TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17669 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9532 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 16.12.2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Parte_1
Pontoriero ( )ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Antonio
Baiamonti, 10 giusta delega in calce al ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato (pec
, presso i cui uffici, siti Email_2
in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato. 2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data
1.3.2024, l'Avv.to chiedeva: “1) Accertare Parte_1
e dichiarare l'illegittimità dell'impugnato decreto di liquidazione di compensi per il gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione 6^ Penale, Giudice Dott.
ND TR, in data 11/1/2024 e comunicato a mezzo PEC il 2/2/2024, nella parte in cui erroneamente omette di liquidare il compenso dovuto in favore dell'Avv.
[...]
per l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza Parte_1
di aggravamento di misura cautelare nei confronti dell'imputato Sig. nel processo penale R.G. Controparte_2
33066/23 P.M. – N. 9683/23 Dib., e, per l'effetto, disporne la revoca, l'annullamento e/o la modifica di detto decreto;
2)
Per l'effetto, accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi per la fase introduttiva del giudizio in favore dell'Avv. Parte_1
in qualità di difensore d'ufficio del Sig. , per Controparte_2
l'impugnazione proposta dinanzi al Tribunale di Roma
Sezione per il Riesame del 02/11/2023 nella misura di € 3
819,34 ,oltre rimborso forfettario spese generali 15% e CAP come per legge, ovvero altra somma ritenuta di giustizia e comunque nei limiti di quanto previsto dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, e procedere alla liquidazione degli stessi come indicato nella nota proforma sopra specificata;
3) Porre a carico del Controparte_1
, in persona del il pagamento delle
[...] CP_3
somme liquidate;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
chiedendo: “dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ove tardiva;
- rigettare la domanda perché infondata alla luce delle superiori considerazioni;
Con vittoria delle spese di lite”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del
16.12.2025, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, assumeva quanto segue:
1. Di proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Roma – Sezione
6^ Penale, Giudice Dott. ND TR, in data 4
11/1/2024 e comunicato a mezzo PEC il 2/2/2024, con il quale veniva omessa la liquidazione degli onorari per la fase introduttiva del giudizio in cui aveva svolto l'attività professionale quale difensore d'ufficio, ex art. 97 comma 1 c.p.p., nell'ambito del processo penale
R.G. 33066/23 P.M. – N. 9683/23 Dib. in favore dell'imputato , soggetto ammesso al Controparte_2
Patrocinio a Spese dello Stato;
2. Che, nello specifico, era sottoposto Controparte_2
alla misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla P.G. presso la Stazione Carabinieri
Roma Città Giardino, giusta ordinanza emessa dal
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. VI Penale, R.G.
33066/23 P.M., in persona del Giudice Dott. TR, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto del
16.8.23; con Ordinanza di aggravamento del 31.10.23, depositata il 2.11.23, il Giudice, visti gli artt. 276 e 285
c.p.p., sostituiva la suddetta misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. con quella della custodia cautelare in carcere;
3. Che, in data 2.11.23, quale difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p. di , proponeva Controparte_2
appello avverso la suddetta ordinanza e, in data
22.11.23, il Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XI
Riesame, in parziale accoglimento del suddetto appello 5
applicava nei confronti del la misura Controparte_2
cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Roma e dell'obbligo di presentazione alla P.G. con cadenza quotidiana;
4. Che, in data 6.12.23, depositava istanza per la liquidazione di parcella per l'attività professionale svolta dinanzi alla Sezione del Riesame nell'interesse del , ammesso al Patrocinio a Spese Controparte_2
dello Stato, e consistita: 1) Esame e studio Atti;
2)
Redazione Atto di appello ex art. 310 c.p.p. (fase introduttiva del giudizio); 3) Fase decisoria;
5. Che, in data 2.2.24, gli veniva notificato via PEC decreto di liquidazione (per un importo totale pari ad €
630,67) emesso dal Giudice, Dott. ND TR, ove venivano liquidate unicamente la fase di studio (€
237,00) e quella decisoria (€ 709.00), senza includere anche quanto dovuto per la c.d. “fase introduttiva del giudizio” consistita, per l'appunto, nella proposizione da parte del suddetto legale dell'atto di appello avverso la suddetta ordinanza;
6. Di avere, infatti, predisposto e redatto l'atto di appello dinanzi al Tribunale del Riesame avverso la predetta ordinanza con la quale, veniva sostituita la misura dell'obbligo di presentazione quotidiano alla P.G. con 6
quella della custodia cautelare in carcere del CP_2
;
[...]
