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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 9103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9103 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42770/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa VI OV, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42770 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, VIA GREGORIO XIII, 33 - 41 (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Via Trionfale, 21 presso lo studio
[...] Pt_1 dell'avv. MARCO PALONI che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- attore opponente -
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t. con sede in Via P. Fedele, 57 ed ivi Controparte_3 Pt_1 elettivamente domiciliata in Via Tacito, 23 presso lo studio dell'avv. FRANCESCO
BALESTRAZZI che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato depositata unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 25652/2019
- convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in vista dell'udienza cartolare del 31/5/2023, riportandosi l'opponente a quelle rassegnate nell'atto di citazione e l'opposta a quelle rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario il 3/7/2019 il
Condominio in Roma di Via Gregorio XIII, 33 - 41 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10032/2019 (R.G. 25652/2019), pubblicato il 17/5/2019 e notificato il 30/5/2019, che le aveva ingiunto di pagare a
[...]
l'importo di € 28.518,36 oltre gli interessi di mora al tasso convenzionale CP_2 dalla scadenza delle singole fatture al saldo e le spese della procedura per il pagamento
1 del corrispettivo di somministrazione di gas naturale portato da n. 15 fatture emesse nel periodo 23/7/2012 – 11/7/2014 e rimaste insolute.
L'opponente, dopo aver dedotto l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 e seguenti c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dalle fatture ingiunte;
in subordine affermava che il credito dell'opposta, avuto riguardo ai pagamenti effettuati dal
Condominio nel periodo 18/10/2012 – 21/1/2019, risultava in gran parte estinto, residuando solo un debito di € 3.934,78. Sotto altro profilo deduceva che i consumi erano stati stimati in modo presuntivo perlomeno sino alla sostituzione, avvenuta nel mese di giugno del 2017 (data poi corretta nei successivi scritti difensivi in 21/2/2018), dei gruppi di misura in uso alle utenze dei civici 33 e 41 del evidenziando Parte_1 altresì che gli importi di cui alle fatture n. 605 del 23/7/2012 (€ 7.683,75) e n. 245/SE dell'11/7/2014 (€ 4.413,40) non erano coerenti “rispetto alla media delle fatturazioni e dei consumi rilevati nella stagione invernale di effettivo utilizzo dell'impianto di riscaldamento condominiale”.
In estremo subordine contestava la quantificazione del prezzo del gas in quanto lo sconto applicato nelle fatture era inferiore a quello “fisso ed invariabile” convenuto contrattualmente di € 0,005 IVA compresa. Sulla scorta di tali considerazioni l'opponente chiedeva di revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo ed in subordine di accertare e dichiarare la minor somma che fosse risultata dovuta alla società opposta.
Costituitasi, chiedeva la reiezione dell'opposizione in quanto Controparte_2 totalmente infondata e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del per lite Parte_1 temeraria ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
L'opposta contestava innanzitutto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce dei plurimi atti ricognitivi del debito sottoscritti dall'amministratore del Condominio, interruttivi del termine prescrizionale a mente dell'art. 2944 c.c., sottolineando come prima del presente giudizio l'opponente non solo non avesse mai sollevato alcuna contestazione in merito alla fornitura di gas metano ed alla correttezza delle somme richieste ma avesse espressamente riconosciuto il proprio debito impegnandosi a saldarlo.
Eccepiva a sua volta “l'inammissibilità e/o improponibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per decorrenza del termine di 8 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 1495, 1° comma, Cod. Civ. per la denuncia al venditore dei vizi della fornitura” e comunque “il decorso del termine annuale di prescrizione dell'azione” ex art. 1495, comma 3, c.c.
Ribadiva in ogni caso che il proprio credito residuo, tenuto conto di tutti i pagamenti eseguiti dal ammontava ad € 28.518.36, come richiesto in via monitoria, Parte_1 precisando altresì che lo sconto applicato nelle fatture era conforme a quello stabilito contrattualmente al netto dell'IVA.
