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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/09/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
all'esito dell'udienza del 24/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1825/2016 R.G., vertente tra:
C.F.: nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Caprileone Fraz. RO (ME), Via Rocco Chinnici, elettivamente domiciliata in Sant'Agata
Militello, via Nizza n.1, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello, dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
, P. IVA , in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, corr.te in Controparte_1 P.IVA_1
IC Via Roma n°60, ed elettivamente domiciliato in Capri Leone, Piazza G. Faranda, presso lo studio dell'Avv. Claudio Conti Gallenti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 415/2016, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento n. 1514/2016 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 415/2016, emesso dal Parte_1
Tribunale di Patti, nel procedimento n. 1514/2016 R.G. con il quale gli era stato ingiunto di pagare,
in favore di , la somma di Euro 12.786,00, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento, somma residua dovuta quale corrispettivo a saldo dei lavori eseguiti, presso l'immobile dell'opponente, e portata dalla fattura n.03 dell'01/04/2016, in atti.
A fondamento della proposta opposizione , pur non contestando il fatto storico Parte_1
dell'avvenuta commissione dei lavori alla parte opposta, ha eccepito nel merito che l'ammontare complessivo dei lavori effettuati dalla ditta , compreso i.v.a., è pari ad Euro Controparte_1
16.348,00, somma diversa da quella riportata in fattura, pari ad Euro 19.276,00, e, pertanto l'insussistenza del credito azionato, atteso il pagamento dell'importo, in contanti, di Euro 3.000,00
in data 04.06.2014; Euro 1.000,00 in data 12.06.2014; Euro 2.000,00 in data 11.07.2014 ed Euro
3.000,00 in data 28.07.2014, per un totale di Euro 9.000,00, nonché della ulteriore somma di Euro
5.980,00, a mezzo assegno e segnatamente: - in data 28.07.2014 con due assegni, di cui uno dell'importo di Euro 1.000,00 e l'altro di Euro 2.000,00; - in data 29.07.2014 con altri due assegni,
di cui uno dell'importo di Euro 980,00 (n° 3673919544-09) e l'altro di Euro 2.000,00 (n°
3673919542-07).
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1. Accertare ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa e nel motivo di opposizione,
che:
a) il decreto ingiuntivo non poteva essere richiesto nè emesso difettando i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.;
b) il creditore opposto non era - ne è - titolare del diritto di credito fatto valere in giudizio nell'ammontare complessivo del credito pari ad Euro 12.786,00;
c) alla ditta deve essere riconosciuta, dedotti gli acconti corrisposti e Controparte_1 rideterminato il credito per le ragioni dinanzi illustrate, nonchè pro bono pacis ed in limine litis,
soltanto la somma di Euro 368,00;
d) la GN , pro bono pacis, fa offerta di pagamento banco iudicis della somma di Parte_1
Euro 368,00 a saldo di ogni pretesa creditoria della ditta in relazione alle causali Controparte_1
oggetto di causa.
Conseguentemente:
2. Per la causali dedotte in giudizio e l'accoglimento dell'opposizione, annullare, dichiarare nullo,
revocare o con qualsiasi altra statuizione privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto ponendo a suo carico le spese ed i compensi della fase monitoria.
3. Condannare il creditore opposto alle spese ed ai compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali forfait, IVA e CPA come per legge.
Si costituiva in giudizio , contestando in toto, tutti i motivi posti a base Controparte_1
dell'opposizione e chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con provvedimento riservato del 21/03/2019, e per i motivi ivi contenuti, veniva rigettata la chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione di un teste, essendo state le parti, in corso di causa decadute per gli ulteriori testi, ed a seguito dell'udienza del 24/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che, per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e che, pertanto, le restanti questioni, eventualmente non trattate,
non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'opposizione, è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di seguito specificato.
Preliminarmente, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale,
rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio,
mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi;
(Cass. n.
5844/2006; Cass. n. 1737/2023).
La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda,
rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciandosi comunque sulla domanda avanzata, condannando al pagamento della somma, inferiore a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta.
A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Il creditore opposto, dunque, deve assolvere l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria.
Dalla valutazione degli atti di causa emerge la parziale correttezza della pretesa avanzata da parte di
, nei confronti dell'opponente . Controparte_1 Parte_1
Ritiene questo giudicante, nell'ampia discrezionalità della valutazione delle fonti di prova offerti,
che la parte opposta non abbia pianamente fornito idonea prova delle somme richieste in fase monitoria, e, portate dalla fattura in atti.
Secondo il generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Infatti, se è pur vero che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che le fatture, poste alla base della richiesta di decreto ingiuntivo, essendo atti unilaterali, non costituiscono prova certa, anche sul quantum, del credito azionato, in quanto la fattura commerciale,
avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene,
non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. (Cass. Civ., sez. II, 05/08/2011, n. 17050; Cass. Civ. 23/06/1997, n.5573).
