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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 9007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9007 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 37745/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29/10/2024 da ata a NAPOLI il 23/09/1976 Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N 2 20013 MAGENTA ITALIA con l'Avv. FRANCESCA CHIARA ROSSANO
ATTORE
e
Controparte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 2 20013 MAGENTA ITALIA con l'Avv. FILIPPO FACINO
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25.11.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) dichiarare l'affido condiviso delle minori con collocazione delle medesime presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale, con tutto quanto l'arreda e la correda, con pagamento del rateo di mutuo al 50% tra i coniugi;
3) stabilire il diritto di visita come già statuito, il padre potrà tenere con sé le figlie minori con le seguenti modalità: le figlie pernotteranno con il papà due notti consecutive in coincidenza con i turni di riposo paterni, che verranno comunicati alla mamma alla fine della settimana precedente allorquando il papà avrà i turni. Il padre accompagnerà entrambe le figlie a scuola tutti i giorni, Per preleverà da scuola Per_1 ed al termine della scuola e accompagnerà le figlie alle attività sportive riportandole poi a casa sintantonchè il termine di tali attività sarà contenuto alle 18,00: per le vacanze estive, il padre le terrà con sé almeno due settimane anche non consecutive da concordare con la moglie entro il 30 aprile di ogni anni;
i genitori comunicheranno all'altro la località dove porteranno le figlie prima della partenza;
quanto alle vacanze natalizie, i genitori le trascorreranno con le figlie in alternanza nei seguenti periodi: 23/29 dicembre oppure 30 dicembre/6 gennaio. Natale
2025 saranno con il papà; per le vacanze pasquali in alternanza con l'altro genitore, Pasqua 2026 con la madre;
4) porre a carico del padre un assegno mensile pari ad € 650,00 a favore delle figlie minori, da riconoscersi alla madre a mezzo iban [...] entro il giorno 3 di ogni mese, con aumento istat dovuto per legge dall'anno successivo;
5) porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie ricomprese nel protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017 Linee guida per le spese extra assegno di mantenimento' così come aggiornate dal mese di giugno 2025 con le procedure ivi indicate per la richiesta delle autorizzazioni e le tempistiche e le modalità per l'ottenimento dei pagamenti, con la possibilità di utilizzare mezzi scritti alternativi alla raccomandata quali mail o messaggistica veloce;
6) porre a favore della madre, in quanto genitore collocatario, l'assegno unico al 100% ed eventuali arretrati dello stesso;
Con condanna del resistente alle spese del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Confermare l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale, di Magenta via Boffalora n 2 con tutto quanto l'arreda e la correda, con pagamento del rateo di mutuo al 50% tra i coniugi;
3) Confermare il diritto di visita delle minori da parte del padre come da provvedimento del 17 maggio 2025
4) Riadeguare a carico del padre l'assegno mensile per le minori all'importo di € 450,00 stante l'impatto del nuovo protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano pubblicato nel giugno 2025 con il quale è stata preveduta la traslazione verso il novero delle straordinarie di rilevanti voci di spesa dapprima rientranti nel mantenimento ordinario. Il tutto con onere di versamento al favore della madre entro il giorno 15 di ogni mese e con aumento ISTAT dovuto a partire dal mese di novembre 2026
5) Porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie ricomprese nel protocollo della Corte d'Appello di Milano giugno 2025
6) Confermare favore della madre, in quanto genitore collocatario, l'assegno unico al 100% ed eventuali arretrati dello stesso.
7) Vinte le spese di lite
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a NAPOLI il 11/09/2010 (anno 2010, atto n 163, parte II, serie A) Per
Da matrimonio sono nate figlie Per_1 nata il [...] e il 2.2.2018
Parte_1Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/10/2024 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione coniugale, l'affidamento condiviso della figlie minori con collocamento preferenziale presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita in favore del padre e la determinazione in € 650 mensili dell'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versarle a titolo di contributo per il mantenimento della minori oltre al 50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili. ritualmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda relativa Controparte_1 alla pronunzia di separazione, ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori da collocarsi in via preferenziale presso la madre e quindi con assegnazione alla stessa della casa coniugale- la
-
regolamentazione del proprio diritto di visita considerando l'attività lavorativa dal medesimo svolta,
e la determinazione in € 400,00 mensili dell'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare quale contributo al mantenimento della minori oltre al 50% dele spese straordinarie alle medesime riferibili.
Le parti sono comparse all'udienza del 21.3.2025 avanti al GOT e hanno raggiunto i seguenti accordi relativi alla responsabilità genitoriale e al regime delle frequentazioni :
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Per
2) Disporsi l'affido condiviso delle figlie minori (Per_1 ed ) con collocamento presso l'abitazione coniugale di Magenta via Boffalora n 2 con la madre;
3) la casa coniugale viene assegnata alla madre con quanto l'arreda e la dota;
4) si da atto che il Sig. CP_1 terminerà di asportare i propri effetti personali entro il 22 marzo 2025 e contestualmente consegnerà alla moglie le chiavi di casa in suo possesso nonché
l'hardisk contenete foto e film.
5) Stabilire il piano di visite come segue: le bambine pernotteranno due notti consecutive in coincidenza con i turni di riposo paterni, che verranno comunicati alla mamma alla fine della settimana precedente allorquando il papà avrà i turni.
Il padre accompagnerà entrambe le figlie a scuola tutti i giorni, preleverà da scuola Per_1 ed Per al termine della scuola ed accompagnerà le figlie alle attività sportive riportandole poi a casa sintantochè il termine di tali attività sarà contenuto alle 18,00.
Per le vacanze estive il padre le terrà con se almeno due settimane anche non consecutive da concordare con la moglie entro il 30 aprile di ogni anno.
I genitori comunicheranno all'altro la località dove porteranno le figlie prima della partenza.
Quanto alle vacanze natalizie i genitori le trascorreranno con le figlie in alternanza nei seguenti periodi: 23\29 dicembre oppure 30 dicembre\06 Gennaio. Natale 2025 saranno col papà.
Le vacanze Pasquali in alternanza, Pasqua 2025 col papà.
I genitori potranno comunque accordarsi diversamente.
6) Ripartire in quota pari al 50% tra i genitori il pagamento delle spese Extra come da vigente protocollo linee guida della Corte D'appello di Milano
7) Confermare a favore della Madre il diritto alla percezione integrale dell'assegno unico.
8) Il Sig. CP_1 si farà carico del 50% dell'assicurazione sulla casa coniugale e del 50% delle spese del conto corrente cointestato.
Nessun accordo veniva invece raggiunto con riferimento alla misura dell'assegno indiretto per il mantenimento delle figlie avendo il sig. CP_1 in tale sede insistito per la determinazione dello stesso in € 450,00, ad avendo di contro la sig.ra Pt_1 dichiarato la propria disponibilità ad accettare il minor importo di € 500,00 mensili All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 7.5.2025 le parti venivano sentite dal Giudice Delegato e in tale sede dichiaravano
La sig.a Pt_1 intendo separarmi. Faccio presente che purtroppo gli accordi raggiunti avanti al
GOT quanto al diritto di visita- accordi che ricalavano le disponibilità manifestate dal sig, CP_1 non sono state rispettate perché il papà non ha tenuto le bambine come concordato ad eccezione dei primi 2 giorni di riposo immediatamente successivi all'udienza. Si era anche offerto di tenere le bambine nel periodo di pasqua, ma non è avvenuto. A questo punto, visto che anche io lavoro e le bambine debbono essere gestite da entrambi, credo che sia preferibile rimettersi alla decisione del
Tribunale. Anche gli accordi economici non sono rispettati. Al momento mi sta versando 400 euro cifra che aveva determinato autonomamente quando è andato via di casa. Chiedo che si chiarisca il diritto di visita del padre anche perché le bambine sentono la mancanza del papà, di stabilire la gestione delle spese che riguardano l'assicurazione della casa e il conto corrente cointestato, che sposti la residenza, di avere un dialogo con lui senza che lui utilizzi le bambine come tramite dal momento che lui mi ha bloccato e per parlargli devo scrivergli delle mail, e determinare un assegno di mantenimento.
Il sig. CP_1 dichiarava: ritengo di aver fatto quello contenuto nel verbale avanti al GOT. Era stato evidenziato che i riposi non sono assegnati con una cadenza regolare settimanale. Quando ricevo la comunicazione che posso fruire di un riposo notturno, comunico alla moglie via e mail la disponibilità a tenere le bambine per il pernottamento. E' vero che dall'udienza sono riuscito a tenere le bambine solo per un pernottamento. E' vero che non utilizzo whatsapp perché non voglio che da ogni scritto nasca una polemica. Escludo di aver utilizzato le bambine per comunicazioni con la loro madre. Scrivo le mail e a volte rispondo. Ho scritto che avrei tenuto le bambine per Pasqua ma non per il pernottamento. Di fatto le ho tenute il giorno di Pasquetta per 3 o 4 ore. Io mi occupo di accompagnare le bambine quotidianamente a scuola e di riportarle e casa. Mi occupo anche dell'accompagnamento allo sport. Per fare questa attività comprimo il mio riposo. Lo faccio per consentire a mia moglie di andare a lavorare. Faccio presente che non ho chiesto la metà dell'assegno unico che forse mi spetterebbe All'esito della richiamata udienza il Giudice Delegato con ordinanza del 17.5.2025 così provvedeva:
".....sentite le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza avanti al GOT del 21.3.2025 e in data "
7.5.2025;
considerato che
all'esito dell'udienza avanti al GOT le parti ebbero a raggiungere degli accordi anche con riferimento alle modalità di frequentazione tra padre e figlie di fatto non attuale (se non per il primo "riposo" successivo a detta udienza) anche in ragione della tipologia di lavoro del sig, CP_1 e dei turni dal medesimo nello svolgimento del proprio lavoro dettato da cadenze dal medesimo non prevedibili con largo anticipo;
osservato, peraltro, che le minori debbono essere affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori non essendoci ragione per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso: le minori saranno peraltro collocate in via preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso a madre;
osservato che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo a tasso variabile
(con rata di € 380,00 mensili complessive che dovrà continuare a gravare su ciascun coniuge per il
50%), deve essere assegnata, unitamente agli arredi e corredi in essa esistenti alla madre affinché la occupi unitamente alle minori;
rilevato che, quanto alle frequentazioni tra padre e figlie, ritiene questo Giudice di dover in questa sede confermare le modalità di frequentazione già concordate tra le parti avanti al GOT dal momento che, considerata tipologia di lavoro del convenuto ( il Sig. CP_1 svolge lavoro notturno generalmente dalle ore 22:00 alle 06:00 come Guardia Giurata armata presso la CIVIS Spa di
Milano) e tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze del ricorrente a frequentare le figlie (necessariamente di giorno e in occasione del riposo) con l'esigenza, anche per il convenuto, del necessario riposo, sono le uniche modalità in concreto praticabili. Osserva peraltro questo
Giudice delegato che detto regime di frequentazione, sebbene suggerito dal convenuto e mutuato sulla base delle sue esigenze di lavoro, non è stato di fatto attuato e che, nei 2 mesi di sperimentazione( tra l'udienza del Got e quella avanti al giudice delegato) è stata di fatto seguita una sola volta. E' quindi auspicabile che detto regime di visita venga effettivamente attuato e ciò nell'interesse delle minori che, come evidenziato dalla ricorrente nel corso dell'udienza, desiderano vedere e stare con il genitore. E' peraltro evidente che la mancata attuazione delle frequentazioni ha una diretta incidenza sugli oneri che gravano sull'altro genitore (ossia sulla madre) sia in termini di carico di accudimento sia di maggiori oneri/ costi attesa la mancanza di mantenimento diretto delle figlie;
considerato che
deve essere, pertanto, determinato in € 500,00 l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, quale contribuito al mantenimento delle minori oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano- importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dal maggio
2026 (base di calcolo maggio 2025). Si tratta di importo congruo considerata l'età delle figlie, i tempi di permanenza delle stesse presso il genitori (con maggior onere di mantenimento diretto a carico della madre sia in ragione e delle tempistiche di frequentazione sia in ragione dell'intermittenza attuale delle frequentazioni ovvero di frequentazioni assai diluite nel tempo), e congruo in relazione ai redditi di cui entrambi le parti dispongono, degli oneri sugli stessi incombenti. rilevato invero che al sig.ra Pt 1 dispone di un reddito mensili netto calcolato su 12 mensilità pari a € 1437,24 (la CU 2025 reca un imponibile di € 19.432,02 con ritenuta iperf di € 1.775,15 addizionale regionale di € 254,53 e comunale di € 155,46 = 17.246,88:12= 1437,24 ), è gravata dalla rata di mutuo della casa coniugale pari a € 192,20 mensili osservato che il sig. CP_1 dispone di un reddito mensili netto calcolato su 12 mensilità pari a €
1.635,43 (la CU 2024 - non è stata prodotta quella del 2025 ma il convenuto ha depositato tutte le buste paga del 2024) reca un imponibile di € 23.318.69 con ritenuta iperf di € 3.191,15 addizionale regionale di € 315,94 e comunale di € 186,55 19.625,05:12= 1635,43), è gravata dalla rata di
-
mutuo della casa coniugale pari a € 192,20 mensili) è gravato del costo della locazione per la stanza in appartamenti in condivisione dove vive pari a € 550,00 osservato che ciascuna parte provvederà a versare il 50% delle spese del conto cointestato e dell'assicurazione sulla casa rimettendole direttamente sul conto corrente comune: ritento che l'assegno unico universale deve essere riconosciuto in via integrale alla ricorrente
P.Q.M.
