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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/05/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 293/2023
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Arzignano (VI), Viale Parte_1 C.F._1
Kennedy n. 14, presso e nello studio dell'Avv. MAGNABOSCO GIANFRANCO e dell'Avv. MAGNABOSCO
ALESSANDRA del Foro di Vicenza, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del suo titolare (P.IVA: - C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
, impresa individuale elettivamente domiciliata in Campobasso (CB), Via C.F._2
Umberto I n. 43, presso e nello studio dell'Avv. SULMONA ASSUNTA e dell'Avv. GUIDI FILIPPO MARIA del Foro di Campobasso, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda ed eccezione: 1) dichiarare la risoluzione dei contratti sottoscritti da ed il Sig. relativi alla CP_1 Parte_1 fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico “in isola” presso l'abitazione di Carloforte, in Sardegna, a causa del grave inadempimento da parte di e conseguentemente liberare il CP_1
Sig. da ogni eventuale obbligo e/o impegno nei confronti di;
Parte_1 CP_1
2) condannare a restituire al Sig. quanto dallo stesso versato in relazione ai CP_1 Parte_1 contratti di cui è causa, ossia la somma di € 10.330,00 oltre interessi moratori;
3) condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Sig. che si CP_1 Parte_1 quantificano in € 2.588,43 oltre agli ulteriori danni da quantificarsi in corso di causa;
4) spese e competenze di causa rifuse”.
Parte convenuta ha concluso come in atti, così chiedendo:
“L'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, voglia così provvedere: nel merito, a. rigettare la domanda di risoluzione del contratto così come proposta dalla parte attrice poiché del tutto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
b. in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversa, accertato e dichiarato in ogni caso che l'inadempimento della non è tale da giustificare la CP_1 Controparte_1 risoluzione del contratto intercorso tra le parti, stabilire una congrua ed equa riduzione del prezzo contrattualmente pattuito in proporzione;
confermando, comunque, l'obbligo, in capo alla parte attrice di provvedere al pagamento del prezzo della fornitura così ridotto;
con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver accettato in data Parte_1
27.9.2021 una proposta negoziale dell'impresa per la fornitura e CP_1 Controparte_1
posa in opera di un impianto fotovoltaico presso la propria residenza estiva in Sardegna;
di aver saldato le fatture emesse da per € 10.330,00 complessivi;
di aver ricevuto in data 19.11.2021 un CP_1
filmato inerente alla asserita messa in funzione dell'impianto e in data 7.1.2022 il libretto dell'impianto medesimo con relativa dichiarazione di conformità; di aver riscontrato nel mese di aprile 2022, a seguito del primo accesso presso la propria abitazione, il mancato funzionamento dell'impianto, con conseguente necessità di noleggiare un gruppo elettrogeno per la sopperire alla mancanza di acqua e di energia elettrica;
di aver segnalato con p.e.c. datata 29.04.2022 tale circostanza ad , la CP_1
pagina 2 di 7 quale in data 21.07.2022 e a seguito della segnalazione di ulteriori anomalie aveva prelevato la batteria di accumulo dell'impianto, poi non più riconsegnata;
di aver quindi dovuto chiedere l'allacciamento alla rete di distribuzione elettrica, sostenendo i relativi costi, nonostante l'impianto fotovoltaico in questione fosse stato progettato “in isola”, ossia secondo un paradigma di autosufficienza rispetto alla rete di distribuzione elettrica summenzionata. L'attore chiedeva pertanto che venisse dichiarata la risoluzione dei contratti stipulati con a causa del grave inadempimento di quest'ultima, CP_1
con condanna della stessa alla restituzione della somma di € 10.330,00 e al risarcimento dei danni subiti nella misura provvisoriamente determinata nella misura di € 2.588,43 oltre interessi moratori.
Costituitasi in giudizio, replicava: che il collaudo era avvenuto in CP_1 Controparte_1
data 17.11.2021 alla presenza anche del tecnico incaricato dall'attore; che dopo la segnalazione del
29.04.2022 la batteria di accumulo era stata consegnata al centro di assistenza autorizzato, il quale ne aveva accertato il corretto funzionamento e aveva ipotizzando una non corretta manovra di avvio dell'impianto da parte dell'attore medesimo;
che questi non aveva dimostrato né gli asseriti vizi dell'impianto né una una loro gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti;
che anzi sarebbe stato sufficiente sostenere la spesa di € 400,00 per avviare l'impianto con la batteria di accumulo, una volta riconosciuto come invero funzionante. La ditta convenuta chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree o, in subordine, la condanna della controparte al pagamento del prezzo congruamente ridotto.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, venivano assegnati i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare Parte_1
ribadiva che il proprio tecnico non era presente al collaudo, escludeva che gli fosse mai stato chiesto il pagamento dell'importo di € 400,00 per avviare l'impianto a seguito della verifica del funzionamento della batteria di accumulo e infine eccepiva la nullità del contratto in contestazione in quanto controparte non deteneva l'autorizzazione necessaria per installare l'impianto fotovoltaico de quo.
