa è motivata (oltre che da ragioni di carattere sistematico descritte al par. 7.2.) essenzialmente in base al dato letterale, in quanto l’art. 99, quarto comma, cod. pen., nel prevedere l'ipotesi della recidiva reiterata, non fa alcun riferimento ad una precedente dichiarazione della recidiva semplice. Si evidenzia poi che, come si sottolinea particolarmente in alcune pronunce (Sez. 1, n. 24023 del 06/05/2003, Andreucci, Rv. 225233-01; Sez. 3, n. 6424 del 25/06/1993, Mighetto, Rv. 195127-01), un siffatto richiamo non può essere tratto dalla mera indicazione come «recidivo» del soggetto che, ove commetta altro 7 delitto, è sottoposto all'aumento di pena proprio della fattispecie recidivante in esame. Il termine, secondo questa lettura, non sottintende la costituzione di uno stato di recidivanza per effetto di una precedente dichiarazione giudiziale in tal senso. Esso, al contrario, è utilizzato dal legislatore, per comodità espositiva, quale mera espressione di sintesi che consente di non riproporre testualmente e per esteso la disposizione del primo comma dell'articolo sul presupposto formale della recidiva semplice, ossia la precedente condanna per un delitto non colposo. Per le Sezioni Unite “Sabbatini”, l'elemento testuale, in sostanza, depone univocamente nel leggere il termine «recidivo» presente nel quarto comma dell’art. 99 cod. pen., conformemente all'interpretazione dell'orientamento giurisprudenziale (risalente e prevalente) criticato con l'ordinanza di rimessione, come meramente riproducente in forma sintetica dell'espressione estesamente utilizzata nel primo comma per descrivere la condizione di precedente condanna, e non inclusivo dell'eventuale, concreta applicazione della recidiva nei suoi effetti sanzionatori. 3.6. Le Sezioni Unite “Sabbatini” danno conto della presenza di pronunzie che - in contrasto con talune di quelle citate, in particolare le sentenze “Lodi” e “Di Maio”, secondo le quali la recidiva reiterata può essere ritenuta anche ove nei procedimenti precedentemente definiti non sussistano le condizioni astratte per la dichiarazione della recidiva semplice – hanno di contro affermato la necessità che, all'epoca della commissione del reato oggetto della seconda condanna precedente, si sia realizzata la condizione del passaggio in giudicato della prima condanna (Sez. 1, n. 49567 del 02/11/2022, Panico, non mass.; Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351-01; Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, Pistocchi, Rv. 282707-01; Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassimi, Rv. 280436-01). Al riguardo, tuttavia, le Sezioni Unite “Sabbatini” chiariscono che si tratta, all'evidenza, di decisioni dipendenti dalla particolarità del caso, nel quale in precedenza difettava una condizione formale per la configurabilità della recidiva semplice;
si tratterebbe, pertanto, di decisioni non incidenti significativamente sulla generalità dell'affermazione della giurisprudenza in ordine alla mancanza, fra le condizioni per ravvisare la recidiva reiterata, della pregressa dichiarazione della recidiva semplice. 3.7. Anche le argomentazioni richiamate nella sentenza “Raggio” (Sez. 5, n. 16011 del 04/04/2025, Raggio, Rv. 287980-01), citata dal Procuratore generale, non sono condivisibili per i motivi qui illustrati. 3.8. In primo luogo, la sentenza “Raggio”, richiamando il precedente “Aguì” (Sez. 3, n. 27450/2022, cit.), ripropone, a sostegno della tesi secondo la quale, ai fini della recidiva reiterata, non è sufficiente la semplice esistenza di più condanne definitive precedenti, l’argomento del tenore letterale del dato normativo - il quale 8 riserva l’applicazione della recidiva reiterata al “recidivo” - già compiutamente analizzato e superato dalle Sezioni Unite “Sabbatini” nei termini sopra richiamati. 3.9. Si afferma, inoltre, nella sentenza “Raggio” che la recidiva reiterata rappresenta una progressione sanzionatoria rispetto ad una originaria situazione (la recidiva semplice) in cui si è già registrata un’oggettiva insensibilità del soggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo, traendone la conseguenza che, come la recidiva semplice presuppone che l’accertamento della responsabilità dell’agente (in ordine a pregressi reati) sia divenuto definitivo prima della consumazione dei reati sub iudice, la recidiva reiterata deve presupporre, per le medesime ragioni logiche, che il nuovo reato sia commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività dei precedenti accertamenti, ma anche della progressione descritta, ossia di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di altri (commessi antecedentemente). Da questo aspetto si ricava che, ai fini dell’applicazione della recidiva reiterata, occorre che il nuovo reato sia stato commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività delle precedenti condanne, ma anche di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di quelli perpetrati antecedentemente. A sostegno di tale affermazione, viene richiamata la pronunzia di questa Corte secondo la quale l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515-03), ma il significato che appare corretto trarre da questa