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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/02/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott. Alessandro Nunziata Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel.
il giorno 4.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2141/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Freda, come da procura in atti appellante-appellata incidentale
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Pace, come da procura in atti Controparte_1 appellante incidentale-appellato
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio, CP_2 come da procura in atti appellato - appellato incidentale
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Pierfrancesco CP_3
Damasco, come da procura in atti appellato - appellato incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 112/2023 pubblicata il 14.2.2023
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso depositato in data 2.11.2021, proponeva opposizione avverso Controparte_1
l'estratto di ruolo, rilasciato dall' in data 14.10.2021, relativo ad Parte_1 una serie di cartelle esattoriali e di avvisi di addebito analiticamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio, aventi ad oggetto in parte contributi previdenziali (IVS e modelli DM10) e in parte premi oltre interessi, sanzioni e somme aggiuntive, nonché avverso le iscrizioni ipotecarie n. CP_3
34901/69001 del 9.7.2019 e n. 5296/591 del 9.7.2019, di cui era venuto a conoscenza solo in data
13.7.2021, all'esito di una verifica presso il sistema Crif di informazioni creditizie.
A sostegno della domanda, deduceva l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;
la prescrizione dei crediti;
l'intervenuta prescrizione maturata in data successiva alla notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito;
l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie poiché non precedute dalla notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento e avvisi di addebito e degli ulteriori atti presupposti (intimazioni di pagamento, comunicazione preventiva di ipoteca).
Concludeva chiedendo: accertarsi e dichiararsi l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito e, per l'effetto, dichiarare che nulla era dovuto dal in relazione ai titoli CP_1
indicati, anche per decorso del termine di prescrizione quinquennale;
accertarsi e dichiararsi l'omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito e, per l'effetto, dichiararsi la nullità e/o illegittimità delle iscrizioni ipotecarie n. 34901/69001 del 9.7.2019 e n. 5296/591 del
9.7.2019, condannando l' a provvedere alla cancellazione delle stesse presso la Conservatoria CP_4
di Roma e di Rieti;
in via gradata, accertarsi e dichiararsi il decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla data di asserita notificazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito alla data di acquisizione dell'estratto di ruolo, dichiarando che nulla è dovuto dal a tale CP_1
titolo; in via ulteriormente gradata, dichiararsi dovuta dal la minor somma eventualmente CP_1
accertata nel corso del giudizio.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo, preliminarmente, Parte_1
l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse ad agire, in quanto avente ad oggetto un estratto di ruolo, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla notifica degli avvisi di addebito;
nel merito, contestava l'eccepita prescrizione, dando prova della notifica delle cartelle esattoriali e di successivi atti di intimazione di pagamento. Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire nonché per tardività dell'opposizione; nel merito, forniva la prova della notifica degli avvisi di addebito e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
2 Si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad CP_3 agire nonché per tardività dell'opposizione e, nel merito, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Velletri dichiarava nulle le iscrizioni ipotecarie opposte (n. 34901/69001 del 9.7.2019 e n. 5296/591 del 9.7.2019) e ordinava all'
[...]
di provvedere alla cancellazione;
condannava, inoltre, l' alla rifusione Parte_1 CP_4
delle spese di lite in favore del compensava le spese di lite nei confronti delle altre parti CP_1
processuali.
Ha proposto appello l' , censurando la sentenza impugnata per non Parte_1
avere il giudice di primo grado dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo e la conseguente validità delle cartelle di pagamento sottese.
Ha, così, concluso: “Voglia l'On. Le Corte di Appello adita: A. Accogliere l'appello, e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale Di Velletri n. 112/2023 dep il 14.02.2020 (Sezione Lavoro) nella parte in cui ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso e ammissibile l'impugnazione avverso estratto di ruolo;
B. Accertare e dichiarare la validità delle cartelle impugnate e della conseguente iscrizione a ruolo;
C. con favore di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Si è costituito in giudizio resistendo al gravame e chiedendo il rigetto e spiegando Controparte_1
appello incidentale, con il quale ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non si è pronunciata sulla richiesta di accertamento e di declaratoria di nullità e/o inefficacia dei titoli contestati per omessa notificazione e per intervenuta prescrizione.
CP_ Si è costituito in giudizio l' aderendo all'appello promosso dall' e rilevando, in particolare, CP_4
l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire e l'inammissibilità dell'opposizione alle iscrizioni ipotecarie per tardività.
Si è costituito in giudizio l' che, associandosi al motivo di appello proposto dall' ha CP_3 CP_4
chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal per carenza di interesse ad agire. CP_1
2. L'appello principale è inammissibile.
Risulta preliminare ad ogni profilo la circostanza che l' è priva di Parte_1
legitimatio ad causam.
Occorre premettere che il presente giudizio ha ad oggetto un'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo e avverso due iscrizioni ipotecarie, volta a far valere l'inesistenza del credito portato da vari avvisi di addebito e cartelle esattoriali (di cui il ha asserito di avere CP_1
avuto occasionalmente conoscenza dopo avere ottenuto il rilascio di un estratto di ruolo) anche per
3 il maturare della prescrizione.
