Articolo 6 della Legge 28 giugno 2016, n. 130
Articolo 5Articolo 7
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30 luglio 2016
Art. 6. Insegnamento religioso nelle scuole 1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni e da coloro cui compete la responsabilita' su di essi.
2. L'IBISG fruisce delle possibilita' offerte dalla legislazione vigente per rispondere alle richieste provenienti dagli alunni e dalle loro famiglie in ordine alla conoscenza e allo studio della dottrina religiosa della Soka Gakkai.
3. Gli oneri finanziari derivanti dai commi 1 e 2 sono comunque a carico dell'IBISG.
Entrata in vigore il 30 luglio 2016