CASS
Sentenza 30 novembre 2022
Sentenza 30 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2022, n. 45509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45509 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR OM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto il rigetto del ricorso. uditi i difensori: avv. Giovanni TEDESCO che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. avv. Cesare PLACANICA che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. il Tribunale di Roma, adito da MA AC ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. ha confermato l'ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad una pluralità di reati. Secondo i giudici della cautela sussistono a carico di MA gravi indizi di colpevolezza in ordine: Penale Sent. Sez. 1 Num. 45509 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 13/10/2022 - al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1), per avere partecipato con ruolo direttivo alla locale di 'ndrangheta insediata da decenni sul territorio di Anzio e Nettuno, quale articolazione territoriale della struttura associativa madre operante in Calabria. -- al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 2) per avere fatto parte, sempre con un ruolo di vertice, di un'associazione dedita stabilmente all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina e al successivo smercio della sostanza stupefacente;
- ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R, n. 309 del 1990 contestati ai capi 3), 6), 13), 15), 20) e 32). 2. Ricorre per cassazione MA, per il tramite dei difensori di fiducia, articolando più motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., con particolare riferimento all'omessa o erronea individuazione di condotte sintomatiche dell'intraneità al sodalizio di tipo mafioso di cui al capo 1). Sostiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata, discostandosi dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non abbia specificato quale contributo apprezzabile alla vita della compagine associativa abbia fornito MA e non abbia fornito contezza, con argomentazioni adeguate e logiche, della forza di intimidazione del sodalizio e della condizione di assoggettamento ed omertà da essa derivante nel territorio di Anzio - Nettuno. A quest'ultimo proposto fa presente che non sono stati indicati né episodi sintomatici dell'effettività di tale forza, come diretta espressione dell'individuato sodalizio, né, più in radice, un comune ed indeterminato programma criminoso comune a tutti gli associati. Manca, di conseguenza, la dimostrazione dell'effettiva esistenza di un "locale di 'ndrangheta". A tale fine non sono sufficienti né le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, perché inattendibili per la imprecisione e genericità delle accuse, né l'intervenuta sentenza di condanna irrevocabile nei confronti di vari esponenti di famiglie di 'ndrangheta operanti nel territorio di Anzio. Infatti, secondo l'ormai consolidato principio giurisprudenziale perché possa dirsi sussistente, in un contesto territoriale estraneo a quello tradizionale, un'associazione mafiosa non è sufficiente dimostrare il collegamento con la casa madre operante in Calabria ma occorre che il metodo mafioso sia esteriorizzato così da far conseguire al gruppo un effettiva capacità di intimidazione. 2 L'appartenenza di MA al sodalizio con il ruolo verticistico è stato desunto da condotte slegate dal contesto associativo. Non risulta, comunque, accertato se lo stesso, a prescindere dall'adesione, abbia fornito un apporto concreto causalmente rilevante al mantenimento in vita e all'operatività del sodalizio. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 2). Non risulta dal compendio investigativo l'esistenza di un patto stabile e permanente tra i presunti associati. Neanche dai singoli reato - scopo contestati è dato evincersi, in ragione del loro carattere episodico ed occasionale, l'intraneità alla consorteria: Sul piano oggettivo, difettano rapporti continuativi con i sodali e, sul piano soggettivo, la conoscenza e volontà di partecipare attivamente alla relazione del programma delinquenziale comune, oltre che al singolo illecito, come richiesto dal diverso istituto del concorso di persone nel reato continuato. 2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria dei reati contestati ai capi 3), 6), 13), 15), 20) e 32). Le conversazioni riportate a proposito del reato di importazione di cocaina di cui al capo 3) non sono chiare e comunque sono del tutto slegate dal programma associativo. La provvista indiziaria relativa al capo 6) è inidonea a configurare il contestato tentativo di importazione tenuto conto del contenuto equivoco delle conversazioni intercettate e della loro piena compatibilità con una contrattazione rimasta nella fase della trattativa e mai perfezionatasi, anche solo con l'indicazione del materiale oggetto dell'eventuale transito verso il territorio nazionale. Gli atti compiuti sono di carattere preparatorio né, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in materia di