Rigettate le istanze di prova orale formulate dalle parti, la causa veniva istruita mediante espletamento di C.T.U. e successivamente, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica previste dall'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
pagina 3 di 7 Tanto premesso, è pacifico in causa che, in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti da ultimo in data 27.9.2021, sia stato installato presso l'immobile di proprietà di un Parte_1
impianto composto di dieci moduli fotovoltaici, con inverter Edison da 5 Kw e batteria di accumulo da
4,8 Kwh (doc. 6a attoreo), a fronte del quale il committente ha versato ad la somma CP_1
complessiva di € 10.330,00 (doc. da 25 a 30 attorei) sulla scolta delle plurime fatture emesse dalla ditta convenuta (doc. 1e-2b-3c-8b-10a-10b attorei).
L'attore in primo luogo eccepisce la nullità del contratto stipulato con la controparte e in secondo luogo ne chiede la risoluzione per il grave inadempimento imputabile alla controparte medesima.
Con riguardo al primo profilo, ritiene il giudicante che l'eccezione di nullità negoziale non meriti accoglimento, in quanto la mancanza dell'autorizzazione FER prodromica all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi del D.Lgs. 28/2011 (che non contiene norme imperative in parte qua) non comporta l'invalidità degli accordi contrattuali sottesi, ma solo talune conseguenze risarcitorie non specificamente dedotte da parte attrice.
Con riguardo al secondo profilo, invece, rileva il giudicante che le parti avevano concordato l'installazione di un impianto c.d. in isola, ossia che potesse funzionare, in quanto collegato a pannelli fotovoltaici, senza connettersi con la rete di distribuzione dell'energia elettrica. Lo stesso C.T.U. ha rilevato che l'inverter fornito dall'odierna convenuta è riconducibile a un modello funzionante per i soli impianti in isola (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale).
Tuttavia, la dichiarazione di conformità dell'impianto elaborata dalla convenuta medesima risulta relativa a un impianto con configurazione elettrica in rete (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale) e, in ogni caso, la configurazione elettrica in isola non è risultata in concreto funzionante (l'impianto funziona, e nemmeno del tutto correttamente, solo se collegato alla rete di distribuzione elettrica). Secondo il
C.T.U., tale malfunzionamento, lungi dal dipendere da un errato impiego dell'impianto da parte del committente (come tenta di sostenere la ditta convenuta ancora nella propria comparsa conclusionale), dipende piuttosto dall'inadeguatezza dell'inverter a “fornire una alimentazione elettrica di impianto di sufficiente qualità per alimentare i carichi” (pag. 18 dell'elaborato peritale). Tale inadeguatezza comporta che l'impianto, diversamente da quanto era stato concordato tra le parti, funziona solo in rete, mentre in isola non funziona con riguardo ai carichi della cucina, dell'acqua calda sanitaria e del condizionatore. Comunque: "l'impianto non è in grado di funzionare come previsto,
pagina 4 di 7 poichè non è in grado di alimentare correttamente tutti i carichi necessari;
in particolare ... non è in grado di fornire il servizio di riscaldamento e raffrescamento ... quindi compromette l'agibilità dell'immobile" (pag. 20 dell'elaborato peritale). In altri termini, il prodotto che era stato oggetto dell'accordo tra le parti è stato realizzato in assenza dei requisiti minimi necessari per il suo utilizzo, posto che viene messa in discussione la stessa agibilità dell'immobile in cui l'impianto fotovoltaico è stato installato (da intendersi quantomeno quale possibilità di usufruire normalmente dell'immobile medesimo, godendo delle basilari funzioni che è lecito attendersi dallo stesso).