Parte opposta, a fronte della parziale contestazione dell'importo, portato dalla citata fattura, pari ad
Euro 19.276,00, (il debitore opponente rileva che l'importo per i lavori eseguiti ammontava ad Euro
16.348,00), non ha pienamente fornito prova di avere eseguito tutti i lavori riportati in fattura.
Tes_ Infatti, ammesse le prove testimoniali richieste, è stato escusso solo il teste che, escusso all'udienza del 07/03/2023, ha genericamente riferito di avere effettuato solo opera di installazione di fili e prese elettriche, e nessuna altra circostanza rilevante.
Le parti sono state dichiarate decadute per l'assunzione di altri testi.
In considerazione del riconoscimento del debito, da parte dell'opponente, pari alla somma di Euro
16.348,00, e, tenuto conto che parte opponente ha solo provato, tramite il pagamento, con assegni,
della somma di Euro 5.980,00, non potendo assurgere a fronte di prova, ne comunque provato,
l'invocato pagamento di Euro 9.000,00 in contanti, la residua somma che spetta alla parte opposta per i lavori eseguiti ammonta ad Euro 10.368,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Pertanto, per quanto sopra evidenziato, l'opposizione va accolta con la revoca del decreto ingiuntivo n. 415/2016, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento n. 1514/2016 R.G., e, conseguentemente parte opponente va condannata al pagamento in favore della parte opposta, della somma di Euro 10.368,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Le spese del giudizio, visto il parziale accoglimento della domanda proposta da , Controparte_1
vanno compensate per metà, e si liquidano in favore di , e con distrazione in Controparte_1
favore dell'Avv. Claudio Conti Gallenti che ha reso la dichiarazione di legge, come da dispositivo applicato il D.M. 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda,
eccezione e difesa, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 415/2016, emesso dal
Tribunale di Patti, nel procedimento n. 1514/2016 R.G., e, conseguentemente condanna parte opponente, , al pagamento in favore della parte opposta, , per le Parte_1 Controparte_1
causali di cui in motivazione, della somma di Euro 10.368,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
2)Condanna , al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, già Parte_1
parzialmente compensate, che liquida in Euro 2.538,50, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Claudio Conti Gallenti;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti 24/09/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia,
all'esito dell'udienza del 24/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1825/2016 R.G., vertente tra:
C.F.: nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Caprileone Fraz. RO (ME), Via Rocco Chinnici, elettivamente domiciliata in Sant'Agata
Militello, via Nizza n.1, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pruiti Ciarello, dal quale è
rappresentata e difesa giusta procura in atti;
-opponente-
CONTRO
, P. IVA , in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, corr.te in Controparte_1 P.IVA_1
IC Via Roma n°60, ed elettivamente domiciliato in Capri Leone, Piazza G. Faranda, presso lo studio dell'Avv. Claudio Conti Gallenti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 415/2016, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento n. 1514/2016 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è
necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto,
in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 415/2016, emesso dal Parte_1
Tribunale di Patti, nel procedimento n. 1514/2016 R.G. con il quale gli era stato ingiunto di pagare,
in favore di , la somma di Euro 12.786,00, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento, somma residua dovuta quale corrispettivo a saldo dei lavori eseguiti, presso l'immobile dell'opponente, e portata dalla fattura n.03 dell'01/04/2016, in atti.
A fondamento della proposta opposizione , pur non contestando il fatto storico Parte_1
dell'avvenuta commissione dei lavori alla parte opposta, ha eccepito nel merito che l'ammontare complessivo dei lavori effettuati dalla ditta , compreso i.v.a., è pari ad Euro Controparte_1
16.348,00, somma diversa da quella riportata in fattura, pari ad Euro 19.276,00, e, pertanto l'insussistenza del credito azionato, atteso il pagamento dell'importo, in contanti, di Euro 3.000,00
in data 04.06.2014; Euro 1.000,00 in data 12.06.2014; Euro 2.000,00 in data 11.07.2014 ed Euro
3.000,00 in data 28.07.2014, per un totale di Euro 9.000,00, nonché della ulteriore somma di Euro
5.980,00, a mezzo assegno e segnatamente: - in data 28.07.2014 con due assegni, di cui uno dell'importo di Euro 1.000,00 e l'altro di Euro 2.000,00; - in data 29.07.2014 con altri due assegni,
di cui uno dell'importo di Euro 980,00 (n° 3673919544-09) e l'altro di Euro 2.000,00 (n°
3673919542-07).
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1. Accertare ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa e nel motivo di opposizione,
che:
a) il decreto ingiuntivo non poteva essere richiesto nè emesso difettando i presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.;
b) il creditore opposto non era - ne è - titolare del diritto di credito fatto valere in giudizio nell'ammontare complessivo del credito pari ad Euro 12.786,00;
c) alla ditta deve essere riconosciuta, dedotti gli acconti corrisposti e Controparte_1 rideterminato il credito per le ragioni dinanzi illustrate, nonchè pro bono pacis ed in limine litis,
soltanto la somma di Euro 368,00;
d) la GN , pro bono pacis, fa offerta di pagamento banco iudicis della somma di Parte_1
Euro 368,00 a saldo di ogni pretesa creditoria della ditta in relazione alle causali Controparte_1
oggetto di causa.