pronuncia è che l’imputato deve essere nelle condizioni di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna, al momento del giudizio nel quale deve essere applicata la recidiva, non certamente al momento in cui ha commesso ciascun fatto di cui alle precedenti condanne. Non vi è, invero, alcun argomento letterale né logico che possa non far ritenere che i presupposti per l'applicazione della recidiva debbano essere applicati unicamente tenendo conto della loro sussistenza al momento in cui è stato commesso il reato oggetto del giudizio nel quale deve essere applicata la recidiva e che, dunque, è solo con riferimento a quel momento che si debba valutare la sussistenza di precedenti condanne passate in giudicato nonché la rilevanza di tali precedenti condanne ai fini del giudizio di maggiore pericolosità sociale dell’imputato. 3.10. È evidente pertanto che, richiamare l’attenzione sulla necessaria significatività dell'ultimo delitto commesso in termini di accresciuta attitudine a 9 delinquere del reo ha il merito di evidenziare l’esigenza di tenere conto delle profonde modificazioni nella struttura dell'istituto della recidiva e nel giudizio sull'applicazione dello stesso, indotte dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità con l'individuazione del requisito sostanziale dell'accentuata attitudine a delinquere del reo, in quanto manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità, e con la conseguente necessità, perché la recidiva possa considerarsi ritenuta ed applicata, di una valutazione sulla sussistenza nel caso concreto di tale presupposti. 3.11. Si tratta di un aspetto che anche le Sezioni Unite “Sabbatini” intendono valorizzare, affermando l'importanza dell'evoluzione che ha portato ad una diversa configurazione della recidiva e dei suoi aspetti applicativi, pur se non tale da creare il potenziale contrasto che era stato denunciato con l'ordinanza di rimessione;
si afferma però che lo spazio nel quale questa realtà può trovare adeguata considerazione non è, tuttavia, quello di un irrigidimento formalistico nella successione delle affermazioni giudiziarie delle varie ipotesi di recidiva, ma, piuttosto, quello della motivazione sull'applicazione della recidiva reiterata, segnatamente nel caso in cui non vi sia stato un precedente accertamento della recidiva semplice. Viene richiamata, pertanto, condivisibilmente, l’attenzione sull’aspetto motivazionale, come evidenziato già da tempo da altre pronunce delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690-01; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non massimata sul punto) e si afferma che gli elementi fattuali e i criteri di valutazione, a cui la motivazione deve fare riferimento, sono quelli già indicati dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza “Calibè”: la tipologia e l'offensività dei reati, la loro omogeneità e collocazione temporale, la devianza della quale sono complessivamente significativi e l'occasionalità o meno dell'ultimo delitto, oltre ad eventuali, ulteriori, dati emergenti dalla fattispecie concreta (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839-01). Con riguardo alla recidiva reiterata, il principio si traduce nella necessità che i fatti oggetto delle pregresse condanne ed il nuovo delitto siano esaminati nelle loro connotazioni sintomatiche di un progressivo rafforzamento della determinazione criminosa e dell'attitudine a delinquere del reo. Nel caso in cui difetti, per qualsiasi ragione, un precedente riconoscimento giudiziale della recidiva semplice, questa impostazione motivazionale consente di conciliare adeguatamente tale evenienza con il rispetto delle esigenze di verifica del presupposto sostanziale della recidiva in tutti i passaggi del percorso criminale del reo. La valutazione, fra gli altri, del reato oggetto della seconda condanna precedente, nel suo apporto al consolidamento dell'attitudine a delinquere, è 10 infatti, in grado di motivare l'esistenza di una base recidivante che sostiene l'aumento corrispondente alla recidiva reiterata, in presenza di un nuovo delitto stimato come fattore indicativo di ulteriore rafforzamento della predetta attitudine (Sez. U, n. 32318/2023, cit. in motivazione pag. 22). 3.12. In conclusione, deve essere ribadito il principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che, in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che, al momento della consumazione del reato oggetto del giudizio nel quale deve essere applicata la recidiva, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una accresciuta e maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione. 4. Il secondo motivo di ricorso nell’interesse di SI, con il quale si deduce l’erronea applicazione della recidiva specifica, in mancanza del requisito della stessa indole dei reati commessi, è manifestamente infondato. Per «reati della stessa indole», a norma dell'art. 101 cod. pen., devono intendersi non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni, desunti - anche a prescindere dall'identità del bene protetto - dalle modalità di esecuzione o dai moventi economici del reo. (Sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010, Apostolico, Rv. 248774-01). Nella fattispecie non si presta, dunque, a censure la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto che i reati di furto e di spaccio di sostanze stupefacenti sono da considerare della stessa indole del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, in quanto connotati dalla identica finalità di profitto perseguita dall’imputato ovvero, testualmente, dalla «costante attitudine del medesimo a procurarsi unicamente da attività delittuose illeciti profitti». 