2 Con ordinanza riservata in data 13/2/2020 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c,p.c. l'opponente disconosceva le sottoscrizioni apposte sugli atti ricognitivi di debito prodotti dall'opposta sub docc. 6 e 8. Quindi, atteso che l'opposta aveva formulato istanza di verificazione e prodotto gli originali di due dei quattro documenti contestati, veniva disposta c.t.u. grafologica al fine di accertare se le firme apposte sui documenti prodotti sub allegato 6 fossero attribuibili al sig. , all'epoca dei fatti Amministratore del Persona_1
Condominio opponente. Ogni altra istanza istruttoria veniva respinta in quanto superflua e/o inammissibile.
Depositato l'elaborato peritale, la causa, ritenuta adeguatamente istruita sulla scorta della produzione documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Peraltro, stante il trasferimento ad altro ufficio del giudice già assegnatario dott.ssa
NN PA, la causa veniva rinviata.
Sostituito definitivamente il giudice titolare, con provvedimento del 21/7/2023 la causa
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto deve rilevarsi che, all'esito della consulenza grafologica espletata, le cui conclusioni, peraltro incontestate, possono essere integralmente recepite stante la linearità del percorso logico e della metodologia seguiti, le sottoscrizioni apposte sui documenti analizzati sono risultate autentiche, quindi, riferibili alla mano del sig.
, allora Amministratore del e, Persona_1 Parte_2 pertanto, pienamente utilizzabili ai fini dell'accertamento condotto nel presente giudizio.
Si tratta degli atti ricognitivi di debito datati 3/2/2016 comprendenti tutte le fatture monitoriamente azionate emesse nel periodo 23/7/2012 – 11/7/2014.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale (trattasi infatti di consumi di gas precedenti all'1/1/2019) sollevata dall'opponente.
Infatti, anche a non voler considerare gli ulteriori atti interruttivi della prescrizione versati in atti dall'opposta (si tratta in particolare delle lettere di sollecito depositate nel procedimento monitorio e nel presente giudizio, mentre delle dichiarazioni di riconoscimento di debito prodotte sub doc. 8 non si può comunque tenere conto, stante l'avvenuto disconoscimento da parte del e la mancata produzione degli Parte_1 originali), a mente dell'art. 2944 c.c. tali riconoscimenti, promananti dal precedente Amministratore del hanno determinato l'interruzione del termine Parte_1 prescrizionale alla data del 3/2/2016 al pari del ricorso per decreto ingiuntivo che è stato notificato all'opponente in data 30/5/2019. Pertanto non risulta spirato il termine quinquennale di prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta.
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza/prescrizione formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 1495, 1° e 3° comma, c.c., norma applicabile ai contratti di
3 somministrazione per effetto del rinvio operato dall'art. 1570 c.c. (cfr. Cass. 2/11/2000 n. 14330 secondo cui “In tema di contratto di somministrazione, la disciplina dei vizi delle cose somministrate da consumare è quella prevista dal codice per la vendita, stante il rinvio posto dall'art. 1570 cod. civ. È quindi applicabile, per operatività della garanzia per i vizi, l'art. 1495 cod. civ. con l'onere della denunzia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta” nonché Cass. 11/10/2000 n. 13533 che precisa che detta norma sia applicabile al rapporto di somministrazione di merci in caso di domanda o di eccezione di riduzione del prezzo ovvero di compensazione ma non ai fini della domanda di risoluzione).
Invero, il riferimento all'art. 1495 c.c. ed ai ristretti termini di decadenza e di prescrizione ivi previsti appare del tutto inconferente rispetto al caso in disamina, posto che l'opponente non ha denunziato vizi relativi alla fornitura di gas ma, semmai, ha contestato i consumi ed il prezzo applicato nelle fatture nonché eccepito di aver quasi integralmente saldato le somme richieste dalla società opposta.
Ciò posto, nel merito si osserva che l'opposizione risulta infondata e pertanto dev'essere respinta.