Così provvede ex art. 473bsi.22 c.p.c.
1. autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto Per
2. affida le minore ( Per_1 nata il [...] ed nata il [...]) in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento, preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale di Magenta via Boffalora n 2 con la madre;
3. assegna la casa coniugale, con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti, alla madre ricorrente affinché la occupi unitamente alle minori;
4. Dispone che il sig. CP 1 possa tenere con sé le figlie minori con le seguenti modalità: le figlie pernotteranno con il papà due notti consecutive in coincidenza con i turni di riposo paterni, che verranno comunicati alla mamma alla fine della settimana precedente allorquando il papà avrà i turni. Il padre accompagnerà entrambe le figlie a scuola tutti i giorni, preleverà da scuola Per_1 ed Per al termine della scuola ed accompagnerà le figlie alle attività sportive riportandole poi a casa sintantochè il termine di tali attività sarà contenuto alle 18,00.
5. Per le vacanze estive il padre le terrà con sè almeno due settimane anche non consecutive da concordare con la moglie entro il 30 aprile di ogni anno.
6. I genitori comunicheranno all'altro la località dove porteranno le figlie prima della partenza.
7. Quanto alle vacanze natalizie i genitori le trascorreranno con le figlie in alternanza nei seguenti periodi: 23\29 dicembre oppure 30 dicembre\06 Gennaio. Natale 2025 saranno col papà.
8. Per le vacanze Pasquali in alternanza con l'latiro genitore, Pasqua 2026 con la madre
9. Il sig. CP_1 corrisponderà alla sig.ra Pt_1 a titolo di contributi al mantenimento delle figlie €500,00 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal maggio 2026 ( base di calcolo maggio 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alla linee guida del
Tribunale di Milano da intendersi qui ritrascritte.
10. L'assegno unico spetterà per il 100% alla ricorrente
11. Il Sig. CP_1 si farà carico del 50% dell'assicurazione sulla casa coniugale e del 50% delle spesedel conto corrente cointestato.
12. Ordina ad entrambe le parti dei depositare in giudizio entro il 10.10.2025 il modello 730/2025 ( se presentato) e al convenuto la CU 2025
RINVIA per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussone orale al 22.10.2025 ore 9,30"
Alla successiva udienza del 22.10.2025, integrate dalle parti le dichiarazioni/ certificazioni fiscali come disposto dal Giudice Delegato, le stesse rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e discusso oralmente la causa chiedevano che la stessa venisse rimessa al Collegio per la decisione
Il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale, domanda sulla quale entrambe le parti concordano, è fondata e merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Osserva il Collegio che non vi è contestazione con riferimento ai profili relativi alla Per responsabilità genitoriale della minori Per_1 ed concordando entrambi i genitori per l'affidamento condiviso delle stesse. La domanda sotto tale profilo deve esse accolta non emergendo alcun elemento di criticità che possa imporre e giustificare una deroga al regime ordinario dell'affidamento delle stesse ad entrambi i genitori.
Quanto al collocamento, deve parimenti accogliersi la richiesta di entrambe le parti di collocamento preferenziale della minori- anche ai fini della residenza anagrafica- presso la madre alla quale dovrà conseguentemente essere assegnata la casa coniugale di Magenta via Boffalora n. 2
(immobile di cui entrambi i coniugi sono comproprietari ) gravata da mutuo con rata pari a € 380,00 mensili che entrambe le parti dovranno continuare pro quota a corrispondere.
Motivo di contrasto tra i genitori è, invece, la modalità della frequentazione tra il Sig, CP_1
e le figlie, modalità sulle quali le parti hanno invero cercato di accordarsi formulando una proposta di frequentazione ( fin dall'udienza avanti al GOT) di fatto non attuata per l'impossibilità del sig,
CP_1 a tempestivamente comunicare le date dei propri riposi e di preventivarli.
In proposito va qui ricordato che il convenuto svolge lavoro notturno generalmente dalle ore 22:00 alle 06:00 come Guardia Giurata armata presso la Cittadini dell'Ordine spa di Milano ( pèrima era dipendente della Civis spa). Con i provvedimenti provvisori è stata dettata una modalità di frequentazione tra padre e figlie che, ricalcando quello che il sig., CP_1 di fatto stava facendo, prevedeva la possibilità per lo stesso di accompagnare le figlie a scuola ogni mattina, prelevarle al termine al termine dell'attività scolastica per accompagnarle alle attività sportive riportandole poi a casa sempre che il termine di tali attività fosse contenuto alle 18,00. Inoltre il medesimo avrebbe potuto pernottare con le minori per due notti consecutive in coincidenza con i i propri turni da comunicare alla madre delle minori alla fine della settimana precedente. Tale modalità, quanto ai pernottamenti, non ha avuto di fatto applicazione, mentre risulta che il sig, CP_1 si sia sempre occupato di accompagnare le figlie a scuola provvedendo anche ad andare a riprendere. All'udienza del 22.10.2025 il sig. CP_1 ha invece dichiarato " è vero che non sto accompagnando le bambine 66
all'attività sportiva e che ho detto che è un onere che non posso mantenere. L'ho fatto perchè diversamente io non ho il tempo di riposarmi. Non vedo perché debba essere un onere solo mio visto che i genitori sono 2. Quanto alla frequentazione ordinaria sto vedendo le bambine con una media di 2 giorni al mese in cui pernottano presso di me: io le vedo tutti i giorni perché le parto tutte le mattine a scuola. Credo che questo sia un disagio sia per me perché io devo dormire sul divano e loro dormono nel mio letto e un disagio anche per le bambine nel senso che devono traghettare da una casa all'altra con vestiti e libri. Io posso quindi garantire 2 notti al mese. Io mi lamento di non essere compreso neppure nel presente contesto circa la mia situazione: io lavoro nel privato e nel privato è una situazione instabile e mutevole. Io per 10 anni ho accompagnato le bambine a scuola diversamente dalla madre e le vado anche a riprendere: una esce alle 14.00 (e di recente se il tempo
è buono viene a casa da sola) e l'altra alle 16.30. Questo implica che io sia obbligato a lavorare di notte perché se non lo facessi mi chiedo chi si occuperebbe degli accompagnamenti a scuola e del loro ritiro. Questa situazione va avanti da anni e siamo sempre riusciti a programmarci".
Orbene, nel contesto dato, ritiene il Tribunale di non poter che prendere atto della oggettiva impossibilità per il convenuto di garantire un calendario fisso di frequentazioni con le figlie e valutare che lo stesso in base ai propri non prevedibili né programmabili impegni lavorativi- non può garantire più di 2 pernottamenti al mese dovendosi tenere in debita considerazione anche il diritto del sikg, CP_1 al necessario riposo. Conseguentemente deve prevedersi che il sig. CP_1 terrà le minori per 2 notti al mese in coincidenza con il proprio turno di riposo notturno- o che verrà
-
comunicato con anticipo alla madre della minori. Continuerà ad occuparsi di accompagnare a scuola le minore e di prevalerle all'orario dell'uscita – come di fatto avviene da tempo- in ciò alleggerendo gli oneri di accudimento incombenti anche sulla madre. Il padre potrà inoltre tenere con sé le minori ad anni alternati con la madre il giorno di Natale o il Santo Stefano, il 31 dicembre o il 1 gennaio e ad anni alternati il 6 gennaio. Potrà trascorrere con le minori ad anni alternati il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze scolastiche estive potrà trascorre con le minori 2 settimane entro il 30 aprile di ogni anche non consecutive che dovranno esser concordate con la sig.ra Pt_1 anno.
Quanto ai profili economici il Tribunale prende atto che il convenuto all'udienza di discussione del 22.10.2025 ha evidenziato che la richiesta di rimodulazione dell'assegno ( con le conclusioni definitive rassegnate lo stesso chiede che l'assegno sia rideterminato in € 450,00 mensili
) considerando l'incidenza delle spese straordinarie come previste dalle Linee Guida del Tribunale di
Milano approvate nel giugno 2025 che prevede voci di spesa extra prima ricomprese nel mantenimento ordinario e in particolare gli oneri di mensa scolastica che gravano sul sig. CP_1 Per per la sua quota per € 72,50 al mese (solo ha la mensa).
Orbene ritiene il Tribunale che nella determinazione della misura del contributo indiretto che deve gravare sul Sig. CP_1 non potrà non tenersi conto dei tempi, invero assai ridotti, che le minore trascorrono con il padre. Sotto il profilo dei redditi dalle ultime CU depositate (2'025 relativi al 2024) risulta che il sig. CP_1 nel 2024 ha fruito di un reddito mensile calcolato su 12 mensilità di € 2383.68 (1.156,13+1.182,55). Ed invero dalla CU della Cittadini dell'ordine spa risulta che il medesimo ha fruito di un reddito annuo lordo di € 16.545,03 con imposta netta di € 2.330,16, addizionale regionale di € 208,91 e comunale di € 132,36= 13.783,60:12= 1.156,13 a cui si deve aggiungere il reddito percepito dalla CIVIS spa di cui alla CU relativa al medesimo periodo che reca un imponibile annuo lordo di € 16.997,62 con imposta netta di € 2.454,90 addizionale regionale di €
216,06 e Comunale di € 135,95 = 14.190,71:12= 1.182,55. Si tratta di un significativo incremento di reddito rispetto all'annualità precedente nella quale lo stesso aveva percepito mensili netto calcolato su 12 mensilità pari a € 1.635,43 (la CU 2024 reca un imponibile di € 23.318.69 con ritenuta iperf di
€ 3.191,15 addizionale regionale di € 315,94 e comunale di € 186,55 = 19.625,05:12= 1635,43 ). Il sig. CP_1 , come già osservato è poi gravato del pagamento della rata di mutuo della casa coniugale
,
pari a € 192,20 mensile del costo della locazione per la stanza in appartamento in condivisione dove vive pari a € 550,00 mensili.
Quanto alla sig.ra Pt_1 risulta che la stessa nel medesimo anno di imposta nel 2024 (
730/2025) ha fruito di un redditi mensile netto calcolato di 12 mensilità di € 1.528,33 ( imponibile
19.432- imposta netta di € 682- addizionale regionale di € 255- addizionale comunale di € 155=
18.340:12= 1.528,33), vive nella casa coniugale per la quale è tenuta a corrispondere l'importo di €
192,20 per la rata di mutuo. Alla luce di tutte le emergenze in atti, considerati i redditi dei entrambe le parti ( significativamente incrementati avuto riguardo alla posizione del convenuto), gli oneri che sugli stessi gravano, i maggiori tempi di permanenza presso la madre delle minori (e quindi dei maggiori oneri di accudimento sulla stessa incombenti) ritiene il Collegio di dover rideterminare in € 600,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo indici istat) la misura dell'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza quale contributo al mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 pienamente sostenibili dal Sig. CP_1 attesi gli intervenuti incrementi reddituali. Sul convenuto, inoltre continuerà a gravare il 50% dell'assicurazione sulla casa coniugale e il 50% delle spese del conto corrente cointestato.
L'assegno unico universale dovrà essere riconosciuto al 100% alla sig.ra Pt_1 in ragione della prevalente collocamento della minori presso di lei ( e dei ridotti tempi di permanenza presso il padre) Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerata la reciproca e paritetica soccombenza delle parti con riferimento alle domande di natura economica, le spese devono essere tra le stesse integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
37745 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
[...] che hanno celebrato matrimonio concordatario a NAPOLI il 11/09/2010 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli ( anno 2010, atto n
163, parte II, serie A) Per 2. affida le minori (Per_1 nata il [...] ed nata il [...]) in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento, preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale di Magenta via Boffalora n 2 con la madre;
3. assegna la casa coniugale, con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti, alla madre ricorrente affinché la occupi unitamente alle minori;
4. Dispone che il sig. CP_1 possa tenere con sé le figlie minori con le seguenti modalità: per 2 notti al mese in coincidenza con il proprio turno di riposo notturno- che verrà
-
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comunicato con anticipo alla madre della minori.
Continuerà ad occuparsi di accompagnare a scuola le minori e di prevalerle all'orario dell'uscita come di fatto avviene da tempo.
Il padre potrà inoltre tenere con sé le minori ad anni alternati con la madre il giorno di
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Natale o il Santo Stefano, il 31 dicembre o il 1 gennaio e ad anni alternati il 6 gennaio
Potrà trascorrere con le minori ad anni alternati il giorno di Pasqua o il Lunedì
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dell'Angelo.
Durante le vacanze scolastiche estive potrà trascorre con le minori 2 settimane anche non
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consecutive che dovranno esser concordate con la sig.ra Pt_1 entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Dispone che Controparte 1 corrisponda a Parte 1 un via anticipata ed entro il 15 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza a titolo di contributo al mantenimento delle figlie € 600,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal novembre 2026 (base di calcolo novembre
2025) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alla linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. Dispone che l'assegno unico universale sia riconosciuto e spetti al 100% alla sig.ra Pt_2 7. Dispone che il Sig. CP_1 si faccia carico del 50% dell'assicurazione sulla casa coniugale e del 50% delle spese del conto corrente cointestato.
8. Compensa tra le parti le spese di lite
9. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29/10/2024 da ata a NAPOLI il 23/09/1976 Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N 2 20013 MAGENTA ITALIA con l'Avv. FRANCESCA CHIARA ROSSANO
ATTORE
e
Controparte_1 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...]N. 2 20013 MAGENTA ITALIA con l'Avv. FILIPPO FACINO
CONVENUTO
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25.11.2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) dichiarare l'affido condiviso delle minori con collocazione delle medesime presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale, con tutto quanto l'arreda e la correda, con pagamento del rateo di mutuo al 50% tra i coniugi;
3) stabilire il diritto di visita come già statuito, il padre potrà tenere con sé le figlie minori con le seguenti modalità: le figlie pernotteranno con il papà due notti consecutive in coincidenza con i turni di riposo paterni, che verranno comunicati alla mamma alla fine della settimana precedente allorquando il papà avrà i turni. Il padre accompagnerà entrambe le figlie a scuola tutti i giorni, Per preleverà da scuola Per_1 ed al termine della scuola e accompagnerà le figlie alle attività sportive riportandole poi a casa sintantonchè il termine di tali attività sarà contenuto alle 18,00: per le vacanze estive, il padre le terrà con sé almeno due settimane anche non consecutive da concordare con la moglie entro il 30 aprile di ogni anni;
i genitori comunicheranno all'altro la località dove porteranno le figlie prima della partenza;
quanto alle vacanze natalizie, i genitori le trascorreranno con le figlie in alternanza nei seguenti periodi: 23/29 dicembre oppure 30 dicembre/6 gennaio. Natale
2025 saranno con il papà; per le vacanze pasquali in alternanza con l'altro genitore, Pasqua 2026 con la madre;
4) porre a carico del padre un assegno mensile pari ad € 650,00 a favore delle figlie minori, da riconoscersi alla madre a mezzo iban [...] entro il giorno 3 di ogni mese, con aumento istat dovuto per legge dall'anno successivo;
5) porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie ricomprese nel protocollo della Corte d'Appello di Milano del 14.11.2017 Linee guida per le spese extra assegno di mantenimento' così come aggiornate dal mese di giugno 2025 con le procedure ivi indicate per la richiesta delle autorizzazioni e le tempistiche e le modalità per l'ottenimento dei pagamenti, con la possibilità di utilizzare mezzi scritti alternativi alla raccomandata quali mail o messaggistica veloce;
6) porre a favore della madre, in quanto genitore collocatario, l'assegno unico al 100% ed eventuali arretrati dello stesso;
Con condanna del resistente alle spese del presente giudizio.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
2) Confermare l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre alla quale viene assegnata la casa coniugale, di Magenta via Boffalora n 2 con tutto quanto l'arreda e la correda, con pagamento del rateo di mutuo al 50% tra i coniugi;
3) Confermare il diritto di visita delle minori da parte del padre come da provvedimento del 17 maggio 2025
4) Riadeguare a carico del padre l'assegno mensile per le minori all'importo di € 450,00 stante l'impatto del nuovo protocollo adottato dalla Corte d'Appello di Milano pubblicato nel giugno 2025 con il quale è stata preveduta la traslazione verso il novero delle straordinarie di rilevanti voci di spesa dapprima rientranti nel mantenimento ordinario. Il tutto con onere di versamento al favore della madre entro il giorno 15 di ogni mese e con aumento ISTAT dovuto a partire dal mese di novembre 2026
5) Porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie ricomprese nel protocollo della Corte d'Appello di Milano giugno 2025
6) Confermare favore della madre, in quanto genitore collocatario, l'assegno unico al 100% ed eventuali arretrati dello stesso.
7) Vinte le spese di lite
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a NAPOLI il 11/09/2010 (anno 2010, atto n 163, parte II, serie A) Per
Da matrimonio sono nate figlie Per_1 nata il [...] e il 2.2.2018
Parte_1Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/10/2024 ha chiesto a questo
Tribunale di dichiarare la separazione coniugale, l'affidamento condiviso della figlie minori con collocamento preferenziale presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita in favore del padre e la determinazione in € 650 mensili dell'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versarle a titolo di contributo per il mantenimento della minori oltre al 50% delle spese straordinarie alle medesime riferibili. ritualmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda relativa Controparte_1 alla pronunzia di separazione, ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie minori da collocarsi in via preferenziale presso la madre e quindi con assegnazione alla stessa della casa coniugale- la
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regolamentazione del proprio diritto di visita considerando l'attività lavorativa dal medesimo svolta,
e la determinazione in € 400,00 mensili dell'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a versare quale contributo al mantenimento della minori oltre al 50% dele spese straordinarie alle medesime riferibili.
Le parti sono comparse all'udienza del 21.3.2025 avanti al GOT e hanno raggiunto i seguenti accordi relativi alla responsabilità genitoriale e al regime delle frequentazioni :
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Per
2) Disporsi l'affido condiviso delle figlie minori (Per_1 ed ) con collocamento presso l'abitazione coniugale di Magenta via Boffalora n 2 con la madre;
3) la casa coniugale viene assegnata alla madre con quanto l'arreda e la dota;
4) si da atto che il Sig. CP_1 terminerà di asportare i propri effetti personali entro il 22 marzo 2025 e contestualmente consegnerà alla moglie le chiavi di casa in suo possesso nonché
l'hardisk contenete foto e film.
5) Stabilire il piano di visite come segue: le bambine pernotteranno due notti consecutive in coincidenza con i turni di riposo paterni, che verranno comunicati alla mamma alla fine della settimana precedente allorquando il papà avrà i turni.
Il padre accompagnerà entrambe le figlie a scuola tutti i giorni, preleverà da scuola Per_1 ed Per al termine della scuola ed accompagnerà le figlie alle attività sportive riportandole poi a casa sintantochè il termine di tali attività sarà contenuto alle 18,00.
Per le vacanze estive il padre le terrà con se almeno due settimane anche non consecutive da concordare con la moglie entro il 30 aprile di ogni anno.
I genitori comunicheranno all'altro la località dove porteranno le figlie prima della partenza.
Quanto alle vacanze natalizie i genitori le trascorreranno con le figlie in alternanza nei seguenti periodi: 23\29 dicembre oppure 30 dicembre\06 Gennaio. Natale 2025 saranno col papà.
Le vacanze Pasquali in alternanza, Pasqua 2025 col papà.
I genitori potranno comunque accordarsi diversamente.
6) Ripartire in quota pari al 50% tra i genitori il pagamento delle spese Extra come da vigente protocollo linee guida della Corte D'appello di Milano
7) Confermare a favore della Madre il diritto alla percezione integrale dell'assegno unico.
8) Il Sig. CP_1 si farà carico del 50% dell'assicurazione sulla casa coniugale e del 50% delle spese del conto corrente cointestato.
