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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1694/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1694/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 28.1.2025; promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in TRECASTAGNI (CT), VIA P. TOSELLI N. 38, presso lo studio dell'avv. MADDIO PIETRO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
- resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico ministero
***
All'udienza del 28.1.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con ricorso, depositato in data 10/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal marito sposato a Controparte_1
FRANCOFONTE il 23/09/2010 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
FRANCOFONTE, anno 2010, n. 22, Parte I, Serie A), dalla cui unione non era stata generata prole, nonché contestuale pronuncia di divorzio.
Chiedeva, altresì, di assegnare la casa coniugale, sita in Francofonte, via G. Cappello n. 7, al resistente.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 28.1.2025, innanzi al Giudice delegato compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente.
Il Giudice delegato, quindi, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al resistente, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di separarsi dal marito.
Quindi, sentite le conclusioni della parte, il Giudice, ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, anche a causa della mancata comparizione del la natura delle doglianze esposte da CP_1 [...]
e la volontà espressa nel corso del giudizio di separarsi dal resistente sono tutti elementi Parte_1
che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nulla deve statuirsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, stante l'assenza di figli.
La ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha, altresì chiesto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il 16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi -venga trattata la domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in FRANCOFONTE il
[...]
23/09/2010 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di FRANCOFONTE anno 2010,
n. 22, Parte I, Serie A); 2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Lupo Maria, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio;
4. nulla sulle spese;
5.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FRANCOFONTE perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
30.01.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice rel. ed est.
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1694/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 28.1.2025; promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in TRECASTAGNI (CT), VIA P. TOSELLI N. 38, presso lo studio dell'avv. MADDIO PIETRO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
- resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico ministero
***
All'udienza del 28.1.2025 la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) Con ricorso, depositato in data 10/05/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal marito sposato a Controparte_1
FRANCOFONTE il 23/09/2010 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di
FRANCOFONTE, anno 2010, n. 22, Parte I, Serie A), dalla cui unione non era stata generata prole, nonché contestuale pronuncia di divorzio.
Chiedeva, altresì, di assegnare la casa coniugale, sita in Francofonte, via G. Cappello n. 7, al resistente.
All'udienza di comparizione ex art. 473 bis. 21 c.p.c. tenutasi in data 28.1.2025, innanzi al Giudice delegato compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente.
Il Giudice delegato, quindi, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al resistente, sentiva la ricorrente che confermava la volontà di separarsi dal marito.
Quindi, sentite le conclusioni della parte, il Giudice, ritenuto di non dover assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, anche a causa della mancata comparizione del la natura delle doglianze esposte da CP_1 [...]
e la volontà espressa nel corso del giudizio di separarsi dal resistente sono tutti elementi Parte_1
che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Nulla deve statuirsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale, stante l'assenza di figli.
La ricorrente, con il ricorso introduttivo, ha, altresì chiesto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.
11906/2023 della Sezione Prima Civile pubblicata il 16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi -venga trattata la domanda di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in FRANCOFONTE il
[...]
23/09/2010 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di FRANCOFONTE anno 2010,
n. 22, Parte I, Serie A); 2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Lupo Maria, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio;
4. nulla sulle spese;
5.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FRANCOFONTE perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
30.01.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone