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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/12/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria EN OV, trattenuta in decisione la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 11.11.2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 371/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili promossa da
, con sede in Rizziconi (RC) alla contrada Marotta Parte_1 snc, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, sig.ra nata a [...] il [...], Parte_2 residente in [...], cf
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su C.F._1 foglio separato e depositata in atti, dall'avv. Massimo Cannatà, c.f.
-opponente- C.F._2
NEI CONFRONTI DI
, (C.F: ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, in qualità di Responsabile Atti
Introduttivi del Giudizio CALABRIA, giusta procura Persona_1 rilasciata dall'Ente ed autenticata per atto Notaio Persona_2 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Melicchio, cod. fisc: , CodiceFiscale_3 del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata in Cerzeto (CS), alla Via
Gjitonia Motticella n. 41, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta-opposto-
E (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), - RZ pignorato - P.IVA_4
Avente ad oggetto
Opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n.
94/2024/93614 – cod. Id. della procedura esecutiva:
09484202400003841001, notificato in data 12.08.2024 per il recupero forzoso della somma di €. 16.431,01, in virtù delle cartelle di pagamento nn.
09420220019453822000, 09420230006428040000,
09420240000669606000 e 39420230001361753000;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc verbale di udienza del
11.11.2025 e scritti difensivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
La , ricevuta in data in data 12.08.2024 la Parte_1 notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 94/2024/93614 – cod. Id. della procedura esecutiva: 09484202400003841001, per il recupero forzoso della somma complessiva di €. 16.431,01, in virtù dei seguenti titoli: le cartelle di pagamento n. 09420220019453822000,
09420230006428040000, 09420240000669606000 e n.
39420230001361753000, col quale veniva ordinato al
[...] di pagare direttamente in favore dell' Controparte_2 CP_3
le somme dovute alla società opponente, effettuava il pagamento
[...] spontaneo delle somme portate nelle cartelle di pagamento n.
09420240000669606000 e 39420230001361753000, e proponeva dinanzi al G.E. del Tribunale di Palmi domanda cautelare di sospensione del pignoramento proponendo formale opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, deducendo il pagamento spontaneo delle somme portate nelle predette cartelle e il difetto insanabile di notifica delle cartelle n.
09420220019453822000 e 09420230006428040000.
Il G.E. Con Ordinanza del 21.02.2025 , accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione con riferimento alle somme portate dalle cartelle esattoriali n. 09420240000669606000 e 39420230001361753000; rigettava per il resto l'istanza di sospensione dell'esecuzione ritenendo intempestiva l'opposizione agli atti esecutivi, ed assegnava alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Quindi la con atto di citazione tempestivamente Parte_1 notificato nel termine concesso, introduceva il presente giudizio di opposizione deducendo l'estinzione dei crediti portati nelle cartelle di pagamento nn. 09420240000669606000 e 39420230001361753000, e lamentando il difetto di notifica delle cartelle nn. 09420220019453822000
e 09420230006428040000 con conseguente effetto invalidante sul successivo atto di pignoramento.
La società opponente eccepisce che la notifica di queste ultime cartelle di pagamento veniva eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc, pur mancando nella specie tutti i presupposti previsti dalla legge per la notifica nei confronti dell'irreperibile, e dimostrando in giudizio che la società opponente aveva ricevuto regolarmente la notifica di alri atti presso la sua sede e di essere, comunque, titolare di un domicilio digitale che avrebbe dovuto essere utilizzato dall'agente della riscossione, come si evincerebbe dalla stessa relata di notifica, dalla quale non emerge in alcun modo che siano state effettuate le dovute ricerche su tutto il territorio nazionale, oltrecchè presso i domicili digitali, trattandosi di s.r.l., ricerche necessarie per reperire il destinatario dell'atto ex art. 60, comma 1, lett. e) DPR
600/1973. La nullità della notifica, quindi, avrebbe impedito all'atto di acquisire forza esecutiva, travolgendo di nullità anche il successivo e consequenziale atto di pignoramento oggetto di opposizione.
Deduce, ancora, parte opponente che l' , in Controparte_1 data 01.07.2024, notificava l'intimazione di pagamento n.
09420249009377733000, mediante la quale richiedeva il pagamento della cartella di pagamento n.ro 09420220019453822000, per l'importo complessivo di €. 15.830,35, sottesa all'atto di pignoramento opposto, e che avverso detta intimazione, trattandosi di crediti di natura tributaria, la società aveva proposto tempestivo ricorso davanti Parte_1 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, ricorso n. 7381/2024 di R.G.R. , e che il giudizio tributario, nelle more del presente giudizio, veniva definito in data 11.04.2025 con sentenza di accoglimento del ricorso proposto dalla società opponente, e veniva accertata e dichiarata l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento con conseguente estinzione della pretesa tributaria portata nell'atto impugnato per intervenuta decadenza.
Pertanto, la rassegnava le seguenti conclusioni Parte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. ritenere e dichiarare illegittimo, per tutti i motivi suindicati, l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 94/2024/93614 – cod. Id. della procedura esecutiva: 09484202400003841001
2. per l'effetto, annullare l'atto di pignoramento;
3. per l'effetto, disporre che il pagamento dell'importo segnalato dal
Controparte_4
- €. 20.000,00 – sia corrisposto alla società
[...] Parte_1
;
[...]
4. con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato.”
L si costituiva in giudizio ed Controparte_1 eccepiva il parziale difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente , in merito alle eccezioni relative al difetto di notifica della cartella n.
09420220019453822000 presupposta al pignoramento impugnato, in quanto afferente a crediti tributari (IRPEF).
Nel merito , comunque, deduceva la regolare notifica delle cartelle di pagamento nn. 09420220019453822000 e 09420230006428040000, avvenuta in data 11/11/2022 e 13/07/2023, per irreperibilità assoluta della società opponente , secondo la procedura prevista dall'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, per la notifica agli irreperibili” mediante:
a) deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
b) affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.
Quindi rassegnava le seguenti conclusioni: il Tribunale Civile di Palmi, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa - Voglia:
-dichiarare il parziale difetto di Giurisdizione del Tribunale adito, relativamente alla cartella n. 09420220019453822000,in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria: nel merito rigettare l'azione, poiché infondata sia in fatto e sia in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite,
Il , terzo pignorato, si Controparte_5 costituiva nel presente giudizio dichiarando di avere sospeso il pagamento del contributo di euro 20.000,00, a valere sulla misura incentivante di cui al D.M. 203/2020 sino alla definizione del contenzioso.
Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti.
Anzitutto va qualificata l'azione promossa dalla Parte_1 come opposizione all'esecuzione atteso che parte opponente eccepisce l'estinzione dei crediti, portati nelle cartelle nn. 09420240000669606000 e
39420230001361753000 per il pagamento spontaneo eseguito subito dopo la notifica dell'atto di pignoramento (circostanza non smentita né contestata dall ), nonché l'inesistenza di crediti esigibili in Controparte_3 relazione alle pretese creditorie portate nelle cartelle nn.
09420220019453822000 e 09420230006428040000.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria, sollevata dall' . Controparte_1
Infatti, secondo l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione sezione tributaria, con l'ordinanza 16 dicembre 2024 n. 32671, l'atto esecutivo – come il pignoramento presso terzi – in caso di notifica mancante o inesistente della cartella di pagamento o dell'intimazione - assume valore equipollente di una valida notifica , in quanto rende edotto il contribuente della pretesa erariale, e quindi pone il soggetto in condizione di esercitare il diritto di impugnare gli atti.
Pertanto, nel caso, in cui è lamentata l'omessa notifica o la nullità della notifica della cartella di pagamento, la successiva notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi fondato sulla cartella stessa determina il decorso del termine per l'impugnazione anche dell'atto che ne costituisce il presupposto , di cui il contribuente acquisisce conoscenza legale solo in quel momento.
