CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DE LECCE FRANCESCO, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita' Di Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Centro Ricorrente_3 Sas Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015846337000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1422/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di Ricorrente_2 della società “Ricorrente_3 s. a.s.di Ricorrente_1”, con sede in Nardò, ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso l'intimazione di pagamento n. 059202490158463 37/000 (notificatale il 04.11.2024), in relazione e limitatamente alla cartella di pagamento n. 0592023 000 1176826000, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 48.971,94 per IRPEF, addizionali comunali e regionali, e imposte sui redditi TFR per l'anno
2017.
A fondamento del ricorso, la sig.ra Ricorrente_1 ha dedotto di aver appreso del preteso debito fiscale solo con la notifica della opposta intimazione, non avendo essa ricorrente, benché socia accomandataria della società “Ricorrente_3 s.a.s.di Ricorrente_1”, avuto legale conoscenza -prima della notifica dell'intimazione- della richiamata presupposta cartella.
Inoltre, ha censurato l'atto avversato anche sotto il profilo motivazionale ex art. 7 L. 212/2000, stante la mancata allegazione della presupposta cartella e il difetto di elementi chiarificatori circa la natura della pretesa impositiva, l'indicazione dell'Autorità giudiziaria competente per l'impugnazione e, infine, circa i criteri seguiti dall'Amministrazione erariale per il calcolo degli interessi di mora.
Ha, altresì, aggiunto che, in conseguenza della assunta mancata notifica della suindicata cartella di pagamento, si sarebbe verificata la decadenza dal potere di riscossione dell'Ufficio e la prescrizione del vantato credito fiscale, trovando applicazione -nella fattispecie- la prescrizione quinquennale.
Ha, quindi, concluso chiedendo – previa sospensiva – l'annullamento dell'atto impugnato in rapporto a specificato ruolo, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese processuali.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in forza del principio del “ne bis in idem”, posto che parte ricorrente aveva già promosso opposizione avverso la medesima cartella, impugnando il pignoramento presso terzi n 05984202300003450001 con ricorso iscritto al n. di RG 2002/2023 e definito con sentenza (n. 1168/2024) sfavorevole al ricorrente, fermo restando che la cartella era stata validamente notificata;
ha, inoltre, contestato la fondatezza di ogni altra doglianza, evidenziando, in particolare, che l'intimazione non presentava la lamentata carenza motivazionale;
ha, infine, osservato che l'agente della riscossione non aveva legittimazione passiva quanto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione della pretesa impositiva. Dal canto suo, l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, posto che la cartella era stata a suo tempo debitamente notificata e non tempestivamente impugnata;
ha, inoltre, opposto l'infondatezza del ricorso quanto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione , concludendo in termini.
All'odierna odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, la Corte rileva che l'eccepita mancata notifica della cartella di pagamento in contestazione al Ricorrente_2 Ricorrente_1, presupposta all'intimazione per cui è giudizio, appare priva di fondamento.
Infatti, se è vero che ai fini della relativa riscossione si configura necessaria la notifica dell'atto impositivo tipico (accertamento) anche al Ricorrente_2 (nella specie, a Ricorrente_1 quale Ricorrente_2 della società Ricorrente_3 s.a.s. di Ricorrente_1), siccome soggetto con responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali della società in accomandita semplice, tale obbligo non sussiste per la notifica del ruolo.
La Suprema Corte ha sul punto chiarito che “la notifica alla società di persone della cartella di pagamento concernente debito sociale interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci…. Il Ricorrente_2 è tenuto al pagamento del debito dell'iscrizione a ruolo nei confronti della società, senza che ci sia necessità di notificargli l'avviso di accertamento non impugnato, né la cartella di pagamento non adempiuta” (cfr. ordinanza n. 16698/2021).
Peraltro, con specifico riferimento alla presente fattispecie, va rilevato che nella sentenza resa nel giudizio di opposizione proposto dalla Ricorrente_1, in proprio e quale Ricorrente_2 della Ricorrente_3 s.a.s., avverso il pignoramento presso terzi posto in essere dall'Agenzia della Riscossione (anche) in forza della cartella di che trattasi, questa Corte di Giustizia ha opportunamente evidenziato che “Nel caso di specie, peraltro, Ricorrente_1 riveste sia la qualità di legale rappresentante della società ricorrente, sia di socia accomandataria della stessa, essa è stata pertanto resa pienamente edotta dei debiti sociali già con la notifica eseguita nei suoi confronti in qualità di legale rappresentante della società. Aggiungasi che la stessa
Ricorrente_1 ha impugnato anche in proprio, l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi, così sanando ogni eventuale ed inesistente difetto di notifica, per il raggiungimento dello scopo cui l'atto era ed è destinato, ex art.156 c.p.c.” (v., in atti, sent. CGT Lecce, 1^ Sez., 12-7-2024, n. 1168).