In primo luogo si osserva che per effetto dei due riconoscimenti di debito del 3/2/2016
(che, come precedentemente detto, riguardano tutte le fatture azionate) CP_2 era esonerata dalla prova del fatto costitutivo dello stesso, sino alla concorrenza
[...] dell'importo riconosciuto. È infatti appena il caso di ricordare che l'atto ricognitivo di debito (in questo caso trattasi di ricognizioni di debito titolate) a mente dell'art. 1988
c.c., pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, determina una inversione dell'onere della prova circa l'esistenza di una causa debendi.
Incombeva quindi sul offrire la deduzione di specifici e puntuali fatti Parte_1 estintivi del credito o modificativi della sua consistenza.
Tuttavia, le contestazioni svolte al riguardo nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi sono risultate generiche o comunque ben poco circostanziate.
In ordine ai pagamenti documentati dal eseguiti tra il 18/10/2012 ed il Parte_1
21/1/2019 inizialmente mediante assegni (per € 16.869,00) e poi tramite bonifici (per € 17.350,00), complessivamente ammontanti ad € 34.219,00, in forza dei quali l'opponente sostiene di aver ridotto la propria esposizione debitoria nei confronti di al minor importo di € 3.934,78, si osserva che tale assunto è rimasto Controparte_2 del tutto indimostrato. Ed invero nella scheda contabile prodotta come doc. 10 dall'opposta, riportante i rapporti di dare avere tra le parti e che non è stata oggetto di contestazione da parte del tutti i pagamenti in questione risultano Parte_1 debitamente computati. Ciononostante essa porta un saldo attivo complessivo in favore di di € 28.518,36 (€ 16.601,25 per quanto riguarda l'utenza di Controparte_2
Via Gregorio XIII, 33 ed € 11.917,11 per l'utenza di Via Gregorio XIII, 41), corrispondente a quello richiesto in via monitoria.
Quanto alle generiche contestazioni sollevate per la prima volta nel presente giudizio in merito ai consumi, si evidenzia che, anche a seguito dell'acquisizione dei dati di lettura
4 del distributore Italgas Reti S.p.A., prodotti dallo stesso con la memoria ex Parte_1 art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., l'opponente non è stato in grado di dettagliare eventuali discrepanze tra i dati del distributore ed i consumi fatturati.
Merita in proposito ricordare che il distributore è soggetto terzo rispetto alle parti, che si occupa della gestione delle reti di distribuzione del gas e che quindi ha la gestione dei contatori ed il potere/dovere di eseguirne la lettura, di talché la documentazione da esso proveniente, se non contestata in modo puntuale, è idonea ad acquisire efficacia probatoria dirimente quanto all'effettiva misurazione dei consumi.
Infatti, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi tramite contatore deve ritenersi assistita da una presunzione semplice di veridicità.
Per tali ragioni, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che in base alla corretta applicazione dell'onus probandi, il debitore opponente, per superare la presunzione semplice di veridicità dei consumi rilevati e fatturati, non può limitarsi ad una generica contestazione dell'effettività degli stessi, ma deve svolgere una specifica e congruente contestazione anche dimostrando quali sarebbero gli effettivi consumi di energia nel periodo in contestazione “ … avuto riguardo al dato statistico di consumo
“normalmente” rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione;
….” (cfr. Cass. ord. n. 13605/2019; Cass. ord. n. 297/2020). Nella fattispecie in esame, l'opponente si è limitato ad effettuare una contestazione del tutto generica del credito omettendo di allegare, e tanto più di dimostrare, le circostanze da cui poter inferire la dedotta erroneità del credito ingiunto.
Anche i dubbi sulla sostituzione dei contatori, che secondo il sarebbe stata Parte_1 effettuata per asserite “anomalie” di funzionamento, significativamente però mai segnalate in corso di rapporto, non hanno trovato il benché minimo riscontro negli atti di causa.
Anzi, dalle comunicazioni del distributore Italgas Reti depositate dall'opponente sub doc. 4 risulta che la sostituzione sia stata effettuata al solo fine di dare attuazione alla delibera 631/2013/R/gas emanata dall'AEEG il 27/12/2013, ovvero per installare contatori elettronici predisposti “per la teletrasmissione della lettura” in luogo dei meno tecnologicamente avanzati gruppi di misura in uso.