La dimostra di avere tempestivamente impugnato dinanzi Parte_1 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria
l'intimazione di pagamento n. 09420249009377733000, mediante la quale si richiedeva il pagamento delle somme portate nella cartella di pagamento n.ro 09420220019453822000, per l'importo complessivo di €. 15.830,35, sottesa all'atto di pignoramento opposto. Dimostra, altresì, che il Giudice
Tributario adito pronunciava sentenza di accoglimento del ricorso dichiarando l'illegittimità della notifica ai sensi dell'art. 140 cpc della cartella sottesa, con la consente decadenza dalla pretesa creditoria portata nell'atto stesso.
A questo Tribunale , dunque, non è stato chiesto di accertare l'an e il quantum della pretesa tributaria sottesa alla cartella di pagamento n.
09420220019453822000 portata ad esecuzione, ma di verificare la legittimità del pignoramento eseguito dall'agente della riscossione sulla base della cartella di pagamento non validamente notificata.
Dopo la nota sentenza n. 114/2018 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 57, d.p.r. n.
602/1973, le opposizioni all'esecuzione rientrano a pieno titolo nel novero dei mezzi di tutela spendibili avverso l'esecuzione forzata tributaria. Come
è noto, con l'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata: pertanto, l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione investe l'an dell'esecuzione, poiché mira ad ottenere una pronuncia in cui si dia atto che la specifica azione esecutiva non può o non poteva essere promossa o comunque non può essere proseguita. Secondo la giurisprudenza di legittimità spetta al giudice ordinario la cognizione solo sui fatti successivi alla valida formazione di un titolo esecutivo di cui non sia dal contribuente contestata la notificazione;
diversamente, spetta al giudice tributario la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria, ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed estintivi in senso sostanziale, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, ma anche fino al momento dell'atto propriamente esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici.
La Corte Costituzionale ha individuato la linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice tributario e quella del giudice ordinario, chiarendo che a monte della cartella di pagamento e dell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere, la giurisdizione è del giudice tributario;
a valle, invece, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
Ora i motivi di opposizione sollevati nel presente giudizio investono l'an dell'esecuzione, poiché la società opponente mira ad ottenere una pronuncia in cui si dia atto che la specifica azione esecutiva non poteva essere promossa o, comunque, non può essere proseguita per mancanza di un valido titolo esecutivo.
Parte opponente ha promosso il giudizio per far accertare la nullità della notifica della cartella di pagamento e la decadenza dal diritto di esercitare il credito dinanzi al Giudice Tributario, che ha accolto la domanda.
Pertanto, questo Tribunale ordinario ha giurisdizione piena sulla domanda che invece attiene la legittimità dell'azione esecutiva promossa.
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Parte opponente dimostra che i crediti portati ad esecuzione e sottesi alle cartelle di pagamento nn. 09420240000669606000 e
39420230001361753000, sono stati soddisfatti mediante il pagamento spontaneo. La circostanza non è contestata da parte opposta, l' CP_3
conferma, dunque, l'eccezione sollevata. Pertanto manca il
[...] presupposto giuridico perché l'azione esecutiva prosegua in ordine ai crediti portati nelle suddette cartelle.
Il pignoramento non poteva essere eseguito e non può essere proseguito in merito alle pretese creditorie tributarie portate nella cartella di pagamento n. 09420220019453822000, per l'importo complessivo di €.
15.830,35, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria che ha accertato e dichiarato che la notifica della predetta cartella è nulla con conseguente decadenza dal diritto di riscuotere il credito ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73.
Sicchè il pignoramento oggetto di opposizione, ha ad oggetto crediti non esigibili ed è fondato su un titolo invalido, la cartella n.
09420220019453822000.
L'inesigibilità del credito e l'invalidità del titolo esecutivo utilizzato per procedere ad esecuzione forzata, travolgono di invalidità anche l'atto di pignoramento che non può essere emesso se non in forza e virtù di un valido ed efficace titolo esecutivo.
Nella specie il pignoramento risulta essere stato eseguito sulla base di un atto che non ha alcuna forza esecutiva, come richiesto per legge.
Ancora il pignoramento non poteva essere eseguito e non può essere proseguito per la riscossione forzata della pretesa creditoria portata nella cartella n. 09420230006428040000 per violazione delle disposizioni di cui all'art. 26 dpr 602/1972 e dei richiamati artt. 60 ter e 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973.
Parte opponente ha dimostrato in giudizio che la è una Parte_1 società che agisce e opera effettivamente sul territorio nazionale e che all'epoca della notifica della cartella il messo notificatore poteva accertare facilmente la sede della società e il suo domicilio digitale, per cui la notifica della cartella secondo le modalità previste per l'irreperibile assoluto ha nella specie violato il diritto della società di avere conoscenza della pretesa creditoria portata nella cartella, quindi il suo diritto di difesa.
E' condiviso da questo Tribunale l'orientamento della Suprema Corte in materia secondo il quale “ In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140
c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel
Comune già sede del proprio domicilio fiscale. Poiché dunque, ai sensi dell'art. 60 primo comma lett. e) D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600,
l'affissione nell'albo municipale dell'avviso del deposito nella casa comunale di un avviso di accertamento è modalità sostitutiva idonea dell'affissione alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda (art. 140 cod. proc. civ.) del destinatario soltanto se non è possibile reperire effettivamente tali luoghi nel comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo notificatore, se queste sono state insufficienti la notifica dell'avviso di accertamento, senza il rispetto degli adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ., non è valida. (Cass. civ.,
Sez. V, Ordinanza, 06/03/2024, n. 5987).
Ora , nel caso di specie, l'Agente della Riscossione costituendosi non ha dimostrato che la notifica ai sensi dell'art. 60 cit. sia stata preceduta dalle inutili ricerche del domicilio della società opponente, ivi compreso il domicilio digitale, né dalla relata di notifica si evince l'attività di ricerca svolta con esito negativo.
Dalla documentazione offerta da parte opponente emerge che la notifica alla poteva essere eseguita svolgendo ordinarie ricerche come Parte_1 visura camerale e registro pubblico dei domicili digitali delle persone giuridiche .
La notifica eseguita secondo la procedura prevista per l'irreperibile assoluto appare quindi illegittima, potendo la cartella essere notificata, anche, secondo quanto previsto dall'art. 26 del DPR 602/73 La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La cartella di pagamento n. 09420220019453822000, per difetto di notifica, non ha giuridicamente acquistato quella forza esecutiva, necessaria e indispensabile all'agente della riscossione per procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, l'opposizione va interamente accolta e l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 94/2024/93614 – cod. Id. della procedura esecutiva:
09484202400003841001, deve essere annullato con conseguente liberazione delle somme pignorate presso il terzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte opposta e liquidate, come in dispositivo, Controparte_1
a favore della Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Civile di Palmi in persona del G.O. Dott.ssa Maria
EN OV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla così decide: Parte_1
a. Accoglie l'opposizione e annulla l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 94/2024/93614 – cod. Id. della procedura esecutiva:
09484202400003841001, con conseguente liberazione delle somme vincolate presso il terzo;
Controparte_2
b. condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore della che liquida in € 2.540,00, oltre spese Parte_1 generali 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito e richiedente ex art 93 cpc c. manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti.
Palmi, lì 02.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria EN OV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria EN OV, trattenuta in decisione la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 11.11.2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 371/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili promossa da
, con sede in Rizziconi (RC) alla contrada Marotta Parte_1 snc, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1 tempore, sig.ra nata a [...] il [...], Parte_2 residente in [...], cf
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su C.F._1 foglio separato e depositata in atti, dall'avv. Massimo Cannatà, c.f.
-opponente- C.F._2
NEI CONFRONTI DI
, (C.F: ), Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, 14, in qualità di Responsabile Atti
Introduttivi del Giudizio CALABRIA, giusta procura Persona_1 rilasciata dall'Ente ed autenticata per atto Notaio Persona_2 repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Melicchio, cod. fisc: , CodiceFiscale_3 del Foro di Cosenza ed elettivamente domiciliata in Cerzeto (CS), alla Via
Gjitonia Motticella n. 41, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta-opposto-
E (C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_3 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F.
), - RZ pignorato - P.IVA_4
Avente ad oggetto
Opposizione avverso l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n.
94/2024/93614 – cod. Id. della procedura esecutiva:
09484202400003841001, notificato in data 12.08.2024 per il recupero forzoso della somma di €. 16.431,01, in virtù delle cartelle di pagamento nn.
09420220019453822000, 09420230006428040000,
09420240000669606000 e 39420230001361753000;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc verbale di udienza del
11.11.2025 e scritti difensivi
RAGIONI DELLA DECISIONE
La , ricevuta in data in data 12.08.2024 la Parte_1 notifica dell'atto di pignoramento presso terzi n. 94/2024/93614 – cod. Id. della procedura esecutiva: 09484202400003841001, per il recupero forzoso della somma complessiva di €. 16.431,01, in virtù dei seguenti titoli: le cartelle di pagamento n. 09420220019453822000,
09420230006428040000, 09420240000669606000 e n.
39420230001361753000, col quale veniva ordinato al
[...] di pagare direttamente in favore dell' Controparte_2 CP_3
le somme dovute alla società opponente, effettuava il pagamento
[...] spontaneo delle somme portate nelle cartelle di pagamento n.
09420240000669606000 e 39420230001361753000, e proponeva dinanzi al G.E. del Tribunale di Palmi domanda cautelare di sospensione del pignoramento proponendo formale opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc, deducendo il pagamento spontaneo delle somme portate nelle predette cartelle e il difetto insanabile di notifica delle cartelle n.
09420220019453822000 e 09420230006428040000.
Il G.E. Con Ordinanza del 21.02.2025 , accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione con riferimento alle somme portate dalle cartelle esattoriali n. 09420240000669606000 e 39420230001361753000; rigettava per il resto l'istanza di sospensione dell'esecuzione ritenendo intempestiva l'opposizione agli atti esecutivi, ed assegnava alle parti termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Quindi la con atto di citazione tempestivamente Parte_1 notificato nel termine concesso, introduceva il presente giudizio di opposizione deducendo l'estinzione dei crediti portati nelle cartelle di pagamento nn. 09420240000669606000 e 39420230001361753000, e lamentando il difetto di notifica delle cartelle nn. 09420220019453822000
e 09420230006428040000 con conseguente effetto invalidante sul successivo atto di pignoramento.
La società opponente eccepisce che la notifica di queste ultime cartelle di pagamento veniva eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc, pur mancando nella specie tutti i presupposti previsti dalla legge per la notifica nei confronti dell'irreperibile, e dimostrando in giudizio che la società opponente aveva ricevuto regolarmente la notifica di alri atti presso la sua sede e di essere, comunque, titolare di un domicilio digitale che avrebbe dovuto essere utilizzato dall'agente della riscossione, come si evincerebbe dalla stessa relata di notifica, dalla quale non emerge in alcun modo che siano state effettuate le dovute ricerche su tutto il territorio nazionale, oltrecchè presso i domicili digitali, trattandosi di s.r.l., ricerche necessarie per reperire il destinatario dell'atto ex art. 60, comma 1, lett. e) DPR
600/1973. La nullità della notifica, quindi, avrebbe impedito all'atto di acquisire forza esecutiva, travolgendo di nullità anche il successivo e consequenziale atto di pignoramento oggetto di opposizione.
Deduce, ancora, parte opponente che l' , in Controparte_1 data 01.07.2024, notificava l'intimazione di pagamento n.
09420249009377733000, mediante la quale richiedeva il pagamento della cartella di pagamento n.ro 09420220019453822000, per l'importo complessivo di €. 15.830,35, sottesa all'atto di pignoramento opposto, e che avverso detta intimazione, trattandosi di crediti di natura tributaria, la società aveva proposto tempestivo ricorso davanti Parte_1 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, ricorso n. 7381/2024 di R.G.R. , e che il giudizio tributario, nelle more del presente giudizio, veniva definito in data 11.04.2025 con sentenza di accoglimento del ricorso proposto dalla società opponente, e veniva accertata e dichiarata l'illegittimità della notifica della cartella di pagamento con conseguente estinzione della pretesa tributaria portata nell'atto impugnato per intervenuta decadenza.
Pertanto, la rassegnava le seguenti conclusioni Parte_1
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1. ritenere e dichiarare illegittimo, per tutti i motivi suindicati, l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 94/2024/93614 – cod. Id. della procedura esecutiva: 09484202400003841001
2. per l'effetto, annullare l'atto di pignoramento;
3. per l'effetto, disporre che il pagamento dell'importo segnalato dal
Controparte_4
- €. 20.000,00 – sia corrisposto alla società
[...] Parte_1
;
[...]
4. con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato.”
L si costituiva in giudizio ed Controparte_1 eccepiva il parziale difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente , in merito alle eccezioni relative al difetto di notifica della cartella n.
09420220019453822000 presupposta al pignoramento impugnato, in quanto afferente a crediti tributari (IRPEF).
Nel merito , comunque, deduceva la regolare notifica delle cartelle di pagamento nn. 09420220019453822000 e 09420230006428040000, avvenuta in data 11/11/2022 e 13/07/2023, per irreperibilità assoluta della società opponente , secondo la procedura prevista dall'articolo 60, primo comma, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, per la notifica agli irreperibili” mediante:
a) deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
b) affissione dell'avviso di tale deposito all'albo comunale.
Quindi rassegnava le seguenti conclusioni: il Tribunale Civile di Palmi, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa - Voglia:
-dichiarare il parziale difetto di Giurisdizione del Tribunale adito, relativamente alla cartella n. 09420220019453822000,in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria: nel merito rigettare l'azione, poiché infondata sia in fatto e sia in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite,
Il , terzo pignorato, si Controparte_5 costituiva nel presente giudizio dichiarando di avere sospeso il pagamento del contributo di euro 20.000,00, a valere sulla misura incentivante di cui al D.M. 203/2020 sino alla definizione del contenzioso.
Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della documentazione offerta dalle parti.
Anzitutto va qualificata l'azione promossa dalla Parte_1 come opposizione all'esecuzione atteso che parte opponente eccepisce l'estinzione dei crediti, portati nelle cartelle nn. 09420240000669606000 e
39420230001361753000 per il pagamento spontaneo eseguito subito dopo la notifica dell'atto di pignoramento (circostanza non smentita né contestata dall ), nonché l'inesistenza di crediti esigibili in Controparte_3 relazione alle pretese creditorie portate nelle cartelle nn.
09420220019453822000 e 09420230006428040000.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario adito in favore della Corte di Giustizia
Tributaria, sollevata dall' . Controparte_1
Infatti, secondo l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità, da ultimo confermato dalla Corte di Cassazione sezione tributaria, con l'ordinanza 16 dicembre 2024 n. 32671, l'atto esecutivo – come il pignoramento presso terzi – in caso di notifica mancante o inesistente della cartella di pagamento o dell'intimazione - assume valore equipollente di una valida notifica , in quanto rende edotto il contribuente della pretesa erariale, e quindi pone il soggetto in condizione di esercitare il diritto di impugnare gli atti.
Pertanto, nel caso, in cui è lamentata l'omessa notifica o la nullità della notifica della cartella di pagamento, la successiva notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi fondato sulla cartella stessa determina il decorso del termine per l'impugnazione anche dell'atto che ne costituisce il presupposto , di cui il contribuente acquisisce conoscenza legale solo in quel momento.