Nessun accordo veniva invece raggiunto con riferimento alla misura dell'assegno indiretto per il mantenimento delle figlie avendo il sig. CP_1 in tale sede insistito per la determinazione dello stesso in € 450,00, ad avendo di contro la sig.ra Pt_1 dichiarato la propria disponibilità ad accettare il minor importo di € 500,00 mensili All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 7.5.2025 le parti venivano sentite dal Giudice Delegato e in tale sede dichiaravano
La sig.a Pt_1 intendo separarmi. Faccio presente che purtroppo gli accordi raggiunti avanti al
GOT quanto al diritto di visita- accordi che ricalavano le disponibilità manifestate dal sig, CP_1 non sono state rispettate perché il papà non ha tenuto le bambine come concordato ad eccezione dei primi 2 giorni di riposo immediatamente successivi all'udienza. Si era anche offerto di tenere le bambine nel periodo di pasqua, ma non è avvenuto. A questo punto, visto che anche io lavoro e le bambine debbono essere gestite da entrambi, credo che sia preferibile rimettersi alla decisione del
Tribunale. Anche gli accordi economici non sono rispettati. Al momento mi sta versando 400 euro cifra che aveva determinato autonomamente quando è andato via di casa. Chiedo che si chiarisca il diritto di visita del padre anche perché le bambine sentono la mancanza del papà, di stabilire la gestione delle spese che riguardano l'assicurazione della casa e il conto corrente cointestato, che sposti la residenza, di avere un dialogo con lui senza che lui utilizzi le bambine come tramite dal momento che lui mi ha bloccato e per parlargli devo scrivergli delle mail, e determinare un assegno di mantenimento.
Il sig. CP_1 dichiarava: ritengo di aver fatto quello contenuto nel verbale avanti al GOT. Era stato evidenziato che i riposi non sono assegnati con una cadenza regolare settimanale. Quando ricevo la comunicazione che posso fruire di un riposo notturno, comunico alla moglie via e mail la disponibilità a tenere le bambine per il pernottamento. E' vero che dall'udienza sono riuscito a tenere le bambine solo per un pernottamento. E' vero che non utilizzo whatsapp perché non voglio che da ogni scritto nasca una polemica. Escludo di aver utilizzato le bambine per comunicazioni con la loro madre. Scrivo le mail e a volte rispondo. Ho scritto che avrei tenuto le bambine per Pasqua ma non per il pernottamento. Di fatto le ho tenute il giorno di Pasquetta per 3 o 4 ore. Io mi occupo di accompagnare le bambine quotidianamente a scuola e di riportarle e casa. Mi occupo anche dell'accompagnamento allo sport. Per fare questa attività comprimo il mio riposo. Lo faccio per consentire a mia moglie di andare a lavorare. Faccio presente che non ho chiesto la metà dell'assegno unico che forse mi spetterebbe All'esito della richiamata udienza il Giudice Delegato con ordinanza del 17.5.2025 così provvedeva:
".....sentite le dichiarazioni rese dalle parti all'udienza avanti al GOT del 21.3.2025 e in data "
7.5.2025;
considerato che
all'esito dell'udienza avanti al GOT le parti ebbero a raggiungere degli accordi anche con riferimento alle modalità di frequentazione tra padre e figlie di fatto non attuale (se non per il primo "riposo" successivo a detta udienza) anche in ragione della tipologia di lavoro del sig, CP_1 e dei turni dal medesimo nello svolgimento del proprio lavoro dettato da cadenze dal medesimo non prevedibili con largo anticipo;
osservato, peraltro, che le minori debbono essere affidate in maniera condivisa ad entrambi i genitori non essendoci ragione per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso: le minori saranno peraltro collocate in via preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica, presso a madre;
osservato che la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo a tasso variabile
(con rata di € 380,00 mensili complessive che dovrà continuare a gravare su ciascun coniuge per il
50%), deve essere assegnata, unitamente agli arredi e corredi in essa esistenti alla madre affinché la occupi unitamente alle minori;
rilevato che, quanto alle frequentazioni tra padre e figlie, ritiene questo Giudice di dover in questa sede confermare le modalità di frequentazione già concordate tra le parti avanti al GOT dal momento che, considerata tipologia di lavoro del convenuto ( il Sig. CP_1 svolge lavoro notturno generalmente dalle ore 22:00 alle 06:00 come Guardia Giurata armata presso la CIVIS Spa di
Milano) e tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze del ricorrente a frequentare le figlie (necessariamente di giorno e in occasione del riposo) con l'esigenza, anche per il convenuto, del necessario riposo, sono le uniche modalità in concreto praticabili. Osserva peraltro questo
Giudice delegato che detto regime di frequentazione, sebbene suggerito dal convenuto e mutuato sulla base delle sue esigenze di lavoro, non è stato di fatto attuato e che, nei 2 mesi di sperimentazione( tra l'udienza del Got e quella avanti al giudice delegato) è stata di fatto seguita una sola volta. E' quindi auspicabile che detto regime di visita venga effettivamente attuato e ciò nell'interesse delle minori che, come evidenziato dalla ricorrente nel corso dell'udienza, desiderano vedere e stare con il genitore. E' peraltro evidente che la mancata attuazione delle frequentazioni ha una diretta incidenza sugli oneri che gravano sull'altro genitore (ossia sulla madre) sia in termini di carico di accudimento sia di maggiori oneri/ costi attesa la mancanza di mantenimento diretto delle figlie;
considerato che
deve essere, pertanto, determinato in € 500,00 l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, quale contribuito al mantenimento delle minori oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano- importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici istat dal maggio
2026 (base di calcolo maggio 2025). Si tratta di importo congruo considerata l'età delle figlie, i tempi di permanenza delle stesse presso il genitori (con maggior onere di mantenimento diretto a carico della madre sia in ragione e delle tempistiche di frequentazione sia in ragione dell'intermittenza attuale delle frequentazioni ovvero di frequentazioni assai diluite nel tempo), e congruo in relazione ai redditi di cui entrambi le parti dispongono, degli oneri sugli stessi incombenti. rilevato invero che al sig.ra Pt 1 dispone di un reddito mensili netto calcolato su 12 mensilità pari a € 1437,24 (la CU 2025 reca un imponibile di € 19.432,02 con ritenuta iperf di € 1.775,15 addizionale regionale di € 254,53 e comunale di € 155,46 = 17.246,88:12= 1437,24 ), è gravata dalla rata di mutuo della casa coniugale pari a € 192,20 mensili osservato che il sig. CP_1 dispone di un reddito mensili netto calcolato su 12 mensilità pari a €
1.635,43 (la CU 2024 - non è stata prodotta quella del 2025 ma il convenuto ha depositato tutte le buste paga del 2024) reca un imponibile di € 23.318.69 con ritenuta iperf di € 3.191,15 addizionale regionale di € 315,94 e comunale di € 186,55 19.625,05:12= 1635,43), è gravata dalla rata di
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mutuo della casa coniugale pari a € 192,20 mensili) è gravato del costo della locazione per la stanza in appartamenti in condivisione dove vive pari a € 550,00 osservato che ciascuna parte provvederà a versare il 50% delle spese del conto cointestato e dell'assicurazione sulla casa rimettendole direttamente sul conto corrente comune: ritento che l'assegno unico universale deve essere riconosciuto in via integrale alla ricorrente
P.Q.M.
