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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3399 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa EL AD Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 1301/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Assennato, con cui elettivamente Parte_1 domicilia in Roma alla Via Carlo Poma n. 2
RICORRENTE PER REVOCAZIONE E
, in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 Persona_1
e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024 ed elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Avvocatura distrettuale, alla via Cesare Beccaria n. 29
RESISTENTE PER REVOCAZIONE
avente ad oggetto: impugnazione per revocazione ex art. 395 n. 3 e n. 4 c.p.c. avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, Sezione lavoro, n. 830/2025 pubblicata il 3 marzo 2025
Conclusioni: come in atti
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso per revocazione ex art. 395 n. 3 e n. 4 c.p.c. esponeva che: - Parte_1
1 aveva proposto ricorso al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, affinché fosse riconosciuto il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex legge 222/84, prestazione già riconosciuta dal 9.10.2013 al 30.5.2017 a seguito di sentenza passata in giudicato n. 858/2018, chiedendo la condanna dell'Istituto al pagamento del beneficio per cui è causa per il periodo dall'1.7.2017 al 9.9.2020, quantificato in euro 21.549,95; - il Tribunale aveva respinto la domanda accogliendo l'eccezione dell' in ordine alla mancata presentazione della domanda di rinnovo CP_1 dell'assegno ordinario;
- aveva proposto appello, ma la Corte, con la sentenza n. 830/2025, aveva respinto il gravame così argomentando per quanto di interesse: “è in atti una mera attestazione di trasmissione del 29.11.2017 che non sostituisce la presentazione di domanda che dovrà essere presentata telematicamente ad . CP_1
Tanto premesso, aggiungeva la che la sentenza della Corte di appello di Roma Pt_1
3.3.2025 n. 830 era “l'effetto di un errore di fatto risultante manifestamente dagli atti e documenti di causa, sussistendo palese contraddizione tra le vicende processuali e la sentenza”; e ciò in quanto:
“Il Collegio ha rigettato la domanda di ritenendo che “mai presentata la domanda Parte_1 di rinnovo” quando in realtà era stata presentata domanda di rinnovo con protocollo n. CP_1
LRAK2017002084, corrispondente alla documentazione prodotta in primo grado e stralciata dal
Tribunale.
Solo successivamente alla sentenza che qui si impugna ed a seguito di richiesta di accesso agli atti del 12.3.2025 è stato possibile reperire presso l' in data 28.3.2025 copia integrale della CP_1 domanda n. LRAK2017002084, corrispondente a quanto depositato con il n. 5 dell'indice dell'appello.
Si tratta evidentemente di errore revocatorio rientrante nel novero dell'art. 395 n. 3 o 4 c.p.c. in quanto la documentazione è stata acquisita successivamente alla sentenza, o comunque per fatto di controparte che ha continuato a negare l'esistenza della domanda che invece esiste avendo CP_1 confermato in data 9.4.2025 puramente e semplicemente, la non presenza della stessa in CP_1 procedura telematica, il che non significa inesistenza della domanda di cui lo stesso aveva CP_1 pervicacemente negato l'esistenza nel corso del giudizio, con assunto fatto proprio dai giudicanti.
Anche ai sensi del n. 3 dell'art. 395 c.p.c. si ritiene che la sentenza impugnata debba essere revocabile, non essendosi il Tribunale prima e la Corte di Appello poi, avveduti della presenza agli atti (che non avrebbero dovuto essere stralciati in prime cure) di documentazione comprovante la presentazione della domanda, o quantomeno costituente idonea pista probatoria per attivare i poteri officiosi del giudice del lavoro, attivazione ripetutamente richiesta dalla difesa di parte privata, nel corso del giudizio”.
Sulla scorta di tali presupposti chiedeva: “- nel merito provvedere a revocare la sentenza n
2 °830/2025 resa nella causa R.G. n° 3065-2023, depositata in data 3.3.2025 e per l'effetto dichiarare il diritto della parte odierna ricorrente al riconoscimento del petito assegno Parte_1 ordinario di invalidità ex legge 222/84, con decorrenza dal 1.7.2017 al 9.9.2020, con conseguente condanna al pagamento dei ratei maturati, quantificati in Euro 21.549,65. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dell'antescritto difensore in quanto antistatario ed avendone anticipate le spese e non riscossi gli onorari”.