La dimostra di avere tempestivamente impugnato dinanzi Parte_1 alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria
l'intimazione di pagamento n. 09420249009377733000, mediante la quale si richiedeva il pagamento delle somme portate nella cartella di pagamento n.ro 09420220019453822000, per l'importo complessivo di €. 15.830,35, sottesa all'atto di pignoramento opposto. Dimostra, altresì, che il Giudice
Tributario adito pronunciava sentenza di accoglimento del ricorso dichiarando l'illegittimità della notifica ai sensi dell'art. 140 cpc della cartella sottesa, con la consente decadenza dalla pretesa creditoria portata nell'atto stesso.
A questo Tribunale , dunque, non è stato chiesto di accertare l'an e il quantum della pretesa tributaria sottesa alla cartella di pagamento n.
09420220019453822000 portata ad esecuzione, ma di verificare la legittimità del pignoramento eseguito dall'agente della riscossione sulla base della cartella di pagamento non validamente notificata.
Dopo la nota sentenza n. 114/2018 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 57, d.p.r. n.
602/1973, le opposizioni all'esecuzione rientrano a pieno titolo nel novero dei mezzi di tutela spendibili avverso l'esecuzione forzata tributaria. Come
è noto, con l'art. 615 c.p.c. si contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata: pertanto, l'oggetto dell'opposizione all'esecuzione investe l'an dell'esecuzione, poiché mira ad ottenere una pronuncia in cui si dia atto che la specifica azione esecutiva non può o non poteva essere promossa o comunque non può essere proseguita. Secondo la giurisprudenza di legittimità spetta al giudice ordinario la cognizione solo sui fatti successivi alla valida formazione di un titolo esecutivo di cui non sia dal contribuente contestata la notificazione;
diversamente, spetta al giudice tributario la cognizione su fatti incidenti sulla pretesa tributaria, ivi compresi i fatti costitutivi, modificativi ed estintivi in senso sostanziale, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, ma anche fino al momento dell'atto propriamente esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici.
La Corte Costituzionale ha individuato la linea di demarcazione tra la giurisdizione del giudice tributario e quella del giudice ordinario, chiarendo che a monte della cartella di pagamento e dell'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere, la giurisdizione è del giudice tributario;
a valle, invece, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e segnatamente al giudice dell'esecuzione.
Ora i motivi di opposizione sollevati nel presente giudizio investono l'an dell'esecuzione, poiché la società opponente mira ad ottenere una pronuncia in cui si dia atto che la specifica azione esecutiva non poteva essere promossa o, comunque, non può essere proseguita per mancanza di un valido titolo esecutivo.
Parte opponente ha promosso il giudizio per far accertare la nullità della notifica della cartella di pagamento e la decadenza dal diritto di esercitare il credito dinanzi al Giudice Tributario, che ha accolto la domanda.
Pertanto, questo Tribunale ordinario ha giurisdizione piena sulla domanda che invece attiene la legittimità dell'azione esecutiva promossa.
Nel merito l'opposizione è fondata e va accolta.
Parte opponente dimostra che i crediti portati ad esecuzione e sottesi alle cartelle di pagamento nn. 09420240000669606000 e
39420230001361753000, sono stati soddisfatti mediante il pagamento spontaneo. La circostanza non è contestata da parte opposta, l' CP_3
conferma, dunque, l'eccezione sollevata. Pertanto manca il
[...] presupposto giuridico perché l'azione esecutiva prosegua in ordine ai crediti portati nelle suddette cartelle.
Il pignoramento non poteva essere eseguito e non può essere proseguito in merito alle pretese creditorie tributarie portate nella cartella di pagamento n. 09420220019453822000, per l'importo complessivo di €.
15.830,35, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria che ha accertato e dichiarato che la notifica della predetta cartella è nulla con conseguente decadenza dal diritto di riscuotere il credito ai sensi dell'art. 25 DPR 602/73.
Sicchè il pignoramento oggetto di opposizione, ha ad oggetto crediti non esigibili ed è fondato su un titolo invalido, la cartella n.
