Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 75
CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartella di pagamento presupposta

    La Corte rileva che la notifica della cartella di pagamento alla società è sufficiente a interrompere la prescrizione anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, non essendo necessaria la notifica al socio della cartella o del ruolo. Inoltre, la ricorrente era già stata resa edotta dei debiti sociali con la notifica eseguita nei suoi confronti quale legale rappresentante della società, e aveva impugnato l'atto di pignoramento, sanando ogni eventuale vizio di notifica.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione dell'intimazione

    La Corte ritiene che l'intimazione di pagamento, avendo natura meramente ricognitiva, sia sufficiente se richiama gli atti precedenti che hanno definito il debito e quantifica gli importi ulteriori, come gli interessi maturati, calcolati secondo legge. Non costituisce l'atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione del credito fiscale

    Le eccezioni di decadenza e prescrizione sono superate in quanto le questioni inerenti alla validità del ruolo presupposto all'intimazione si palesano inammissibili, dato che la ricorrente non può riproporre questioni che sono state o avrebbero dovuto essere affrontate con la tempestiva impugnazione della cartella o degli atti esecutivi. Inoltre, per tributi erariali (IRPEF 2017), si applica la prescrizione decennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 75
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 75
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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