5. Il terzo motivo di ricorso nell’interesse di SI è inammissibile per carenza di interesse. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad impugnare, previsto in via generale dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non può essere meramente teorico e formale all'esattezza della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l'impugnazione essere sempre diretta al 11 conseguimento di un risultato favorevole, che sia anche indirettamente utile al ricorrente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 1996, Timpani, Rv. 203093-01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172-01). Nella fattispecie, si chiede che venga revocata la statuizione relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena (relativamente alle condanne di cui ai nn. 2, 3 e 4 del casellario) pur essendo detta revoca già intervenuta in data 28 aprile 2022 da parte della Corte di appello de L’Aquila in funzione di giudice dell’esecuzione, senza che venga allegato né che si possa evincere un concreto interesse per il ricorrente alla mera reiterazione di una pronuncia a lui favorevole i cui effetti non risultano venuti meno. 6. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 7. Non può essere accolta la richiesta di liquidazione avanzata dalla parte civile, per i motivi qui illustrati. Si osserva in proposito che il contenuto della sentenza, anche esteso eventualmente alla consistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, coinvolge ed influenza l'ambito della liquidazione equitativa del danno sia perché può essere utilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice sia perché può incidere, condizionandola, sulla commisurazione del risarcimento in quanto dalla maggiore o minore gravità dell'illecito penale discende, per presunzione semplice, una incrementata o diminuita sofferenza del danneggiato. Da tali presupposti discende che, in linea di principio, non può negarsi l'interesse della parte civile ad una interlocuzione nei gradi di impugnazione del processo penale su aspetti circostanziali del fatto di reato, già accertato ed attribuito all'imputato con la sentenza di condanna, che siano in grado di determinare – anche indirettamente ed al di là degli effetti extra-penali del giudicato che verrà a formarsi, previsti dall'art. 651 cod. proc. pen. – una diversa quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale patito che il giudice civile è chiamato ad assumere per la relativa liquidazione. Al contrario, in conformità alle costanti posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che va negato 12 l'interesse della parte civile a contestare la sentenza di condanna quando - come nella fattispecie in esame - i temi in discussione riguardino soltanto la determinazione della pena in concreto irrogata e l'effetto che su di essa può dispiegare una determinata circostanza (nel caso in esame la recidiva contestata agli imputati), poiché attinenti al solo rapporto punitivo tra lo Stato e l'autore del reato che vede estraneo ed indifferente il danneggiato, la regolamentazione dei cui interessi non è influenzata sotto alcun profilo dal trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato giudicato responsabile. È stato dunque, in proposito, affermato il principio di diritto secondo il quale la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale;
non ha, invece, interesse ad impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, El Makkaoui, Rv. 288799-01). Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Tim s.p.a. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA NE AN RI
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. Fiorenzo Pavone nell’interesse di Di NO;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udita la Sostituta Procuratrice generale, Simonetta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo nei confronti di SI ST LD l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva reiterata, con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio e il rigetto del ricorso nel resto, e nei confronti di Di NO IM che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 183 Anno 2026 Presidente: RI AN Relatore: NE LA Data Udienza: 04/12/2025 2 udito il difensore della parte civile Tim s.p.a., avv. Antonio Ielo, in sostituzione dell’avv. Luigi Santangelo, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte ed alla nota spese già depositate;