Si tratta all'evidenza di un grave inadempimento, imputabile senza dubbio ad in quanto, CP_1
come osservato sempre nella C.T.U. disposta in corso di causa, la stessa non ha elaborato alcun progetto (per quanto consta nel presente giudizio) per individuare i carichi elettrici proporzionati al fabbisogno energetico dello stabile e per così selezionare l'inverter e la batteria adeguati (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale). Essendo stato invece fornito un inverter inadeguato, l'impianto installato risulta affetto da un vizio che ne pregiudica il regolare funzionamento nei termini che erano stati concordati tra le parti, vale a dire “in isola” anziché “in rete”.
Sussistono così i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 1668 c.c. in quanto appunto l'impianto fotovoltaico in isola risulta del tutto inadatto alla sua destinazione d'uso. Pertanto, deve trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto da ultimo stipulato tra le parti, e sostitutivo di tutti gli accordi precedentemente intercorsi tra le stesse.
In conseguenza della risoluzione negoziale, la ditta convenuta è tenuta a restituire il prezzo corrisposto di € 10.330,00 oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Nessuna restituzione sinallagmatica va disposta, in quanto non richiesta dall'impresa convenuta, nemmeno in via subordinata.
chiede anche che la controparte sia condannata al risarcimento dei danni, individuati Parte_1
nelle spese di collegamento alla rete elettrica e nelle bollette pagate per i consumi energetici medio tempore registrati. Tale risarcimento comporterebbe tuttavia un arricchimento ingiustificato dell'attore, che sta attualmente usufruendo di un impianto funzionante – sebbene in collegamento alla rete di distribuzione elettrica – che gli consente di abitare l'immobile di sua proprietà. Invero, il danno subito dall'attore dovrebbe essere individuato nei soli maggiori esborsi sostenuti, e da sostenere in futuro, in conseguenza dell'installazione di un impianto collegato alla rete elettrica anziché in isola, ma pagina 5 di 7 tali specifici danni non sono stati correttamente dedotti e quantificati in atti. Detto altrimenti, gli esborsi sostenuti dall'odierno attore rappresenterebbero un danno risarcibile solo nella misura eccedente la spesa che sarebbe stata comunque sostenuta per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, in isola o in rete, necessario per usufruire dell'immobile. Il costo dell'installazione è invece oggetto di integrale restituzione, per cui non ha subito allo stato alcun danno risarcibile Parte_1
per effetto della condotta inadempiente di controparte, trovandosi ad utilizzare un impianto in rete che – per quanto non voluto – non risulterà nemmeno pagato (all'esito della condanna restitutoria pronunciata in dispositivo) e gli consentirà di usufruire dell'immobile. In tale contesto, l'unico pregiudizio economico suscettibile di ristoro futuro potrà essere il costo della fornitura di energia elettrica eccedente la somma di € 10.330,00 che l'attore era disposto a pagare per l'installazione di un impianto in isola, ma trattasi di un danno attualmente eventuale ed incerto, e come tale non risarcibile nella presente sede.
La domanda risarcitoria in questione va dunque rigettata.
O meglio, la stessa può essere accolta nella parte in cui riguarda la rifusione del costo di noleggio di un gruppo elettrogeno, in quanto trattasi di un esborso che sarebbe stato in ogni caso ingiustificato anche qualora le parti avessero pattuito fin dal principio l'installazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete di distribuzione elettrica, quale è quello attualmente funzionante ed operativo. CP_1
va quindi condannato a corrispondere a titolo risarcitorio la somma di € 1.220,00 (doc. 24 a e 24 b attoreo), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al soddisfo.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di Controparte_1
e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
[...]
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e Parte_1 Controparte_1
in data 27.9.2021;
[...]