Infine, pure la contestazione in ordine alla non corretta applicazione nelle fatture ingiunte dello sconto contrattualmente pattuito si è rilevata infondata, giacché, come spiegato dall'opposta, lo sconto dello 0,0041 IVA esclusa applicato nelle fatture coincide esattamente con lo sconto di 0,0050 IVA compresa previsto nel contratto inter partes.
Le superiori considerazioni conducono pertanto al rigetto dell'opposizione spiegata dal ed alla conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Quanto alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata da si Controparte_2 ritiene che non sussistano a carico dell'opponente - convenuto in senso sostanziale - i
5 presupposti richiesti dalla norma in esame, ovvero l'aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
conseguentemente tale richiesta non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022 (cfr. Cass. Sez. Un. 12/10/2012 n. 17405 e, più recentemente, Cass.
2/10/2023 n. 27756 e Cass. 24/10/2023 n. 29491), secondo i valori medi previsti dalla
Tabella 2 al medesimo allegata per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 con un abbattimento del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal Condominio in Roma di Via Gregorio XIII, 33 - 41
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10032/2019
(R.G. 25652/2019) pubblicato in data 17/5/2019, che viene dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dall'opposta;
- condanna il opponente a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_2 processuali del presente giudizio di opposizione che liquida in € 5.331,20 oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA;
- pone definitivamente a carico del opponente le spese della CTU nella Parte_1 misura già liquidata con decreto del 6/7/2022.
Così deciso in Roma in data 17 giugno 2025
Il G.o.p.
VI OV
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa VI OV, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 42770 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, VIA GREGORIO XIII, 33 - 41 (C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore p.t. Controparte_1
elettivamente domiciliato in Via Trionfale, 21 presso lo studio
[...] Pt_1 dell'avv. MARCO PALONI che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
- attore opponente -
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t. con sede in Via P. Fedele, 57 ed ivi Controparte_3 Pt_1 elettivamente domiciliata in Via Tacito, 23 presso lo studio dell'avv. FRANCESCO
BALESTRAZZI che la rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato depositata unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo R.G. 25652/2019
- convenuta opposta-
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in vista dell'udienza cartolare del 31/5/2023, riportandosi l'opponente a quelle rassegnate nell'atto di citazione e l'opposta a quelle rassegnate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo Ufficiale Giudiziario il 3/7/2019 il
Condominio in Roma di Via Gregorio XIII, 33 - 41 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10032/2019 (R.G. 25652/2019), pubblicato il 17/5/2019 e notificato il 30/5/2019, che le aveva ingiunto di pagare a
[...]
l'importo di € 28.518,36 oltre gli interessi di mora al tasso convenzionale CP_2 dalla scadenza delle singole fatture al saldo e le spese della procedura per il pagamento
1 del corrispettivo di somministrazione di gas naturale portato da n. 15 fatture emesse nel periodo 23/7/2012 – 11/7/2014 e rimaste insolute.
L'opponente, dopo aver dedotto l'insussistenza dei presupposti ex art. 633 e seguenti c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito portato dalle fatture ingiunte;
in subordine affermava che il credito dell'opposta, avuto riguardo ai pagamenti effettuati dal
Condominio nel periodo 18/10/2012 – 21/1/2019, risultava in gran parte estinto, residuando solo un debito di € 3.934,78. Sotto altro profilo deduceva che i consumi erano stati stimati in modo presuntivo perlomeno sino alla sostituzione, avvenuta nel mese di giugno del 2017 (data poi corretta nei successivi scritti difensivi in 21/2/2018), dei gruppi di misura in uso alle utenze dei civici 33 e 41 del evidenziando Parte_1 altresì che gli importi di cui alle fatture n. 605 del 23/7/2012 (€ 7.683,75) e n. 245/SE dell'11/7/2014 (€ 4.413,40) non erano coerenti “rispetto alla media delle fatturazioni e dei consumi rilevati nella stagione invernale di effettivo utilizzo dell'impianto di riscaldamento condominiale”.
In estremo subordine contestava la quantificazione del prezzo del gas in quanto lo sconto applicato nelle fatture era inferiore a quello “fisso ed invariabile” convenuto contrattualmente di € 0,005 IVA compresa. Sulla scorta di tali considerazioni l'opponente chiedeva di revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo ed in subordine di accertare e dichiarare la minor somma che fosse risultata dovuta alla società opposta.
Costituitasi, chiedeva la reiezione dell'opposizione in quanto Controparte_2 totalmente infondata e la conferma, previa concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., del decreto ingiuntivo opposto, con condanna del per lite Parte_1 temeraria ex art. 96, 3° comma, c.p.c.
L'opposta contestava innanzitutto la fondatezza dell'eccezione di prescrizione alla luce dei plurimi atti ricognitivi del debito sottoscritti dall'amministratore del Condominio, interruttivi del termine prescrizionale a mente dell'art. 2944 c.c., sottolineando come prima del presente giudizio l'opponente non solo non avesse mai sollevato alcuna contestazione in merito alla fornitura di gas metano ed alla correttezza delle somme richieste ma avesse espressamente riconosciuto il proprio debito impegnandosi a saldarlo.
Eccepiva a sua volta “l'inammissibilità e/o improponibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per decorrenza del termine di 8 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 1495, 1° comma, Cod. Civ. per la denuncia al venditore dei vizi della fornitura” e comunque “il decorso del termine annuale di prescrizione dell'azione” ex art. 1495, comma 3, c.c.
Ribadiva in ogni caso che il proprio credito residuo, tenuto conto di tutti i pagamenti eseguiti dal ammontava ad € 28.518.36, come richiesto in via monitoria, Parte_1 precisando altresì che lo sconto applicato nelle fatture era conforme a quello stabilito contrattualmente al netto dell'IVA.
2 Con ordinanza riservata in data 13/2/2020 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del decreto opposto ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c,p.c. l'opponente disconosceva le sottoscrizioni apposte sugli atti ricognitivi di debito prodotti dall'opposta sub docc. 6 e 8. Quindi, atteso che l'opposta aveva formulato istanza di verificazione e prodotto gli originali di due dei quattro documenti contestati, veniva disposta c.t.u. grafologica al fine di accertare se le firme apposte sui documenti prodotti sub allegato 6 fossero attribuibili al sig. , all'epoca dei fatti Amministratore del Persona_1
Condominio opponente. Ogni altra istanza istruttoria veniva respinta in quanto superflua e/o inammissibile.
Depositato l'elaborato peritale, la causa, ritenuta adeguatamente istruita sulla scorta della produzione documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Peraltro, stante il trasferimento ad altro ufficio del giudice già assegnatario dott.ssa
NN PA, la causa veniva rinviata.
Sostituito definitivamente il giudice titolare, con provvedimento del 21/7/2023 la causa
è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzi tutto deve rilevarsi che, all'esito della consulenza grafologica espletata, le cui conclusioni, peraltro incontestate, possono essere integralmente recepite stante la linearità del percorso logico e della metodologia seguiti, le sottoscrizioni apposte sui documenti analizzati sono risultate autentiche, quindi, riferibili alla mano del sig.
, allora Amministratore del e, Persona_1 Parte_2 pertanto, pienamente utilizzabili ai fini dell'accertamento condotto nel presente giudizio.
Si tratta degli atti ricognitivi di debito datati 3/2/2016 comprendenti tutte le fatture monitoriamente azionate emesse nel periodo 23/7/2012 – 11/7/2014.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale (trattasi infatti di consumi di gas precedenti all'1/1/2019) sollevata dall'opponente.