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Deve essere, preliminarmente, rilevata la tempestività del ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che lo stesso è stato depositato in data 1.3.2024 a fronte del provvedimento impugnato comunicato al ricorrente via pec in data 2.2.24 (v. doc. n. 2), così che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni, operante in ragione di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 106 del
12 maggio 2016.
Giova, altresì, specificare che il ricorso ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, di talché il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 1470/2018,
2206/2020).
Deve, inoltre, ricordarsi che ai sensi dell'art. 82 del dpr
115/2002 “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono 7
liquidate dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative agli onorari, diritti ed indennità tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Inoltre, atteso il tenore delle doglianze svolte dall'opponente, va aggiunto che, nella liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, il Giudice è vincolato all'osservanza dei criteri fissati dal d.P.R. n. 115/2002 e, in particolare, dall'art. 82 del citato decreto, per il quale l'importo delle spese e dell'onorario da liquidare al difensore non può risultare superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti. Ed è certamente ben noto che la suindicata disposizione vada interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo per la liquidazione e non nel senso che la stessa debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe (cfr. Cass.
8273/2024; conf. Cass. 31404/2019, Cass. 15006/2021;
Cass. 4759/2022). Ebbene, il precipitato logico di tale ricostruzione è non solo che il compenso possa essere liquidato anche in misura inferiore alla stessa (purché non al di sotto dei valori minimi tariffari), ma che il riconoscimento della tariffa media – in quanto limite massimo per la 8
liquidazione in subiecta materia – debba invece ricollegarsi all'esecuzione di un'attività professionale caratterizzata da un elevato livello di importanza e difficoltà.
Da ultimo, anche nel caso in cui, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, qualora il compenso per il difensore sia stato liquidato, per ciascuna fase, al minimo dei parametri vigenti, ad esso va, in ogni caso, operata l'ulteriore decurtazione prevista dal successivo art. 106-bis; invero – come evidenziato anche dalla Suprema
Corte – siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, in quanto la decurtazione in parola è prevista ed imposta da disposizioni speciali, applicabili solo per le liquidazioni di prestazioni svolte nei confronti dell'imputato insolvente, equiparato a quello ammesso a patrocinio a spese dello Stato, che trovano la loro ragion d'essere nelle esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa e del diritto dell'avvocato ad un compenso equo (ex plurimis, la già richiamata Cass. n. 4759/2022), nonché, stante l'acquisita rilevanza costituzionale (art. 81 Cost.), dell'interesse generale ad un equilibrato impiego delle risorse pubbliche.
Ciò posto, deve rilevarsi che l'odierna parte opponente ha documentato lo svolgimento della dedotta fase introduttiva – non riconosciutagli nel decreto impugnato – mediante il deposito in atti dell'atto di appello ex art. 310 cpp 9
(v. doc, n. 4).
Pertanto, deve riconoscersi all'avv.to Parte_1
l'importo di euro 473,00 per la fase suddetta che, unitamente all'importo di euro 237,00 per la fase di studio e di euro 709 per quella decisoria, previa la riduzione 1/3 ex art. 106 bis dpr 115/2002, comporta un compenso in suo favore di euro
946,00 oltre oneri di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 9532/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Revoca il provvedimento emesso dal Tribunale Penale di Roma in data 11.1.2024 e liquida in favore del ricorrente la somma di euro 946,00 oltre oneri di legge;
❖ Condanna parte resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessive euro 462,00 oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Roma il 16.12.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 9532 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 16.12.2025, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Parte_1
Pontoriero ( )ed Email_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Antonio
Baiamonti, 10 giusta delega in calce al ricorso introduttivo.