09420220019453822000.
L'inesigibilità del credito e l'invalidità del titolo esecutivo utilizzato per procedere ad esecuzione forzata, travolgono di invalidità anche l'atto di pignoramento che non può essere emesso se non in forza e virtù di un valido ed efficace titolo esecutivo.
Nella specie il pignoramento risulta essere stato eseguito sulla base di un atto che non ha alcuna forza esecutiva, come richiesto per legge.
Ancora il pignoramento non poteva essere eseguito e non può essere proseguito per la riscossione forzata della pretesa creditoria portata nella cartella n. 09420230006428040000 per violazione delle disposizioni di cui all'art. 26 dpr 602/1972 e dei richiamati artt. 60 ter e 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973.
Parte opponente ha dimostrato in giudizio che la è una Parte_1 società che agisce e opera effettivamente sul territorio nazionale e che all'epoca della notifica della cartella il messo notificatore poteva accertare facilmente la sede della società e il suo domicilio digitale, per cui la notifica della cartella secondo le modalità previste per l'irreperibile assoluto ha nella specie violato il diritto della società di avere conoscenza della pretesa creditoria portata nella cartella, quindi il suo diritto di difesa.
E' condiviso da questo Tribunale l'orientamento della Suprema Corte in materia secondo il quale “ In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140
c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel
Comune già sede del proprio domicilio fiscale. Poiché dunque, ai sensi dell'art. 60 primo comma lett. e) D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600,
l'affissione nell'albo municipale dell'avviso del deposito nella casa comunale di un avviso di accertamento è modalità sostitutiva idonea dell'affissione alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda (art. 140 cod. proc. civ.) del destinatario soltanto se non è possibile reperire effettivamente tali luoghi nel comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale, malgrado le ricerche del messo notificatore, se queste sono state insufficienti la notifica dell'avviso di accertamento, senza il rispetto degli adempimenti prescritti dall'art. 140 cod. proc. civ., non è valida. (Cass. civ.,
Sez. V, Ordinanza, 06/03/2024, n. 5987).
Ora , nel caso di specie, l'Agente della Riscossione costituendosi non ha dimostrato che la notifica ai sensi dell'art. 60 cit. sia stata preceduta dalle inutili ricerche del domicilio della società opponente, ivi compreso il domicilio digitale, né dalla relata di notifica si evince l'attività di ricerca svolta con esito negativo.
Dalla documentazione offerta da parte opponente emerge che la notifica alla poteva essere eseguita svolgendo ordinarie ricerche come Parte_1 visura camerale e registro pubblico dei domicili digitali delle persone giuridiche .
La notifica eseguita secondo la procedura prevista per l'irreperibile assoluto appare quindi illegittima, potendo la cartella essere notificata, anche, secondo quanto previsto dall'art. 26 del DPR 602/73 La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall'articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
La cartella di pagamento n. 09420220019453822000, per difetto di notifica, non ha giuridicamente acquistato quella forza esecutiva, necessaria e indispensabile all'agente della riscossione per procedere ad esecuzione forzata.
Pertanto, l'opposizione va interamente accolta e l'atto di pignoramento di crediti presso terzi n. 94/2024/93614 – cod. Id. della procedura esecutiva:
09484202400003841001, deve essere annullato con conseguente liberazione delle somme pignorate presso il terzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte opposta e liquidate, come in dispositivo, Controparte_1
a favore della Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Civile di Palmi in persona del G.O. Dott.ssa Maria
EN OV, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla così decide: Parte_1
a. Accoglie l'opposizione e annulla l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 94/2024/93614 – cod. Id. della procedura esecutiva:
09484202400003841001, con conseguente liberazione delle somme vincolate presso il terzo;
Controparte_2
b. condanna l' al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore della che liquida in € 2.540,00, oltre spese Parte_1 generali 15% IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito e richiedente ex art 93 cpc c. manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti.
Palmi, lì 02.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria EN OV