Il giudice di prime cure ha dichiarato nulle le iscrizioni ipotecarie opposte (n. 34901/69001 del
9.7.2019 e n. 5296/591 del 9.7.2019), per il vizio formale relativo alla mancata notificazione della comunicazione preventiva di ipoteca, e ordinato all' di Parte_1
provvedere alla cancellazione, nulla statuendo in merito alle cartelle esattoriali e agli avvisi di addebito sottesi.
L' ha proposto appello censurando la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui il CP_4
Tribunale non ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo e la conseguente validità delle cartelle di pagamento sottese.
Ciò posto, giova richiamare le condivisibili argomentazioni svolte, di recente, dalla Suprema Corte
(Sez. L, Ordinanza n. 25781/2023).
In materia di riscossione dei crediti previdenziali, è stato chiarito dalle Sezioni Unite della
Cassazione, con la sentenza n. 7514 del 2022, che la disciplina del D.lgs. n. 46 del 1999, art. 24 per come modificato dal D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater (conv. con L. n. 265 del 2002) prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore.
Nel motivare tale conclusione è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione al D.lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. In particolare, al punto 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514/ 2022, cit., si legge che, mentre “deve ritenersi
(...) sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un'ipotesi di litisconsorzio necessario”, atteso che “la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”.
È stato, infine, ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1912/2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e anche in sede di legittimità), ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il
4 caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così la citata Cass. S.U. n. 7514/2022,
p. 14 della motivazione).
Ebbene, alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite nella pronuncia richiamata, appare evidente come l'odierna appellante difetti di legittimazione ad impugnare la statuizione di primo grado, concernendo essa il merito della pretesa contributiva – avendo l chiesto, in CP_4
riforma della sentenza impugnata, anche la declaratoria di validità delle cartelle esattoriali sottese al ruolo - e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso
Cass. n. 8829/2007).
A tale conclusione non osta il fatto che il Tribunale abbia deciso la causa nel merito, atteso che la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legitimatio ad causam ove tale questione, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass. S.U. n. 7925/2019).
Sotto altro profilo, giova evidenziare che il difetto della legittimatio ad causam di parte appellante è questione preliminare rispetto a quella dell'ammissibilità o meno dell'impugnazione dell'estratto di ruolo da parte del contribuente.
Il carattere preliminare del precisato profilo, reso evidente da ragioni di carattere logico, oltre che giuridico, è confermato dalla lettura della ordinanza della S.C. n. 25781/2023, citata. Nel caso scrutinato dai giudici di legittimità la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato prescritti i crediti portati da alcuni dei plurimi avvisi di addebito, di cui all'estratto di ruolo opposto;
avverso la decisione aveva proposto ricorso per cassazione CP_ l' e al giudizio – oltre al contribuente – partecipava l' Parte_1
Pur essendo stata posta la questione della opponibilità o meno dell'estratto di ruolo, la Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell' , peraltro Parte_1
sottolineando che la stessa era priva “di legittimazione già ad impugnare la statuizione di primo grado”.
Ne consegue, quindi, l'inammissibilità dell'appello principale proposto dall' CP_4
2.1. È appena il caso di evidenziare che, nella specie, trattandosi di questione di diritto e collegata al principio dettato dall'art. 81 c.p.c. (cfr., in motivazione, Cass. n. 25781/2023) non opera l'art. 101, comma 2, c.p.c., interpretato pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità come riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Cass. n. 17456/2022; n.
29803/2019).
La S.C. ha infatti ripetutamente rilevato che l'obbligo del giudice di instaurare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste
5 di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti (cfr. Cass. n. 31851/2023, che richiama
Cass., n. 1617/2022; Cass. n. 15037/2018).
È stato altresì precisato che, nell'elaborazione sul tema della c.d. “terza via”, con riferimento sia all'art. 384 che all'art. 101, comma 2 cod. proc. civ., l'interlocuzione delle parti è esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto. In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale, non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (cfr. Cass. n. 9591/2011, richiamata da Cass. n. 17456/2022).
3. L'appello incidentale è inammissibile per carenza di interesse.
Il ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non si è pronunciata sulla CP_1
richiesta di accertamento e di declaratoria di nullità e/o inefficacia dei titoli contestati (cartelle esattoriali e avvisi di addebito) per omessa notificazione e per intervenuta prescrizione.
Lo stesso nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, ha chiaramente esposto di CP_1
essere venuto a conoscenza delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito mediante richiesta di un estratto di ruolo presso l' . Parte_1
Avuto riguardo all'azione proposta dal come individuata nell'originario ricorso, e del CP_1
motivo per il quale costui ha impugnato, in via incidentale, la sentenza di primo grado (che attiene esclusivamente ai titoli di cui all'estratto di ruolo impugnato e non alle iscrizioni ipotecarie, nei confronti delle quali è passata in giudicato la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, non essendo stata oggetto di impugnazione), l'opposizione è inammissibile in quanto non sorretta da un interesse ad agire.