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del Ministro Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato (pec
, presso i cui uffici, siti Email_2
in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliato. 2
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ex art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data
1.3.2024, l'Avv.to chiedeva: “1) Accertare Parte_1
e dichiarare l'illegittimità dell'impugnato decreto di liquidazione di compensi per il gratuito patrocinio, emesso dal Tribunale di Roma – Sezione 6^ Penale, Giudice Dott.
ND TR, in data 11/1/2024 e comunicato a mezzo PEC il 2/2/2024, nella parte in cui erroneamente omette di liquidare il compenso dovuto in favore dell'Avv.
[...]
per l'impugnazione proposta avverso l'ordinanza Parte_1
di aggravamento di misura cautelare nei confronti dell'imputato Sig. nel processo penale R.G. Controparte_2
33066/23 P.M. – N. 9683/23 Dib., e, per l'effetto, disporne la revoca, l'annullamento e/o la modifica di detto decreto;
2)
Per l'effetto, accertare e dichiarare l'esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi per la fase introduttiva del giudizio in favore dell'Avv. Parte_1
in qualità di difensore d'ufficio del Sig. , per Controparte_2
l'impugnazione proposta dinanzi al Tribunale di Roma
Sezione per il Riesame del 02/11/2023 nella misura di € 3
819,34 ,oltre rimborso forfettario spese generali 15% e CAP come per legge, ovvero altra somma ritenuta di giustizia e comunque nei limiti di quanto previsto dal D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, e procedere alla liquidazione degli stessi come indicato nella nota proforma sopra specificata;
3) Porre a carico del Controparte_1
, in persona del il pagamento delle
[...] CP_3
somme liquidate;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio il Controparte_1
chiedendo: “dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ove tardiva;
- rigettare la domanda perché infondata alla luce delle superiori considerazioni;
Con vittoria delle spese di lite”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del
16.12.2025, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, assumeva quanto segue:
1. Di proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Roma – Sezione
6^ Penale, Giudice Dott. ND TR, in data 4
11/1/2024 e comunicato a mezzo PEC il 2/2/2024, con il quale veniva omessa la liquidazione degli onorari per la fase introduttiva del giudizio in cui aveva svolto l'attività professionale quale difensore d'ufficio, ex art. 97 comma 1 c.p.p., nell'ambito del processo penale
R.G. 33066/23 P.M. – N. 9683/23 Dib. in favore dell'imputato , soggetto ammesso al Controparte_2
Patrocinio a Spese dello Stato;
2. Che, nello specifico, era sottoposto Controparte_2
alla misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla P.G. presso la Stazione Carabinieri
Roma Città Giardino, giusta ordinanza emessa dal
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. VI Penale, R.G.
33066/23 P.M., in persona del Giudice Dott. TR, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto del
16.8.23; con Ordinanza di aggravamento del 31.10.23, depositata il 2.11.23, il Giudice, visti gli artt. 276 e 285
c.p.p., sostituiva la suddetta misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. con quella della custodia cautelare in carcere;
3. Che, in data 2.11.23, quale difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p. di , proponeva Controparte_2
appello avverso la suddetta ordinanza e, in data
22.11.23, il Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XI
Riesame, in parziale accoglimento del suddetto appello 5
applicava nei confronti del la misura Controparte_2
cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Roma e dell'obbligo di presentazione alla P.G. con cadenza quotidiana;
4. Che, in data 6.12.23, depositava istanza per la liquidazione di parcella per l'attività professionale svolta dinanzi alla Sezione del Riesame nell'interesse del , ammesso al Patrocinio a Spese Controparte_2
dello Stato, e consistita: 1) Esame e studio Atti;
2)
Redazione Atto di appello ex art. 310 c.p.p. (fase introduttiva del giudizio); 3) Fase decisoria;
5. Che, in data 2.2.24, gli veniva notificato via PEC decreto di liquidazione (per un importo totale pari ad €
630,67) emesso dal Giudice, Dott. ND TR, ove venivano liquidate unicamente la fase di studio (€
237,00) e quella decisoria (€ 709.00), senza includere anche quanto dovuto per la c.d. “fase introduttiva del giudizio” consistita, per l'appunto, nella proposizione da parte del suddetto legale dell'atto di appello avverso la suddetta ordinanza;
6. Di avere, infatti, predisposto e redatto l'atto di appello dinanzi al Tribunale del Riesame avverso la predetta ordinanza con la quale, veniva sostituita la misura dell'obbligo di presentazione quotidiano alla P.G. con 6
quella della custodia cautelare in carcere del CP_2
;
[...]