udito l’avv. Aldo Di Ianni, quale difensore di SI ST LD e quale sostituto processuale dell’avv. Fiorenzo Pavone, difensore di Di NO IM, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata al fine della rideterminazione della pena. 1. Con sentenza del 15 giugno 2023, il Tribunale di Pescara condannava ST LD SI e IM Di NO per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio quali truffa, sostituzione di persona, ricettazione, mentre per i reati fine dichiarava non doversi procedere in quanto estinti per prescrizione. Con sentenza del 21 marzo 2025, la Corte di Appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale nei confronti di IM Di NO e, in parziale riforma della medesima, rideterminava la pena applicata a ST LD SI in quattro anni e otto mesi di reclusione ed euro 4.800,00 di multa, modificando altresì la durata della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici ed eliminando la pena accessoria dell’interdizione legale durante la pena. 2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati, deducendo: Per Di NO: 2.1. Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 99, quarto comma, cod. pen., 106 cod. pen. e 47, dodicesimo comma, legge 25 luglio 1975 n. 354. Si deduce l’erronea applicazione della recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. e l’omessa applicazione della causa estintiva del reato e degli effetti penali in seguito all'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. Si deduce che, in appello, in relazione alla doglianza relativa all'erronea applicazione dell'istituto della recidiva, la difesa aveva evidenziato che la pena relativa a due reati considerati rilevanti ai fini della recidiva era stata espiata con la misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 47, legge n. 354 del 1975, mentre il terzo reato era una contravvenzione, inidonea ad assumere rilevanza ai fini della recidiva. Riportandosi al certificato del casellario penale dell'imputato nonché al provvedimento del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte 3 di appello de L’Aquila di esecuzione di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione datato 13 dicembre 2012, si evinceva agevolmente che uno dei delitti rilevanti ai fini della recidiva, quello annotato al n. 5 del casellario giudiziale, era incluso nel cumulo delle pene espiate con la misura alternativa di cui all’art. 47, legge n. 354 del 1975 e doveva pertanto beneficiare dell’efficacia estintiva degli effetti penali. Conseguentemente, l'imputato avrebbe dovuto godere di un aumento di pena per la sola recidiva pluriaggravata meno severo. Inoltre, la corretta qualificazione della recidiva, sotto il profilo formale, influiva sulla durata massima della prescrizione e in applicazione dell’art. 161, secondo comma, cod. pen., la Corte d'Appello avrebbe dovuto dichiarare di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Per SI: 2.2. Con il primo motivo si deduce un vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99, primo e quarto comma, cod. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata, in mancanza dei presupposti applicativi della stessa. Si deduce che il Tribunale e la Corte d'appello non avrebbero correttamente esaminato il casellario giudiziale del SI, dalla lettura del quale si evince che i suoi tre precedenti penali non avrebbero permesso la dichiarazione di recidiva reiterata stante la mancanza dei presupposti sostanziali di detta recidiva nelle precedenti condanne. Si deduce, in particolare, che il SI veniva condannato per furto commesso in data 18.10.2006 e giudicato con sentenza del 15/02/2010, divenuta irrevocabile in data 22.06.2010. Dopo la commissione del primo reato, il SI veniva condannato con due sentenze: - la prima emessa il 26.01.2010 e divenuta irrevocabile il 28.04.2010 per fatti commessi il 26.02.2007, aprile 2007 e il 6.05.2007; - la seconda sentenza emessa in data 10.02.2010 e divenuta irrevocabile in data 14.07.2011 per detenzione di sostanza stupefacente ex art.73 comma 5 d.P.R. 309/1990, commesso il 27.04.2007. In queste condanne non vi era stata l'applicazione della recidiva semplice, in quanto tutti e tre i reati erano stati commessi prima che si celebrasse il primo procedimento penale relativo agli stessi;
invero, si trattava di reati dell'anno 2006 e 2007, che sono stati commessi tutti in sei mesi e prima che passasse in giudicato la prima sentenza di condanna, cioè quella del 26.01.2010, così venendo a mancare il presupposto formale della recidiva semplice. 2.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce un vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 99, 4 primo e secondo comma, n. 2, cod. pen., per erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento della recidiva specifica, in mancanza dei presupposti applicativi della stessa. Si deduce che il SI aveva commesso il 18 ottobre 2006 un reato di furto, tra aprile e maggio 2007 aveva commesso un delitto di cessione di sostanze stupefacenti di lieve entità e il 27 aprile 2007 aveva commesso un delitto di detenzione di sostanze stupefacenti, ovvero tutti delitti che non potrebbero essere considerati della medesima indole di quello per il quale si procede, non avendo i requisiti richiesti dall’art. 101 cod. pen. 2.4. Con il terzo motivo si denuncia un vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 168 cod. pen. poiché la revoca della sospensione condizionale della pena era già stata precedentemente applicata dal Giudice