Nel sub-procedimento azionato unitamente al giudizio di merito veniva respinta, con ordinanza del 24 giugno 2025, l'istanza di sospensione ex art. 398, comma 4 c.p.c. del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, Sezione lavoro,
n. 830/2025.
Si costituiva in giudizio l' , confutando gli avversi motivi di doglianza e chiedendo di CP_1 dichiarare inammissibile il ricorso in revocazione o comunque rigettarlo poiché infondato in fatto e in diritto.
All'udienza del 22 ottobre 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa con lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. Preliminarmente, va dato atto che non è stata accolta l'istanza avanzata da , Parte_1 nel corso dell'udienza del 22 ottobre 2025, volta ad ottenere la concessione di un termine per note, non sussistendone i presupposti.
Come noto, la concessione di termine per note è oggetto di un potere discrezionale del giudice, da esercitare ove ritenuto necessario, a norma del combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 437 c.p.c. e del secondo comma dell'art. 429 dello stesso codice (in proposito, pacificamente, Sez. 6
- L, Ordinanza n. 14990 del 2022), norme applicabili anche al presente giudizio per revocazione ex art. 400 c.p.c..
Orbene, nella specie il Collegio non ha ritenuto di accogliere detta richiesta, in quanto la parte ricorrente per revocazione non ha fornito elementi concreti atti a giustificare l'istanza, a cui, peraltro,
l' si è opposto, chiedendo la decisione. CP_1
3. L'impugnazione per revocazione è infondata.
3.1. ha proposto ricorso ex art. 395 n. 3 e n. 4 c.p.c assumendo che la sentenza Parte_1 della Corte di appello di Roma, Sezione lavoro, n. 830/2025 pubblicata in data 3.3.2025, che ha respinto il gravame dalla stessa avanzato avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 840/2023, sarebbe affetta da:
1) “un errore di fatto risultante manifestamente dagli atti e documenti di causa, sussistendo palese contraddizione tra le vicende processuali e la sentenza”, “non essendosi il Tribunale prima e
3 la Corte di Appello poi, avveduti della presenza agli atti (che non avrebbero dovuto essere stralciati in prime cure) di documentazione comprovante la presentazione della domanda”;
2) solo successivamente alla sentenza della Corte di appello “ed a seguito di richiesta di accesso agli atti del 12.3.2025 è stato possibile reperire presso l' in data 28.3.2025 copia CP_1 integrale della domanda n. LRAK2017002084, corrispondente a quanto depositato con il n. 5 dell'indice dell'appello”; ricorrerebbe un errore revocatorio “in quanto la documentazione è stata acquisita successivamente alla sentenza, o comunque per fatto di controparte che ha continuato CP_1
a negare l'esistenza della domanda che invece esiste, avendo confermato in data 9.4.2025 CP_1 puramente e semplicemente, la non presenza della stessa in procedura telematica, il che non significa inesistenza della domanda di cui lo stesso aveva pervicacemente negato l'esistenza nel corso CP_1 del giudizio, con assunto fatto proprio dai giudicanti”; aggiungendosi che “solo successivamente alla domanda di accesso agli atti è stato possibile reperire (in data 28.3.2025) copia integrale della domanda amministrativa di rinnovo del 2017, dovendosi la situazione considerare dipesa esclusivamente da fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore, trattandosi di documenti idonei
a fornire nuovi elementi probatori, tali per cui il giudice, se ne avesse avuto tempestiva cognizione, avrebbe risolto la lite in modo diverso, favorevole alla parte che chiede la revocazione” (ipotesi di cui all'art. 395 n. 3) c.p.c.).
3.2. Rileva il Collegio che l'ipotesi di cui all'art. 395 n. 3) c.p.c. riguarda il caso in cui “dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario”, mentre l'ipotesi di cui al n. 4) riguarda il caso in cui “la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità
è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”;
Orbene, quanto all'ipotesi di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c., si legge nella sentenza impugnata:
«L'appello è infondato, per l'assorbente ragione (posta a base anche della sentenza gravata) che non risulta essere stata presentata alcuna domanda amministrativa per il conseguimento del beneficio in oggetto per il triennio successivo al 30.5.2017, data nella quale la sentenza di condanna del Tribunale di Velletri n. 858/2018 ha cessato di spiegare i propri effetti.