Così provvede ex art. 473bsi.22 c.p.c.
1. autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto Per
2. affida le minore ( Per_1 nata il [...] ed nata il [...]) in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento, preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale di Magenta via Boffalora n 2 con la madre;
3. assegna la casa coniugale, con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti, alla madre ricorrente affinché la occupi unitamente alle minori;
4. Dispone che il sig. CP 1 possa tenere con sé le figlie minori con le seguenti modalità: le figlie pernotteranno con il papà due notti consecutive in coincidenza con i turni di riposo paterni, che verranno comunicati alla mamma alla fine della settimana precedente allorquando il papà avrà i turni. Il padre accompagnerà entrambe le figlie a scuola tutti i giorni, preleverà da scuola Per_1 ed Per al termine della scuola ed accompagnerà le figlie alle attività sportive riportandole poi a casa sintantochè il termine di tali attività sarà contenuto alle 18,00.
5. Per le vacanze estive il padre le terrà con sè almeno due settimane anche non consecutive da concordare con la moglie entro il 30 aprile di ogni anno.
6. I genitori comunicheranno all'altro la località dove porteranno le figlie prima della partenza.
7. Quanto alle vacanze natalizie i genitori le trascorreranno con le figlie in alternanza nei seguenti periodi: 23\29 dicembre oppure 30 dicembre\06 Gennaio. Natale 2025 saranno col papà.
8. Per le vacanze Pasquali in alternanza con l'latiro genitore, Pasqua 2026 con la madre
9. Il sig. CP_1 corrisponderà alla sig.ra Pt_1 a titolo di contributi al mantenimento delle figlie €500,00 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal maggio 2026 ( base di calcolo maggio 2025) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alla linee guida del
Tribunale di Milano da intendersi qui ritrascritte.
10. L'assegno unico spetterà per il 100% alla ricorrente
11. Il Sig. CP_1 si farà carico del 50% dell'assicurazione sulla casa coniugale e del 50% delle spesedel conto corrente cointestato.
12. Ordina ad entrambe le parti dei depositare in giudizio entro il 10.10.2025 il modello 730/2025 ( se presentato) e al convenuto la CU 2025
RINVIA per la prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la discussone orale al 22.10.2025 ore 9,30"
Alla successiva udienza del 22.10.2025, integrate dalle parti le dichiarazioni/ certificazioni fiscali come disposto dal Giudice Delegato, le stesse rassegnavano le conclusioni trascritte in epigrafe e discusso oralmente la causa chiedevano che la stessa venisse rimessa al Collegio per la decisione
Il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025
Sulla domanda di separazione personale
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale, domanda sulla quale entrambe le parti concordano, è fondata e merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Osserva il Collegio che non vi è contestazione con riferimento ai profili relativi alla Per responsabilità genitoriale della minori Per_1 ed concordando entrambi i genitori per l'affidamento condiviso delle stesse. La domanda sotto tale profilo deve esse accolta non emergendo alcun elemento di criticità che possa imporre e giustificare una deroga al regime ordinario dell'affidamento delle stesse ad entrambi i genitori.
Quanto al collocamento, deve parimenti accogliersi la richiesta di entrambe le parti di collocamento preferenziale della minori- anche ai fini della residenza anagrafica- presso la madre alla quale dovrà conseguentemente essere assegnata la casa coniugale di Magenta via Boffalora n. 2
(immobile di cui entrambi i coniugi sono comproprietari ) gravata da mutuo con rata pari a € 380,00 mensili che entrambe le parti dovranno continuare pro quota a corrispondere.
Motivo di contrasto tra i genitori è, invece, la modalità della frequentazione tra il Sig, CP_1
e le figlie, modalità sulle quali le parti hanno invero cercato di accordarsi formulando una proposta di frequentazione ( fin dall'udienza avanti al GOT) di fatto non attuata per l'impossibilità del sig,
CP_1 a tempestivamente comunicare le date dei propri riposi e di preventivarli.
In proposito va qui ricordato che il convenuto svolge lavoro notturno generalmente dalle ore 22:00 alle 06:00 come Guardia Giurata armata presso la Cittadini dell'Ordine spa di Milano ( pèrima era dipendente della Civis spa). Con i provvedimenti provvisori è stata dettata una modalità di frequentazione tra padre e figlie che, ricalcando quello che il sig., CP_1 di fatto stava facendo, prevedeva la possibilità per lo stesso di accompagnare le figlie a scuola ogni mattina, prelevarle al termine al termine dell'attività scolastica per accompagnarle alle attività sportive riportandole poi a casa sempre che il termine di tali attività fosse contenuto alle 18,00. Inoltre il medesimo avrebbe potuto pernottare con le minori per due notti consecutive in coincidenza con i i propri turni da comunicare alla madre delle minori alla fine della settimana precedente. Tale modalità, quanto ai pernottamenti, non ha avuto di fatto applicazione, mentre risulta che il sig, CP_1 si sia sempre occupato di accompagnare le figlie a scuola provvedendo anche ad andare a riprendere. All'udienza del 22.10.2025 il sig. CP_1 ha invece dichiarato " è vero che non sto accompagnando le bambine 66
all'attività sportiva e che ho detto che è un onere che non posso mantenere. L'ho fatto perchè diversamente io non ho il tempo di riposarmi. Non vedo perché debba essere un onere solo mio visto che i genitori sono 2. Quanto alla frequentazione ordinaria sto vedendo le bambine con una media di 2 giorni al mese in cui pernottano presso di me: io le vedo tutti i giorni perché le parto tutte le mattine a scuola. Credo che questo sia un disagio sia per me perché io devo dormire sul divano e loro dormono nel mio letto e un disagio anche per le bambine nel senso che devono traghettare da una casa all'altra con vestiti e libri. Io posso quindi garantire 2 notti al mese. Io mi lamento di non essere compreso neppure nel presente contesto circa la mia situazione: io lavoro nel privato e nel privato è una situazione instabile e mutevole. Io per 10 anni ho accompagnato le bambine a scuola diversamente dalla madre e le vado anche a riprendere: una esce alle 14.00 (e di recente se il tempo
è buono viene a casa da sola) e l'altra alle 16.30. Questo implica che io sia obbligato a lavorare di notte perché se non lo facessi mi chiedo chi si occuperebbe degli accompagnamenti a scuola e del loro ritiro. Questa situazione va avanti da anni e siamo sempre riusciti a programmarci".