dell'esecuzione. Si deduce che il Tribunale e la Corte d'Appello avrebbero errato nell'applicazione del disposto dell'art. 168 cod. pen. poiché, come si evince dal casellario giudiziale, in data 28 aprile 2022, la Corte di Appello de L'Aquila, con ordinanza, aveva revocato la sospensione condizionale con riferimento alle tre sentenze richiamate dalla sentenza di appello e, inoltre, per i titoli di cui ai n. 1) e 2), sarebbe stata applicata in data 30 giugno 2022 la disciplina del reato continuato in sede esecutiva, con ordinanza della Corte d'appello de L'Aquila in funzione di giudice dell'esecuzione. Si deduce che, peraltro, la Corte d'Appello nella sentenza impugnata, valorizzava tale ultima circostanza nel rideterminare la pena inflitta al SI ex art. 99, ultimo comma, cod. proc. pen. affermando che «i due precedenti richiamati dal giudice di prime cure in materia di sostanze stupefacenti sono stati tra loro riconosciuti avvinti dal vincolo della continuazione con ordinanza della Corte d'Appello de L'Aquila». 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi manifestamente infondati. 2. Il motivo di ricorso nell’interesse di Di NO è manifestamente infondato. Il certificato del casellario giudiziale presente agli atti ed esaminato dalla Corte di appello (certificato estratto in data 28 ottobre 2022) non riporta alcuna estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento alla condanna menzionata al punto numero 5 (sentenza del 14 giugno 5 2007 della Corte di appello de L'Aquila irrevocabile il 23 settembre 2009), né tale condanna è ricompresa nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila del 13 dicembre 2012. Analogamente, il certificato del casellario giudiziale non riporta alcuna estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale con riferimento alla condanna annotata al punto numero 6 del certificato (sentenza del 7 marzo 2008 della Corte di appello di Ancona irrevocabile l'11 febbraio 2009). Parimenti esclusa dai provvedimenti di cumulo annotati nel casellario giudiziale è la condanna riportata al punto numero 3 (sentenza della Corte di appello de L'Aquila del 30 marzo 2001, irrevocabile il 19 dicembre 2001), relativamente alla quale risulta essere stato disposto l'affidamento in prova al servizio sociale ma non risulta annotato l'esito positivo di tale affidamento. I giudici di merito hanno, dunque, correttamente ritenuto che sussistevano i presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale in quanto, al momento della consumazione del reato oggetto del giudizio, commesso fino al febbraio 2013, l'imputato risultava gravato da più sentenze per reati precedentemente commessi della stessa indole, delle quali le ultime due irrevocabili nel quinquennio precedente (sentenza della Corte di appello de L'Aquila del 30 marzo 2001, irrevocabile il 19 dicembre 2001; sentenza della Corte di appello de L'Aquila del 14 giugno 2007, irrevocabile il 23 settembre 2009; sentenza della Corte di appello di Ancona del 7 marzo 2008, irrevocabile l'11 febbraio 2009). 3. Il primo motivo di ricorso nei confronti di SI è manifestamente infondato. 3.1. Dal casellario giudiziale risulta che, al momento della consumazione del reato oggetto di giudizio (commesso fino al febbraio 2013), l'imputato risultava già gravato da più condanne definitive, ovvero due condanne per detenzione illecita di stupefacenti (con sentenza del 26 gennaio 2010 del Tribunale di Pescara, irrevocabile il 28 aprile 2010; con sentenza della Corte di appello de L'Aquila del 10 febbraio 2010, irrevocabile il 14 luglio 2011) e una condanna per furto (con sentenza del Tribunale di Pescara del 15 febbraio 2010, irrevocabile il 22 giugno 2010). 3.2. Si deduce che, al momento della commissione del secondo e terzo reato, non era stata pronunciata né era pronunciabile una dichiarazione di recidiva semplice a carico dell'imputato, poiché tutti e tre i reati erano stati commessi prima del primo passaggio in giudicato di una delle condanne riportate (il primo passaggio in giudicato, infatti, è avvenuto il 28 aprile 2010). 6 Si afferma, quindi, che non poteva essere applicata la recidiva reiterata e specifica in quanto, ai fini della recidiva reiterata, non è sufficiente la semplice esistenza di più condanne definitive ma è necessario che il nuovo reato sia stato commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività delle precedenti condanne ma anche di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di quelli perpetrati antecedentemente (si cita Sez. 1, n. 49567 del 02/11/2022, Panico, non massimata). 3.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, concorda con il ricorrente affermando che, per potere applicare la recidiva reiterata, è necessario che all'epoca di commissione del reato oggetto della seconda condanna precedente, al di là del fatto che vi sia stato o meno una dichiarazione di recidiva semplice, è necessario che sia stata realizzata la condizione del passaggio in giudicato della prima condanna (si cita Sez. 5, n. 16011 del 04/04/2025, Raggio, Rv. 287980-01). 3.4. La tesi della difesa non è tuttavia condivisibile in quanto superata dalle argomentazioni delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878-01). 3.5. Le Sezioni Unite “Sabbatini” danno continuità all’orientamento, pressoché costante e risalente, secondo il quale la configurabilità della recidiva reiterata non presuppone la dichiarazione della recidiva semplice in una delle precedenti sentenze di condanna, essendo sufficiente a tal fine che, al momento della commissione dell'ultimo delitto, il reo risulti gravato da più condanne definitive per reati che, valutati unitamente all'ultimo, manifestino la sua maggiore attitudine criminosa (tra le altre: Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848-01; Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229-01). Nella citata pronuncia a Sezioni Unite si afferma, infatti, che questa linea interpretativa è motivata (oltre che da ragioni di carattere sistematico descritte al par. 7.2.) essenzialmente in base al dato letterale, in quanto l’art. 99, quarto comma, cod. pen., nel prevedere l'ipotesi della recidiva reiterata, non fa alcun riferimento ad una precedente dichiarazione della recidiva semplice. Si evidenzia poi che, come si sottolinea particolarmente in alcune pronunce (Sez. 1, n. 24023 del 06/05/2003, Andreucci, Rv. 225233-01; Sez. 3, n. 6424 del 25/06/1993, Mighetto, Rv. 195127-01), un siffatto richiamo non può essere tratto dalla mera indicazione come «recidivo» del soggetto che, ove commetta altro 7 delitto, è sottoposto all'aumento di pena proprio della fattispecie recidivante in esame. Il termine, secondo questa lettura, non sottintende la costituzione di uno stato di recidivanza per effetto di una precedente dichiarazione giudiziale in tal senso. Esso, al contrario, è utilizzato dal legislatore, per comodità espositiva, quale mera espressione di sintesi che consente di non riproporre testualmente e per esteso la disposizione del primo comma dell'articolo sul presupposto formale della recidiva semplice, ossia la precedente condanna per un delitto non colposo. Per le Sezioni Unite “Sabbatini”, l'elemento testuale, in sostanza, depone univocamente nel leggere il termine «recidivo» presente nel quarto comma dell’art. 99 cod. pen., conformemente all'interpretazione dell'orientamento giurisprudenziale (risalente e prevalente) criticato con l'ordinanza di rimessione, come meramente riproducente in forma sintetica dell'espressione estesamente utilizzata nel primo comma per descrivere la condizione di precedente condanna, e non inclusivo dell'eventuale, concreta applicazione della recidiva nei suoi effetti sanzionatori. 3.6. Le Sezioni Unite “Sabbatini” danno conto della presenza di pronunzie che - in contrasto con talune di quelle citate, in particolare le sentenze “Lodi” e “Di Maio”, secondo le quali la recidiva reiterata può essere ritenuta anche ove nei procedimenti precedentemente definiti non sussistano le condizioni astratte per la dichiarazione della recidiva semplice – hanno di contro affermato la necessità che, all'epoca della commissione del reato oggetto della seconda condanna precedente, si sia realizzata la condizione del passaggio in giudicato della prima condanna (Sez. 1, n. 49567 del 02/11/2022, Panico, non mass.; Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Aguì, Rv. 283351-01; Sez. 3, n. 2519 del 14/12/2021, dep. 2022, Pistocchi, Rv. 282707-01; Sez. 2, n. 37063 del 26/11/2020, Kassimi, Rv. 280436-01). Al riguardo, tuttavia, le Sezioni Unite “Sabbatini” chiariscono che si tratta, all'evidenza, di decisioni dipendenti dalla particolarità del caso, nel quale in precedenza difettava una condizione formale per la configurabilità della recidiva semplice;
si tratterebbe, pertanto, di decisioni non incidenti significativamente sulla generalità dell'affermazione della giurisprudenza in ordine alla mancanza, fra le condizioni per ravvisare la recidiva reiterata, della pregressa dichiarazione della recidiva semplice. 3.7. Anche le argomentazioni richiamate nella sentenza “Raggio” (Sez. 5, n. 16011 del 04/04/2025, Raggio, Rv. 287980-01), citata dal Procuratore generale, non sono condivisibili per i motivi qui illustrati. 3.8. In primo luogo, la sentenza “Raggio”, richiamando il precedente “Aguì” (Sez. 3, n. 27450/2022, cit.), ripropone, a sostegno della tesi secondo la quale, ai fini della recidiva reiterata, non è sufficiente la semplice esistenza di più condanne definitive precedenti, l’argomento del tenore letterale del dato normativo - il quale 8 riserva l’applicazione della recidiva reiterata al “recidivo” - già compiutamente analizzato e superato dalle Sezioni Unite “Sabbatini” nei termini sopra richiamati. 