pagina 6 di 7 2. condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 10.330,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
3. condanna alla corresponsione a titolo risarcitorio in favore di Controparte_1
dell'importo di € 1.220,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla Parte_1
data dell'esborso al saldo;
4. rigetta la residua domanda di risarcimento proposta da;
Parte_1
5. rigetta le domande proposte in via subordinata da;
Controparte_1
6. condanna a rifondere in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, liquidate in € 264,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge;
7. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero a carico di
, condannando lo stesso a rifondere a quanto Controparte_1 Parte_1
eventualmente da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, in data 26 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Arzignano (VI), Viale Parte_1 C.F._1
Kennedy n. 14, presso e nello studio dell'Avv. MAGNABOSCO GIANFRANCO e dell'Avv. MAGNABOSCO
ALESSANDRA del Foro di Vicenza, che lo rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attore contro in persona del suo titolare (P.IVA: - C.F.: Controparte_1 P.IVA_1
, impresa individuale elettivamente domiciliata in Campobasso (CB), Via C.F._2
Umberto I n. 43, presso e nello studio dell'Avv. SULMONA ASSUNTA e dell'Avv. GUIDI FILIPPO MARIA del Foro di Campobasso, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Contratto di Appalto
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda ed eccezione: 1) dichiarare la risoluzione dei contratti sottoscritti da ed il Sig. relativi alla CP_1 Parte_1 fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico “in isola” presso l'abitazione di Carloforte, in Sardegna, a causa del grave inadempimento da parte di e conseguentemente liberare il CP_1
Sig. da ogni eventuale obbligo e/o impegno nei confronti di;
Parte_1 CP_1
2) condannare a restituire al Sig. quanto dallo stesso versato in relazione ai CP_1 Parte_1 contratti di cui è causa, ossia la somma di € 10.330,00 oltre interessi moratori;
3) condannare al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Sig. che si CP_1 Parte_1 quantificano in € 2.588,43 oltre agli ulteriori danni da quantificarsi in corso di causa;
4) spese e competenze di causa rifuse”.
Parte convenuta ha concluso come in atti, così chiedendo:
“L'On.le Tribunale adito, reiectis contrariis, voglia così provvedere: nel merito, a. rigettare la domanda di risoluzione del contratto così come proposta dalla parte attrice poiché del tutto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
b. in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda avversa, accertato e dichiarato in ogni caso che l'inadempimento della non è tale da giustificare la CP_1 Controparte_1 risoluzione del contratto intercorso tra le parti, stabilire una congrua ed equa riduzione del prezzo contrattualmente pattuito in proporzione;
confermando, comunque, l'obbligo, in capo alla parte attrice di provvedere al pagamento del prezzo della fornitura così ridotto;
con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver accettato in data Parte_1
27.9.2021 una proposta negoziale dell'impresa per la fornitura e CP_1 Controparte_1
posa in opera di un impianto fotovoltaico presso la propria residenza estiva in Sardegna;
di aver saldato le fatture emesse da per € 10.330,00 complessivi;
di aver ricevuto in data 19.11.2021 un CP_1
filmato inerente alla asserita messa in funzione dell'impianto e in data 7.1.2022 il libretto dell'impianto medesimo con relativa dichiarazione di conformità; di aver riscontrato nel mese di aprile 2022, a seguito del primo accesso presso la propria abitazione, il mancato funzionamento dell'impianto, con conseguente necessità di noleggiare un gruppo elettrogeno per la sopperire alla mancanza di acqua e di energia elettrica;
di aver segnalato con p.e.c. datata 29.04.2022 tale circostanza ad , la CP_1
pagina 2 di 7 quale in data 21.07.2022 e a seguito della segnalazione di ulteriori anomalie aveva prelevato la batteria di accumulo dell'impianto, poi non più riconsegnata;
di aver quindi dovuto chiedere l'allacciamento alla rete di distribuzione elettrica, sostenendo i relativi costi, nonostante l'impianto fotovoltaico in questione fosse stato progettato “in isola”, ossia secondo un paradigma di autosufficienza rispetto alla rete di distribuzione elettrica summenzionata. L'attore chiedeva pertanto che venisse dichiarata la risoluzione dei contratti stipulati con a causa del grave inadempimento di quest'ultima, CP_1
con condanna della stessa alla restituzione della somma di € 10.330,00 e al risarcimento dei danni subiti nella misura provvisoriamente determinata nella misura di € 2.588,43 oltre interessi moratori.
Costituitasi in giudizio, replicava: che il collaudo era avvenuto in CP_1 Controparte_1
data 17.11.2021 alla presenza anche del tecnico incaricato dall'attore; che dopo la segnalazione del
29.04.2022 la batteria di accumulo era stata consegnata al centro di assistenza autorizzato, il quale ne aveva accertato il corretto funzionamento e aveva ipotizzando una non corretta manovra di avvio dell'impianto da parte dell'attore medesimo;
che questi non aveva dimostrato né gli asseriti vizi dell'impianto né una una loro gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti;
che anzi sarebbe stato sufficiente sostenere la spesa di € 400,00 per avviare l'impianto con la batteria di accumulo, una volta riconosciuto come invero funzionante. La ditta convenuta chiedeva dunque il rigetto delle domande attoree o, in subordine, la condanna della controparte al pagamento del prezzo congruamente ridotto.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, venivano assegnati i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., nelle quali in particolare Parte_1
ribadiva che il proprio tecnico non era presente al collaudo, escludeva che gli fosse mai stato chiesto il pagamento dell'importo di € 400,00 per avviare l'impianto a seguito della verifica del funzionamento della batteria di accumulo e infine eccepiva la nullità del contratto in contestazione in quanto controparte non deteneva l'autorizzazione necessaria per installare l'impianto fotovoltaico de quo.