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Deve essere, preliminarmente, rilevata la tempestività del ricorso introduttivo del presente giudizio, atteso che lo stesso è stato depositato in data 1.3.2024 a fronte del provvedimento impugnato comunicato al ricorrente via pec in data 2.2.24 (v. doc. n. 2), così che deve ritenersi rispettato il termine di trenta giorni, operante in ragione di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 106 del
12 maggio 2016.
Giova, altresì, specificare che il ricorso ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, di talché il procedimento previsto dal legislatore non consente una rigida applicazione del principio dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 1470/2018,
2206/2020).
Deve, inoltre, ricordarsi che ai sensi dell'art. 82 del dpr
115/2002 “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono 7
liquidate dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative agli onorari, diritti ed indennità tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Inoltre, atteso il tenore delle doglianze svolte dall'opponente, va aggiunto che, nella liquidazione dei compensi a carico dell'Erario, il Giudice è vincolato all'osservanza dei criteri fissati dal d.P.R. n. 115/2002 e, in particolare, dall'art. 82 del citato decreto, per il quale l'importo delle spese e dell'onorario da liquidare al difensore non può risultare superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti. Ed è certamente ben noto che la suindicata disposizione vada interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo per la liquidazione e non nel senso che la stessa debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe (cfr. Cass.
8273/2024; conf. Cass. 31404/2019, Cass. 15006/2021;
Cass. 4759/2022). Ebbene, il precipitato logico di tale ricostruzione è non solo che il compenso possa essere liquidato anche in misura inferiore alla stessa (purché non al di sotto dei valori minimi tariffari), ma che il riconoscimento della tariffa media – in quanto limite massimo per la 8
liquidazione in subiecta materia – debba invece ricollegarsi all'esecuzione di un'attività professionale caratterizzata da un elevato livello di importanza e difficoltà.
Da ultimo, anche nel caso in cui, in applicazione dei criteri di cui al citato art. 82 del d.P.R. n. 115/2002, qualora il compenso per il difensore sia stato liquidato, per ciascuna fase, al minimo dei parametri vigenti, ad esso va, in ogni caso, operata l'ulteriore decurtazione prevista dal successivo art. 106-bis; invero – come evidenziato anche dalla Suprema
Corte – siffatta modalità di liquidazione non costituisce violazione del minimo tariffario, in quanto la decurtazione in parola è prevista ed imposta da disposizioni speciali, applicabili solo per le liquidazioni di prestazioni svolte nei confronti dell'imputato insolvente, equiparato a quello ammesso a patrocinio a spese dello Stato, che trovano la loro ragion d'essere nelle esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa e del diritto dell'avvocato ad un compenso equo (ex plurimis, la già richiamata Cass. n. 4759/2022), nonché, stante l'acquisita rilevanza costituzionale (art. 81 Cost.), dell'interesse generale ad un equilibrato impiego delle risorse pubbliche.
Ciò posto, deve rilevarsi che l'odierna parte opponente ha documentato lo svolgimento della dedotta fase introduttiva – non riconosciutagli nel decreto impugnato – mediante il deposito in atti dell'atto di appello ex art. 310 cpp 9
(v. doc, n. 4).
Pertanto, deve riconoscersi all'avv.to Parte_1
l'importo di euro 473,00 per la fase suddetta che, unitamente all'importo di euro 237,00 per la fase di studio e di euro 709 per quella decisoria, previa la riduzione 1/3 ex art. 106 bis dpr 115/2002, comporta un compenso in suo favore di euro
946,00 oltre oneri di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 9532/2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Revoca il provvedimento emesso dal Tribunale Penale di Roma in data 11.1.2024 e liquida in favore del ricorrente la somma di euro 946,00 oltre oneri di legge;
❖ Condanna parte resistente alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessive euro 462,00 oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Roma il 16.12.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)