Ne discende che tutte le questioni inerenti alla validità del ruolo presupposto all'intimazione e alla conseguente sua efficacia esecutiva si palesano inammissibili alla luce del rilievo che, in questa sede, la ricorrente non può, evidentemente, riproporre questioni che sono state (o avrebbero dovuto essere) affrontate a suo tempo, mercé la tempestiva impugnazione della cartella ovvero dei successivi atti esecutivi, tra cui va certamente annoverato il richiamato pignoramento preso terzi.
Dette considerazioni consentono di superare anche le eccezioni di decadenza e di prescrizione, peraltro prive di ogni fondamento, vertendosi in tema di tributi erariali (IRPEF 2017), soggetti alla ordinaria prescrizione decennale.
Quanto alla intrinseca legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento, è appena il caso di rilevare che attesa la natura meramente ricognitiva del richiamato provvedimento è sufficiente che lo stesso richiami – come nella fattispecie – gli atti precedenti che hanno definito il debito e quantifichi gli importi ulteriori, come gli interessi maturati, calcolati secondo previsione di legge.
A tal proposito, per completezza di motivazione, appare opportuno richiamare l'insegnamento della S.C., secondo cui “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7,
e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (cfr. Cass. Civ., sez. un., 14/07/2022, n.22281).
Nella fattispecie, alla stregua delle suesposte considerazioni, l'intimazione non costituisce, con ogni evidenza, l'atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi;
il motivo è, quindi, infondato.
In conclusione, anche in parte qua, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore degli Uffici costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00 oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascun ufficio resistente.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 16/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROMANO GIOVANNI, Presidente e Relatore
DE LECCE FRANCESCO, Giudice
PERAGO CARMELA, Giudice
in data 16/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 109/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita' Di Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Centro Ricorrente_3 Sas Di Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015846337000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1422/2025 depositato il
17/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, in proprio e nella qualità di Ricorrente_2 della società “Ricorrente_3 s. a.s.di Ricorrente_1”, con sede in Nardò, ha proposto ricorso, dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, avverso l'intimazione di pagamento n. 059202490158463 37/000 (notificatale il 04.11.2024), in relazione e limitatamente alla cartella di pagamento n. 0592023 000 1176826000, avente ad oggetto il pagamento della somma di € 48.971,94 per IRPEF, addizionali comunali e regionali, e imposte sui redditi TFR per l'anno
2017.
A fondamento del ricorso, la sig.ra Ricorrente_1 ha dedotto di aver appreso del preteso debito fiscale solo con la notifica della opposta intimazione, non avendo essa ricorrente, benché socia accomandataria della società “Ricorrente_3 s.a.s.di Ricorrente_1”, avuto legale conoscenza -prima della notifica dell'intimazione- della richiamata presupposta cartella.
Inoltre, ha censurato l'atto avversato anche sotto il profilo motivazionale ex art. 7 L. 212/2000, stante la mancata allegazione della presupposta cartella e il difetto di elementi chiarificatori circa la natura della pretesa impositiva, l'indicazione dell'Autorità giudiziaria competente per l'impugnazione e, infine, circa i criteri seguiti dall'Amministrazione erariale per il calcolo degli interessi di mora.
Ha, altresì, aggiunto che, in conseguenza della assunta mancata notifica della suindicata cartella di pagamento, si sarebbe verificata la decadenza dal potere di riscossione dell'Ufficio e la prescrizione del vantato credito fiscale, trovando applicazione -nella fattispecie- la prescrizione quinquennale.
Ha, quindi, concluso chiedendo – previa sospensiva – l'annullamento dell'atto impugnato in rapporto a specificato ruolo, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alle spese processuali.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, costituitasi, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in forza del principio del “ne bis in idem”, posto che parte ricorrente aveva già promosso opposizione avverso la medesima cartella, impugnando il pignoramento presso terzi n 05984202300003450001 con ricorso iscritto al n. di RG 2002/2023 e definito con sentenza (n. 1168/2024) sfavorevole al ricorrente, fermo restando che la cartella era stata validamente notificata;
ha, inoltre, contestato la fondatezza di ogni altra doglianza, evidenziando, in particolare, che l'intimazione non presentava la lamentata carenza motivazionale;
ha, infine, osservato che l'agente della riscossione non aveva legittimazione passiva quanto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione della pretesa impositiva. Dal canto suo, l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, posto che la cartella era stata a suo tempo debitamente notificata e non tempestivamente impugnata;
ha, inoltre, opposto l'infondatezza del ricorso quanto alle eccezioni di decadenza e di prescrizione , concludendo in termini.
All'odierna odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, la Corte rileva che l'eccepita mancata notifica della cartella di pagamento in contestazione al Ricorrente_2 Ricorrente_1, presupposta all'intimazione per cui è giudizio, appare priva di fondamento.
Infatti, se è vero che ai fini della relativa riscossione si configura necessaria la notifica dell'atto impositivo tipico (accertamento) anche al Ricorrente_2 (nella specie, a Ricorrente_1 quale Ricorrente_2 della società Ricorrente_3 s.a.s. di Ricorrente_1), siccome soggetto con responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali della società in accomandita semplice, tale obbligo non sussiste per la notifica del ruolo.
La Suprema Corte ha sul punto chiarito che “la notifica alla società di persone della cartella di pagamento concernente debito sociale interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci…. Il Ricorrente_2 è tenuto al pagamento del debito dell'iscrizione a ruolo nei confronti della società, senza che ci sia necessità di notificargli l'avviso di accertamento non impugnato, né la cartella di pagamento non adempiuta” (cfr. ordinanza n. 16698/2021).
Peraltro, con specifico riferimento alla presente fattispecie, va rilevato che nella sentenza resa nel giudizio di opposizione proposto dalla Ricorrente_1, in proprio e quale Ricorrente_2 della Ricorrente_3 s.a.s., avverso il pignoramento presso terzi posto in essere dall'Agenzia della Riscossione (anche) in forza della cartella di che trattasi, questa Corte di Giustizia ha opportunamente evidenziato che “Nel caso di specie, peraltro, Ricorrente_1 riveste sia la qualità di legale rappresentante della società ricorrente, sia di socia accomandataria della stessa, essa è stata pertanto resa pienamente edotta dei debiti sociali già con la notifica eseguita nei suoi confronti in qualità di legale rappresentante della società. Aggiungasi che la stessa
Ricorrente_1 ha impugnato anche in proprio, l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi, così sanando ogni eventuale ed inesistente difetto di notifica, per il raggiungimento dello scopo cui l'atto era ed è destinato, ex art.156 c.p.c.” (v., in atti, sent. CGT Lecce, 1^ Sez., 12-7-2024, n. 1168).
Ne discende che tutte le questioni inerenti alla validità del ruolo presupposto all'intimazione e alla conseguente sua efficacia esecutiva si palesano inammissibili alla luce del rilievo che, in questa sede, la ricorrente non può, evidentemente, riproporre questioni che sono state (o avrebbero dovuto essere) affrontate a suo tempo, mercé la tempestiva impugnazione della cartella ovvero dei successivi atti esecutivi, tra cui va certamente annoverato il richiamato pignoramento preso terzi.
Dette considerazioni consentono di superare anche le eccezioni di decadenza e di prescrizione, peraltro prive di ogni fondamento, vertendosi in tema di tributi erariali (IRPEF 2017), soggetti alla ordinaria prescrizione decennale.
Quanto alla intrinseca legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento, è appena il caso di rilevare che attesa la natura meramente ricognitiva del richiamato provvedimento è sufficiente che lo stesso richiami – come nella fattispecie – gli atti precedenti che hanno definito il debito e quantifichi gli importi ulteriori, come gli interessi maturati, calcolati secondo previsione di legge.
A tal proposito, per completezza di motivazione, appare opportuno richiamare l'insegnamento della S.C., secondo cui “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dalla L. n. 212 del 2000, art. 7,
e dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (cfr. Cass. Civ., sez. un., 14/07/2022, n.22281).
Nella fattispecie, alla stregua delle suesposte considerazioni, l'intimazione non costituisce, con ogni evidenza, l'atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi;
il motivo è, quindi, infondato.
In conclusione, anche in parte qua, il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore degli Uffici costituiti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 700,00 oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascun ufficio resistente.