Infatti, anche a non voler considerare gli ulteriori atti interruttivi della prescrizione versati in atti dall'opposta (si tratta in particolare delle lettere di sollecito depositate nel procedimento monitorio e nel presente giudizio, mentre delle dichiarazioni di riconoscimento di debito prodotte sub doc. 8 non si può comunque tenere conto, stante l'avvenuto disconoscimento da parte del e la mancata produzione degli Parte_1 originali), a mente dell'art. 2944 c.c. tali riconoscimenti, promananti dal precedente Amministratore del hanno determinato l'interruzione del termine Parte_1 prescrizionale alla data del 3/2/2016 al pari del ricorso per decreto ingiuntivo che è stato notificato all'opponente in data 30/5/2019. Pertanto non risulta spirato il termine quinquennale di prescrizione del diritto di credito vantato dall'opposta.
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza/prescrizione formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 1495, 1° e 3° comma, c.c., norma applicabile ai contratti di
3 somministrazione per effetto del rinvio operato dall'art. 1570 c.c. (cfr. Cass. 2/11/2000 n. 14330 secondo cui “In tema di contratto di somministrazione, la disciplina dei vizi delle cose somministrate da consumare è quella prevista dal codice per la vendita, stante il rinvio posto dall'art. 1570 cod. civ. È quindi applicabile, per operatività della garanzia per i vizi, l'art. 1495 cod. civ. con l'onere della denunzia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta” nonché Cass. 11/10/2000 n. 13533 che precisa che detta norma sia applicabile al rapporto di somministrazione di merci in caso di domanda o di eccezione di riduzione del prezzo ovvero di compensazione ma non ai fini della domanda di risoluzione).
Invero, il riferimento all'art. 1495 c.c. ed ai ristretti termini di decadenza e di prescrizione ivi previsti appare del tutto inconferente rispetto al caso in disamina, posto che l'opponente non ha denunziato vizi relativi alla fornitura di gas ma, semmai, ha contestato i consumi ed il prezzo applicato nelle fatture nonché eccepito di aver quasi integralmente saldato le somme richieste dalla società opposta.
Ciò posto, nel merito si osserva che l'opposizione risulta infondata e pertanto dev'essere respinta.
In primo luogo si osserva che per effetto dei due riconoscimenti di debito del 3/2/2016
(che, come precedentemente detto, riguardano tutte le fatture azionate) CP_2 era esonerata dalla prova del fatto costitutivo dello stesso, sino alla concorrenza
[...] dell'importo riconosciuto. È infatti appena il caso di ricordare che l'atto ricognitivo di debito (in questo caso trattasi di ricognizioni di debito titolate) a mente dell'art. 1988
c.c., pur non costituendo autonoma fonte di obbligazione, determina una inversione dell'onere della prova circa l'esistenza di una causa debendi.
Incombeva quindi sul offrire la deduzione di specifici e puntuali fatti Parte_1 estintivi del credito o modificativi della sua consistenza.
Tuttavia, le contestazioni svolte al riguardo nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi scritti difensivi sono risultate generiche o comunque ben poco circostanziate.
In ordine ai pagamenti documentati dal eseguiti tra il 18/10/2012 ed il Parte_1
21/1/2019 inizialmente mediante assegni (per € 16.869,00) e poi tramite bonifici (per € 17.350,00), complessivamente ammontanti ad € 34.219,00, in forza dei quali l'opponente sostiene di aver ridotto la propria esposizione debitoria nei confronti di al minor importo di € 3.934,78, si osserva che tale assunto è rimasto Controparte_2 del tutto indimostrato. Ed invero nella scheda contabile prodotta come doc. 10 dall'opposta, riportante i rapporti di dare avere tra le parti e che non è stata oggetto di contestazione da parte del tutti i pagamenti in questione risultano Parte_1 debitamente computati. Ciononostante essa porta un saldo attivo complessivo in favore di di € 28.518,36 (€ 16.601,25 per quanto riguarda l'utenza di Controparte_2
Via Gregorio XIII, 33 ed € 11.917,11 per l'utenza di Via Gregorio XIII, 41), corrispondente a quello richiesto in via monitoria.
Quanto alle generiche contestazioni sollevate per la prima volta nel presente giudizio in merito ai consumi, si evidenzia che, anche a seguito dell'acquisizione dei dati di lettura
4 del distributore Italgas Reti S.p.A., prodotti dallo stesso con la memoria ex Parte_1 art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., l'opponente non è stato in grado di dettagliare eventuali discrepanze tra i dati del distributore ed i consumi fatturati.