tentativo di importazione di stupefacenti, vi è prova dell'inizio dell'esecuzione del piano criminoso già approntato in vista dell'obbiettivo programmato in concreto non raggiunto per eventi imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del reo. Tra questi ultimi devono essere necessariamente inclusi le difficoltà di reperimento delle risorse economiche ed il venir meno degli apporti logistici da parte degli altri gruppi criminali coinvolti. Circostanze sopravvenute verificatesi nel caso di specie. Le conversazioni poste a fondamento delle ulteriori contestazioni non sono sufficienti a dimostrare il coinvolgimento chiaro ed inequivoco di MA. Difettano, quanto meno, elementi indicativi della sua consapevolezza in ordine alla presunte operazioni di cessione. 3 2.4. Con il quarto ed ultimo motivo deduce il difetto di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Non è stato specificato, così come imposto dalla giurisprudenza di legittimità, in che modo le operazioni contestate nei diversi capi di imputazione abbiano agevolato l'associazione mafiosa e se MA fosse consapevole di tale specifica finalità. CONSIDERATO IN DIRITTO Nessuno dei motivi di ricorso supera il preliminare vaglio di ammissibilità. 1. Il primo motivo, relativo al reato di associazione mafiosa, propone, censure o generiche o versate in fatto, finendo per proporre o questioni astratte sulla configurabilità del reato o sollecitando nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito cautelare. L'ordinanza impugnata, affrontando tutti i temi riproposti in questa sede e seguendo un percorso motivazione strettamente ancorato alle evidenze investigative analiticamente richiamate, ha precisato: - che il distaccamento dell'organizzazione unitaria della `ndrangheta, la cui esistenza ed operatività fino all'ottobre 2013 erano state accertate dalla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Velletri in data 21 ottobre 2013 (nel procedimento Appia Mithos), aveva continuato ad operare nel periodo oggetto di contestazione nel territorio di Anzio e Nettuno, come dimostrato dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LN, FA, NE, RA e dalle risultanze dei servizi di osservazione, compiuti anche con l'ausilio di video monitoraggio, e dall'esito del servizio di intercettazione telefonica ed ambientale, soprattutto con l'uso del captatore informatico. - che il sodalizio negli anni aveva mantenuto inalterata la capacità di intimidazione sfruttandola non solo per l'esecuzione delle attività delittuose nel settore degli stupefacenti e delle estorsioni ma anche per penetrare le attività economiche lecite e condizionare la politica locale. A quest'ultimo proposito ha evidenziato che il sodalizio, dotato di un'organizzazione ispirata al criterio gerarchico con precisa distribuzione dei ruoli tra gli affiliati strettamente legata al conseguimento di precise qualifiche, le doti, è ben conosciuto nel territorio come "mafioso" per avere, nel lungo periodo di radicamento, esteriorizzato il metodo operativo tipico di questo tipo di organizzazione criminale, sia pure senza ricorrere ad atti eclatanti. Proprio in ragione della forza di intimidazione promanante dal vincolo sociale, il gruppo era stato in grado di svolgere un ruolo di composizione dei conflitti tra 4 altre associazioni criminali presenti nel territorio, risolvere questioni civilistiche a richiesta degli interessati, condizionare le consultazioni elettorali al fine di ottenere l'affidamento di appalti dalle amministrazioni comunali. In questo senso depongono numerose conversazioni intercettate, analiticamente riportate nelle pagine da 14 a 19, nelle quali gli interlocutori fanno espresso riferimento ad interventi del gruppo finalizzati o alla protezione di vittime di estorsioni o alla soluzione di conflitti tra esponenti criminali o alla individuazione e punizione di autori di reato con il recupero della refurtiva o al differimento del pagamento di debiti. Altrettanti espliciti sono i riferimenti al compimento di azioni violente per dirimere liti e sanzionare coloro che si frappongono al conseguimento degli obbiettivi presi di mira dall'organizzazione, all'ottenimento di informazioni riservate da parte del personale delle forze dell'ordine, all'infiltrazione negli enti locali e negli appalti pubblici attraverso imprenditori collusi o attività intimidatoria diretta verso i concorrenti e al sostegno elettorale in favore di candidati. Dalle medesime conversazioni si evince che era MA, concretamente esercitando i poteri, anche autoritativi, correlati alla sua posizione nella qualità di capo riconosciuto, ad occuparsi in prima persona della risoluzione dei conflitti, a comminare le sanzioni e a porsi quale referente dell'intero gruppo nei rapporti con le altre organizzazioni criminali. 2. li secondo motivo, relativo al reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 2), è parimenti generico e privo di confronto critico con il reale contenuto dell'ordinanza impugnata, che ha posto a fondamento della valutazione di gravità della provvista indiziaria sulla costituzione, all'interno del sodalizio mafioso, di un'autonoma struttura organizzativa, composta anche da soggetti non affiliati, stabilmente dedita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina e al successivo smercio, la piena convergenza tra le dichiarazioni del collaboratore LN, le conversazioni captate in ambientale tra metà del 2018 e agosto 2019 ed il sequestro di significativi quantitativi di stupefacente. Tale struttura presenta tutte le caratteristiche richieste dalla fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Le circostanze positivamente riscontrate ed in particolare la funzionale ripartizione dei compiti tra le persone impegnate nell'attività illecita, il ricorso a schemi collaudati e ripetitivi per il procacciamento di stupefacente anche all'estero, la predisposizione di mezzi e strumenti per l'attività di spaccio, l'assistenza legale ed economica alle persone coinvolte nell'attività illecita svolta in comune in caso di arresto, sono spiegabili soltanto con l'esistenza di un vincolo stabile destinato a durare anche oltre la realizzazione delle singole operazioni di narcotraffico. 5 Come si evince dalle conversazioni riportate alle pagine 22 e 23 dell'ordinanza, MA ha operato quale capo indiscusso esercitando i poteri correlati alla qualifica riconosciutagli. 3. Il terzo motivo, relativo ai reati scopo, non è consentito perché prospetta, in termini generici, una lettura delle conversazioni intercettate alternativa a quella dell'ordinanza impugnata (pagine da 23 a 31) senza evidenziare travisamenti della prova che ricorrono "solo qualora il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile" (cfr. Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558 - 01; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Sebbar, Rv. 263715 - 01). Con riferimento all'operazione di importazione di 258 chilogrammi di cocaina dalla Colombia di cui al capo 3), sono indicate una serie di conversazioni in cui gli interlocutori fanno più riferimenti all'interesse di MA ("Giacomino") alla riuscita del progetto, specificando che era stato l'odierno ricorrente a fornire il denaro necessario per il pagamento dell'anticipo versato ai fornitori e che, di conseguenza, doveva non solo essere informato adeguatamente ma necessariamente interpellato per autorizzare la misura del compenso da riconoscere ai collaboratori ingaggiati per il disimpegno di alcuni compiti. Quanto all'episodio di cui al capo 6), il Tribunale, lo ha correttamente qualificato quale tentativo di importazione dalla Colombia di centinaia di chili di cocaina, osservando, in puntuale applicazione dei principi espressi da questa Carte di legittimità, che il progetto in corso di esecuzione, prima dell'interruzione dovuta a circostanze estranee alla volontà dei concorrenti, aveva raggiuto un livello di sviluppo da lasciar ragionevolmente ritenere, se non già avvenuta la conclusione dell'accordo da sola sufficiente per la consumazione del reato, quantomeno uno stato avanzato delle trattative intercorse sicuramente "univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale "(Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407 - 01; Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, Ramirez Gutierrez, Rv. 280932 - 01). Dalle conversazioni, infatti, si evince financo l'avvenuto esborso di ingenti risorse finanziarie da parte degli importatori destinate all'organizzazione del traporto della merce già progettato nei minimi dettagli. Le censure relative agli episodi di detenzione e cessione di stupefacente di cui ai capi 13), 15), 20) e 22), non tengono conto del conto del contenuto accusatorio delle conversazioni intercettate analiticamente riportate alle pagine da 29 a 31. 4. Il quarto motivo, relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., oltre ad essere manifestamente infondato desumendosi dal complesso della 6 Così deciso, in Roma 13 ottobre 2022. motivazione ampiamente la finalità agevolativa mafiosa, non è nemmeno consentito per difetto di interesse ad impugnare. Come è noto sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della misura. Situazione, quest'ultima, che non ricorre qualora, come nel caso in verifica, il ricorrente - raggiunto da indizi di colpevolezza per il reato di all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. e 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - violazioni per le quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che rendono, comunque, applicabili i termini di durata massima della misura cautelare - contesta la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza impugnare le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione fondate sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e senza prospettare l'incidenza di tale aggravante sul quadro cautelare. (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito Rv. 275028 - 01; Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123 - 02). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Vanno espletati, a cura della cancelleria, gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.
sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che ha chiesto il rigetto del ricorso. uditi i difensori: avv. Giovanni TEDESCO che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. avv. Cesare PLACANICA che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. il Tribunale di Roma, adito da MA AC ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. ha confermato l'ordinanza con cui il G.i.p. aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ad una pluralità di reati. Secondo i giudici della cautela sussistono a carico di MA gravi indizi di colpevolezza in ordine: Penale Sent. Sez. 1 Num. 45509 Anno 2022 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 13/10/2022 - al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., contestato al capo 1), per avere partecipato con ruolo direttivo alla locale di 'ndrangheta insediata da decenni sul territorio di Anzio e Nettuno, quale articolazione territoriale della struttura associativa madre operante in Calabria. -- al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 2) per avere fatto parte, sempre con un ruolo di vertice, di un'associazione dedita stabilmente all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina e al successivo smercio della sostanza stupefacente;
- ai reati di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R, n. 309 del 1990 contestati ai capi 3), 6), 13), 15), 20) e 32). 2. Ricorre per cassazione MA, per il tramite dei difensori di fiducia, articolando più motivi. 2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., con particolare riferimento all'omessa o erronea individuazione di condotte sintomatiche dell'intraneità al sodalizio di tipo mafioso di cui al capo 1). Sostiene il ricorrente che l'ordinanza impugnata, discostandosi dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, non abbia specificato quale contributo apprezzabile alla vita della compagine associativa abbia fornito MA e non abbia fornito contezza, con argomentazioni adeguate e logiche, della forza di intimidazione del sodalizio e della condizione di assoggettamento ed omertà da essa derivante nel territorio di Anzio - Nettuno. A quest'ultimo proposto fa presente che non sono stati indicati né episodi sintomatici dell'effettività di tale forza, come diretta espressione dell'individuato sodalizio, né, più in radice, un comune ed indeterminato programma criminoso comune a tutti gli associati. Manca, di conseguenza, la dimostrazione dell'effettiva esistenza di un "locale di 'ndrangheta". A tale fine non sono sufficienti né le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, perché inattendibili per la imprecisione e genericità delle accuse, né l'intervenuta sentenza di condanna irrevocabile nei confronti di vari esponenti di famiglie di 'ndrangheta operanti nel territorio di Anzio. Infatti, secondo l'ormai consolidato principio giurisprudenziale perché possa dirsi sussistente, in un contesto territoriale estraneo a quello tradizionale, un'associazione mafiosa non è sufficiente dimostrare il collegamento con la casa madre operante in Calabria ma occorre che il metodo mafioso sia esteriorizzato così da far conseguire al gruppo un effettiva capacità di intimidazione. 2 L'appartenenza di MA al sodalizio con il ruolo verticistico è stato desunto da condotte slegate dal contesto associativo. Non risulta, comunque, accertato se lo stesso, a prescindere dall'adesione, abbia fornito un apporto concreto causalmente rilevante al mantenimento in vita e all'operatività del sodalizio. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 2). Non risulta dal compendio investigativo l'esistenza di un patto stabile e permanente tra i presunti associati. Neanche dai singoli reato - scopo contestati è dato evincersi, in ragione del loro carattere episodico ed occasionale, l'intraneità alla consorteria: Sul piano oggettivo, difettano rapporti continuativi con i sodali e, sul piano soggettivo, la conoscenza e volontà di partecipare attivamente alla relazione del programma delinquenziale comune, oltre che al singolo illecito, come richiesto dal diverso istituto del concorso di persone nel reato continuato. 2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta gravità indiziaria dei reati contestati ai capi 3), 6), 13), 15), 20) e 32). Le conversazioni riportate a proposito del reato di importazione di cocaina di cui al capo 3) non sono chiare e comunque sono del tutto slegate dal programma associativo. La provvista indiziaria relativa al capo 6) è inidonea a configurare il contestato tentativo di importazione tenuto conto del contenuto equivoco delle conversazioni intercettate e della loro piena compatibilità con una contrattazione rimasta nella fase della trattativa e mai perfezionatasi, anche solo con l'indicazione del materiale oggetto dell'eventuale transito verso il territorio nazionale. Gli atti compiuti sono di carattere preparatorio né, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata in materia di tentativo di importazione di stupefacenti, vi è prova dell'inizio dell'esecuzione del piano criminoso già approntato in vista dell'obbiettivo programmato in concreto non raggiunto per eventi imprevedibili ed indipendenti dalla volontà del reo. Tra questi ultimi devono essere necessariamente inclusi le difficoltà di reperimento delle risorse economiche ed il venir meno degli apporti logistici da parte degli altri gruppi criminali coinvolti. Circostanze sopravvenute verificatesi nel caso di specie. Le conversazioni poste a fondamento delle ulteriori contestazioni non sono sufficienti a dimostrare il coinvolgimento chiaro ed inequivoco di MA. Difettano, quanto meno, elementi indicativi della sua consapevolezza in ordine alla presunte operazioni di cessione. 3 2.4. Con il quarto ed ultimo motivo deduce il difetto di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Non è stato specificato, così come imposto dalla giurisprudenza di legittimità, in che modo le operazioni contestate nei diversi capi di imputazione abbiano agevolato l'associazione mafiosa e se MA fosse consapevole di tale specifica finalità. CONSIDERATO IN DIRITTO Nessuno dei motivi di ricorso supera il preliminare vaglio di ammissibilità. 1. Il primo motivo, relativo al reato di associazione mafiosa, propone, censure o generiche o versate in fatto, finendo per proporre o questioni astratte sulla configurabilità del reato o sollecitando nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito cautelare. L'ordinanza impugnata, affrontando tutti i temi riproposti in questa sede e seguendo un percorso motivazione strettamente ancorato alle evidenze investigative analiticamente richiamate, ha precisato: - che il distaccamento dell'organizzazione unitaria della `ndrangheta, la cui esistenza ed operatività fino all'ottobre 2013 erano state accertate dalla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Velletri in data 21 ottobre 2013 (nel procedimento Appia Mithos), aveva continuato ad operare nel periodo oggetto di contestazione nel territorio di Anzio e Nettuno, come dimostrato dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LN, FA, NE, RA e dalle risultanze dei servizi di osservazione, compiuti anche con l'ausilio di video monitoraggio, e dall'esito del servizio di intercettazione telefonica ed ambientale, soprattutto con l'uso del captatore informatico. - che il sodalizio negli anni aveva mantenuto inalterata la capacità di intimidazione sfruttandola non solo per l'esecuzione delle attività delittuose nel settore degli stupefacenti e delle estorsioni ma anche per penetrare le attività economiche lecite e condizionare la politica locale. A quest'ultimo proposito ha evidenziato che il sodalizio, dotato di un'organizzazione ispirata al criterio gerarchico con precisa distribuzione dei ruoli tra gli affiliati strettamente legata al conseguimento di precise qualifiche, le doti, è ben conosciuto nel territorio come "mafioso" per avere, nel lungo periodo di radicamento, esteriorizzato il metodo operativo tipico di questo tipo di organizzazione criminale, sia pure senza ricorrere ad atti eclatanti. Proprio in ragione della forza di intimidazione promanante dal vincolo sociale, il gruppo era stato in grado di svolgere un ruolo di composizione dei conflitti tra 4 altre associazioni criminali presenti nel territorio, risolvere questioni civilistiche a richiesta degli interessati, condizionare le consultazioni elettorali al fine di ottenere l'affidamento di appalti dalle amministrazioni comunali. In questo senso depongono numerose conversazioni intercettate, analiticamente riportate nelle pagine da 14 a 19, nelle quali gli interlocutori fanno espresso riferimento ad interventi del gruppo finalizzati o alla protezione di vittime di estorsioni o alla soluzione di conflitti tra esponenti criminali o alla individuazione e punizione di autori di reato con il recupero della refurtiva o al differimento del pagamento di debiti. Altrettanti espliciti sono i riferimenti al compimento di azioni violente per dirimere liti e sanzionare coloro che si frappongono al conseguimento degli obbiettivi presi di mira dall'organizzazione, all'ottenimento di informazioni riservate da parte del personale delle forze dell'ordine, all'infiltrazione negli enti locali e negli appalti pubblici attraverso imprenditori collusi o attività intimidatoria diretta verso i concorrenti e al sostegno elettorale in favore di candidati. Dalle medesime conversazioni si evince che era MA, concretamente esercitando i poteri, anche autoritativi, correlati alla sua posizione nella qualità di capo riconosciuto, ad occuparsi in prima persona della risoluzione dei conflitti, a comminare le sanzioni e a porsi quale referente dell'intero gruppo nei rapporti con le altre organizzazioni criminali. 2. li secondo motivo, relativo al reato di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico di cui al capo 2), è parimenti generico e privo di confronto critico con il reale contenuto dell'ordinanza impugnata, che ha posto a fondamento della valutazione di gravità della provvista indiziaria sulla costituzione, all'interno del sodalizio mafioso, di un'autonoma struttura organizzativa, composta anche da soggetti non affiliati, stabilmente dedita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina e al successivo smercio, la piena convergenza tra le dichiarazioni del collaboratore LN, le conversazioni captate in ambientale tra metà del 2018 e agosto 2019 ed il sequestro di significativi quantitativi di stupefacente. Tale struttura presenta tutte le caratteristiche richieste dalla fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Le circostanze positivamente riscontrate ed in particolare la funzionale ripartizione dei compiti tra le persone impegnate nell'attività illecita, il ricorso a schemi collaudati e ripetitivi per il procacciamento di stupefacente anche all'estero, la predisposizione di mezzi e strumenti per l'attività di spaccio, l'assistenza legale ed economica alle persone coinvolte nell'attività illecita svolta in comune in caso di arresto, sono spiegabili soltanto con l'esistenza di un vincolo stabile destinato a durare anche oltre la realizzazione delle singole operazioni di narcotraffico. 5 Come si evince dalle conversazioni riportate alle pagine 22 e 23 dell'ordinanza, MA ha operato quale capo indiscusso esercitando i poteri correlati alla qualifica riconosciutagli. 3. Il terzo motivo, relativo ai reati scopo, non è consentito perché prospetta, in termini generici, una lettura delle conversazioni intercettate alternativa a quella dell'ordinanza impugnata (pagine da 23 a 31) senza evidenziare travisamenti della prova che ricorrono "solo qualora il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile" (cfr. Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558 - 01; Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Sebbar, Rv. 263715 - 01). Con riferimento all'operazione di importazione di 258 chilogrammi di cocaina dalla Colombia di cui al capo 3), sono indicate una serie di conversazioni in cui gli interlocutori fanno più riferimenti all'interesse di MA ("Giacomino") alla riuscita del progetto, specificando che era stato l'odierno ricorrente a fornire il denaro necessario per il pagamento dell'anticipo versato ai fornitori e che, di conseguenza, doveva non solo essere informato adeguatamente ma necessariamente interpellato per autorizzare la misura del compenso da riconoscere ai collaboratori ingaggiati per il disimpegno di alcuni compiti. Quanto all'episodio di cui al capo 6), il Tribunale, lo ha correttamente qualificato quale tentativo di importazione dalla Colombia di centinaia di chili di cocaina, osservando, in puntuale applicazione dei principi espressi da questa Carte di legittimità, che il progetto in corso di esecuzione, prima dell'interruzione dovuta a circostanze estranee alla volontà dei concorrenti, aveva raggiuto un livello di sviluppo da lasciar ragionevolmente ritenere, se non già avvenuta la conclusione dell'accordo da sola sufficiente per la consumazione del reato, quantomeno uno stato avanzato delle trattative intercorse sicuramente "univoche e idonee a conseguire seriamente il reciproco consenso all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale "(Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407 - 01; Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, Ramirez Gutierrez, Rv. 280932 - 01). Dalle conversazioni, infatti, si evince financo l'avvenuto esborso di ingenti risorse finanziarie da parte degli importatori destinate all'organizzazione del traporto della merce già progettato nei minimi dettagli. Le censure relative agli episodi di detenzione e cessione di stupefacente di cui ai capi 13), 15), 20) e 22), non tengono conto del conto del contenuto accusatorio delle conversazioni intercettate analiticamente riportate alle pagine da 29 a 31. 4. Il quarto motivo, relativo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., oltre ad essere manifestamente infondato desumendosi dal complesso della 6 Così deciso, in Roma 13 ottobre 2022. motivazione ampiamente la finalità agevolativa mafiosa, non è nemmeno consentito per difetto di interesse ad impugnare. Come è noto sussiste l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che abbia ritenuto sussistente una circostanza aggravante a effetto speciale, sempre che da questa conseguano immediati riflessi sull'"an" o sul "quomodo" della misura. Situazione, quest'ultima, che non ricorre qualora, come nel caso in verifica, il ricorrente - raggiunto da indizi di colpevolezza per il reato di all'art. 416-bis, secondo comma, cod. pen. e 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - violazioni per le quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che rendono, comunque, applicabili i termini di durata massima della misura cautelare - contesta la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa senza impugnare le valutazioni in punto di pericolo di reiterazione fondate sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e senza prospettare l'incidenza di tale aggravante sul quadro cautelare. (Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucito Rv. 275028 - 01; Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123 - 02). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. Vanno espletati, a cura della cancelleria, gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.