Rigettate le istanze di prova orale formulate dalle parti, la causa veniva istruita mediante espletamento di C.T.U. e successivamente, all'udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica previste dall'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
pagina 3 di 7 Tanto premesso, è pacifico in causa che, in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti da ultimo in data 27.9.2021, sia stato installato presso l'immobile di proprietà di un Parte_1
impianto composto di dieci moduli fotovoltaici, con inverter Edison da 5 Kw e batteria di accumulo da
4,8 Kwh (doc. 6a attoreo), a fronte del quale il committente ha versato ad la somma CP_1
complessiva di € 10.330,00 (doc. da 25 a 30 attorei) sulla scolta delle plurime fatture emesse dalla ditta convenuta (doc. 1e-2b-3c-8b-10a-10b attorei).
L'attore in primo luogo eccepisce la nullità del contratto stipulato con la controparte e in secondo luogo ne chiede la risoluzione per il grave inadempimento imputabile alla controparte medesima.
Con riguardo al primo profilo, ritiene il giudicante che l'eccezione di nullità negoziale non meriti accoglimento, in quanto la mancanza dell'autorizzazione FER prodromica all'installazione di impianti fotovoltaici ai sensi del D.Lgs. 28/2011 (che non contiene norme imperative in parte qua) non comporta l'invalidità degli accordi contrattuali sottesi, ma solo talune conseguenze risarcitorie non specificamente dedotte da parte attrice.
Con riguardo al secondo profilo, invece, rileva il giudicante che le parti avevano concordato l'installazione di un impianto c.d. in isola, ossia che potesse funzionare, in quanto collegato a pannelli fotovoltaici, senza connettersi con la rete di distribuzione dell'energia elettrica. Lo stesso C.T.U. ha rilevato che l'inverter fornito dall'odierna convenuta è riconducibile a un modello funzionante per i soli impianti in isola (cfr. pag. 6 dell'elaborato peritale).
Tuttavia, la dichiarazione di conformità dell'impianto elaborata dalla convenuta medesima risulta relativa a un impianto con configurazione elettrica in rete (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale) e, in ogni caso, la configurazione elettrica in isola non è risultata in concreto funzionante (l'impianto funziona, e nemmeno del tutto correttamente, solo se collegato alla rete di distribuzione elettrica). Secondo il
C.T.U., tale malfunzionamento, lungi dal dipendere da un errato impiego dell'impianto da parte del committente (come tenta di sostenere la ditta convenuta ancora nella propria comparsa conclusionale), dipende piuttosto dall'inadeguatezza dell'inverter a “fornire una alimentazione elettrica di impianto di sufficiente qualità per alimentare i carichi” (pag. 18 dell'elaborato peritale). Tale inadeguatezza comporta che l'impianto, diversamente da quanto era stato concordato tra le parti, funziona solo in rete, mentre in isola non funziona con riguardo ai carichi della cucina, dell'acqua calda sanitaria e del condizionatore. Comunque: "l'impianto non è in grado di funzionare come previsto,
pagina 4 di 7 poichè non è in grado di alimentare correttamente tutti i carichi necessari;
in particolare ... non è in grado di fornire il servizio di riscaldamento e raffrescamento ... quindi compromette l'agibilità dell'immobile" (pag. 20 dell'elaborato peritale). In altri termini, il prodotto che era stato oggetto dell'accordo tra le parti è stato realizzato in assenza dei requisiti minimi necessari per il suo utilizzo, posto che viene messa in discussione la stessa agibilità dell'immobile in cui l'impianto fotovoltaico è stato installato (da intendersi quantomeno quale possibilità di usufruire normalmente dell'immobile medesimo, godendo delle basilari funzioni che è lecito attendersi dallo stesso).