Merita in proposito ricordare che il distributore è soggetto terzo rispetto alle parti, che si occupa della gestione delle reti di distribuzione del gas e che quindi ha la gestione dei contatori ed il potere/dovere di eseguirne la lettura, di talché la documentazione da esso proveniente, se non contestata in modo puntuale, è idonea ad acquisire efficacia probatoria dirimente quanto all'effettiva misurazione dei consumi.
Infatti, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, con la conseguenza che la rilevazione dei consumi tramite contatore deve ritenersi assistita da una presunzione semplice di veridicità.
Per tali ragioni, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che in base alla corretta applicazione dell'onus probandi, il debitore opponente, per superare la presunzione semplice di veridicità dei consumi rilevati e fatturati, non può limitarsi ad una generica contestazione dell'effettività degli stessi, ma deve svolgere una specifica e congruente contestazione anche dimostrando quali sarebbero gli effettivi consumi di energia nel periodo in contestazione “ … avuto riguardo al dato statistico di consumo
“normalmente” rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione;
….” (cfr. Cass. ord. n. 13605/2019; Cass. ord. n. 297/2020). Nella fattispecie in esame, l'opponente si è limitato ad effettuare una contestazione del tutto generica del credito omettendo di allegare, e tanto più di dimostrare, le circostanze da cui poter inferire la dedotta erroneità del credito ingiunto.
Anche i dubbi sulla sostituzione dei contatori, che secondo il sarebbe stata Parte_1 effettuata per asserite “anomalie” di funzionamento, significativamente però mai segnalate in corso di rapporto, non hanno trovato il benché minimo riscontro negli atti di causa.
Anzi, dalle comunicazioni del distributore Italgas Reti depositate dall'opponente sub doc. 4 risulta che la sostituzione sia stata effettuata al solo fine di dare attuazione alla delibera 631/2013/R/gas emanata dall'AEEG il 27/12/2013, ovvero per installare contatori elettronici predisposti “per la teletrasmissione della lettura” in luogo dei meno tecnologicamente avanzati gruppi di misura in uso.
Infine, pure la contestazione in ordine alla non corretta applicazione nelle fatture ingiunte dello sconto contrattualmente pattuito si è rilevata infondata, giacché, come spiegato dall'opposta, lo sconto dello 0,0041 IVA esclusa applicato nelle fatture coincide esattamente con lo sconto di 0,0050 IVA compresa previsto nel contratto inter partes.
Le superiori considerazioni conducono pertanto al rigetto dell'opposizione spiegata dal ed alla conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Quanto alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata da si Controparte_2 ritiene che non sussistano a carico dell'opponente - convenuto in senso sostanziale - i
5 presupposti richiesti dalla norma in esame, ovvero l'aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;
conseguentemente tale richiesta non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nei termini indicati nel dispositivo, avuto riguardo ai criteri stabiliti dall'art. 4 del D.M. n. 55/2014, con applicazione dei nuovi parametri ex D.M. 13/8/2022 n. 147 entrati in vigore a decorrere dal 23/10/2022 (cfr. Cass. Sez. Un. 12/10/2012 n. 17405 e, più recentemente, Cass.
2/10/2023 n. 27756 e Cass. 24/10/2023 n. 29491), secondo i valori medi previsti dalla
Tabella 2 al medesimo allegata per le controversie di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 con un abbattimento del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dal Condominio in Roma di Via Gregorio XIII, 33 - 41
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 10032/2019
(R.G. 25652/2019) pubblicato in data 17/5/2019, che viene dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta la domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. formulata dall'opposta;
- condanna il opponente a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_2 processuali del presente giudizio di opposizione che liquida in € 5.331,20 oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014, CPA ed IVA;
- pone definitivamente a carico del opponente le spese della CTU nella Parte_1 misura già liquidata con decreto del 6/7/2022.
Così deciso in Roma in data 17 giugno 2025
Il G.o.p.
VI OV
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