Infatti, è noto che la legge 222/84 prevede che l'assegno e la pensione ordinaria debbano essere riconosciuti, quando sussistono i requisiti di legge, per un periodo di tre anni;
trattasi, dunque, di prestazioni di carattere non definitivo.
Prima della scadenza, l'assicurato ha l'onere di proporre un'istanza amministrativa per
4 ottenere la conferma dello stesso, previa verifica della permanenza dei requisiti di legge. Solo “dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente” ossia senza la domanda dell'interessato (salvo il generale potere di revisione dell' ). CP_1
Invero, è in atti (mediante deposito in corso di causa del 27.7.2021) una mera “attestazione di trasmissione” del 29.11.2017 che, come ivi espressamente indicato, “non sostituisce la presentazione della domanda che dovrà essere inoltrata telematicamente all' ” e di seguito alla quale è CP_1 trasmesso, appunto, non già una domanda bensì un certificato medico di tale dott. Di Per_2 seguito, con la medesima produzione, la parte ha depositato una nota 8.3.2021 che non CP_1 costituisce, come sostenuto, una ricognizione dell'avvenuta presentazione della necessaria domanda amministrativa, bensì riguarda il rigetto di altra pratica (con diverso protocollo) di “ricostituzione per motivi documentali” del 2019, la quale, per tempistica, non può afferire alla prestazione qui richiesta
(ed asseritamente domandata all' sin dal 2017). CP_1
Ne segue che, anche a voler ritenere tempestivo il deposito in corso di giudizio, trattasi in ogni caso di documentazione insufficiente per la finalità che si propone l'odierna appellante;
la quale, di ciò consapevole, sia nel ricorso che nelle difese di cui ai verbali di causa e alle note difensive del primo grado (ma non più nell'appello) insisteva che il proprio diritto ben avrebbe potuto fondarsi sul solo precedente del Tribunale di Velletri. Così non è: è noto, infatti, che la domanda di conferma dell'assegno di cui all'art. 2 legge 222/1984 è imprescindibile e la sua carenza determina l'improponibilità del ricorso».
Come si vede, a differenza di quanto sostenuto dalla , non vi è stato, nella specie, Pt_1 alcun errore percettivo da parte della Corte di appello idoneo a costituire motivo di revocazione.
In proposito giova evidenziare che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 5, Sentenza n. 26890 del
22/10/2019).
Nella specie, invece, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la Corte d'appello ha compiutamente esaminato tutta la documentazione in atti, compresa quella depositata in corso di causa (ed asseritamente stralciata dal giudice di prime cure), ha specificamente considerato il documento che – a detta della – sarebbe stato trascurato, giungendo – sulla base di elementi Pt_1 concreti risultanti dalla documentazione stessa - alla conclusione che non vi era alcun atto, tra quelli prodotti, qualificabile come domanda relativa alla prestazione richiesta.
Ed è appena il caso di rilevare che la descrizione effettuata nella sentenza della Corte di
5 appello del documento prodotto nel giudizio di primo grado, e stralciato dal Tribunale per ritenuta tardività, è del tutto conforme alle risultanze in atti.
In altri termini, alla Corte di appello non è sfuggito il documento asseritamente non considerato e lo ha, invece, valutato senza incorrere nella supposizione di un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente stabilita sugli atti acquisiti al processo e nella sua disponibilità.
D'altro canto, è dalla stessa (ulteriore) prospettazione di nel presente Parte_1 giudizio che emerge l'assenza di un errore di percezione da parte della Corte di appello: la domanda volta ad ottenere la prestazione certamente non era in atti se l'odierna ricorrente per revocazione assume di averla reperita dopo il giudizio.
In ogni caso, nella specie non potrebbe mai ricorrere un errore revocatorio in quanto il fatto della sussistenza o meno della domanda ha costituito un punto controverso su cui la sentenza si è andata espressamente a pronunciare.