3.9. Si afferma, inoltre, nella sentenza “Raggio” che la recidiva reiterata rappresenta una progressione sanzionatoria rispetto ad una originaria situazione (la recidiva semplice) in cui si è già registrata un’oggettiva insensibilità del soggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo, traendone la conseguenza che, come la recidiva semplice presuppone che l’accertamento della responsabilità dell’agente (in ordine a pregressi reati) sia divenuto definitivo prima della consumazione dei reati sub iudice, la recidiva reiterata deve presupporre, per le medesime ragioni logiche, che il nuovo reato sia commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività dei precedenti accertamenti, ma anche della progressione descritta, ossia di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di altri (commessi antecedentemente). Da questo aspetto si ricava che, ai fini dell’applicazione della recidiva reiterata, occorre che il nuovo reato sia stato commesso nella piena consapevolezza non solo della definitività delle precedenti condanne, ma anche di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di quelli perpetrati antecedentemente. A sostegno di tale affermazione, viene richiamata la pronunzia di questa Corte secondo la quale l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515-03), ma il significato che appare corretto trarre da questa pronuncia è che l’imputato deve essere nelle condizioni di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna, al momento del giudizio nel quale deve essere applicata la recidiva, non certamente al momento in cui ha commesso ciascun fatto di cui alle precedenti condanne. Non vi è, invero, alcun argomento letterale né logico che possa non far ritenere che i presupposti per l'applicazione della recidiva debbano essere applicati unicamente tenendo conto della loro sussistenza al momento in cui è stato commesso il reato oggetto del giudizio nel quale deve essere applicata la recidiva e che, dunque, è solo con riferimento a quel momento che si debba valutare la sussistenza di precedenti condanne passate in giudicato nonché la rilevanza di tali precedenti condanne ai fini del giudizio di maggiore pericolosità sociale dell’imputato. 3.10. È evidente pertanto che, richiamare l’attenzione sulla necessaria significatività dell'ultimo delitto commesso in termini di accresciuta attitudine a 9 delinquere del reo ha il merito di evidenziare l’esigenza di tenere conto delle profonde modificazioni nella struttura dell'istituto della recidiva e nel giudizio sull'applicazione dello stesso, indotte dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità con l'individuazione del requisito sostanziale dell'accentuata attitudine a delinquere del reo, in quanto manifestazione di maggiore colpevolezza e pericolosità, e con la conseguente necessità, perché la recidiva possa considerarsi ritenuta ed applicata, di una valutazione sulla sussistenza nel caso concreto di tale presupposti. 3.11. Si tratta di un aspetto che anche le Sezioni Unite “Sabbatini” intendono valorizzare, affermando l'importanza dell'evoluzione che ha portato ad una diversa configurazione della recidiva e dei suoi aspetti applicativi, pur se non tale da creare il potenziale contrasto che era stato denunciato con l'ordinanza di rimessione;
si afferma però che lo spazio nel quale questa realtà può trovare adeguata considerazione non è, tuttavia, quello di un irrigidimento formalistico nella successione delle affermazioni giudiziarie delle varie ipotesi di recidiva, ma, piuttosto, quello della motivazione sull'applicazione della recidiva reiterata, segnatamente nel caso in cui non vi sia stato un precedente accertamento della recidiva semplice. Viene richiamata, pertanto, condivisibilmente, l’attenzione sull’aspetto motivazionale, come evidenziato già da tempo da altre pronunce delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690-01; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, non massimata sul punto) e si afferma che gli elementi fattuali e i criteri di valutazione, a cui la motivazione deve fare riferimento, sono quelli già indicati dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza “Calibè”: la tipologia e l'offensività dei reati, la loro omogeneità e collocazione temporale, la devianza della quale sono complessivamente significativi e l'occasionalità o meno dell'ultimo delitto, oltre ad eventuali, ulteriori, dati emergenti dalla fattispecie concreta (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839-01). Con riguardo alla recidiva reiterata, il principio si traduce nella necessità che i fatti oggetto delle pregresse condanne ed il nuovo delitto siano esaminati nelle loro connotazioni sintomatiche di un progressivo rafforzamento della determinazione criminosa e dell'attitudine a delinquere del reo. Nel caso in cui difetti, per qualsiasi ragione, un precedente riconoscimento giudiziale della recidiva semplice, questa impostazione motivazionale consente di conciliare adeguatamente tale evenienza con il rispetto delle esigenze di verifica del presupposto sostanziale della recidiva in tutti i passaggi del percorso criminale del reo. La valutazione, fra gli altri, del reato oggetto della seconda condanna precedente, nel suo apporto al consolidamento dell'attitudine a delinquere, è 10 infatti, in grado di motivare l'esistenza di una base recidivante che sostiene l'aumento corrispondente alla recidiva reiterata, in presenza di un nuovo delitto stimato come fattore indicativo di ulteriore rafforzamento della predetta attitudine (Sez. U, n. 32318/2023, cit. in motivazione pag. 22). 