Giova evidenziare che, con l'art. 3 bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, è stata esclusa la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme con il ruolo.
Invero tale disposizione ha introdotto all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4 bis: “4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
6 finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto
o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, possono, quindi, essere direttamente impugnati in tre casi: 1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto;
2) blocco di pagamenti da parte della P.A.; 3) perdita di un beneficio nei rapporti con una P.A..
E' onere della parte che impugna allegare, e provare, l'esistenza di un effettivo pregiudizio e, quindi, di un concreto interesse ad agire.
Le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 26283 del 06 settembre 2022, hanno confermato la legittimità della novella normativa;
l'hanno considerata applicabile ai processi in corso, anche non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del
Codice della Strada e delle sanzioni amministrative), e hanno sancito il seguente principio di diritto a cui questo Collegio intende attenersi: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113,
117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale
n. 1 della Convenzione”.
La S.C. ha, inoltre, precisato che, anche nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa
(Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n.
22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).
7 I casi in cui è consentita l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento, che si assumono non regolarmente notificati, sono, quindi, “tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri”.
I giudici di legittimità hanno, inoltre, significativamente precisato che ”la ricostruita conformazione utile della pretesa stessa non può declinarsi per divenire scrutinabile a seconda dell'evento della lite”, negando così rilievo, ai fini dell'ammissibilità dell'azione, a un'intimazione di pagamento intervenuta successivamente alla notifica della cartella di pagamento, ma taciuta dal debitore nell'atto introduttivo della lite e allegata dall'amministrazione solo ai fini interruttivi della prescrizione (Cass n. 7353/2022).
Va, peraltro, aggiunto che proprio nelle ipotesi in cui l'agente della riscossione allega l'intervento di successivi atti interruttivi, di natura esecutiva e/o prodromica, il debitore è tenuto a dedurre e dimostrare di avere impugnato detti atti e ciò proprio al fine di dimostrare la concreta sussistenza di un interesse ad agire. L'interesse giuridicamente rilevante non può fondarsi sulla mera deduzione della sussistenza di atti con i quali l'agente della riscossione avrebbe dimostrato la propria volontà di precedere all'esecuzione senza allegare e dimostrare di avere tempestivamente azionato gli specifici strumenti che l'ordinamento offre a tutela di un'azione esecutiva che si assuma illegittima.
Di fatto, la mancata reazione agli atti esecutivi o a quelli prodromici posti in essere dal concessionario denota l'assoluta assenza di un concreto interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo, non potendo questa ritenersi ammissibile a fronte della mancata contestazione, nelle sedi deputate, del diritto di procedere in executivis ovvero del mancato ricorso alle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario.
3.1. Le argomentazioni della S.C., che qui debbono intendersi integralmente richiamate anche ai sensi dell'art. 118, disp. att., c.p.c., e alle quali si è conformata anche la successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10595/2023, n. 17206/2023) appaiono pienamente condivisibili.
Si osserva, infine, che da ultimo, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 190/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
Cost., dell'art. 12, comma 4-bis , del d.P.R. n. 602 del 1973, così come modificato dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, il quale – disponendo che il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto –, innalza la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella. Ha ritenuto la che “La disposizione censurata restringe la possibilità di impugnare la cartella di CP_5
pagamento che si ritenga invalidamente notificata e di cui il contribuente sia venuto a conoscenza
8 dall'estratto di ruolo (che ne afferma la valida notifica), a causa delle gravi inefficienze del sistema italiano della riscossione, che ha condotto all'enorme proliferazione di controversie strumentali di impugnazione degli estratti di ruolo radicate dai debitori iscritti a ruolo, con un aumento esponenziale delle cause per far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima. L'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema e così generano un preoccupante contenzioso seriale non può tuttavia comprimere in via sistematica il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano. Tuttavia, il rimedio alla situazione che si è prodotta coinvolge profili rimessi alla discrezionalità del legislatore;
tale risultato può, infatti, essere ottenuto intervenendo in più direzioni, peraltro non alternative. Con riferimento a questa indefettibile esigenza di superare, in definitiva, la grave vulnerabilità ed inefficienza, anche con riferimento al sistema delle notifiche, che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, va formulato il pressante auspicio che il
Governo dia efficace attuazione ai princìpi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge n. 111 del 2023”.
Pertanto, salvi eventuali, futuri interventi normativi, implicanti scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore, allo stato è vigente la normativa introdotta dal legislatore del 2021.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile.
4. Le spese di lite del grado possono essere interamente compensate tra tutte le parti, stante la
CP_ reciproca soccombenza, anche nei confronti dell' e dell' che hanno aderito all'appello CP_3 proposto dall' CP_4
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante principale e per l'appellante incidentale sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile l'appello principale;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale per carenza di interesse;
- compensa le spese di lite del grado tra tutte le parti;
- dà atto che per l'appellante principale e per l'appellante incidentale sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 4.2.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino dott. Alessandro Nunziata
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