Si tratta all'evidenza di un grave inadempimento, imputabile senza dubbio ad in quanto, CP_1
come osservato sempre nella C.T.U. disposta in corso di causa, la stessa non ha elaborato alcun progetto (per quanto consta nel presente giudizio) per individuare i carichi elettrici proporzionati al fabbisogno energetico dello stabile e per così selezionare l'inverter e la batteria adeguati (cfr. pag. 13 dell'elaborato peritale). Essendo stato invece fornito un inverter inadeguato, l'impianto installato risulta affetto da un vizio che ne pregiudica il regolare funzionamento nei termini che erano stati concordati tra le parti, vale a dire “in isola” anziché “in rete”.
Sussistono così i presupposti di cui al secondo comma dell'art. 1668 c.c. in quanto appunto l'impianto fotovoltaico in isola risulta del tutto inadatto alla sua destinazione d'uso. Pertanto, deve trovare accoglimento la domanda di risoluzione del contratto da ultimo stipulato tra le parti, e sostitutivo di tutti gli accordi precedentemente intercorsi tra le stesse.
In conseguenza della risoluzione negoziale, la ditta convenuta è tenuta a restituire il prezzo corrisposto di € 10.330,00 oltre interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. Nessuna restituzione sinallagmatica va disposta, in quanto non richiesta dall'impresa convenuta, nemmeno in via subordinata.
chiede anche che la controparte sia condannata al risarcimento dei danni, individuati Parte_1
nelle spese di collegamento alla rete elettrica e nelle bollette pagate per i consumi energetici medio tempore registrati. Tale risarcimento comporterebbe tuttavia un arricchimento ingiustificato dell'attore, che sta attualmente usufruendo di un impianto funzionante – sebbene in collegamento alla rete di distribuzione elettrica – che gli consente di abitare l'immobile di sua proprietà. Invero, il danno subito dall'attore dovrebbe essere individuato nei soli maggiori esborsi sostenuti, e da sostenere in futuro, in conseguenza dell'installazione di un impianto collegato alla rete elettrica anziché in isola, ma pagina 5 di 7 tali specifici danni non sono stati correttamente dedotti e quantificati in atti. Detto altrimenti, gli esborsi sostenuti dall'odierno attore rappresenterebbero un danno risarcibile solo nella misura eccedente la spesa che sarebbe stata comunque sostenuta per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, in isola o in rete, necessario per usufruire dell'immobile. Il costo dell'installazione è invece oggetto di integrale restituzione, per cui non ha subito allo stato alcun danno risarcibile Parte_1
per effetto della condotta inadempiente di controparte, trovandosi ad utilizzare un impianto in rete che – per quanto non voluto – non risulterà nemmeno pagato (all'esito della condanna restitutoria pronunciata in dispositivo) e gli consentirà di usufruire dell'immobile. In tale contesto, l'unico pregiudizio economico suscettibile di ristoro futuro potrà essere il costo della fornitura di energia elettrica eccedente la somma di € 10.330,00 che l'attore era disposto a pagare per l'installazione di un impianto in isola, ma trattasi di un danno attualmente eventuale ed incerto, e come tale non risarcibile nella presente sede.
La domanda risarcitoria in questione va dunque rigettata.
O meglio, la stessa può essere accolta nella parte in cui riguarda la rifusione del costo di noleggio di un gruppo elettrogeno, in quanto trattasi di un esborso che sarebbe stato in ogni caso ingiustificato anche qualora le parti avessero pattuito fin dal principio l'installazione di un impianto fotovoltaico collegato alla rete di distribuzione elettrica, quale è quello attualmente funzionante ed operativo. CP_1
va quindi condannato a corrispondere a titolo risarcitorio la somma di € 1.220,00 (doc. 24 a e 24 b attoreo), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'esborso al soddisfo.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di Controparte_1
e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M.
[...]
147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 5.200 a € 26.000).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto stipulato tra e Parte_1 Controparte_1
in data 27.9.2021;
[...]
pagina 6 di 7 2. condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 10.330,00 oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
3. condanna alla corresponsione a titolo risarcitorio in favore di Controparte_1
dell'importo di € 1.220,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla Parte_1
data dell'esborso al saldo;
4. rigetta la residua domanda di risarcimento proposta da;
Parte_1
5. rigetta le domande proposte in via subordinata da;
Controparte_1
6. condanna a rifondere in favore di le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, liquidate in € 264,00 per esborsi e in € 5.077,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a. come dovute per legge;
7. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero a carico di
, condannando lo stesso a rifondere a quanto Controparte_1 Parte_1
eventualmente da questi versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, in data 26 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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