Conseguentemente:
2. Per la causali dedotte in giudizio e l'accoglimento dell'opposizione, annullare, dichiarare nullo,
revocare o con qualsiasi altra statuizione privare di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto ponendo a suo carico le spese ed i compensi della fase monitoria.
3. Condannare il creditore opposto alle spese ed ai compensi del giudizio, oltre rimborso spese generali forfait, IVA e CPA come per legge.
Si costituiva in giudizio , contestando in toto, tutti i motivi posti a base Controparte_1
dell'opposizione e chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
nel merito il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con provvedimento riservato del 21/03/2019, e per i motivi ivi contenuti, veniva rigettata la chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione di un teste, essendo state le parti, in corso di causa decadute per gli ulteriori testi, ed a seguito dell'udienza del 24/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che, per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice,
nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è
affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e che, pertanto, le restanti questioni, eventualmente non trattate,
non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
L'opposizione, è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di seguito specificato.
Preliminarmente, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto,
quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale,
rispettivamente di attore e convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio,
mentre spetta all'opponente, convenuto sostanziale, la prova dei fatti estintivi o impeditivi;
(Cass. n.
5844/2006; Cass. n. 1737/2023).
La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda,
rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciandosi comunque sulla domanda avanzata, condannando al pagamento della somma, inferiore a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta.
A ciò consegue l'infondatezza della contestazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo dovendosi accertare, come esposto, la fondatezza del diritto azionato alla luce del compendio probatorio e delle difese spiegate nel giudizio di opposizione.
Il creditore opposto, dunque, deve assolvere l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria.
Dalla valutazione degli atti di causa emerge la parziale correttezza della pretesa avanzata da parte di
, nei confronti dell'opponente . Controparte_1 Parte_1
Ritiene questo giudicante, nell'ampia discrezionalità della valutazione delle fonti di prova offerti,
che la parte opposta non abbia pianamente fornito idonea prova delle somme richieste in fase monitoria, e, portate dalla fattura in atti.
Secondo il generale criterio di riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Infatti, se è pur vero che, per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che le fatture, poste alla base della richiesta di decreto ingiuntivo, essendo atti unilaterali, non costituiscono prova certa, anche sul quantum, del credito azionato, in quanto la fattura commerciale,
avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, in quanto documento proveniente dalla parte che intende avvalersene,
non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato. (Cass. Civ., sez. II, 05/08/2011, n. 17050; Cass. Civ. 23/06/1997, n.5573).
Parte opposta, a fronte della parziale contestazione dell'importo, portato dalla citata fattura, pari ad
Euro 19.276,00, (il debitore opponente rileva che l'importo per i lavori eseguiti ammontava ad Euro
16.348,00), non ha pienamente fornito prova di avere eseguito tutti i lavori riportati in fattura.
Tes_ Infatti, ammesse le prove testimoniali richieste, è stato escusso solo il teste che, escusso all'udienza del 07/03/2023, ha genericamente riferito di avere effettuato solo opera di installazione di fili e prese elettriche, e nessuna altra circostanza rilevante.
Le parti sono state dichiarate decadute per l'assunzione di altri testi.
In considerazione del riconoscimento del debito, da parte dell'opponente, pari alla somma di Euro
16.348,00, e, tenuto conto che parte opponente ha solo provato, tramite il pagamento, con assegni,
della somma di Euro 5.980,00, non potendo assurgere a fronte di prova, ne comunque provato,
l'invocato pagamento di Euro 9.000,00 in contanti, la residua somma che spetta alla parte opposta per i lavori eseguiti ammonta ad Euro 10.368,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Pertanto, per quanto sopra evidenziato, l'opposizione va accolta con la revoca del decreto ingiuntivo n. 415/2016, emesso dal Tribunale di Patti, nel procedimento n. 1514/2016 R.G., e, conseguentemente parte opponente va condannata al pagamento in favore della parte opposta, della somma di Euro 10.368,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Le spese del giudizio, visto il parziale accoglimento della domanda proposta da , Controparte_1
vanno compensate per metà, e si liquidano in favore di , e con distrazione in Controparte_1
favore dell'Avv. Claudio Conti Gallenti che ha reso la dichiarazione di legge, come da dispositivo applicato il D.M. 55/2014, e successive modifiche ed integrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda,
eccezione e difesa, così provvede:
1)Accoglie l'opposizione e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 415/2016, emesso dal
Tribunale di Patti, nel procedimento n. 1514/2016 R.G., e, conseguentemente condanna parte opponente, , al pagamento in favore della parte opposta, , per le Parte_1 Controparte_1
causali di cui in motivazione, della somma di Euro 10.368,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
2)Condanna , al pagamento delle spese processuali in favore della parte opposta, già Parte_1
parzialmente compensate, che liquida in Euro 2.538,50, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Claudio Conti Gallenti;
La sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Patti 24/09/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia