Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/05/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. 847/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 28/03/2025, da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 18 22066 MARIANO COMENSE ITALIA con l'Avv. BRUCOLI BRUNO
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 5 22060 FIGINO SERENZA ITALIA con l'Avv. CESANA ARIANNA
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in Mariano Comense, in data 30/05/2022,
(anno 2022, atto n. 3, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , nata il [...]; Persona_1
- , nata il [...]. Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 28/03/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi sono economicamente autosufficienti e non avanzano l'un l'altro pretese di sorta in ordine al versamento di un assegno mensile di mantenimento.
3) La casa coniugale, sita in Mariano Comense (CO), Via Monsignor Elli n. 18, di piena proprietà esclusiva del marito e gravata da mutuo che il medesimo sta assolvendo, viene assegnata al SI.
, con quanto ivi presente. Le parti danno atto che la SI.ra si è Parte_1 Parte_2
già trasferita, e ha già trasferito la residenza propria e dei minori, in NO RE (CO) – Via
Armando Diaz n. 5, presso l'abitazione del nuovo compagno, liberando la casa coniugale dagli effetti propri e dei figli e riconsegnando le chiavi al marito. Le parti danno atto di aver concordato tra loro che, ove cessi la relazione della SI.ra con il nuovo compagno e dunque la stessa si trovi Pt_2
nella condizione di dover lasciare l'abitazione di quest'ultimo sita in NO RE (CO) – Via
Armando Diaz n. 5, il SI. collaborerà con lei nella ricerca di un nuovo immobile presso Parte_1
cui trasferirsi unitamente ai figli.
4) Le parti danno atto che l'autovettura Alfa Romeo Giulia tg: FH619HC, attualmente di proprietà del
SI. , è gravata da fermo amministrativo per l'importo iniziale di € 10.000,00= Parte_1
quale debito della SI.ra , precedente proprietaria, nei confronti dell'Agenzia delle Parte_2
Entrate; la SI.ra sta provvedendo al saldo rateale del debito e si obbliga, anche nei confronti Pt_2
del marito, a proseguire nel pagamento dello stesso.
5) I figli minori e , sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 Pt_3
collocamento prevalente presso la madre (presso la quale avranno anche la residenza e dimora attuale), e con servizio disgiunto della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione per i tempi di rispettiva permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori.
6) I genitori cureranno l'istruzione e l'educazione e assumeranno congiuntamente le decisioni di più
rilevanti interessi per i minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli, specificando che in esse rientrano le scelte religiose, di cura, l'indirizzo scolastico, la partecipazione ad attività educative e ricreative scolastiche ed extrascolastiche,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali. I genitori si impegnano reciprocamente a fornirsi con completezza e sollecitudine tutte le informazioni relative alle attività/alle circostanze/alla salute dei figli, ed in generale ogni notizia e dato che li riguardi.
7) I genitori convengono che il padre potrà vedere e tenere con sé i minori secondo le seguenti modalità:
a) a fine settimana alternati, dalle ore 21.00 del venerdì sino alle ore 18/19 della domenica;
b) due giorni infrasettimanali, individuati nelle giornate del martedì, dalle ore 18.00 sino alle ore
21.30, nonché il giovedì dalle ore 18.00 sino al venerdì mattina, con accompagnamento dei figli all'asilo/a scuola da parte del padre, nelle settimane in cui il weekend è di spettanza del padre;
c) due giorni infrasettimanali, individuati nelle giornate del mercoledì, dalle ore 18.00 sino al giovedì mattina con accompagnamento dei figli all'asilo/a scuola da parte del padre, nonché il venerdì dalle ore 18.00 sino alle ore 21.30, nelle settimane in cui il weekend è di spettanza della madre.
d) con riferimento alle vacanze estive, i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo di vacanza di 15 giorni, anche non consecutivi, che verranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
e) le vacanze scolastiche ed i ponti che comportano assenza da scuola dei figli minori verranno gestiti in maniera paritaria tra i genitori, se necessario anche mediante la suddivisione del costo,
previamente concordato, di una persona e/o struttura che si occupi dell'accudimento dei minori
(es. baby sitter, centro estivo, oratorio ecc.), individuata di comune accordo tra le parti;
f) le festività di Natale e Santo Stefano verranno gestite in maniera alternata e paritaria tra i genitori, concordando la divisione della festività di Natale dalle 18.00 della Vigilia sino alle 18
del giorno di Natale e dalle 18.00 del giorno di Natale sino alle 18.00 di Santo Stefano;
g) le festività di Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta verranno trascorso ad anni alterni con ciascun genitore.
I genitori si impegnano a comunicare all'altro dove i figli saranno condotti in vacanza e a favorire il contatto telefonico con i figli nei giorni di permanenza degli stessi presso di sé. E' sempre fatta salva la facoltà dei genitori di concordare tra loro eventuali diverse contingenti modalità di frequentazione del padre con i figli, tenendo conto anche degli impegni dei minori e dei rispettivi impegni di lavoro.
8) Le parti sin d'ora prestano reciproca autorizzazione al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni documento necessario per l'espatrio, anche per i figli minori, obbligandosi a fare tutto quanto è in loro potere per favorire il sollecito rilascio dei predetti documenti.
9) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli , e , corrispondendo la somma Per_1 Per_2 Pt_3
mensile di € 250,00.= per ciascun figlio, che verserà entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario a favore della SI.ra sull'IBAN [...] Monte Parte_2
dei Paschi di Siena alla medesima intestato. Si dà atto che il SI. sta provvedendo in tal Parte_1
senso sin dal mese di dicembre 2024. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT
del costo vita, considerando come indice base quello relativo al mese di dicembre 2025. I minori verranno considerati fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
10) L'assegno unico viene per intero assegnato alla madre.
11) Le parti contribuiranno, in ragione del 50% ciascuna, al costo della mensa scolastica dei figli, nonché
(i) delle ripetizioni, (ii) della baby sitter e (iii) delle spese straordinarie, tutte (i, ii, iii) previamente concordate e sostenute nell'interesse dei figli, seguendo all'uopo le linee guida e le modalità di cui al
Protocollo adottato dal Tribunale di Como, che con la sottoscrizione del presente atto si intende conosciuto e specificamente approvato dalle parti. Il solo costo correlato all'attività sportiva praticata dal figlio graverà in via esclusiva sul padre. Per_2
12) I genitori concordano che il rapporto dei minori con la famiglia di origine della SI.ra Pt_2
, in particolare con i genitori e la sorella sarà oggetto di stretta
[...] Persona_3
collaborazione tra le parti, subordinando la frequentazione, le visite e le telefonate dei minori con i noni e la zia ad un accordo preso di volta in volta tra le parti. Ciò si rende necessario a causa delle gravi ingerenze nel rapporto famigliare che entrambi i genitori riconoscono essersi verificato nel corso degli anni.
13) Ad eccezione di quanto previsto nei paragrafi che precedono, i coniugi danno atto di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro, a qualsivoglia titolo pregresso e per qualsiasi ragione anche vicaria e/o connessa, anche in relazione alle cause che hanno ingenerato la crisi endofamiliare, e di aver in tal modo regolato i propri interessi patrimoniali. 14) Spese di giudizio compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 30/05/2022, in Mariano Comense con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Mariano Comense
(anno 2022, atto n. 3, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza. 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mariano Comense perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
7) PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 09/05/2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Barbara Cao