In definitiva, non vi è stata alcuna “svista” concernente il fatto probatorio in sé, integrante un vizio emendabile con l'impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (dovendosi evidenziare che è estraneo ai vizi suscettibili di ricorso per revocazione ogni eventuale errore di giudizio, ovvero ogni errore in cui sarebbe caduto il giudice nella riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio e, dunque, nel giudizio in ordine al valore di un determinato fatto: Sez. U - , Sentenza n.
5792 del 05/03/2024).
3.3. Quanto all'impugnazione per revocazione straordinaria, ai sensi dell'art. 395 n. 3, c.p.c., costituisce ius receptum che la parte deve indicare nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo, sia quelle relative alla decisività dei documenti stessi, incombendo sulla parte, che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare - con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A - che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore (cfr. Cass. 22159/2014; nello stesso senso Cass. 22246/2016).
Ed è bene precisare che, in tema di revocazione, l'ipotesi prevista dall'art. 395, primo comma,
n. 3, cod. proc. civ., laddove presuppone il ritrovamento, dopo la sentenza, di uno o più documenti decisivi non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore, si riferisce ad un avvenimento straordinario, in nessun modo riconducibile ad un comportamento negligente della parte (ex ceteris
Sez. 5, Ordinanza n. 26718 del 2024) e postula che chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario.
6 Per di più, nell'ipotesi di impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per fatto dell'avversario - che ricorrerebbe nel caso di specie, secondo l'assunto della -, è necessario Pt_1 fornire la prova della specifica iniziativa probatoria della parte nel giudizio di merito e di un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione (Sez. 1, Ordinanza n. 30203 del 2024; in precedenza, anche Cass. 6821/2009, Cass.
26175/2011).
Nella specie, il documento prodotto (che attesterebbe la presentazione di una domanda amministrativa) difetta del requisito dell'incolpevole impossibilità di produzione nel giudizio definito con la sentenza di cui si chiede la revocazione;
requisito la cui sussistenza era onere dell'appellante allegare e dimostrare.
non ha, infatti, dimostrato di aver fatto tutto il possibile - dapprima Parte_1 nell'ambito del procedimento amministrativo e poi in sede giudiziaria - per acquisire tempestivamente il documento;
né è sufficiente a tale scopo la semplice allegazione della mancata collaborazione dell' o della condotta processuale dell' , che ha sostenuto in giudizio la CP_1 CP_1 mancanza di una valida domanda amministrativa. D'altro canto, non si può ritenere che il principio di leale collaborazione tra il cittadino e l'amministrazione (v. Cass. 8982/2023, Cass. 3841/2021) possa spingersi fino al punto di imporre alla Pubblica Amministrazione evocata in giudizio di produrre tutta la documentazione pertinente alla pretesa della controparte sollevando quest'ultima dai generali oneri previsti dall'art. 2697 cod. civ..
Tanto premesso, rileva, in fatto, il Collegio che la stessa circostanza che, subito dopo la pubblicazione della sentenza emessa dalla Corte di appello il 3.3.2025, la parte interessata ha rinvenuto, “tramite il collegamento telematico del Patronato con l' ” (in data 28.3.2025), “dal CP_1
Portale Domande di Pensione”, la documentazione suindicata (così alla pagina 5 dell'impugnazione in esame) è sintomatica del fatto che, in precedenza, l'odierna ricorrente per revocazione non si era attivata in tal senso.
Ne segue l'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento del ricorso per revocazione.
4. Nonostante la soccombenza di , le spese di lite devono essere dichiarate Parte_1 irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la ricorrente per revocazione ritualmente dichiarato di aver percepito, nell'anno precedente all'instaurazione del giudizio, un reddito familiare imponibile di ammontare inferiore ai limiti di legge, ed essendosi contestualmente impegnata a comunicare le eventuali variazioni del reddito stesso verificatesi nel corso del giudizio.
Essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio per revocazione proposto in data successiva al 30 gennaio 2013, nonché in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione,
7 deve darsi atto della sussistenza dei presupposti oggettivi di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228) per il versamento, da parte della , dell'ulteriore importo a titolo di contributo Pt_1 unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- respinge il ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, sezione lavoro, n. 830/2025 pubblicata il 3 marzo 2025;
- dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio per revocazione;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte di , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Il Presidente est.
EL AD
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