TRIB
Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9896 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMASALERNO – 3° SEZ. Lavoro -
Il Giudice del lavoro dr.ssa Anna Maria Lionetti all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°16401\2024 r.g. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to R. Carosi in Parte_1 virtù di procura in atti
Ricorrente.
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to G. Eudizi in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuto.
OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO PER MALATTIA
PROFESSIONALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che lavorava alle dipendenze di nel CP_2 periodo dedotto, che svolgeva le mansioni di corriere espresso, che a causa dell'ambiente di lavoro e delle mansioni svolte aveva contratto una malattia professionale, che la domanda di riconoscimento dell'origine professionale delle patologie denunciate era stata respinta, ha chiesto, previo accertamento dell'origine professionale delle patologie sofferte in quella diversa rilevante “ex lege”, la condanna dell' convenuto CP_3 al pagamento delle prestazioni spettanti, vinte le spese. Il convenuto si è costituito eccependo l'infondatezza della CP_1 domanda della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte in ricorso.
La domanda dev'essere respinta.
All'esito delle indagini condotte il c.t.u. medico-legale, premesso che le patologie denunciate non rientrano tra quelle cc.dd. tabellate, relativamente alle quali sussiste la presunzione dell'origine professionale, ha espresso il parere che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte affermando che: “non costituisca malattia professionale indennizzabile per assenza di efficacia causale del rischio specifico e per assenza del nesso causale tra noxa lavorativa e patologie denunciate.”.
In particolare, l'ausiliario in ordine al nesso causale tra patologie e ambiente di lavoro ha affermato: “quando gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è esclusa l'origine professionale della malattia.”.
Tali osservazioni sono state ribadite in sede di risposta alle osservazioni del ct di parte ricorrente.
Il Giudice ritiene di far proprie le conclusioni del c.t.u. in quanto traggono origine da un'attenta valutazione degli elementi diagnostici e anamnestici raccolti nel corso della indagine peritale e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali, che vanno tutte condivise.
In ogni caso si osserva che i testi escussi su istanza del ricorrente non erano presenti allorquando egli svolgeva attività lavorativa sicchè nulla hanno dichiarato in ordine alle specifiche circostanze inerenti il peso dei carichi effettivamente trasportati e la durata dell'attività di trasporto di carichi pesanti nel corso della giornata lavorativa. Le relative dichiarazioni, dunque, non possono ritenersi idonee a provare lo svolgimento di tale attività secondo modalità rilevanti ai fini dell'insorgenza della patologia tenuto conto che come osservato dall'ausiliario, il ricorrente ha altresì lavorato a tempo parziale.
Nulla per le spese avendo il ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono poste a carico dell' e liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
nulla per le spese di giudizio;
pone definitivamente a carico di le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Roma 8.10.2025 IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMASALERNO – 3° SEZ. Lavoro -
Il Giudice del lavoro dr.ssa Anna Maria Lionetti all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°16401\2024 r.g. e vertente
TRA
rapp.to e difeso dall'avv.to R. Carosi in Parte_1 virtù di procura in atti
Ricorrente.
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso CP_1 dall'avv.to G. Eudizi in virtù di procura generale notarile alle liti.
Convenuto.
OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO BIOLOGICO PER MALATTIA
PROFESSIONALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che lavorava alle dipendenze di nel CP_2 periodo dedotto, che svolgeva le mansioni di corriere espresso, che a causa dell'ambiente di lavoro e delle mansioni svolte aveva contratto una malattia professionale, che la domanda di riconoscimento dell'origine professionale delle patologie denunciate era stata respinta, ha chiesto, previo accertamento dell'origine professionale delle patologie sofferte in quella diversa rilevante “ex lege”, la condanna dell' convenuto CP_3 al pagamento delle prestazioni spettanti, vinte le spese. Il convenuto si è costituito eccependo l'infondatezza della CP_1 domanda della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
Parte ricorrente ha tempestivamente depositato note di trattazione scritta reiterando le conclusioni esposte in ricorso.
La domanda dev'essere respinta.
All'esito delle indagini condotte il c.t.u. medico-legale, premesso che le patologie denunciate non rientrano tra quelle cc.dd. tabellate, relativamente alle quali sussiste la presunzione dell'origine professionale, ha espresso il parere che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte affermando che: “non costituisca malattia professionale indennizzabile per assenza di efficacia causale del rischio specifico e per assenza del nesso causale tra noxa lavorativa e patologie denunciate.”.
In particolare, l'ausiliario in ordine al nesso causale tra patologie e ambiente di lavoro ha affermato: “quando gli agenti patogeni lavorativi, non dotati di sufficiente efficacia causale, concorrano con fattori extralavorativi dotati, invece, di tale efficacia, è esclusa l'origine professionale della malattia.”.
Tali osservazioni sono state ribadite in sede di risposta alle osservazioni del ct di parte ricorrente.
Il Giudice ritiene di far proprie le conclusioni del c.t.u. in quanto traggono origine da un'attenta valutazione degli elementi diagnostici e anamnestici raccolti nel corso della indagine peritale e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali, che vanno tutte condivise.
In ogni caso si osserva che i testi escussi su istanza del ricorrente non erano presenti allorquando egli svolgeva attività lavorativa sicchè nulla hanno dichiarato in ordine alle specifiche circostanze inerenti il peso dei carichi effettivamente trasportati e la durata dell'attività di trasporto di carichi pesanti nel corso della giornata lavorativa. Le relative dichiarazioni, dunque, non possono ritenersi idonee a provare lo svolgimento di tale attività secondo modalità rilevanti ai fini dell'insorgenza della patologia tenuto conto che come osservato dall'ausiliario, il ricorrente ha altresì lavorato a tempo parziale.
Nulla per le spese avendo il ricorrente reso dichiarazione ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono poste a carico dell' e liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda;
nulla per le spese di giudizio;
pone definitivamente a carico di le spese di consulenza CP_1 tecnica liquidate con separato decreto.
Roma 8.10.2025 IL GIUDICE