Articolo 12 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 11Articolo 13
Versione
3 giugno 1985
Art. 12.
Le fondazioni di culto possono essere riconosciute quando risultino la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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