3.12. In conclusione, deve essere ribadito il principio secondo il quale, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che, in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile, sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che, al momento della consumazione del reato oggetto del giudizio nel quale deve essere applicata la recidiva, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una accresciuta e maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione. 4. Il secondo motivo di ricorso nell’interesse di SI, con il quale si deduce l’erronea applicazione della recidiva specifica, in mancanza del requisito della stessa indole dei reati commessi, è manifestamente infondato. Per «reati della stessa indole», a norma dell'art. 101 cod. pen., devono intendersi non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni, desunti - anche a prescindere dall'identità del bene protetto - dalle modalità di esecuzione o dai moventi economici del reo. (Sez. 2, n. 40105 del 21/10/2010, Apostolico, Rv. 248774-01). Nella fattispecie non si presta, dunque, a censure la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto che i reati di furto e di spaccio di sostanze stupefacenti sono da considerare della stessa indole del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio, in quanto connotati dalla identica finalità di profitto perseguita dall’imputato ovvero, testualmente, dalla «costante attitudine del medesimo a procurarsi unicamente da attività delittuose illeciti profitti». 5. Il terzo motivo di ricorso nell’interesse di SI è inammissibile per carenza di interesse. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'interesse ad impugnare, previsto in via generale dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non può essere meramente teorico e formale all'esattezza della decisione, senza riflessi in punto di utilità concreta, dovendo l'impugnazione essere sempre diretta al 11 conseguimento di un risultato favorevole, che sia anche indirettamente utile al ricorrente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, dep. 1996, Timpani, Rv. 203093-01; Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016, Conte, Rv. 267172-01). Nella fattispecie, si chiede che venga revocata la statuizione relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena (relativamente alle condanne di cui ai nn. 2, 3 e 4 del casellario) pur essendo detta revoca già intervenuta in data 28 aprile 2022 da parte della Corte di appello de L’Aquila in funzione di giudice dell’esecuzione, senza che venga allegato né che si possa evincere un concreto interesse per il ricorrente alla mera reiterazione di una pronuncia a lui favorevole i cui effetti non risultano venuti meno. 6. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 7. Non può essere accolta la richiesta di liquidazione avanzata dalla parte civile, per i motivi qui illustrati. Si osserva in proposito che il contenuto della sentenza, anche esteso eventualmente alla consistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, coinvolge ed influenza l'ambito della liquidazione equitativa del danno sia perché può essere utilizzato quale fonte probatoria del convincimento del giudice sia perché può incidere, condizionandola, sulla commisurazione del risarcimento in quanto dalla maggiore o minore gravità dell'illecito penale discende, per presunzione semplice, una incrementata o diminuita sofferenza del danneggiato. Da tali presupposti discende che, in linea di principio, non può negarsi l'interesse della parte civile ad una interlocuzione nei gradi di impugnazione del processo penale su aspetti circostanziali del fatto di reato, già accertato ed attribuito all'imputato con la sentenza di condanna, che siano in grado di determinare – anche indirettamente ed al di là degli effetti extra-penali del giudicato che verrà a formarsi, previsti dall'art. 651 cod. proc. pen. – una diversa quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale patito che il giudice civile è chiamato ad assumere per la relativa liquidazione. Al contrario, in conformità alle costanti posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che va negato 12 l'interesse della parte civile a contestare la sentenza di condanna quando - come nella fattispecie in esame - i temi in discussione riguardino soltanto la determinazione della pena in concreto irrogata e l'effetto che su di essa può dispiegare una determinata circostanza (nel caso in esame la recidiva contestata agli imputati), poiché attinenti al solo rapporto punitivo tra lo Stato e l'autore del reato che vede estraneo ed indifferente il danneggiato, la regolamentazione dei cui interessi non è influenzata sotto alcun profilo dal trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato giudicato responsabile. È stato dunque, in proposito, affermato il principio di diritto secondo il quale la parte civile ha interesse ad impugnare la sentenza con riguardo ai punti relativi alla sussistenza di circostanze aggravanti o di circostanze attenuanti del reato che incidano sul danno patrimoniale o non patrimoniale;
non ha, invece, interesse ad impugnare la sentenza con riferimento a circostanze influenti esclusivamente sul trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, El Makkaoui, Rv. 288799-01). Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Tim s.p.a. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LA NE AN RI