Orbene, nel contesto dato, ritiene il Tribunale di non poter che prendere atto della oggettiva impossibilità per il convenuto di garantire un calendario fisso di frequentazioni con le figlie e valutare che lo stesso in base ai propri non prevedibili né programmabili impegni lavorativi- non può garantire più di 2 pernottamenti al mese dovendosi tenere in debita considerazione anche il diritto del sikg, CP_1 al necessario riposo. Conseguentemente deve prevedersi che il sig. CP_1 terrà le minori per 2 notti al mese in coincidenza con il proprio turno di riposo notturno- o che verrà
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comunicato con anticipo alla madre della minori. Continuerà ad occuparsi di accompagnare a scuola le minore e di prevalerle all'orario dell'uscita – come di fatto avviene da tempo- in ciò alleggerendo gli oneri di accudimento incombenti anche sulla madre. Il padre potrà inoltre tenere con sé le minori ad anni alternati con la madre il giorno di Natale o il Santo Stefano, il 31 dicembre o il 1 gennaio e ad anni alternati il 6 gennaio. Potrà trascorrere con le minori ad anni alternati il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze scolastiche estive potrà trascorre con le minori 2 settimane entro il 30 aprile di ogni anche non consecutive che dovranno esser concordate con la sig.ra Pt_1 anno.
Quanto ai profili economici il Tribunale prende atto che il convenuto all'udienza di discussione del 22.10.2025 ha evidenziato che la richiesta di rimodulazione dell'assegno ( con le conclusioni definitive rassegnate lo stesso chiede che l'assegno sia rideterminato in € 450,00 mensili
) considerando l'incidenza delle spese straordinarie come previste dalle Linee Guida del Tribunale di
Milano approvate nel giugno 2025 che prevede voci di spesa extra prima ricomprese nel mantenimento ordinario e in particolare gli oneri di mensa scolastica che gravano sul sig. CP_1 Per per la sua quota per € 72,50 al mese (solo ha la mensa).
Orbene ritiene il Tribunale che nella determinazione della misura del contributo indiretto che deve gravare sul Sig. CP_1 non potrà non tenersi conto dei tempi, invero assai ridotti, che le minore trascorrono con il padre. Sotto il profilo dei redditi dalle ultime CU depositate (2'025 relativi al 2024) risulta che il sig. CP_1 nel 2024 ha fruito di un reddito mensile calcolato su 12 mensilità di € 2383.68 (1.156,13+1.182,55). Ed invero dalla CU della Cittadini dell'ordine spa risulta che il medesimo ha fruito di un reddito annuo lordo di € 16.545,03 con imposta netta di € 2.330,16, addizionale regionale di € 208,91 e comunale di € 132,36= 13.783,60:12= 1.156,13 a cui si deve aggiungere il reddito percepito dalla CIVIS spa di cui alla CU relativa al medesimo periodo che reca un imponibile annuo lordo di € 16.997,62 con imposta netta di € 2.454,90 addizionale regionale di €
216,06 e Comunale di € 135,95 = 14.190,71:12= 1.182,55. Si tratta di un significativo incremento di reddito rispetto all'annualità precedente nella quale lo stesso aveva percepito mensili netto calcolato su 12 mensilità pari a € 1.635,43 (la CU 2024 reca un imponibile di € 23.318.69 con ritenuta iperf di
€ 3.191,15 addizionale regionale di € 315,94 e comunale di € 186,55 = 19.625,05:12= 1635,43 ). Il sig. CP_1 , come già osservato è poi gravato del pagamento della rata di mutuo della casa coniugale
,
pari a € 192,20 mensile del costo della locazione per la stanza in appartamento in condivisione dove vive pari a € 550,00 mensili.
Quanto alla sig.ra Pt_1 risulta che la stessa nel medesimo anno di imposta nel 2024 (
730/2025) ha fruito di un redditi mensile netto calcolato di 12 mensilità di € 1.528,33 ( imponibile
19.432- imposta netta di € 682- addizionale regionale di € 255- addizionale comunale di € 155=
18.340:12= 1.528,33), vive nella casa coniugale per la quale è tenuta a corrispondere l'importo di €
192,20 per la rata di mutuo. Alla luce di tutte le emergenze in atti, considerati i redditi dei entrambe le parti ( significativamente incrementati avuto riguardo alla posizione del convenuto), gli oneri che sugli stessi gravano, i maggiori tempi di permanenza presso la madre delle minori (e quindi dei maggiori oneri di accudimento sulla stessa incombenti) ritiene il Collegio di dover rideterminare in € 600,00 mensili (rivalutabile annualmente secondo indici istat) la misura dell'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare con decorrenza dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza quale contributo al mantenimento delle figlie oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 pienamente sostenibili dal Sig. CP_1 attesi gli intervenuti incrementi reddituali. Sul convenuto, inoltre continuerà a gravare il 50% dell'assicurazione sulla casa coniugale e il 50% delle spese del conto corrente cointestato.
L'assegno unico universale dovrà essere riconosciuto al 100% alla sig.ra Pt_1 in ragione della prevalente collocamento della minori presso di lei ( e dei ridotti tempi di permanenza presso il padre) Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerata la reciproca e paritetica soccombenza delle parti con riferimento alle domande di natura economica, le spese devono essere tra le stesse integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
37745 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 e CP_1
[...] che hanno celebrato matrimonio concordatario a NAPOLI il 11/09/2010 matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli ( anno 2010, atto n
163, parte II, serie A) Per 2. affida le minori (Per_1 nata il [...] ed nata il [...]) in maniera condivisa ad entrambi i genitori con collocamento, preferenziale, anche ai fini della residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale di Magenta via Boffalora n 2 con la madre;
3. assegna la casa coniugale, con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti, alla madre ricorrente affinché la occupi unitamente alle minori;
4. Dispone che il sig. CP_1 possa tenere con sé le figlie minori con le seguenti modalità: per 2 notti al mese in coincidenza con il proprio turno di riposo notturno- che verrà
-
-
comunicato con anticipo alla madre della minori.
Continuerà ad occuparsi di accompagnare a scuola le minori e di prevalerle all'orario dell'uscita come di fatto avviene da tempo.
Il padre potrà inoltre tenere con sé le minori ad anni alternati con la madre il giorno di
-
Natale o il Santo Stefano, il 31 dicembre o il 1 gennaio e ad anni alternati il 6 gennaio
Potrà trascorrere con le minori ad anni alternati il giorno di Pasqua o il Lunedì
-
dell'Angelo.
Durante le vacanze scolastiche estive potrà trascorre con le minori 2 settimane anche non
-
consecutive che dovranno esser concordate con la sig.ra Pt_1 entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Dispone che Controparte 1 corrisponda a Parte 1 un via anticipata ed entro il 15 di ogni mese con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza a titolo di contributo al mantenimento delle figlie € 600,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dal novembre 2026 (base di calcolo novembre
2025) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alla linee guida del Tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 qui ritrascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6. Dispone che l'assegno unico universale sia riconosciuto e spetti al 100% alla sig.ra Pt_2 7. Dispone che il Sig. CP_1 si faccia carico del 50% dell'assicurazione sulla casa coniugale e del 50% delle spese del conto corrente cointestato.
8. Compensa tra le parti le spese di lite
9. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12.11.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai